• Non ci sono risultati.

COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale

N. 1 DEL 22 GENNAIO 2015

E’ presente il

COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO Partecipa il

SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCÒ

(2)

22 gennaio 2015

N. 1 = Sentenza della Corte d’Appello di Venezia, sezione seconda, n. 1851 depositata il 05.08.2014 nella causa R.G. n. 829/09. Riconoscimento debito fuori bilancio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio comunale

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott.

Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell’Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 139 “Interventi per la salvaguardia di Venezia ed ella sua laguna” è stato sottoscritto in data 3 agosto 1993 tra Magistrato alle Acque, Regione Veneto e Comune di Venezia un accordo di programma (pubblicato nel B.U.R. il 1°

luglio 1994) che prevede, oltre agli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, il rinnovo delle fognature al Lido, Pellestrina, Cavallino Treporti e aree marginali del Centro Storico e delle isole minori, nonché il rinnovo dei marginamenti, del patrimonio viabile e di arredo urbano (schede 2 e 3 del contributo tecnico al succitato accordo di programma);

- nello stesso accordo per l’attuazione coordinata dei progetti e delle opere di tali interventi, sono esplicitamente previsti all’art. 11 singoli accordi tra Stato, Regione e Comune;

- che in data 28 settembre 1995 è stato sottoscritto tra Stato e Comune un atto d’intesa riguardante le infrastrutture e le opere di urbanizzazione dei centri abitati insulari in cui figura la zona relativa a Malamocco e Alberoni;

- che in data 19 settembre 1997 è stato pubblicato nel B.U.R. l’accordo di programma, sottoscritto tra il Magistrato alle Acque, la Regione Veneto e il Comune di Venezia avente ad oggetto l’intervento integrato denominato “Malamocco – Alberoni”

- che tale accordo ha previsto la realizzazione di opere di competenza sia dello Stato (scavo canali, risanamento sponde ecc.), sia del Comune (fognature, arredo urbano ecc.), individuando nel Magistrato alle Acque il soggetto attuatore dell’intervento;

- con successivo atto d’intesa e accordo del 13 agosto 1999 l’attuazione dell’intervento integrato

“Malamocco – Alberoni” è stata demandata al Consorzio Venezia Nuova quale concessionario del Magistrato alle Acque;

- con decreti del Prefetto della Provincia di Venezia n. 1077/2003- 12 – 13 e n. 1077/2003 - 15 – 16, entrambi agli atti, del 28.05.2009 venivano espropriate, parte a favore del Demanio dello

(3)

Stato e parte a favore del Comune di Venezia, le aree necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui al predetto intervento integrato,

- le aree espropriate a favore del Comune di Venezia erano costituite dai mappali così catastalmente individuati:

Fg. 42 – Sez. VE

 mapp. 505 sub 1 (di mq. 142)

 mapp. 505 sub 3 (di mq. 2)

per complessivi mq. 144, all’epoca rispettivamente di proprietà della ditta Regit srl (il sub. 1) e in comproprietà tra la ditta Regit srl e altre ditte (il sub. 3);

- la procedura espropriativa, come già la progettazione e l’attuazione dei lavori, veniva seguita interamente dal Consorzio Venezia Nuova S.p.A., quale concessionario del Magistrato alle Acque;

- con atto di citazione del 15.07.2009, notificato al Comune di Venezia il 24.07.2009, la ditta Regit s.r.l. proponeva avanti alla Corte d’appello di Venezia opposizione alla stima dell’indennità per l’esproprio della aree di che trattasi, citando in giudizio, tra gli altri, anche il Comune di Venezia in qualità di beneficiario parziale dell’espropriazione;

- il Comune di Venezia si costituiva regolarmente in giudizio per mezzo dell’Avvocatura Civica;

- con sentenza n. 1851 del 03.06.2014, agli atti, pronunciata nella causa civile R.G. n. 1848/09, depositata il 05.08.2014, la Corte d’appello di Venezia, sezione seconda civile, determinava, per una superficie complessivamente espropriata pari a mq. 287, le seguenti indennità:

 Euro 29.417,46.= oltre a Euro 4.494,27.= (in totale Euro 33.911,73.=) a titolo di indennità di occupazione, rispettivamente per anni 6 e mesi 11;

 Euro 58.835,00.= (€/mq 205) a titolo di indennità di espropriazione

oltre agli interessi legali correnti sulla somma non ancora depositata dalla data del decreto di esproprio e fino al suo deposito;

- conseguentemente la Corte d’appello ordinava al Comune di Venezia e al Consorzio Venezia Nuova S.p.A., ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di depositare dette somme presso la Cassa Depositi e Prestiti a disposizione dell’avente diritto;

Preso atto che:

che la menzionata sentenza della Corte d’appello (pag. 13) individua nel Comune di Venezia e nel Consorzio Venezia Nuova gli unici soggetti legittimamente convenuti in giudizio nonché tenuti al pagamento dell’indennità di esproprio, in quanto beneficiari dell’esproprio stesso;

che, trattandosi di intervento non realizzato dal Comune, non vi è un quadro economico che possa coprire anche le somme di cui alla menzionata sentenza della Corte d’appello di Venezia;

- che, trattandosi di procedimento espropriativo interamente condotto dal Consorzio Venezia Nuova, non risulta effettuato dal Comune di Venezia alcun versamento, presso la Cassa Depositi e Prestiti, di somme a titolo d’indennità d’esproprio e/o di occupazione;

Rilevato che

Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 1 del 22 gennaio 2015 Pagina 2 di 6

(4)

la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1851/2014, per quanto non passata in giudicato - essendo in corso il termine per l’eventuale impugnazione- è tuttavia esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 282 c.p.c.;

Ritenuto conseguentemente di dare provvisoria esecuzione alla sentenza, per sola parte di competenza del Comune di Venezia, ossia in relazione alle aree censite con i mappali 505 sub 1 (di mq. 142) e 505 sub 3 (di mq. 2), entrambi del Foglio 42 - Sezione Venezia, per complessivi mq. 144, pervenute in capo al Comune medesimo mediante la procedura espropriativa in questione curata dal Consorzio Venezia Nuova S.p.A, indicando per il saldo la data del 31/01/2015, al solo fine di evitare ulteriori esborsi dovuti al continuo maturare degli interessi, senza peraltro prestare acquiescenza alle statuizioni contenute nella citata sentenza né rinunciare all’eventuale impugnazione;

Ritenuto pertanto necessario riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs.

267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio così risultante, demandando ad un successivo atto dirigenziale l’impegno delle relative somme, il tutto per un importo pari a complessivi Euro 51.343,34.= così determinati:

importo sentenza indennità esproprio applicata sulla superficie ora di proprietà

del Comune di Venezia (€ 205 x 144 mq) 29.520,00 importo sentenza indennità di occupazione

proporzionata alla superficie ora di proprietà

del Comune di Venezia 17.014,94

---

TOTALE (A) 46.534,94

interessi su indennità esproprio

(dal 28.05.2009 al 31.01.2015) 3.050,27

interessi su indennità occupazione

(dal 28.05.2009 al 31.01.2015) 1.758,13

---

TOTALE (B) 4.808,40

TOTALE (A) + (B) Euro 51.343,34

Visto l’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale con deliberazione consiliare ai sensi dell’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, da sentenze esecutive;

Rilevato comunque che attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla liquidazione in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi interessi in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente essendo imposto dall’art. 194 citato (cfr. Cass. 8223/2000);

(5)

Visto l’art. 56, comma 1 lettera a) del vigente Regolamento di contabilità il quale stabilisce che il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato o da sentenza immediatamente esecutive;

Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 21/FL del 20 settembre 1993 che ha individuato i seguenti requisiti generali che il debito deve possedere ai fini del riconoscimento:

- la certezza, cioè l’effettiva esistenza dell’obbligazione di dare;

- la liquidità, in base alla quale deve essere individuato il soggetto creditore, il debito deve essere definito nel suo ammontare e l’importo deve essere determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- l’esigibilità, nel senso che il pagamento non deve essere dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Dato atto che con il presente provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio si individua la copertura finanziaria del debito stesso, mediante utilizzo di entrate e disponibilità di bilancio, come previsto dall’art. 193, 3° comma del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 23 comma 5 Legge 289/2002 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;

Atteso che la presente deliberazione è stata proposta di concerto tra le Direzioni Avvocatura Civica, Programmazione e Controllo – Settore Legge Speciale e Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche – Settore Espropri;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett., punto 6) del D. Lgs. 267/;

Visto il parere di regolarità del dirigente del Settore Programmazione e Controllo Opere Pubbliche e Legge Speciale in ordine alla compatibilità dell’intervento con i programmi della legislazione speciale per Venezia;

Visti i pareri di regolarità tecnica della Dirigente agli Espropri, dell’Avvocato Civico e del Direttore Programmazione e Controllo nonché del Direttore Finanza Bilancio e Tributi, ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull’argomento;

DELIBERA

1) in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1851/2014, pronunciata nella causa civile R.G. n. 1848/2009, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € 51.343,34.=, nei confronti di Regit s.r.l. (già proprietaria del mapp. 505 sub 1 e comproprietaria del sub. 3) e degli altri comproprietari del mapp. 505 sub. 3, rispettivamente per le quote di spettanza;

Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 1 del 22 gennaio 2015 Pagina 4 di 6

(6)

2) dare atto che tale riconoscimento non costituisce in nessun modo acquiescenza alle statuizioni contenute nella citata sentenza e che lo stesso non comporta alcuna rinuncia all’eventuale impugnazione;

3) approvare conseguentemente, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs.

267/2000, il riconoscimento di debito fuori bilancio per una spesa complessiva di Euro 51.343,34.= così quantificata:

importo sentenza indennità esproprio applicata sulla superficie ora di proprietà

del Comune di Venezia (€ 205 x 144 mq) 29.520,00 importo sentenza indennità di occupazione

proporzionata alla superficie ora di proprietà

del Comune di Venezia 17.014,94

---

TOTALE (A) 46.534,94

interessi su indennità esproprio

(dal 28.05.2009 al 31.01.2015) 3.050,27

interessi su indennità occupazione

(dal 28.05.2009 al 31.01.2015) 1.758,13

---

TOTALE (B) 4.808,40

TOTALE (A) + (B) Euro 51.343,34

4) demandare ad apposita disposizione dirigenziale l’assunzione del relativo impegno di spesa che trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 ed è finanziato con entrate e disponibilità di bilancio, come previsto dall’art. 193, comma 3 del D. Lgs. n. 267/00, autorizzando a tal fine la Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche ad impegnare le seguenti somme sui finanziamenti di Legge Speciale Venezia mediante prelevamento dal fondo imprevisti;

5) depositare, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze Veneto – Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia - Servizio Depositi Definitivi) l’importo di Euro 51.343,34.= a titolo di indennità di espropriazione, di occupazione e relativi interessi, dandone formale comunicazione al Magistrato alle Acque, soggetto attuatore dell’

Accordo di Programma “Malamocco – Alberoni”, ai fini dell’inserimento della spesa nel quadro economico dell’intervento;

6) prevedere indicativamente alla data del 31.01.2015 il deposito delle somme e quindi il termine finale di calcolo degli interessi, autorizzando comunque il versamento della somma maggiore o minore che risulterà alla data effettiva del versamento;

(7)

7) Dare atto che tale operazione consente il mantenimento del pareggio finanziario e il permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/00 e dell’art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità;

8) Disporre che copia della presente deliberazione sia allegata al conto consuntivo e trasmessa al Collegio dei Revisori ed alla Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 23, comma 5, Legge 289/2002;

9) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (TUEL).

(Proposta di deliberazione n. 849 del 19 dicembre 2014)

Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 1 del 22 gennaio 2015 Pagina 6 di 6

(8)

Esecutività dal 8 febbraio 2015

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line del Comune il 28 gennaio 2015 Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto

Il Segretario Generale Rita Carcò

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Riferimenti

Documenti correlati

2) Di aggiungere all’art. 12 del regolamento per l’applicazione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione di Consiglio

• La sezione di Venezia dell'AISM, titolare dell’iniziativa “La Mela di AISM 2014”, per le 80 locandine promozionali dell’evento, a seguito della valutazione che il

32 comma I del vigente regolamento sul Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche ed è competente nel determinarne l’entità ai sensi dell’art. 42 del

 la Delibera n.116 del 20.02.2014 della Giunta Regionale del Veneto, ad oggetto “Atto di indirizzo per l’acquisizione di aree di proprietà della società Syndial Spa in Porto

29 (Disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica), come sostituito dalla legge regionale 6 aprile 2020, n. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge;.. DI DARE atto che le premesse e la narrativa formano parte integrante e sostanziale della

- conclusivamente, si può affermare che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza la Provincia si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze

Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio