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COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA I.U.C. ( IMPOSTA UNICA COMUNALE ) IMU ACCONTO INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

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COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA

I.U.C. ( IMPOSTA UNICA COMUNALE )

La Legge 27/12/2013, n° 147 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la IUC: Imposta Unica Comunale, composta da tre distinti tributi: IMU, TASI, TARI.

IMU ACCONTO 2016 - INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

La Legge Regionale Toscana n. 70 del 22.11.2013 ha istituito il Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia in seguito all’esito favorevole del referendum consultivo svolto in data 6 e 7 ottobre 2013.

L’IMU 2016, PERTANTO, DEVE ESSERE VERSATA CON IL NUOVO CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA: M329.

SCADENZA RATA DI ACCONTO IN AUTOLIQUIDAZIONE: 16 GIUGNO 2016

Si ricorda che con l'entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 già dal 2013 è sospeso il pagamento dell'imposta per le seguenti categorie di immobili:

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni essendo PRATOVECCHIO STIA un comune classificato totalmente montano.

ALTRI IMMOBILI ED AREE EDIFICABILI

L’abitazione principale e le sue pertinenze e tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, sono soggetti all’applicazione dell’imposta nella seguente misura:

- 8,3 per mille da versarsi interamente al Comune di Pratovecchio Stia indicando nel modello F24 il codice catastale M329 ed il codice tributo 3918

Lo stesso articolo alla lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. Si precisa che la differenza dell’aliquota 0,7 per mille deve essere versata allo stesso Comune Pratovecchio Stia.

Per il versamento dell'imposta per gli immobili del Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i nuovi Codici Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune.

(2)

PROSPETTO ACCONTO IMU 2016 SCADENZA VERSAMENTO 16 GIUGNO 2016

BASE IMPONIBILE

Per tutti i fabbricati: rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per i sotto riportati nuovi moltiplicatori:

CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE

A, C2,C6,C7 160

B 140

C3,C4,C5 140

A10,D5 80

D 65

C1 55

Aliquota di base

- altri fabbricati - aree edificabili

8,3 per mille

- da versare con il codice 3918 al COMUNE Pratovecchio Stia

- da versare con il codice 3916 al COMUNE Pratovecchio Stia

Aliquota per abitazione principale di residenza e dimora abituale del soggetto passivo d’imposta con le detrazioni previste dalla Legge istitutiva IMU.

Ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. n.

201/2011 così come modificato dall’art. 4 del D.L.

n. 16/2012, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Pagamento sospeso

Aliquota abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 e A/9

4 per mille

(da versare con il codice 3912 al COMUNE Pratovecchio Stia)

Aliquota IMMOBILI CLASSIFICATI “ D “

8,3 per mille

(7,6 per mille da versare con il codice 3925 STATO 0,7 per mille da versare con il codice 3930 COMUNE Pratovecchio Stia)

(3)

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei COMODATI GRATUITI: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile come recita l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dove, al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

23»;

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Per "immobile", come specificato dal MEF con la Circolare N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo.

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU va presentata utilizzando il modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta.

(4)

T A S I – TRIBUTO SUI SERVIZI

SCADENZA RATA DI ACCONTO IN AUTOLIQUIDAZIONE: 16 GIUGNO 2016

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta municipale propria. La base imponibile TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.

ALIQUOTE

CATEGORIE ALIQUOTE COD.

TRIB.

Abitazione principale (Cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità per categoria)

1,00 per mille dal 01.01.2016

ESENTI

3958

Abitazione principale di pregio (Cat. A/1 - A/8 – A/9) e pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità per categoria)

1,00 per mille 3958

Alloggi sociali (ex IACP – ATER) 0 per mille --

Altre abitazioni - Immobili Cat. A (tranne A/10) 1,10 per mille 3961

Cat. A/10 – Ufficio e studi privati 0,90 per mille 3961

Cat C/1-Negozi e botteghe 0,90 per mille 3961

Cat. C/2 – Magazzini e locali di deposito 1,10 per mille 3961

Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri 0,90 per mille 3961

Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni 0,90 per mille 3961

Cat. C/6 - C/7 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - tettoie 1,10 per mille 3961 Cat. D, tranne D/5 e D/10 – Immobili industriali e commerciali 0,90 per mille 3961 Cat. D/5 Istituti di credito ed assicurazioni 1,20 per mille 3961 Fabbricati rurali ad uso strumentale con annotazione del

requisito di ruralità

0 per mille 3959

Terreni agricoli ESENTI

Aree fabbricabili 1,00 per mille 3960

TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE (non residente):

percentuale del 20% del tributo complessivamente dovuto

Il versamento può essere effettuato utilizzando il mod. F24 o c/c postale Codice Comune: M329

Codici Tributo:

Abitazione principale e relative pertinenze 3958 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959

Aree edificabili 3960

Altri fabbricati 3961

(5)

La base imponibile TASI è la stessa dell'IMU e pertanto la riduzione specificata sopra per i comodati gratuiti vale anche ai fini TASI.

In particolare ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune (dal 70% al 90%) mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale (il comodato sussiste solo se il comodatario utilizza l'immobile come sua abitazione principale quindi con residenza e dimora abituale) e l'abitazione principale è esente da TASI (con la Leggge di Stabilità 2016 ai fini TASI si parla di "Abitazione principale" sia che l'immobile sia di proprietà sia che sia in locazione con residenza e dimora abituale).

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).

Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.

La Dichiarazione TASI va presentata utilizzando apposito modello entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

L’UFFICIO COMUNALE TRIBUTI RESTA A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE ULTERIORE INDICAZIONE E CHIARIMENTO TEL. 0575/504830 – 0575-503888

T A R I – TASSA RIFIUTI

La Legge 147/2014, con decorrenza 01.01.2014, ha introdotto la tassa rifiuti (TARI) che sostituisce la tassa rifiuti e servizi (TARES).

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo viene calcolato applicando le tariffe annualmente determinate in base al D.P.R. 158/199 suddivise in categorie non domestiche e domestiche, tenendo conto per queste ultime oltre che della superficie soggetta a tassa anche del numero degli occupanti.

Con il tributo di competenza comunale viene messo in riscossione anche il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA).

L’importo del tributo dovuto sarà inviato dal Comune direttamente ai contribuenti, nelle forme previste dalla vigente normativa.

La dichiarazione TARI deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al,’art. 14 del D. L. 201/2011 e della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui D. Lgs. 507/1993.

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