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b) della rendita a superstiti a collaterali inabili (a carico e conviventi dell'infortunato o tecnopatico)

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 63 del 27 ottobre 1995

Oggetto: Concetto d'inabilità ai fini del riconoscimento:

a) della quota integrativa o della rendita orfanile a figli (o discendenti ad essi equiparati) ultra-diciottenni inabili al lavoro;

b) della rendita a superstiti a collaterali inabili (a carico e conviventi dell'infortunato o tecnopatico).

Da più parti sono emerse incertezze in ordine ai criteri non sempre uniformi da seguire per l'individuazione del concetto di inabilità valevole ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui all'oggetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 85 del Testo Unico (approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124).

In armonia con il prevalente orientamento della giurisprudenza (Corte di Cassazione, sentenze n. 5890 dell'11.10.1983 e n. 361 del 21.1.1989), si chiarisce che per la concessione della quota o della rendita agli inabili si rende indispensabile la sussistenza di una grave infermità o difetto fisico o mentale che comporti un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua.

In base a quanto precede e al fine della corretta istruttoria della pratica si rendono necessari i seguenti adempimenti:

1) una visita medica per il riscontro obiettivo delle condizioni psico-fisiche dell'interessato, dalla quale dovrà scaturire una diagnosi circostanziata delle menomazioni ed un giudizio medico-legale in ordine alla possibilità dello stesso di attendere ad un proficuo lavoro;

2) una verifica (contestuale) da affidare ad un ispettore addetto alla vigilanza esterna oppure ad un funzionario socio-educativo volta ad accertare se in concreto l'interessato presti una qualsiasi attività lavorativa proficua.

Il perdurare di tali condizioni fisiche ed economiche dovrà essere oggetto di revisione periodica con cadenza biennale.

I criteri interpretativi come sopra enunciati trovano applicazione con effetto immediato e, quindi, anche alle fattispecie in corso di istruttoria.

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