• Non ci sono risultati.

Giannaula Roberta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Giannaula Roberta"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

e-mail: usp.vr@istruzione.it - C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it Tel. 045/8086.511

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura IL DIRIGENTE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;

VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO Il D.M. n. 235/2014 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO il proprio decreto prot. n. 340 del 15/02/2021 di depennamento delle ricorrenti GAE di Infanzia e Primaria – III^ fascia e dalle relative graduatorie d’Istituto di I^ fascia della provincia di Verona e relative eventuali trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in applicazione di quanto disposto dall’articolo 1-quinques della Legge n. 159/2019, in esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio(Sezione Terza bis), n. 232/2021 del 08/01/2021, ai sensi dell’articolo 33, comma 2,del D.Lgs 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in base al quale “le sentenze di primo grado sono esecutive”;

VISTO il Decreto del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), n. 1192 dell’08 marzo 2021, relativo al ricorso R.G. 1889/2021, che in accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche proposta, tra altri, anche da alcuni docenti oggetto dei suindicati decreti di depennamento dalle GAE per la Provincia di Varese, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm. ha disposto la sospensione della sentenza 232/2021 impugnata nei limiti dell’interesse e della posizione dei ricorrenti in appello;

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 1710 del 31 marzo 2021, che ha accolto l'istanza cautelare (Ricorso numero 1889/2021) ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito per la data dell’8 giugno 2021, confermando, quindi, le misure cautelari già disposte con il precedente Decreto monocratico;

RITENUTO opportuno, dare esecuzione all’Ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 1710 del 31 marzo 2021, resa nel procedimento R.G. n. 1889/2021, riconoscendo, sia pure provvisoriamente, il diritto al reinserimento nelle relative graduatorie ai docenti ivi indicati;

ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal DM 916 del 18 dicembre 2014, recante Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto;

DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, che ne rappresentano parte integrante, in ottemperanza al decreto del Consiglio di Stato (Sez. VI), n.1710 del 31/03/2021, relativo al ricorso R.G. 1889/2021, la sospensione in autotutela dell’efficacia del decreto di questo Ufficio, prot. 340 del 15/02/2021, con riferimento alla Sentenza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis) n.232/2021, tramite il provvisorio re-inserimento, con riserva, nelle GAE di Infanzia e Primaria, dei seguenti docenti:

Cognome/Nome Data di nascita GaE di depennamento Giannaula Roberta 29/09/1982 AAAA/ EEEE - Ruolo GaE con Ris.

Graffeo Tiziana 01/11/78 AAAA/ EEEE - Ruolo GaE con Ris.

m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000895.19-04-2021

(2)

e-mail: usp.vr@istruzione.it - C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it Tel. 045/8086.511

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’istituto risultavano eventualmente inserite le insegnanti sopra indicate, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, ripristinando le relative posizioni in I fascia. In attesa dell’esito del contenzioso, nel caso di conferimento di supplenza da graduatoria di Istituto di I Fascia, i Dirigente Scolastico delle istituzioni scolastiche avranno cura di inserire la clausola risolutoria nel contratto di nomina a tempo determinato.

L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di ripristinare gli effetti del depennamento, nonché di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari in relazione alla definizione nel merito del giudizio d’appello ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale, ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.

Il Dirigente Albino Barresi

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. s.m.i. e normativa connessa Firmato digitalmente da BARRESI ALBINO

C=ITO=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Riferimenti

Documenti correlati

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto,

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto,

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, pertanto i

VISTO il proprio provvedimento prot. 9418/2016, è stato disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Verona, Scuola Primaria

5490 e 5493 del 03/12/2015 disponeva l’inserimento con riserva nelle graduatorie scuola infanzia e primaria dei ricorrenti diplomati magistrali non abilitati , con espressa riserva

VISTO il proprio provvedimento n. 7673 del 01/09/2016 con il quale è stata disposta l’inclusione con riserva nella 3^ fascia della Graduatorie ad esaurimento Infanzia e

08411/2019 che consente alla ricorrente il trasferimento della propria posizione dalle graduatorie d’Istituto di prima fascia, scuola primaria EEEE e scuola infanzia AAAA, della

I soggetti già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia delle graduatorie di istituto o negli elenchi aggiuntivi alla II