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(1)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PA R T E P R I M A

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Roma - Venerdì, 10 dicembre 2021

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 44/L

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 208.

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novem- bre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/

UE, relativa al coordinamento di determinate dispo-

sizioni legislative, regolamentari e amministrative

degli Stati membri, concernente il testo unico per la

fornitura di servizi di media audiovisivi in conside-

razione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

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S O M M A R I O

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 208.

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione

dell’evoluzione delle realtà del mercato. (21G00231) . . . Pag. 1

N

OTE

. . . » 41

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 208 .

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante mo- difica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e am- ministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considera- zione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modi- fica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la forni- tura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamen- to di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitu- ra di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ot- tobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997;

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/

CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Nor- me generali sulla partecipazione dell’Italia alla forma- zione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzio- ne dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nor- me sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di de- legazione europea 2019-2020», in particolare l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, re- cante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e ra- diofonici» e ss. modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Acquisito il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 settembre 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 settembre 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuata la notifica alla Commissione europea ai sen- si della direttiva (UE) 2015/1535;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 4 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini- stri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finan- ze, degli affari esteri e della cooperazione internaziona- le, dell’interno, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie;

E

MANA

il seguente decreto legislativo:

T

ESTOUNICODEISERVIZIDIMEDIAAUDIOVISIVI

T

ITOLO

I PRINCIPI

Capo I P

RINCIPIGENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di se- guito denominato: «testo unico», contiene:

a) i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comu- nicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l’editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell’evoluzione tecnologica e di mercato;

b) le disposizioni in materia di servizi di media au- diovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, nel rispetto della Costituzione, del- le norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamen- to interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in

materia di servizi di media audiovisivi, quali la trasmis-

sione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,

di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad

accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi in-

terattivi associati e di servizi di accesso condizionato su

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qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comuni- cazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattafor- ma per la condivisione di video.

Art. 2.

Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici

1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessio- nari radiofonici che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici opera in Italia:

a) quando ha la sua sede principale in Italia e le de- cisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;

b) quando ha la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;

c) quando, pur avendo la sede principale in un al- tro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;

d) quando una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera sia in Italia sia nell’altro Stato membro, se la sua sede principale è in Italia;

e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b) , c) e d) , se ha iniziato in Italia la sua attività nel ri- spetto dell’ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l’economia italiana.

3. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:

a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;

b) se anche in assenza di un collegamento terra-sa- tellite situato in Italia, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.

4. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell’Unione europea spetti la giurisdizione con- formemente ai commi 2 e 3, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media ope- rante sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici, sottoposti alla giurisdizione italiana, pur avendo la pro- pria sede legale in un diverso Stato membro dell’Unione europea sono tenuti al rispetto delle norme dell’ordina- mento giuridico italiano relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi.

6. I fornitori di servizi di media sono tenuti ad informa- re il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4.

7. L’Autorità, con proprio regolamento, istituisce, di- sciplina e aggiorna l’elenco dei fornitori di servizi di me- dia soggetti alla giurisdizione italiana. In tale elenco de- vono essere riportati i criteri in base ai quali si determina la giurisdizione italiana. L’Autorità comunica alla Com- missione europea l’elenco e gli eventuali aggiornamenti.

8. L’Autorità, nell’assolvere alla funzione indicata dal comma 7, si conforma alle determinazioni assunte dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5 -quater , della direttiva 2010/13/UE del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, circa l’indivi- duazione dello Stato membro dotato di giurisdizione su un determinato fornitore di servizi dei media audiovisivi e radiofonici.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio qua- le definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzio- namento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la re- sponsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, nu- mero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018;

b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a) , si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunica- zione commerciale audiovisiva;

c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezio- ne distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il forni- tore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a) , della direttiva 2002/21/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante vi- sualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica

o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoria-

le della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di

media audiovisivo e che ne determina le modalità di or-

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ganizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura perma- nente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di in- stradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettroma- gnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchet- to, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendente- mente dal tipo di informazione trasportato;

f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di co- municazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

g) «programma»: una serie di immagini animate, so- nore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungo- metraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bam- bini e fiction originali;

h) «video generato dall’utente»: una serie di imma- gini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisio- ne di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

i) «decisione editoriale»: una decisione presa perio- dicamente nell’esercizio della responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di me- dia audiovisivo;

l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servi- zio di piattaforma per la condivisione di video;

m) «programmi-dati»: i servizi di informazione co- stituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine in- formative teletext e le pagine di dati;

n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»:

l’insieme, predisposto da un’emittente televisiva o radio- fonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione dif- ferita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramen- te ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei

momenti immediatamente antecedenti all’inizio della tra- smissione del singolo programma, o del primo program- ma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

o) «responsabilità editoriale»: l’esercizio di un con- trollo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi in- clusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

p) «servizio di media audiovisivo lineare» o «radio- diffusione televisiva»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ov- vero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servi- zio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a ca- rattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si im- pegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi ori- ginali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;

s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio dall’emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produ- zione con altra emittente, anche analogica;

t) «produttori indipendenti», gli operatori della co- municazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero colle- gati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero

2) sono titolari di diritti secondari;

u) «fornitore di servizi interattivi associati o di ser- vizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condiziona- to, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abi- litazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dall’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e indivi- duale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore

economico che comprende le attività di stampa quotidia-

na e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettro-

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nica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità ester- na, sponsorizzazioni e pubblicità online;

aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e mul- timediale»: il pubblico servizio consistente nell’attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distribu- tive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme applicabili in materia;

bb) «ambito nazionale»: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all’am- bito locale;

cc) «ambito locale radiofonico»: l’esercizio dell’at- tività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del se- gnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;

dd) «ambito locale televisivo»: l’attività di fornitu- ra di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o più aree tecniche corrispondenti alle reti di I livello, comun- que non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;

ee) «programmazione nazionale ex analogica»: ca- nale già irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendente- mente dall’eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;

ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a più generi differen- ziati inclusa l’informazione, distribuiti in modo equilibra- to nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;

gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa;

hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessio- ne o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica ana- logica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) «emittente radiofonica a carattere comunita- rio», nazionale o locale: l’emittente caratterizzata dall’as- senza dello scopo di lucro, che trasmette programmi ori- ginali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, può avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusio- ne, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del condut- tore della stessa trasmissione;

2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l’emittente senza specifici obblighi di palinse- sto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all’informazione, di cui al- meno il 50 per cento all’informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell’ambito di almeno sessanta- quattro ore settimanali;

3) «emittente radiofonica nazionale»: l’emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidia- na di giornali radio;

ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il tito- lare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica di- gitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici;

ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le tra- smissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;

mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comu- nicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti tele- visivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri;

nn) «opere europee»:

1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:

1.1) le opere originarie di Stati membri;

1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla televisione tran- sfrontaliera del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a con- dizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

1.3) le opere co-prodotte nell’ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l’Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in cia- scuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discrimi- natorie nel paese terzo interessato;

2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e la- voratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produtto- ri stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bi- laterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell’Unione europea nel co- sto complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;

oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: im-

magini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere,

direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l’imma-

gine di una persona fisica o giuridica che esercita un’at-

tività economica e comprendenti, tra l’altro, la pubblici-

tà televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la

televendita e l’inserimento di prodotti, inserite o di ac-

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compagnamento in un programma o in un video generato dall’utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

pp) «pubblicità televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’atti- vità commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occul- ta»: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenziona- le, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso;

ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di ser- vizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di ser- vizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l’immagine, le attività o i prodotti;

tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pub- blico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o ser- vizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comu- nicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’in- serire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all’interno di un pro- gramma o di un video generato dall’utente dietro paga- mento o altro compenso;

vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicità con- sistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o dall’emittente di radiodiffusione nell’ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presen- tati o esibiti;

zz) «Autorità»: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

aaa) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi;

ccc) «Codice delle comunicazioni elettroniche»: de- creto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici

per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Codice delle comunicazioni elettroniche;

eee) «autopromozione»: gli annunci effettuati da emittenti e fornitori di servizi di media in relazione ai pro- pri programmi e ai prodotti collaterali da questi diretta- mente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti, ai sensi dell’articolo 51 e dell’articolo 2359 del codice civile.

2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamen- te specificato, sponsorizzazione e televendita compren- dono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusio- ne sonora.

Art. 4.

Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale

1. Sono principi generali del sistema dei servizi di me- dia audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattafor- ma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisi- va, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di co- municare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discri- minazione e di contrasto ai discorsi d’odio, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazio- ne, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, cultu- rali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benesse- re, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

2. La disciplina del sistema dei servizi di media audio- visivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non di- scriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali, locali e di altri Stati membri dell’Unione europea, favo- rendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e concorrenza leale, delle opportunità offer- te dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la diffusione di un congruo numero di program- mi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l’adeguata copertura del territorio nazionale o locale;

c) adeguati livelli qualitativi dei servizi di media

audiovisivi.

(10)

3. Lo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica e digita- le da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video è promosso dal Mi- nistero, d’intesa con l’Autorità, sentito il Ministero della cultura, ferme restando le attività di sostegno dell’educa- zione all’immagine e dell’alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

4. Il monitoraggio dell’attività di promozione dell’al- fabetizzazione mediatica e digitale è svolto dall’Autorità.

L’Autorità predispone relazioni periodiche sull’attuazio- ne del comma 3 ai fini della relazione da presentare da parte del Ministero alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni.

5. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel ri- spetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riserva- tezza e all’identità personale, in conformità alle norme vigenti in materia.

6. In ambito locale i servizi di media valorizzano e promuovono le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese. La tu- tela delle minoranze linguistiche avviene tramite riserva di una quota di capacità trasmissiva in ambito locale per servizi media audiovisivi espressione delle stesse mino- ranze linguistiche.

7. Alla diffusione dei servizi di media audiovisivi in ambito locale è riservata una quota della capacità trasmis- siva determinata con l’adozione del piano di assegnazio- ne delle frequenze coordinate in ambito internazionale per la diffusione televisiva su frequenze terrestri.

8. L’Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digita- le terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell’area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Art. 5.

Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza

1. La disciplina del sistema dei servizi di media au- diovisivi e della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) promozione della concorrenza nel sistema dei ser- vizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni di significativo potere fissati nel presente decreto, e assicurando la massima trasparen- za degli assetti societari;

b) previsione di diversi titoli abilitativi per lo svol- gimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radio- fonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell’autorizzazione generale per le attività di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgi- mento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) , nonché previsione di una sufficiente durata dei relati- vi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b) , rispettiva- mente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambi- to nazionale e in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di non effettuare discriminazioni nei confron- ti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici non riconducibili a società colle- gate e controllate, rendendo disponibili a questi le stesse piattaforme e informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a ri- chiesta, o radiofonici riconducibili a società collegate e controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmis- siva e condizioni di accesso alla rete fra fornitore di ser- vizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richie- sta, o radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, pre- vedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacita trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall’Autorità con proprio regolamento;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, esclusi- vamente per il fine di concludere accordi tecnici e com- merciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

4) per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di

servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofo-

nici in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di pro-

grammi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le

diverse piattaforme distributive, alle condizioni di merca-

to, nel rispetto dei diritti di esclusiva, delle norme in tema

di diritto d’autore e della libera negoziazione tra le parti;

(11)

5) con esclusione dei soggetti operanti unicamen- te in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo di se- parazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti in almeno due settori dei servizi di media audiovisivi, della emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l’evidenziazio- ne dei corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell’attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insus- sistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:

5.1) per il fornitore di servizi di media audiovi- sivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche fornito- re di servizi, di adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

5.2) per il fornitore di servizi di media audio- visivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche ope- ratore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, di tenere la separazione societaria;

f) è fatto salvo il diritto dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all’utenza sulle stesse frequenze messe a di- sposizione dall’operatore di rete;

g) resta fermo l’obbligo, per le emittenti radiofoni- che, per fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, di diffondere il medesimo con- tenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:

1) la deroga di cui all’articolo 26, comma 1, per le emittenti radiofoniche locali nonché l’articolazione, an- che locale, delle trasmissioni radiotelevisive della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televi- sivo e multimediale;

2) quanto previsto dall’articolo 59 per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televi- sivo e multimediale;

3) la trasmissione di eventi di carattere occasiona- le ovvero eccezionale e non prevedibili;

h) previsione di specifiche forme di tutela dei servizi di media in favore delle minoranze linguistiche ricono- sciute dalla legge.

2. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, ha la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria o di no- minare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conse- guire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quel- li derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legit- timati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) esistenza dell’assoggettamento a direzione co- mune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

3. L’autorizzazione generale di cui al comma 1, lette- ra b) , non comporta l’assegnazione delle radiofrequenze, da conferire con distinto provvedimento. L’autorizzazio- ne all’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici non può essere rilasciata a società che non hanno per oggetto sociale l’esercizio dell’attività radiotelevisiva, editoriale o comunque at- tinente all’informazione ed allo spettacolo. Fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servi- zio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamen- te, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media anche a richiesta o radiofonici.

Art. 6.

Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

1. L’attività di informazione mediante servizio di me- dia audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, ga- rantisce, comunque:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avveni- menti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o gior- nali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissio- ni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazio-

ni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

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e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche ca- paci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spet- tatore il contenuto delle informazioni.

3. L’Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiofoniche, nonché per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici, diversi da quelli operanti in ambito locale per rendere effettiva l’os- servanza nei programmi di informazione dei principi di cui al presente capo.

4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e speci- fici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevi- sivo è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua comples- siva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lin- gua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identità nazio- nale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società conces- sionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ri- sultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione europea. Fatta salva la possibilità per la società conces- sionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono esclu- se altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

Art. 7.

Trasmissioni transfrontaliere

1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmis- sione sul territorio nazionale italiano di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. All’Autorità spetta il compito di adottare misure appropriate per l’attuazione delle dispo- sizioni di cui al presente articolo. A tal fine l’Autorità stipula protocolli d’intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno e il Mi- nistero della giustizia.

2. L’Autorità può disporre la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media au- diovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdi- zione di un altro Stato membro nei seguenti casi:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere grave- mente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni diciotto, in particolare di programmi che conten- gono scene pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si tro- vano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengono incitamento alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di per-

sone o di un membro di un gruppo, per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità;

c) erogazione di servizi di media audiovisivi tali da rappresentare un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica;

d) violazione manifesta seria e grave del divieto di pubblica provocazione a commettere i reati di terrorismo di cui all’articolo 5 della direttiva 2017/541/UE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;

e) pregiudizio o rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, ivi compresa la salvaguardia della difesa e della sicurezza nazionali.

3. La sospensione di cui al comma 2 è subordinata alle condizioni seguenti:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media audiovisivi ha già tenuto, in almeno due occasioni, uno o più dei comportamenti indicati al comma 2, lettere a) , b) e c) o ha tenuto, in almeno un’oc- casione, uno dei comportamenti di cui alle lettere d) ed e) ;

b) l’Autorità ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione euro- pea le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;

c) al fornitore di servizi di media audiovisivi è stata assicurata la possibilità di rappresentare, in contradditto- rio, le proprie osservazioni relative alle presunte violazio- ni notificate dall’Autorità, secondo le modalità indicate con regolamento dell’Autorità stessa;

d) le consultazioni con lo Stato membro dotato di giurisdizione sul fornitore di servizi di media audiovisi- vi e radiofonici e con la Commissione europea, svolte ai sensi della procedura disciplinata dall’art. 3 della diretti- va (UE) 2018/1808, non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della commissione, della notifica di cui alla lettera b) e l’Au- torità ha comunicato al fornitore di servizi di media au- diovisivi e radiofonici il mancato raggiungimento di una soluzione amichevole entro il predetto termine.

4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere c) e d) , non si applicano nei casi di violazione di cui al comma 2, let- tera d) .

5. L’Autorità si conforma alla decisione con la quale la Commissione europea accerta l’incompatibilità al diritto dell’Unione europea della sospensione temporanea della ricezione o della ritrasmissione sul territorio nazionale dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, ritiran- do prontamente l’atto emesso e rimuovendone gli effet- ti. L’Autorità fornisce alla commissione le informazioni eventualmente necessarie, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

6. È fatta salva l’applicazione di qualsiasi procedimen- to, rimedio giurisdizionale o misura sanzionatoria contro le violazioni di cui al presente articolo, nello Stato mem- bro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.

7. In casi urgenti, è possibile derogare alle condizioni

di cui al comma 3, lettere a) e b) , purché si intervenga

entro un mese dalla presunta violazione. Le misure adot-

tate sono notificate al più presto, a cura dell’Autorità,

(13)

alla Commissione europea e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore dei servizi di media, insieme ai motivi dell’urgenza.

8. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radio- fonici sottoposti alla giurisdizione italiana sono tenuti in ogni caso, a osservare la normativa nazionale, anche di carattere penale, vigente in materia.

9. Se un fornitore di servizi di media soggetto alla giu- risdizione di un altro Stato membro fornisce un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte de- stinato al territorio italiano, l’Autorità può chiedere a tale Stato di considerare eventuali questioni relative alle di- sposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle violazioni di cui al comma 2, secondo le procedure definite con apposito regolamento della stessa Autorità.

10. Quando all’applicazione delle misure di cui al comma 9 non seguono risultati soddisfacenti e vi sono elementi probatori idonei a far ritenere che il fornitore di servizi di media in questione si è stabilito nello Stato membro cui spetta la giurisdizione per eludere le norme più rigorose applicabili in caso di stabilimento nel ter- ritorio italiano, si applica la normativa nazionale, anche penale, vigente in materia, senza necessità di dimostrare l’intenzione del fornitore di servizi di media di eludere le norme più rigorose.

11. Le misure di cui al comma 10 possono essere adot- tate alle seguenti condizioni:

a) l’intenzione di adottare le misure in questione e i relativi motivi sono stati notificati alla Commissione eu- ropea e allo Stato membro interessato;

b) sono stati rispettati i diritti di difesa e al contrad- dittorio del fornitore interessato, assicurandogli, in parti- colare, la possibilità di presentare osservazioni;

c) la Commissione europea, previa richiesta di pa- rere all’ERGA, ha accertato che le misure così disposte sono compatibili con il diritto dell’Unione europea.

12. L’Autorità può disporre la sospensione della rice- zione o della ritrasmissione di servizi di media audiovisi- vi sulla base di richieste provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, qualora ritenga che tali provvedi- menti sono:

a) necessari per una delle seguenti ragioni:

1) tutela dell’ordine pubblico, in particolare la prevenzione, l’investigazione, l’individuazione e il per- seguimento di reati, anche in funzione della tutela dei mi- nori e del contrasto all’incitamento all’odio fondato su motivi di razza, sesso, religione o nazionalità, nonché alle violazioni della dignità umana degli individui;

2) tutela della sanità pubblica;

3) tutela della pubblica sicurezza, compresa la sal- vaguardia della sicurezza e della difesa nazionali;

4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investi- tori, ai sensi del presente testo unico;

b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richie- sta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che ponga un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

c) proporzionati agli obiettivi perseguiti.

13. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l’Autorità può disporre la sospensione della ricezione o ritrasmissione dei servizi sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’artico- lo 41, comma 7, o non soggetti alla giurisdizione di al- cun o Stato membro dell’Unione europea, i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, a seguito di un formale richiamo, l’Autorità può ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all’operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali pro- grammi o cataloghi presso il pubblico italiano. In caso di inosservanza dell’ordine, l’Autorità applica al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso con- dizionato o all’operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della Conven- zione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

T

ITOLO

II SOGGETTI

Art. 8.

Funzioni del Ministero dello sviluppo economico 1. Nelle materie di cui al presente testo unico il Mini- stero esercita le competenze stabilite nel presente decre- to, quelle riferite alle funzioni e ai compiti di spettanza statale indicati dall’articolo 32 -ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle comunque indivi- duate dal proprio regolamento di organizzazione.

2. Presso il Ministero opera, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di ap- plicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Art. 9.

Funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. L’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essa affida- ti dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche me- diante servizi di media audiovisivi o radiofonici. L’Auto- rità esercita i propri poteri in modo imparziale e traspa- rente nonché in conformità agli obiettivi della direttiva 2018/1808/UE, in particolare per quanto attiene al plura- lismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all’accessibilità, alla non discri- minazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza.

2. L’Autorità, in materia di servizi di media audiovisi-

vi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione

di video, esercita le competenze previste dalle norme del

(14)

presente testo unico, nonché quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.

3. Il Presidente e i Commissari dell’Autorità sono no- minati e operano ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997.

4. L’Autorità opera in indipendenza da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. Non chiede né riceve istru- zioni da nessun altro organismo in merito all’espletamen- to dei propri compiti, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all’organizzazione del personale.

5. L’Autorità approva e pubblica annualmente il pro- prio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell’Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

6. L’Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) , numero 12) della leg- ge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.

7. L’Autorità, quando riceve da un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana informazio- ni dalle quali possa evincersi l’intenzione del medesimo fornitore di offrire servizi destinati in tutto o in misura maggioritaria al pubblico ricompreso nel territorio di un altro Stato membro, ne dà tempestiva comunicazione all’autorità ovvero all’organismo nazionale di regolazio- ne designato dallo stesso Stato membro.

8. L’Autorità, in caso di richiesta relativa alle attività di un fornitore di servizi di media sottoposto alla giurisdi- zione italiana proveniente dall’autorità ovvero dall’orga- nismo nazionale di regolazione di un altro Stato membro, trasmette a quell’autorità o quell’organismo nazionale in discorso tutte le informazioni utili a soddisfare la richie- sta entro un termine massimo di due mesi, salvo che il ri- spetto di tale termine sia impedito da ragioni ed esigenze debitamente motivate.

Art. 10.

Altre competenze

1. Restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigen- ti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Ministero della cultura, al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 11.

Competenze delle regioni

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concor- rente in materia di servizi di media in ambito locale, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente testo unico e sulla base dei seguenti ulteriori principi:

a) trasmissione dei servizi di media audiovisivi e ra- diofonici in ambito locale nell’ambito delle bande di fre- quenza previste per tali servizi dal vigente regolamento

delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale del- le telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi interna- zionali, della normativa dell’Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti lo- cali territorialmente competenti delle competenze in ordi- ne al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai siti trasmissivi, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei prin- cipi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale e del paesaggio;

c) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di ser- vizi di media audiovisivi o radiofonici, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condi- zionato destinati alla diffusione in ambito locale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richie- dente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, e in caso di pregressa presenza sul mercato, degli investimenti operati nella re- alizzazione o nella manutenzione di infrastrutture o della produzione di opere originali, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote per- centuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodot- ti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all’albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati.

2. Il titolare della autorizzazione di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora ab- bia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di fornitura di cui alla lettera b) , ha diritto a ottenere almeno un’autorizzazione che consenta di irra- diare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.

3. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico ai sensi del presente articolo, la Re- gione autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al me- desimo testo unico nell’ambito delle rispettive, specifiche competenze, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 12.

Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom

1. Le funzioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comu- nicazioni (Corecom), organi funzionali dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

2. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regio-

nali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati

territoriali del Ministero.

(15)

T

ITOLO

III ATTIVITÀ

Capo I

D

ISCIPLINADELL

OPERATOREDIRETERADIOTELEVISIVA

Art. 13.

Autorizzazione dell’attività di operatore di rete 1. L’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite è og- getto dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. Il diritto di uso delle radiofrequenze per la diffusione televisiva, per la diffusione sonora in tecnica digitale e per la diffusione sonora in onde medie sono oggetto di di- stinti provvedimenti disciplinati dall’Autorità con propri regolamenti.

3. L’autorizzazione generale di cui al comma 1 ha dura- ta non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni ed è rinnovabile. Il Ministero provvede a uniformare la dura- ta delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente decreto testo unico con quelle rilasciate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.

4. L’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall’Autorità.

Capo II

D

ISCIPLINADELL

EMITTENTESUFREQUENZETERRESTRI

Art. 14.

Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri

1. L’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall’Autorità.

2. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi dal regolamento adottato dall’Autorità.

3 Per i fornitori di servizi media audiovisivi in ambi- to locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 di- cembre 2017, n. 205.

Art. 15.

Autorizzazione dell’attività di operatore di rete su frequenze terrestri

1. L’autorizzazione per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in am- bito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall’Autorità.

2. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall’Autorità.

3. Il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete nazionali è effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi 1031, 1031 -bis , 1031 -ter , 1031 -quater , della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di ser- vizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati se- condo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, è effettuato ai sensi dell’articolo 1, com- ma 1033, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 16.

Autorizzazione per la fornitura di servizi media radiofonici su frequenze terrestri

1. L’autorizzazione per la prestazione di servizi media radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale è ri- lasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita dall’Autorità con proprio regolamento.

Art. 17.

Contributi

1. L’Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) , nu- mero 5, della legge n. 249 del 1997.

Capo III

D

ISCIPLINADELL

EMITTENTEVIASATELLITEEVIACAVOE

DELLAFORNITURADISERVIZIDIMEDIAAUDIOVISIVIARICHIESTA

Art. 18.

Autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici via satellite, via cavo coassiale e su altri mezzi di comunicazione elettronica 1. L’autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dalla Autorità sulla base della disciplina stabilita con pro- prio regolamento.

2. L’autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo coassiale è ri- lasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita dall’Autorità con proprio regolamento.

3. L’autorizzazione alla prestazione di servizi di media

audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comu-

nicazione elettronica è rilasciata dall’Autorità sulla base

della disciplina stabilita con proprio regolamento.

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