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N. 6/L
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 .
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazio-
ne della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;
Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commis- sione, del 12 marzo 2014;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’articolo 17, comma 25, lettera a) , che richiede il parere del Consiglio di Stato per l’emanazione di testi unici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 novembre 2018;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adu- nanza del 5 dicembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 10 gennaio 2019;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Mini- stro del lavoro e delle politiche sociali;
E
MANA
il seguente decreto legislativo:
Parte P
RIMA
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
T
ITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
A
MBITODIAPPLICAZIONEEDEFINIZIONI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o profes- sionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agrico-
la, operando quale persona fisica, persona giuridica o al- tro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi impre- se. Se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 293.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liqui- dazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le rela- tive norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanzia- ria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbliga- zioni pianificate;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si mani- festa con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali di- mostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insol- venza del consumatore, del professionista, dell’impren- ditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l’impresa che presenta con-
giuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale
di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di depo-
sito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale
o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi,
in qualunque modo essi risultino, per un ammontare com-
plessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’at-
tività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti an-
che non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;