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Regolamento per l applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

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Academic year: 2022

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Regolamento

per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi

Urbani

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.68 del 18.07.1994 In vigore dal 01.01.1997

Modificato con delibere C.C. n. 109 del 1.12.1995 – n. 31 del 10.06.1996 – n. 82 del 4.11.1996 - n. 26 del 7.4.1997 – n. 7 del 16.2.1998 – n. 32 del 21.5.1998

Modificato con delibera C.C. n. 65 del 03.12.2001 Modificato con delibera C.C. n. 6 del 25.02.2002

Reso esecutivo in data 22.03.2002 Modificato con delibera C.C. n. 1 del 17.3.2004

Reso esecutivo in data 17.4.2004

(2)

Sommario

Articolo 1 Istituzione della tassa ... 3

Articolo 2 Servizio di nettezza urbana ... 3

Articolo 3 Definizione dei rifiuti solidi urbani interni ... 3

Articolo 4 Tariffe ... 4

Articolo 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa ... 4

Articolo 6 Esclusioni dalla tassa ... 4

Articolo 7 Commisurazione della tassa ... 6

Articolo 8 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio ... 6

Articolo 9 Categorie di contribuenza ... 6

Articolo 10 Agevolazioni ed esenzioni ... 8

Articolo 11 Riduzioni ... 9

Articolo 12 Tassa giornaliera di smaltimento ... 10

Articolo 13 Denuncia originaria e di variazione ... 10

Articolo 14 Denuncia di cessazione ... 11

Articolo 15 Decorrenza della tassa ... 11

Articolo 16 Accertamento e controllo ... 12

Articolo 17 Riscossione ... 12

Articolo 18 Sgravi e rimborsi ... 13

Articolo 19 Sanzioni ... 13

Articolo 20 Contenzioso ... 13

Articolo 21 Disposizioni transitorie ... 13

Articolo 22 Abrogazioni ... 14

Articolo 23 Norme di rinvio ... 14

(3)

Articolo 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, disciplina l'applicazione e la riscossione della tassa di cui al comma precedente.

Articolo 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 3

Definizione dei rifiuti solidi urbani interni

1. Per rifiuti solidi urbani interni si intendono:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diversi dalla civile abitazione, saranno considerati assimilati agli urbani per quantità se conferibili nell’ordinario circuito di raccolta dei rifiuti urbani come descritto dal Titolo III del “Regolamento per la disciplina del lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio smaltimenti rifiuti” e, per qualità, se avranno una composizione merceologica analoga a quelli elencati, a titolo esemplificativo, nel punto 1.1.1. della Delibera C.I. 27 luglio 1984, con esclusione di:

• rifiuti di imballaggio terziario, come definiti dall’art.35, comma 1, lettera d), del D.Lgs.

n.22/97 e successive modifiche, di qualsiasi natura;

• rifiuti di imballaggio secondario, come definiti dall’art.35, comma 1, lettera c), del D.Lgs.

n.22/97 e successive modifiche, qualora non differenziati o qualora non fosse attivata la raccolta differenziata comunale;

• rifiuti assimilati recuperati all’interno degli insediamenti di cui all’art.21, comma 7, del D.Lgs. n.22/97.

c) I ririufti provenienti dallo spazzamento delel strade;

d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, abbandonati in maniera incontrollata sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico;

e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche o soggette ad uso pubblico e da aree cimiteriali;

f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

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Articolo 4 Tariffe

1. Nella determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa, il Comune deve operare in modo che il gettito complessivo del tributo non superi il costo annuale del servizio.

2. Dal costo del servizio devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia.

3. Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il Comune delibera le tariffe da applicarsi nell'anno in corso. In mancanza, restano confermate quelle in vigore.

Articolo 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. Soggetto passivo della tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o detenga locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. La tassa può essere corrisposta dal condominio, regolarmente costituitosi, ed in tal caso l'amministratore ha l'obbligo di denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte e la data di cessazione del suo ufficio.

3. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini;

in tal caso il proprietario è obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte.

4. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.

5. Relativamente ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati, responsabile del versamento della tassa è il soggetto che gestisce i servizi comuni, relativi ai locali o alle aree scoperte di uso comune e di uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori.

6. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Articolo 6

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile

c) la permanenza;

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d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti pericolosi, ossia ai sensi dell'attuale normativa, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani e rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti pericolosi, non assimilati agli urbani, e rifiuti tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, può essere accordata una detassazione a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi, e che l'Ufficio Ecologia esprima parere favorevole.

ATTIVITA’ DETASSAZIONE

Falegnamerie Autocarrozzerie

Autofficine per riparazione veicoli Gommisti

Autofficine di elettrauto Distributori di carburante Arti grafiche

Arti serigrafiche Lavanderie Verniciature Galvanotecniche Fonderie

Officine meccaniche, tornerie

6. Le percentuali di detassazione verranno stabilite con successivo provvedimento, contestualmente all'approvazione delle tariffe di cui all'art.4 del presente Regolamento.

(6)

Articolo 7

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente, il tributo è dovuto nella misura del 40% per il periodo corrispondente.

3. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione, in base a domanda documentata, del 60% della tassa per il periodo di interruzione del servizio.

Articolo 9

Categorie di contribuenza

- CATEGORIA 1 Locali ed aree destinate a:

a) uso abitativo per nuclei familiari, collettività, convivenze, box

b) esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva - camere - pensioni

c) nuclei familiari costituiti da unica persona

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

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- CATEGORIA 2 Locali ed aree destinate a:

a) uffici privati e studi professionali b) Banche ed assicurazioni

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

- CATEGORIA 3

Locali ed aree adibite a produzione artigianale o industriale così suddivisi:

a) laboratori - depositi - stabilimenti industriali

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

- CATEGORIA 4 Aree scoperte:

a) aree scoperte destinate a distribuzione carburante

b) aree scoperte riguardanti attività industriali, artigianali e commerciali

- CATEGORIA 5 Locali ed aree adibite a:

a) attività ricreative, centri o circoli sportivi privati ed analoghi complessi attrezzati aperti e non aperti al pubblico

b) partiti politici - palestre - sale giochi

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

- CATEGORIA 6

Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi così suddivisi:

a) bar, gelaterie, birrerie e latterie e simili, caffetterie b) ristoranti, trattorie e pizzerie

- CATEGORIA 7

Locali ed aree adibiti a esercizi di vendita al dettaglio così suddivisi:

a) ortofrutticoli b) panifici e pasticcerie

c) pollerie, macellerie e salumerie, gastronomie, drogherie e pescherie d) supermercati

- CATEGORIA 8 Negozi non alimentari:

a) abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti

b) pelliccerie, calzature, pelletterie e articoli sportivi

c) cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocattoli, tabaccherie

d) casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche, porcellane, mobili, colorifici, cornici

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e) foto-cine, ottica, dischi e video-cine, orefici, gioiellerie, profumerie, computer, articoli per animali

f) farmacie, erboristerie, parrucchieri g) fioristi

h) lavanderie

I negozi alimentari e non alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie vengono assimilati, sulla base della loro destinazione, a quella più rispondente.

- CATEGORIA 9 Locali adibiti a:

a) uffici pubblici, scuole

b) associazioni volontarie senza scopo di lucro

- CATEGORIA 10 Locali adibiti a:

a) mensa aziendale

- CATEGORIA 11

Banchi all'aperto di vendita di generi alimentari adibiti a:

a) ortofrutticoli b) generi alimentari vari

- CATEGORIA 12

a) Banchi all'aperto di vendita di generi non alimentari

Articolo 10

Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree scoperte utilizzate dal Comune per uffici e servizi, nonché i locali e le aree scoperte per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Per i locali e le aree scoperte (computate ai sensi del successivo art.11 - 1° e 2° comma) a disposizione degli istituti scolastici (Asili nido, scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori) viene applicata la tassa nella misura del 15%.

3. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art.1117 del codice civile che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti quali atrii, corridoi, scale, portici, cortili, anditi, locali ad uso portineria. Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Sono previste agevolazioni per la Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, nelle modalità e per i casi sotto indicati:

descrizione Agevolazioni

a) Alle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 67, punto 2 del D.Lgs. 507/93 viene applicata la tassa nella misura dell’80%

20%

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b) Nei casi di produzione domestica di compost, derivante dalla fermentazione biologica della frazione organica del rifiuto, viene applicata la tassa nella misura del 60%

40%

descrizione Agevolazioni

c) Attività commerciale svolta temporaneamente su aree pubbliche nel caso in cui il contribuente presenti idonea documentazione dalla quale risulti il suo impegno a provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti, viene applicata la tassa nella misura del 30%

70%

5. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno accordate solo previa consegna della richiesta da parte degli interessati, alla quale deve essere allegata la documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere l’agevolazione stessa.

Tale richiesta dovrà essere rinnovata annualmente entro il 20 gennaio dell’anno per il quale si intende usufruirne. Vi è altresì l’obbligo di denunciare il venir meno dell’agevolazione medesima, sempre entro il termine sopraddetto.

Articolo 11 Riduzioni

1. Non sono assoggettate alla tassa le aree scoperte adibite a verde.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante 30%

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 30%

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a 6 mesi dell’anno risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per

l’esercizio dell’attività svolta 30%

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale, dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune

30%

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano od abitano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località al di fuori del territorio nazionale

30%

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Tale domanda deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno per il quale si vuole ottenere la riduzione stessa. Vi è inoltre l’obbligo del contribuente di denunciare il venir meno o il variare delle condizioni suddette entro il 20 gennaio dell’anno successivo.

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Articolo 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dello importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 13

Denuncia originaria e di variazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.

70 del D.Lgs.507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia originaria o di variazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune, deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

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g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al 1°

comma.

7. I produttori di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi debbono denunciare l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.

8. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti solidi urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisato in quale proporzione vengono prodotti tali rifiuti.

Articolo 14

Denuncia di cessazione

1. Gli utenti devono comunicare al Comune, mediante apposito modulo, la cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali e delle aree.

2. La denuncia di cessazione deve contenere:

a) il numero del contribuente agli effetti della tassa;

b) le generalità del contribuente;

c) la data di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;

d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;

e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree, nonché eventuali altre indicazioni necessarie per la individuazione della pratica da cessare;

f) la data in cui viene presentata;

g) la sottoscrizione.

3. Nella denuncia di cessazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve risultare il numero del contribuente, la denominazione, la sede, nonchè le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

Articolo 15

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio

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tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Articolo 16

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs. 507/1993.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. 507/1993:

• rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, e a rispondere ai questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

• utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

• richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

Articolo 17 Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Gli importi sono arrotondati alle lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

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Articolo 18 Sgravi e rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4°, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 2,5%

semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

5. Non si procederà al rimborso quando l’importo risulterà inferiore a Lit. 32.000= al netto del tributo provinciale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 129/99.

Articolo 19 Sanzioni

1. Per il caso di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione e per quello di omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993, dal D.Lgs. n. 471 del 18.12.97, dal D.Lgs. 472 del 18.12.97, dal D.Lgs. 473 del 18.12.97 e successive modifiche.

Articolo 20 Contenzioso

1. Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione, il diniego di rimborso, è ammesso ricorso a norma del D.Lgs. 546 del 31.12.1992 con proposizione al Comune, a mezzo consegna diretta, spedizione o notifica entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e con costituzione in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione a mezzo deposito di un esemplare del ricorso in Commissione Tributaria.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dall’1.01.1997.

(14)

2. La classificazione delle categorie tassabili e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art.65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1996 per l'applicazione dal 1 gennaio 1997.

Articolo 22 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 23 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, e successive modificazioni.

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