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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

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REGOLAMENTO

PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

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Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al D.Lgs. n.507/1993 e s.m.i., dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 2

(Servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dall'apposito regolamento per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa: zona servita, distanze e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.

Art. 3

(Presupposto della tassa e soggetto passivo)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt.58 e 59 del D.Lgs.

507/93, fermo restando quanto disposto dall'art.12 del presente Regolamento.

2. Si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione d’uso.

3. Per i locali adibiti a civile abitazione locati ammobiliati la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell’attività di affitta camere, quando la locazione è occasionale o comunque inferiore all’anno, mentre è dovuta dal locatario se la locazione è relativa ad un periodo superiore all’anno.

4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati diversi dai fabbricati rurali con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche qualora nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti sia situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 4

(Aree comuni del condominio)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 D.Lgs. 507/93, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio dei portieri.

2. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono altre parti comuni in via esclusiva.

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Art. 5

(Multiproprietà e centri commerciali)

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2. L’ufficio comunale può richiedere all’amministratore del condominio di cui all’art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dal comma 1, la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 6

(Locali ed aree escluse dalla tassa)

1. Oltre alle aree di cui all'art.4 del presente Regolamento, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Presentano le caratteristiche di cui al comma uno, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari o locali non utilizzati e non predisposti all’uso a condizione che lo stato sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all’uso i locali privi delle utenze attive di servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua) e non arredati;

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile;

f) le superfici di balconi e terrazzi.

3. Non si ha diritto a riduzione alcuna qualora esistano le condizioni di fatto o giuridiche affinché l'attività potenzialmente produttrice di rifiuti possa essere svolta.

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4. Non si applica il disposto del presente articolo alle attività stagionali, come tali risultanti da licenza o autorizzazione, che usufruiscono della riduzione di cui all'art.16.

Art. 7 (Rifiuti speciali)

1. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti tossici e nocivi allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. La detassazione viene accordata a fronte di specifica richiesta di parte e a condizione che l’interessato dimostri l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, producendo la necessaria documentazione; il beneficio è limitato ai locali di lavorazione.

Art. 8

(Superficie tassabile)

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri; la superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

3. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.

Art. 9 (Denunce)

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio dell’anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. La denuncia deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e pubblicati sul sito internet. Deve, comunque, contenere:

a) indicazione del codice fiscale sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche;

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b) cognome e nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale, la sede principale, legale o effettiva e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali e delle aree, le loro ripartizioni interne e l'uso cui sono destinati;

e) identificativi catastali delle unità immobiliari occupate;

f) data d'inizio della conduzione od occupazione dei locali e delle aree;

g) titolo dell’occupazione (proprietà, usufrutto, locazione, altro diritto);

h) data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

i) quant'altro previsto dalle vigenti norme.

4. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 10

(Decorrenza della tassa)

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Art. 11 (Cessazione)

1. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono del tributo solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:

a) se l'utente contestualmente alla denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione e la detenzione dei locali ed aree;

b) se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, sempreché ne sia effettuata richiesta, a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

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Art. 12

(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. La tassa per gli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta, come individuata dal Regolamento per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, è dovuta nella misura sotto specificata:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a metri 500 e non supera 1000 metri;

b) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri e fino a 2000;

c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 2000 metri e fino a 3000;

d) in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori ai 3000 metri.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti; il riferimento si intende al più vicino punto di raccolta indifferenziata.

4. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa cui al primo comma, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - a corrispondere la tassa in misura non superiore al 40% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro un congruo termine.

5. Il Responsabile del Servizio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio di Nettezza Urbana, che rilascia ricevuta sull'originale.

6. Il Responsabile del Servizio di Nettezza Urbana comunica all'Ufficio Tributi l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

7. Al tributo determinato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.16 del presente regolamento ove ne ricorrano le condizioni.

8. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

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Art. 13

(Tributo dovuto per servizi stagionali)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

2. Per il restante periodo il tributo è dovuto nella misura prevista dall'art.12 comma 2.

3. Ai fini del presente articolo i periodi superiori a quindici giorni vengono calcolati come mese, mentre le frazioni inferiori vengono tralasciate.

Art. 14

(Tassa giornaliera di smaltimento)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento rifiuti in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno (divisa per 365), della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50% (cinquanta per cento).

4. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all’atto dell’occupazione.

L’accertamento e la riscossione sono affidati in concessione congiuntamente alla Tosap.

5. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata con l’applicazione di sanzioni e interessi; per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme comuni sulla disciplina dei tributi locali.

6. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all’interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermi restando eventuali oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento del servizio di gestione dei rifiuti o da altri regolamenti comunali.

7. Si considerano produttive nell’ambito dei rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell’ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l’esercizio di un’attività commerciale in forma ambulante e per l’attività di pubblico esercizio (occupazioni a mezzo dehors, tavolini e sedie, ecc.).

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Art. 15 (Esenzioni)

1. Sono esenti dalla tassa:

a – gli edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all’attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

b - le abitazioni occupate da soggetti presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Sanremo con la corresponsione di contributi economici continuativi da almeno 1 (uno) anno, limitatamente ai locali da essi occupati ad uso esclusivo di abitazione; qualora nella stessa abitazione risiedano altri nuclei familiari non aventi diritto all’assistenza l’esenzione non spetta.

c - i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;

d - i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti.

2. L'esenzione viene concessa su richiesta dell'interessato, da documentare solo qualora la situazione già non consti al Comune per sua diretta conoscenza.

3. L'esenzione di cui alla lettera a) e quella per i locali di cui alle lettere b) e c) del comma uno vengono concesse d'ufficio.

4. La cessazione della condizione che dà diritto all'esenzione ai sensi del presente articolo comporta la decadenza del beneficio con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sia verificato l'evento. In tale ipotesi permane l'obbligo di presentare la denuncia di iscrizione nei termini di legge, in mancanza della quale si procederà all'accertamento d'ufficio con applicazione delle relative sanzioni per omessa denuncia.

Art. 16 (Riduzioni)

1. La tariffa unitaria viene ridotta della misura sottonotata nei casi di seguito elencati:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione di un terzo. In ogni caso il tributo non potrà essere inferiore all'importo dovuto per un alloggio di mq.35; l'unico occupante dovrà essere residente nel Comune di Sanremo.

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione di un terzo.

Per uso stagionale o ricorrente si intende rispettivamente non più di 6 (sei) mesi continuativi o 4 gg. per settimana.

2. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio dell’anno successivo il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta sopra indicate; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla

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riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 17

(Sgravi per attività economiche interessate da lavori pubblici a lungo termine)

1. Sono concessi sgravi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a favore delle attività economiche site in zone interessate dall’esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a 6 (sei) mesi, che rendano più difficoltoso o addirittura precludano l’accesso all’utenza, come specificato nei successivi commi 2) e 3).

2. In caso di chiusura forzata delle attività è prevista la sospensione della tassazione, limitatamente al periodo di effettiva chiusura, che deve essere comunicato al Comune ai sensi dell’art.9 del presente Regolamento.

3. Nel caso di modifiche nello svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, è prevista una riduzione variabile dal 30% al 50% della tariffa, limitatamente al periodo di effettuazione dei lavori e fino al ripristino del servizio.

4. Il Servizio Tributi, per la concessione delle riduzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvarrà del parere tecnico del Settore Lavori Pubblici per quanto riguarda le modalità di svolgimento e la durata dei lavori e del Servizio Igiene Urbana per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 18 (Agevolazioni)

1. Ai sensi dell’art.67, comma 2, del D.Lgs.507/93, per le attività produttive, commerciali e di servizi è prevista una riduzione variabile dal 10%

(dieci per cento) al 30% (trenta per cento) della tariffa ordinaria qualora gli utenti dimostrino di provvedere autonomamente allo smaltimento, mediante conferimento a centri di recupero autorizzati, dei rifiuti riciclabili.

2. L’entità della riduzione sarà stabilita tenendo conto delle spese sostenute dall’utente per l’avvio al recupero dei rifiuti riciclabili, anche in relazione al costo ordinario della tassa iscritto a ruolo. La riduzione della tariffa è concessa dal Servizio Tributi sulla base del parere tecnico reso dal Servizio Igiene Urbana.

3. Allo scopo di valorizzare ed incentivare comportamenti virtuosi finalizzati a contenere l’impatto sull’ambiente apportato dalle attività produttive, commerciali e di servizi, la riduzione di cui al comma 1 può essere concessa dal Servizio Tributi di concerto con il Servizio Igiene Urbana anche nel caso in cui gli utenti dimostrino, con documentazione certa ed inequivocabile attestante tali comportamenti, di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti.

4. Per le attività di commercio all'ingrosso ed esportazione fiori e piante è prevista la riduzione del 50% (cinquanta per cento) della tariffa ordinaria,

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qualora le ditte dimostrino l'avvio a centri di recupero e/o riciclaggio degli scarti vegetali, nel rispetto delle prescrizioni poste dal gestore del servizio pubblico.

5. Spetta invece la riduzione del 30% alle attività che effettuano la raccolta differenziata degli scarti vegetali tramite il Servizio Igiene Urbana con le modalità da esso stabilite.

6. Le riduzioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono concesse annualmente su domanda degli interessati, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e fiscale, da cui risulti la sussistenza delle condizioni suddette; il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei requisiti oggettivi e la valutazione dell'effettivo vantaggio per il servizio di nettezza urbana.

7. La tariffa unitaria è ridotta del 25% (venticinque per cento) a favore dei contribuenti che autorizzino la posa dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sull'area di loro proprietà. La riduzione è concessa su richiesta del soggetto passivo, previo parere favorevole ed alle condizioni stabilite dal responsabile del servizio di nettezza urbana, purché il contenitore sia collocato in modo da essere accessibile per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, nonché per la raccolta da parte del servizio pubblico; il venir meno delle condizioni per la concessione della riduzione comporta la revoca immediata del beneficio, con conseguente recupero della parte del tributo pagata in meno.

Art. 19

(Parametri di commisurazione delle tariffe)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 65 e 68 del D.Lgs. n.507/1993 e s.m.i., si utilizzano le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica: rappresenta la quantità di rifiuti urbani ed assimilati espressa in kg/mq/anno prodotta in media da ogni tipologia di utenza presente nel territorio.

b) Coefficiente medio di produttività specifica: rappresenta il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti urbani degli speciali assimilati raccolti dal servizio ed il totale delle superfici iscritte nei ruoli Tarsu.

c) Tariffa media servizio: è il rapporto tra il costo totale del servizio e la superficie totale iscritta a ruolo.

d) Indice di produttività specifica: è il rapporto tra il coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività.

e) Indice di qualità specifico: valore determinato in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza.

f) Classe di contribuenza: si intende un gruppo di attività caratterizzato da valori del coefficiente di produttività simili, da analoghe caratteristiche dei rifiuti, nonché da una certa aggregazione per tipologia di attività.

g) Coefficiente di produttività specifico della classe: valore medio di produttività della classe specifica.

h) Indice di produttività specifico della classe: rapporto tra il coefficiente di produttività specifico della classe e il coefficiente di produttività media.

2. Il metodo di calcolo delle tariffe segue le procedure indicate nelle circolari MEF n.95/E del 1994 e n.25/E del 2000.

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Art. 20

(Classificazione dei locali e delle aree)

1. La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e relativi indici di produttività specifica e di qualità specifica derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65 del D.Lgs. 507/1993 e dall’applicazione dei coefficienti di cui al D.P.R. n.158/1999, è la seguente:

DESCRIZIONE CATEGORIE IPS IQS

A1 Scuole ed asili pubblici e privati, di ogni ordine e grado 0,27 1,70 A2 Istituzioni/associazioni culturali, sportive, sindacali,

politiche, palestre 0,27 2,55

A3 Cinema e teatri 0,27 3,23

A4 Depositi per stoccaggio merci 0,38 3,06

A5.1 Autorimesse e rimessaggio 0,38 2,55

A5.2 Aree scoperte parcheggi a pagamento 0,38 2,38

B1.1 Stabilimenti balneari e porti privati 0,41 2,30

B1.2 Specchio acqueo porto 0,41 1,02

B2 Distributori di carburanti, stazione ferroviaria e

autocorriere 0,49 2,04

B3 Campeggi 0,49 3,15

B4 Aree espositive, autosaloni, mostre 0,33 2,89

C1.1 Abitazioni domestiche 0,60 1,36

C1.2 Pertinenze abitazioni domestiche 0,30 1,36

C2 Collegi, convitti e pensioni 0,64 1,19

C3 Carceri, caserme, case di cura, cliniche private 0,64 1,87

C4 Alberghi e hotel 0,77 1,19

C5 Comunità religiose, conventi 0,64 1,11

D1

Uffici pubblici e privati, agenzie, studi professionali e medici, dentisti, estetisti, laboratori analisi, odontotecnici

0,68 2,13

D2 Banche ed assicurazioni 1,00 2,19

D3 Casinò Municipale 1,09 2,89

D4 Attività di spettacolo, industria spettacolo, sale giochi,

circoli ricreativi, discoteche, dancing, night club ecc. 1,09 3,40 E1

Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni durevoli, attività commerciali varie, commercio ambulante, edicole

0,80 2,55

E2 Botteghe e laboratori artigiani 0,69 2,72

E3 Stabilimenti industriali 0,47 2,21

F1 Negozi di vendita di generi alimentari, macellerie, pane

e pasta, drogherie, commercio fiori al dettaglio 1,85 1,53 F2 Commercio di ortofrutta, pescherie, gastronomia e

rosticceria 4,58 1,11

F3 Bar, ristoranti, trattorie, osterie, pub, paninoteche,

gelaterie, pasticcerie 2,53 1,62

F4 Commercio ingrosso ed esportazione fiori 0,53 3,40

F5 Supermercati alimentari 1,98 1,36

F6 Supermercati non alimentari 0,85 2,64

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2. I locali e le aree che non risultano espressamente indicati nella classificazione delle categorie, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della loro preminente destinazione ed uso.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e/o professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d’uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l’uso prevalente.

Art. 21 (Tariffe)

1. Entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno di competenza, le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dagli articoli 65 e 68 del D.Lgs. n.507/1993 e s.m.i., seguendo i criteri adottati dal presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie di contribuenza.

2. Con il medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa.

3. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.

Art. 22

(Accertamento, riscossione e contenzioso)

1. La riscossione della tassa può avvenire:

a) a mezzo ruolo tramite Equitalia S.p.A., secondo le disposizioni contenute nell’art.71 del D.Lgs. n.507/1993 e s.m.i.;

b) mediante riscossione diretta su conto corrente postale o mediante altre forme quali il sistema bancario, il modello F24, ecc.

2. In caso di riscossione diretta il Comune rende esecutiva la lista di carico entro l’anno successivo a quello di riferimento e invia ai contribuenti avviso di pagamento bonario contenente tutti i dati necessari e le informazioni utili per il pagamento, che sarà ripartito in n. 4 rate.

3. In caso di mancato pagamento totale o parziale l’ufficio notifica, anche mediante il servizio postale con raccomandata A/R, la richiesta di pagamento indicando i termini e le modalità per il versamento delle somme dovute.

4. Successivamente, in caso di perdurante inadempimento, l’ente avvia la procedura di riscossione coattiva nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, a mezzo ruolo o ingiunzione fiscale.

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Art. 23 (Controllo)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.71, comma 4, del D.Lgs. 507/93, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art.71, comma 4, del D.Lgs.

507/93, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

Art. 24 (Sanzioni)

1. Per le omissioni e violazioni indicate nell'art.76 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i. si applicano le sanzioni ivi previste.

Art. 25

(Rinvio ad altre disposizioni)

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme delle vigenti leggi e regolamenti.

Art. 26 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

(14)

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

Art. 3 Presupposto della tassa e soggetto passivo Art. 4 Aree comuni del condominio

Art. 5 Multiproprietà e centri commerciali Art. 6 Locali ed aree escluse dalla tassa Art. 7 Rifiuti speciali

Art. 8 Superficie tassabile Art. 9 Denunce

Art. 10 Decorrenza della tassa Art. 11 Cessazione

Art.12 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 13 Tributo dovuto per servizi stagionali Art. 14 Tassa giornaliera di smaltimento Art. 15 Esenzioni

Art. 16 Riduzioni

Art. 17 Sgravi per attività economiche interessate da lavori pubblici a lungo termine

Art. 18 Agevolazioni

Art. 19 Parametri di commisurazione delle tariffe Art. 20 Classificazione dei locali e delle aree Art. 21 Tariffe

Art. 22 Accertamento, riscossione e contenzioso Art. 23 Controllo

Art. 24 Sanzioni

Art. 25 Rinvio ad altre disposizioni Art. 26 Entrata in vigore

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