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Prefettura di Novara Ufficio Territoriale del Governo

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Prefettura di Novara Ufficio Territoriale del Governo

ALLEGATO 11

Prot.

ACCORDO QUADRO TRA LA PREFETTURA DI NOVARA E PIU’ SOGGETTI ECONOMICI OPERANTI NELLA PROVINCIA DI NOVARA, PER IL PERIODO DAL

…….E FINO AL ……….2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNITA’ ABITATIVE.

CIG………

L’anno 2021 il giorno … .. del mese di …., nella sede della Prefettura di Novara sono comparsi……….., Prefetto, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rappresentante legale della Prefettura di Novara - Ufficio Territoriale del Governo C.F. ………..., Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica ……….., di seguito denominata anche Amministrazione e

………

………

………...

di seguito denominati anche gestori/affidatari.

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Prefettura di Novara Ufficio Territoriale del Governo

PREMESSO

l’Immigrazione ha trasmesso copia del nuovo schema di capitolato d’appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal DL 30 ottobre 1995, n.

451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del D. L.gs 18 agosto 2015, n. 142 nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e impartito direttive sull’affidamento dei servizi in parola;

accordo quadro per assicurare i servizi di accoglienza ai cittadini stranieri già presenti presso strutture di accoglienza straordinaria nonchè quelli futuri che potranno essere assegnati dal Ministero dell’Interno e nell’ambito del tavolo di coordinamento regionale oppure che arriveranno autonomamente in questa Provincia;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Norme regolatrici

I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti con l’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

 dal presente accordo quadro nonché dal disciplinare di gara e dagli altri atti allo stesso allegati;

 dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

 dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

 dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

 dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ART. 2 Oggetto

L’accordo quadro ha per oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza (compreso alloggio) e di assistenza ai cittadini richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio e a quelli futuri che potranno essere assegnati anche nell’ambito del tavolo di coordinamento regionale o che si presenteranno autonomamente presso la Questura di Novara per presentare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

L'Ente gestore si impegna a garantire l’accoglienza e l’assistenza dei cittadini ospitati, assicurando i servizi di cui al Capitolato speciale d’appalto, allegato al disciplinare di gara (Allegato 1)

ART. 3

Modalità di affidamento ed erogazione dei servizi

I servizi oggetto dell’accordo quadro saranno affidati, in relazione alle effettive esigenze, ai soggetti firmatari del presente accordo, partendo dal primo aggiudicatario e procedendo, per gli affidamenti successivi, sulla base della graduatoria finale stilata a conclusione delle operazioni della procedura di gara e parte integrante del presente accordo (all. 2).

I servizi devono essere resi dall’affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Novara che si riserva di

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Prefettura di Novara Ufficio Territoriale del Governo

il periodo dell’affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

L'esecuzione dell'accordo quadro è, in ogni caso, subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità di ospitare cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nella provincia di Novara.

ART. 4

Durata e luogo di esecuzione del l’appalto

L'accordo quadro ha durata dalla data odierna e fino al …………...2023, subordinatamente alle necessità di ospitare cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Gli affidamenti, stipulati in esecuzione del presente accordo, dovranno essere sottoscritti entro la data di scadenza del presente accordo quadro, salvo recesso anticipato da parte della Prefettura in caso del venir meno delle esigenze.

Ciascun gestore dovrà accogliere gli immigrati nelle strutture indicate a corredo dell’offerta di gara.

Eventuali modifiche e spostamenti dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dall’Amministrazione. In tal caso, l’ente gestore ha l’obbligo di avvalersi di strutture munite di destinazione urbanistica compatibile con il servizio in oggetto, ubicate nel territorio della provincia di Novara che rispettino le norme di cui all’art. 9del capitolato speciale d’appalto.

Le strutture devono essere disponibili entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

ART. 5

Determinazione dell’importo da corrispondere all’affidatario

L’importo da corrispondere giornalmente per ciascun immigrato ospitato è quello riportato, per ciascun gestore, nella già citata graduatoria finale (all. 2).

A detto importo, si aggiungono il pagamento del Kit di primo ingresso sulla scorta del rendiconto fornito, della scheda telefonica e del pocket money da calcolarsi secondo quanto stabilito nell’art. 11 del capitolato.

Nel caso in cui non si registri, nel centro, la presenza di minori fino a 30 mesi nel periodo di riferimento della fattura, il prezzo pro capite pro die dovrà essere decurtato della componente relativa al costo dei pannolini pari a euro 0,15 pro capite pro die (Allegato B)

L’ importo di cui al comma 1 e il ribasso sul Kit di primo ingresso non sono soggetti a variazione per l’intera durata del presente accordo.

Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’esecuzione del servizio da parte dei sottoscrittori è eventuale ed avverrà solo a seguito di atto di affidamento come specificato ai precedenti artt. 3 e 4.

La Prefettura di Novara corrisponderà compensi ai sottoscrittori del presente accordo solo se effettivamente verranno accolti cittadini stranieri presso le loro strutture ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato; qualora i gestori (o parte di essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità dell’accordo quadro, l’Amministrazione non corrisponderà alcun importo ai medesimi, a qualsiasi titolo.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l’uso delle strutture e per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli oneri ordinari (quali utenze domestiche) per la gestione della struttura sono interamente a carico dei gestori.

ART. 6

Liquidazione del corrispettivo - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi agli affidamenti su specificati, applicando le disposizioni che regolano le procedure del pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti con Equitalia, DURC, etc.), nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale.

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La Prefettura-UTG liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica o documento equipollente, da trasmettere a cura di ciascun gestore per il tramite del Sistema di Interscambio “SdI” gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando il Codice Univoco Ufficio ………....

La liquidazione sarà disposta con cadenza bimestrale ed avverrà in base alle effettive presenze riportate nei report giornalieri, trasmessi alla Prefettura, come specificato al successivo art. 14, secondo il costo pro- capite/pro-die indicato all’art.5 e sulla scorta della documentazione di cui all’art. 25 del capitolato speciale d’appalto.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art.7, verranno effettuati di regola a trenta giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopramenzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero.

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine gli accreditamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato alla Prefettura. Ciascun affidatario si impegna a comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni, nel termine di sette giorni dalla modifica stessa, ritrasmettendo nuova dichiarazione con l’indicazione degli estremi dei conti correnti su cui effettuare i pagamenti e delle generalità anagrafiche, complete di codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sui suddetti conti.

Il CIG del presente accordo è il seguente:……….

Ad ogni affidamento, in attuazione del presente accordo, sarà assegnato apposito CIG derivato.

ART. 7 Penali

Ove si verifichino mancate o inesatte esecuzioni di uno dei servizi oggetto di contratto, rilevati in sede di attività di controllo o di monitoraggio, trova applicazione l’art. 21 del capitolato speciale.

ART.8 Risoluzione

In caso di inadempimento, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L’Amministrazione può procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

1 la sospensione del servizio senza giustificato motivo;

2 la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all’art. 1, comma 4, del capitolato speciale;

3 l’aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;

4 l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;

5 l’applicazione di penali di cui all’articolo 7 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell’importo contrattuale mensile;

6 l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 20 del capitolato speciale;

7 il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;

8 l’inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;

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9 la perdita in capo all’aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell’appalto.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 9 Recesso

La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l’Amministrazione, che hanno incidenza sull’esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

ART. 10

Monitoraggio e controllo

Al fine di assicurare la regolare esecuzione dei contratti ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, trova applicazione l’articolo 19 del capitolato speciale.

ART. 12

Prescrizioni e copertura assicurativa

Il presente accordo quadro deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti e oneri previsti dallo stesso, dalla convenzione e dalle norme di legge; in particolar modo ogni struttura utilizzata dovrà essere conforme ai requisiti di cui all’art. 9 del capitolato speciale.

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l’affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del soggetto affidatario.

ART. 13 Garanzia definitiva

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A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti da ciascun affidamento descritto all’art. 3 del presente accordo, il soggetto affidatario si impegna a presentare alla Prefettura entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione una polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell’Amministrazione, sorgerà in quest’ultima la facoltà di risolvere la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

ART.14

Obblighi dell’affidatario

Rimane a carico dell’affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati.

Il gestore è tenuto all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali.

Il Soggetto contraente si obbliga:

1. alla trasmissione dell’elenco completo dei fornitori con l’avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente stesso, potranno essere sottoposti ad attività informativa;

2. a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità che dovesse essere formulata allo stesso, agli organi sociali od ai dirigenti dell’impresa, prima della gara o nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;

3. all’immediata denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell’impresa o dei loro familiari.

4. alla risoluzione, su espressa richiesta della stazione appaltante, di tutti i propri rapporti di fornitura di beni e servizi nei confronti di quei fornitori per i quali la Prefettura abbia accertato elementi relativi a tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. A tal fine si impegna ad inserire nei contratti stipulati con i propri fornitori di beni e di servizi, relativi alla esecuzione del presente affidamento, un espresso avviso delle attività di informativa che potranno essere attivate ed una apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di richiesta in tal senso da parte della Prefettura di Novara;

5. al pieno rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione nonché all’osservanza degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;

6. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a pena di nullità assoluta dell’affidamento, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

7. a dare immediata comunicazione alla Prefettura di Novara qualora avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della Legge n.

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Prefettura di Novara Ufficio Territoriale del Governo

Nei confronti dell’impresa contraente che si sia resa responsabile dell’inosservanza di una delle sopracitate clausole si procederà alla risoluzione del contratto d’appalto.

L’Amministrazione contraente potrà inoltre avvalersi dell’apposita clausola di risoluzione espressa, contrattualmente prevista, nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. In tali ipotesi potrà procedersi all’automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.

ART. 15 Foro competente

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse al presente accordo quadro e agli affidamenti di cui all’art. 3 è esclusivamente competente il Foro di Novara.

Enti Gestori Per l’Amministrazione

Il PREFETTO (………..)

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Riferimenti

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