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Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Novara

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Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Novara

Allegato A all’Avviso con allegato 1 Lingue CONDIZIONI CONTRATTUALI

SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN CONSECUTIVA E DI TRADUZIONE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE/ SEZIONE DI NOVARA-C.I.G. 78212435E6

DEFINIZIONI

Nel seguito, si intende per:

a) “Codice”, il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, Codice;

b) “Autorità Territoriale”, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale/Sezione, di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 25/2008;

c) “Autorità Nazionale”, la Commissione Nazionale per il diritto d’asilo di cui all’art. 5 del D.

Lgs. n. 25/2008;

d) “protezione”, la protezione internazionale, così come definita e regolata dai decreti legislativi n. 251/2007 e n. 25/2008 e ss.mm.ii.;

e) “Amministrazione” la Prefettura-UTG di Novara.

f) Gestore del servizio l’operatore economico selezionato, che dovrà svolgere il servizio inerente l’appalto aggiudicatogli

Articolo 1

Oggetto e categoria del servizio

1. Il servizio oggetto del presente contratto , ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n.

25/2008 e s.m.i., comprende il complesso delle attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione di testi scritti, concernenti anche :

-la fase istruttoria, con acquisizione di ogni informazione e documentazione utile sui Paesi di origine dei richiedenti asilo oltre a quelle prodotte anche in lingua originale dall’interessato, ai fini di un esame approfondito delle domande di asilo;

-la fase decisoria, con particolare riferimento all’attività di audizione e di intervista degli interessati da parte dell’Autorità Territoriale preposta all’esame delle richieste d’asilo con l’utilizzo, presso la propria sede ubicata in piazza Matteotti, 1, Novara, di interpreti/traduttori e con possibilità della stessa Autorità di ricorrere a sistemi automatici di videoregistrazione delle predette attività

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- ogni eventuale ulteriore necessità dell’Autorità Territoriale che richieda le attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione di testi scritti.

E’ comunque fatto obbligo al gestore del servizio di assicurare la presenza dal vivo degli interpreti/traduttori nel corso delle audizioni dei richiedenti asilo.

Il servizio dovrà essere erogato secondo quanto indicato nelle presenti condizioni contrattuali e all’allegato 1 Lingue e secondo quanto proposto con l’offerta tecnica presentatata in sede di gara.

Il servizio oggetto del presente contratto rientra nella categoria dei servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2

Particolari caratteristiche del servizio

1. Il servizio deve essere espletato con riferimento ai calendari di audizione predisposti dall’Autorità Territoriale con cadenza periodica, di norma non inferiore a sette giorni, salvo casi imprevisti di particolare urgenza e necessità nei quali pure il servizio dovrà essere assicurato.

I calendari sono, altresì, comunicati tempestivamente al gestore del servizio e specificano, nei giorni e nelle date elencate, le caratteristiche dell’assistenza linguistica richiesta dall’Autorità procedente, con particolare riferimento alle etnie considerate, alle lingue veicolari e ai dialetti rari necessari, ai fini del corretto e puntuale svolgimento del servizio di interpretariato in consecutiva e di traduzione, nonché di ogni altra attività di supporto in sede di audizione dei richiedenti la protezione.

2. Ogni variazione del calendario delle audizioni/convocazioni, disposta dall’Autorità Territoriale in funzione di circostanze non prevedibili né altrimenti programmabili, che comporti la necessità di un rinvio dell’audizione e/o di riconvocazione di uno o più richiedenti, deve essere comunicata al gestore del servizio dall’Autorità procedente via mail con congruo anticipo e, comunque, con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi.

3. Qualora il preavviso di cui al comma 2 sia inferiore a due giorni lavorativi, si applicano al gestore del servizio le previsioni di cui all’art. 5, comma 5.

4. In caso di mancata presentazione del richiedente e/o dell’annullamento delle sedute programmate, laddove gli interpreti interessati si siano regolarmente presentati, si applica, a ristoro degli oneri sostenuti dal gestore del servizio, la previsione contenuta nel richiamato art. 5, comma 5.

5. Il gestore del servizio del servizio garantisce all’Amministrazione appaltante e all’Autorità Territoriale il rispetto delle condizioni di cui al seguente elenco, nei limiti previsti dal presente contratto, assicurando inoltre in favore del personale messo a disposizione da parte del gestore del servizio i relativi necessari supporti tecnico-informatici:

5.a) la copertura linguistica nelle diverse lingue ed idiomi parlati dai richiedenti asilo, di cui all’allegato elenco contenente anche il numero minimo di interpreti/traduttori per ciascuna lingua (Allegato 1 Lingue).

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5.b) il rispetto rigoroso della posizione di terzietà nei confronti dei richiedenti protezione internazionale da parte dei traduttori/interpreti in consecutiva che assistono l’Autorità procedente nell’audizione. In particolare, il gestore del servizio è tenuto a evitare il verificarsi di situazioni di incompatibilità tra l’interprete e l’audito in merito alla rispettiva appartenenza: i) a gruppi etnici, linguistici, religiosi o tribali tra di loro contrapposti e confliggenti; ii) politica, religiosa e sociale, laddove vi siano differenze di casta, clan, gruppo e di classe consolidate dalla tradizione locale e tali da creare situazioni manifeste di incompatibilità ai fini dell’imparzialità dell’interprete;

5.c) la garanzia del segreto delle informazioni apprese nel corso delle audizioni o dall’esame della documentazione nel corso delle traduzioni, avendo cura di svolgere il servizio esclusivamente nelle sedi istituzionali;

5.d) l’assenza di conflitto d’interesse, anche potenziale, e/o di contenzioso tra interpreti/traduttori e Autorità Territoriale;

5.e) la regolarità del titolo di presenza sul territorio italiano del personale messo a disposizione da parte del gestore del servizio addetto ai sensi della vigente normativa, e l’assenza di carichi pendenti;

5.f) l’osservanza, da parte degli interpreti/traduttori, del codice di condotta di cui all’art. 5, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 25/2008 e ss.mm.ii., adottato dalla Commissione Nazionale per il diritto d’asilo in data 15/11/2016.

6. E’ facoltà dell’Amministrazione e dell’Autorità Territoriale disporre verifiche, anche a campione, sul rispetto di quanto specificato al precedente comma 5. Il gestore del servizio si impegna a fornire, su richiesta, gli elementi comprovanti il rispetto dei predetti requisiti di cui al precedente comma 5.

7. Il servizio è rendicontato e certificato sulla base delle ore effettivamente prestate, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e di assistenza linguistica previste dal presente ccontratto, sia per le prestazioni in consecutiva che per le attività di traduzione.

8. Il gestore del servizio si impegna a organizzare e modulare adeguatamente il servizio, in termini quantitativi e qualitativi, in base alle esigenze linguistiche dell’Autorità Territoriale, tenuto conto:

a) dell’impossibilità di prevedere e/o programmare la tipologia (linguistica, sociale ed etnica) e la composizione stessa dei flussi migratori - originati, in genere, dalle più varie e imprevedibili emergenze umanitarie - provenienti dai Paesi di origine dei richiedenti asilo;

b) della necessità di reperire, entro i termini di legge previsti per l’adozione della decisione, risorse linguistiche rare, nei casi in cui il richiedente asilo non sia in grado di esprimersi in altra lingua/idioma/dialetto, che non siano già coperti regolarmente dal gestore del servizio;

c) dell’esigenza di assicurare all’Autorità Territoriale qualificate risorse di interpreti/traduttori per i servizi di traduzione che possono essere sia in forma scritta che in consecutiva.

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9. L’aggiudicatario del servizio dovrà trasmettere all’Amministrazione e all’Autorità Territoriale relazioni periodiche trimestrali in ordine all’andamento della gestione del servizio.

Articolo 3

Durata ed importo del contratto

1. Il presente contratto ha durata dalla data presunta dal 01/05/2019 al 31/12/2019, fatte salve le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale previste dal successivo art. 10 del presente contratto.

2. L’importo del contratto è pari a €. ………….. calcolato su un ammontare di n. 6000 ore, corrispondente ad un importo orario pari ad € ……….. oltre IVA se prevista. All’aggiudicatario sono liquidate solo le ore rese e debitamente documentate e rendicontate. Il medesimo importo complessivo di euro ……… IVA esclusa, in ogni caso, si intende non impegnativo per l’Amministrazione, in quanto trattasi di ammontare presunto e non prevedibile , formulato sulla base di stime e, pertanto, suscettibile di subire variazioni in diminuzione durante il periodo di validità del contratto, in relazione alle ore effettivamente prestate.

3. Il gestore del servizio è tenuto , in ogni caso, ad assicurare la prestazione sulla base delle concrete necessità ed esigenze operative. Qualora si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del quinto dell’importo del contratto, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ai sensi dell’art.

106, comma 12, del Codice.

4. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, è prevista una opzione di proroga cui l’Amministrazione si riserva di ricorrere. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo gestore del servizio.

In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 4

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il gestore del servizio è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50.

2. Il gestore del servizio garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. E' a carico del gestore del servizio l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

4. Il gestore del servizio a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli

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addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

5. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dal gestore del servizio e l’Amministrazione .

Articolo 5

Responsabilità ed obblighi dell’Aggiudicatario

1. Il gestore del servizio, nei cui confronti si applica la normativa in materia di responsabilità datoriale, si avvale per l’erogazione del servizio di proprio personale dipendente, collaborante o comunque utilizzato e retribuito nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali e degli adempimenti fiscali connessi.

2. In relazione al personale utilizzato, è escluso ogni rapporto di prestazione diretta con l’Amministrazione e con l’Autorità Territoriale. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità vantati dal singolo operatore designato dal gestore del servizio nonché il diritto di richiedere, con giudizio motivato, la sostituzione di operatori linguistici ritenuti inadeguati a svolgere le mansioni e gli incarichi loro affidati dall’Autorità competente, di operatori anche in potenziale conflitto di interessi, nonché di operatori che abbiano violato il codice di condotta di cui all’art. 2 comma 5 del presente contratto.

3. Il gestore del servizio assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso della prestazione del servizio, direttamente o per il tramite dei propri collaboratori, interpreti o traduttori, impegnandosi in forma scritta a non divulgarli e a non consentirne l’utilizzazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti esterni all’Amministrazione.

Tale obbligo è esteso altresì in capo a tutti gli interpreti/traduttori.

4. È posta interamente a carico del gestore del servizio la responsabilità, sia civile che penale, per i danni che eventualmente si verifichino, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, per fatto o colpa grave del personale utilizzato dallo stesso.

5. In caso di mancato impiego, da parte dell’Autorità Territoriale, degli interpreti regolarmente convocati e presenti in sede, il gestore del servizio ha diritto a vedersi riconosciuta, come congruo indennizzo, in base alle modalità specificate nel contratto, una somma fissata forfettariamente pari a n. 2 ore complessive di attività di interpretariato.

Articolo 6

Modalità di pagamento

1. L’aggiudicatario, all’inizio di ogni mese, è tenuto a documentare all’Amministrazione l’attività svolta, presentando relativa fattura elettronica comprensiva delle prestazioni complessivamente rese nel mese precedente con indicazione delle ore effettivamente rese ai fini della relativa validazione da parte dell’Autorità territoriale.

2. Alla liquidazione delle fatture emesse nel rispetto dei presenti oneri contrattuali, in mancanza di ragioni ostative non imputabili all’Amministrazione appaltante, la Prefettura provvede entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse.

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3. Tutti i pagamenti di competenza dell’appaltatore saranno effettuati con accreditamento in conto corrente bancario o postale. L’appaltatore stesso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

Articolo 7

Oneri inerenti al contratto

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

Articolo 8 Cauzione

1. Nei termini e modalità stabiliti nell’art. 103 del Codice, ai fini della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione avvenuta nei confronti del gestore del servizio con un ribasso superiore al dieci per cento del prezzo a base di gara, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso proposto dal gestore del servizio sia stato superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria e cioè:

a) del 50% per i gestori del servizio ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b) del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti dei gestori del servizio che siano microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

c) del 30%, anche cumulabile con la predetta riduzione del 50%, per i gestori del servizio in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, ovvero del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50%, per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 20%, anche cumulabile con le predette riduzioni, per i gestori del servizio in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009;

e) del 15% per i gestori del servizio che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto della norma UNI ISO/TS 14067;

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f) del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i gestori del servizio in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici o di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire delle predette riduzioni, il gestore del servizio deve produrre i) copia conforme all’originale della certificazione di qualità di cui sopra ovvero ii) dichiarazione rilasciata dell’Ente certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell’affidamento da parte dell’Amministrazione e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Articolo 9 Penali

1. Nel caso in cui l’Amministrazione aggiudicatrice rilevi anomalie sulla qualità e quantità del servizio fornito, ferma restando la richiesta di risarcimento del danno, potranno essere applicate le relative penalità di cui al successivo comma 3, calcolate sull’importo fatturato del mese in cui le anomalie stesse si sono verificate.

2. Fermi restando i casi che determinano la risoluzione del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice procede immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, via pec, invitando l’affidatario del servizio a formulare le proprie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della diffida.

3. Nel caso in cui l’aggiudicatario non adempia alla diffida di cui al precedente comma 2 o fornisca elementi giustificativi inidonei, a titolo di penale è disposto quanto segue:

a) per la mancata prestazione richiesta, si applica una penale pari al doppio dell’importo orario moltiplicato per il numero di interpreti/traduttori designati dal contraente che si siano sottratti, senza adeguata motivazione, alla prestazione suddetta;

b) in caso di mancata effettuazione di una seduta già programmata dall’Autorità procedente per fatto imputabile esclusivamente all’aggiudicatario, si applica una penale forfettaria pari a € 1.500,00.

Articolo 10

Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

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2. Costituisce inadempienza grave la reiterazione dei comportamenti di cui al comma 3, lettera b), dell’art. 9 del presente contratto. In tal caso, l’Amministrazione , a titolo di risarcimento danni, si rivale sulla cauzione definitiva versata dall’aggiudicatario, fatto salvo, in ogni caso, il recupero delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.

3. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, inviata mediante lettera raccomandata ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. Costituisce, altresì, causa risolutiva espressa l’accertamento di circostanze e/o elementi, in capo all’aggiudicatario, relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nonché l’acquisizione di certificazioni interdittive a carico dell’aggiudicatario ai sensi della vigente normativa antimafia.

Articolo 11

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Il gestore del servizio si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

-a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

-ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il gestore del servizio è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'ente gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 delle presenti condizioni contrattuali.

Articolo 12 Recesso dal contratto

L’amministrazione può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50.

L’Amministrazione , può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al gestore del servizio tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti

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motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

In caso di recesso per giusta causa, il gestore del servizio ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 13

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. Il gestore del servizio può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.

2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

3. E' fatto divieto al gestore del servizio di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

4. In caso di inadempimento da parte del gestore del servizio ai suddetti obblighi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 14

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. Il gestore del servizio ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’Amministrazione.

3. Il gestore del servizio è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. Il gestore del servizio si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

5. In caso di inosservanza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

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Articolo 15

Patto di integrità-Clausola di legalità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n.

190, allegato al contratto e sottoscritto dal gestore del servizio .

Il gestore del servizio si impegna a denunciare immediatamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità che gli venga formulata nel corso dell’esecuzione della prestazione, comunque, ogni illecita interferenza in fase di esecuzione e tale impegno è esteso anche a qualsiasi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale esercitato nei propri confronti o dei propri familiari, ovvero di qualsiasi componente la compagine sociale e dei familiari.L’inosservanza di una delle sopracitate clausole determinerà l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale instauratosi dopo l’eventuale aggiudicazione .

Articolo 16 Normativa applicabile

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e relativo regolamento e successive modificazioni ed integrazioni e quelle del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 32 c.

14 del D.L.vo 50/2016,.Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e in tale evenienza le parti convengono fin d’ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente poste a carico del gestore.

L’Amministrazione Il gestore del servizio

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, il gestore del servizio dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente e senza riserve il contenuto dei seguenti articoli del contratto:

Articolo 5-Responsabilità ed obblighi dell’Aggiudicatario Articolo 9-Penali

Articolo 10-Clausola risolutiva espressa Articolo 12-Recesso dal contratto

Articolo 15-Patto di integrità-Clausola di legalità

L’Amministrazione Il gestore del servizio

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