• Non ci sono risultati.

STUDIO LEGALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "STUDIO LEGALE"

Copied!
29
0
0

Testo completo

(1)

1

STUDIO LEGALE

AVV. FORTUNATO NIRO Via Ottaviano, 9, 00192 Roma (St. Legale Avv. Salvatore Russo)

PEC avvocato.niro@cnfpec.it - Fax 04321500231

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI R.G. n. 5053/21

CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Per i sig.ri

1. ACCARDI GIUSEPPE, C.F. CCRGPP73P28G273E;

2. ALLA ALESSANDRO, C.F. LLALSN79M23L120P;

3. AMATO ROSARIO, C.F. MTARSR67P28A089E;

4. ANASTASIO MARCO, C.F. NSTMRC68M03D086T;

5. ANTONACI FRANCESCO, C.F. NTNFNC72S19L711M;

6. ANZIVINO FRANCESCO, C.F. NZVFNC71R22D643O;

7. ARMIENTO DOMENICO, C.F. RMNDNC75A08E885V;

8. BALDUCCI MARCO, C.F. BLDMRC79P02L103O;

9. BARBERA ROBERTA MARIA, C.F. BRBRRT93T54C351X;

10. BARRETTA SALVATORE, C.F. BRRSVT76H04E532Q;

11. BELFIORE STEFANO, C.F. BLFSFN72H30H501Y;

12. BELLANTUONI ANTONIO, C.F. BLLNTN81C21C553F;

13. BELLOFIORE GIANLUCA, C.F. BLLGLC82E28G596R;

14. BELLUZZO MASSIMO, C.F. BLLMSM65M11H620L;

15. BIRTELE RAFFAELE PASQUALE, C.F. BRTRFL67S25F842Y;

16. BOCALE ANTONIO, C.F. BCLNTN73T08Z133E;

17. BONANNO DOMENICO ALESSANDRO, C.F. BNNDNC72C20C351V;

18. BOSCO MASSIMILIANO DOMENICO, C.F. BSCMSM76A08I158E;

19. BRIGIDI ROBERTO, C.F. BRGRRT76S03A390F;

20. BRUSCHETTA ALESSANDRO, C.F. BRSLSN73E18F158N;

21. CANGELOSI PIETRO, C.F. CNGPTR77L09F061K;

22. CANNAROZZI GABRIELE, C.F. CNNGRL75M20I158I;

23. CANNAROZZI VINCENZO, C.F. CNNVCN79R29H926X;

24. CAPPATO REMO, C.F. CPPRME67H11H620X;

25. CARBONE GIUSEPPE, C.F. CRBGPP67M27I234A;

26. CARIATI DARIO, C.F. CRTDRA75A19D086P;

27. CARRUBBA CALOGERO, C.F. CRRCGR76M11H281W;

28. CARUSO FRANCESCO SALVATORE, C.F. CRSFNC80A07D086V;

29. CASTIGLIA RENATO, C.F. CSTRNT65B05H501Q;

(2)

2 30. CASUCCI ANTONINO, C.F. CSCNNN75E20I723M;

31. CATALFAMO CRISTIAN, C.F. CTLCST83M31F206Z;

32. CAVALLARI CARLO, C.F. CVLCRL65C30H501W;

33. CAVALLARO SALVATORE, C.F. CVLSVT81P28G273Q;

34. CELESTINO CARMELO, C.F. CLSCML82E08F258M;

35. CIPRIANI GIUSEPPE, C.F. CPRGPP76H07F284G;

36. CIPULLO FABIANA, C.F. CPLFBN86B45B963P;

37. CIURLIA ERMINIO, C.F. CRLRMN75E25B936E;

38. CORDONI GIOVANNI, C.F. CRDGNN69T31G479W;

39. CRISPINO FRANCESCO, C.F. CRSFNC70S06B963K;

40. CUOGHI MAURIZIO, C.F. CGHMRZ78D11B300L;

41. CUTELLI LORENZO GIULIANO MARIA, C.F. CTLLNZ67P15F206S;

42. D'ALESSANDRO ANTONIO PIO, C.F. DLSNNP77H28H926D;

43. D'ARIANO ANTONIO, C.F. DRNNTN85L27D643E;

44. DE GENNARO DONATO ALESSANDRO, C.F. DGNDTL79E06F262C;

45. DE LEO ROBERTO, C.F. DLERRT99D04E885F;

46. DE LEONARDIS LUIGI, C.F. DLNLGU75B05D643S;

47. DE MEO BENEDETTO, C.F. DMEBDT70T29D708S;

48. DE MEO DOMENICO, C.F. DMEDNC78E31H926F;

49. DE SANTIS MICHELE, C.F. DSNMHL69L07D643D;

50. DE SIMONE MAURO, C.F. DSMMRA67H30H202T;

51. DEL RE PASQUALE, C.F. DLRPQL66R16L109F;

52. DELL'AQUILA EVARISTO, C.F. DLLVST65A01E469F;

53. DI FRANCESCO CONCETTO GIOVANNI, C.F. DFRCCT78A31G597Q;

54. DI SALVATORE FRANCESCO, C.F. DSLFNC77R04Z133C;

55. DODDI MARIO, C.F. DDDMRA75A17D643D;

56. DONATO ALESSANDRO, C.F. DNTLSN74E09F537D;

57. DUMA MARCO, C.F. DMUMRC73S25D862H;

58. FALCE ANTONELLA, C.F. FLCNNL90P59G942D;

59. FEDE PASQUALE, C.F. FDEPQL74P09D643B;

60. FIORENTINO STEFANO, C.F. FRNSFN89M21L112D;

61. FRANCESCO ANGELONI, C.F. NGLFNC60S20G951P;

62. FRASCARIA MICHELE, C.F. FRSMHL64M19I054I;

63. GALLONE NICOLA, C.F. GLLNCL65E18C424A;

64. GALTIERI UMBERTO, C.F. GLTMRT72A01C351J;

65. GARGIULO DANIELE, C.F. GRGDNL86L29H501X;

66. GRANITO ARMANDO, C.F. GRNRND63M25I054K;

67. IACCARRINO MICHELE, C.F. CCRMHL75A31E885V;

68. IDÀ ANTONIO, C.F. DIANTN81S02M208Z;

69. LAMARI DOMENICANTONIO, C.F. LMRDNC75R24H224J;

70. LETIZIA COSIMO, C.F. LTZCSM75T04D761N;

(3)

3 71. LEUZZI VITO, C.F. LZZVTI78T07D862C;

72. LODEDO GIUSEPPE, C.F. LDDGPP77S26C424J;

73. LUCCHESE BALDO, C.F. LCCBLD69L01A176R;

74. LUFRANO PIETRO, C.F. LFRPTR70H23L126E;

75. LUPICA RAFFAELE GIOVANNI, C.F. LPCRFL64L26L308M;

76. LUZZA GEREMIA, C.F. LZZGRM74D25B354N;

77. MAGLIONE LUCIO, C.F. MGLLCU67T16E397X;

78. MANCINI VINCENZO, C.F. MNCVCN78T04D643W;

79. MASTROROCCO DOMENICO, C.F. MSTDNC82T26A662X;

80. MAXIA FRANCESCO, C.F. MXAFNC77E06E441E;

81. MELE LAVINIA, C.F. MLELVN89B55A662O;

82. MELE SILVESTRO, C.F. MLESVS60S27A662A;

83. MELIOTA GIUSEPPE, C.F. MLTGPP69M24D643T;

84. MERCURIO VINCENZO, C.F. MRCVCN75C16F839O;

85. METTA SABINO, C.F. MTTSBN82R01A662H;

86. MIANO DANIELE, C.F. MNIDNL71P18F158Y;

87. MIANO FABIO, C.F. MNIFBA70D26F158V;

88. MILANO MATTEO, C.F. MLNMTT75C21E038U;

89. MIRISOLA FABRIZIO VITTORIO, C.F. MRSFRZ80H30H792H;

90. MORESE PIERNICOLA, C.F. MRSPNC72L09D643B;

91. MORESE ROBERTO, C.F. MRSRRT76S01D643Z;

92. MOZZILLO GIUSEPPE, C.F. MZZGPP66C05G130J;

93. MUCCIO SALVATORE, C.F. MCCSVT73H05F209X;

94. MULE' TONI, C.F. MLUTNO77R05H269A;

95. NEGRONI GIOVANNI, C.F. NGRGNN74D03G813L;

96. PARRELLO MICHELE, C.F. PRRMHL66L17F537T;

97. PASQUALE TROTTA, C.F. TRTPQL74P21F631W;

98. PATISSO PIETRO, C.F. PTSPTR76D02E815W;

99. PESCE MARCO, C.F. PSCMRC81S20A662F;

100. PESCE PINO, C.F. PSCPNI79M24E919P;

101. PETRUCCELLI MICHELE, C.F. PTRMHL70M06A696D;

102. PIGNATIELLO PIERO, C.F. PGNPRI81D15H985U;

103. PIZZICOLI MICHELE, C.F. PZZMHL70L29I158L;

104. PONTILLO DANILO, C.F. PNTDNL91B25B602S;

105. RACALBUTO GIUSEPPE, C.F. RCLGPP68P07G282B;

106. RACANELLI RAFFAELE, C.F. RCNRFL71P19A662K;

107. RAFFA PAOLO, C.F. RFFPLA66R11A522R;

108. RAMUNDO GIUSEPPE ANTONIO, C.F. RMNGPP69T17D643T;

109. RANDISI ARMANDO, C.F. RNDRND96M14H269G;

110. RANIERI MATTEO, C.F. RNRMTT77E29D643D;

111. RICCARDI ANTONIO, C.F. RCCNTN76B19I145V;

(4)

4 112. RICCHIUTO ANDREA, C.F. RCCNDR79B06E815A;

113. RICCIARDI ANTONIO, C.F. RCCNTN71P10D643D;

114. RIMMAUDO BIAGIO, C.F. RMMBGI67R13C927M;

115. RINOLDO BALDASSARE, C.F. RNLBDS78H22D514W;

116. ROSSETTI FRANCESCO, C.F. RSSFNC77R15B963Q;

117. RUSCIGNO VITO, C.F. RSCVTI77L19I330N;

118. SANTORO DOMENICO, C.F. SNTDNC61L09A662B;

119. SARACINO CHRISTIAN GIOVANNI, C.F. SRCCRS90H24D423C;

120. SCALIA EMANUELE, C.F. SCLMNL76M27E974G;

121. SCAPPATICCI LORETO, C.F. SCPLRT82R05L245A;

122. SCARPONE MARIO, C.F. SCRMRA75D20E058Z;

123. SCIUSCIO ALESSANDRO,C.F. SCSLSN70R18I549X;

124. SENIA ELEONORA, C.F. SNELNR96M70D423A;

125. SIMONE GERLANDO, C.F. SMNGLN74A11Z112R;

126. SPALENZA ALFREDO, C.F. SPLLRD89L30B157I;

127. STANZIANI GUIDO, C.F. STNGDU77D14A485Z;

128. STEFANO BONAFEDE, C.F. BNFSFN78T25I754H;

129. STIFANI ANGELO, C.F. STFNGL66L05F881X;

130. TOMAIUOLO SALVATORE ANTONIO PIO, C.F. TMLSVT83P23H926A;

131. TORTORELLA RAFFAELE, C.F. TRTRFL76E13C514V;

132. TRAMACERE PIERO, C.F. TRMPRI77S25D862I;

133. TRENTINI ROBERTO, C.F. TRNRRT71T29C745E;

134. TUFANO ANGELO, C.F. TFNNGL86D09G813I;

135. TURRISI COSIMO, C.F. TRRCSM72D19C424F;

136. VALENTE CLAUDIO, C.F. VLNCLD65L16H919K;

137. VETRANO GIUSEPPE, C.F. VTRGPP77P26I073Y;

138. VISCECCHIA LEONARDO, C.F. VSCLRD75C20D643K;

139. VIVONA STEFANO, C.F. VVNSFN67C21A176Q;

140. ZACCARIA GIORGIO, C.F. ZCCGRG75C09F258C,

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall’Avv. Fortunato Niro, C.F. NRIFTN66S30Z112A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, fax 04321500231, con studio in Udine nella Via Cecilia Deganutti, 18, tutti elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell’Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai i numeri di fax 04321500231 oppure all’indirizzo PEC avvocato.niro@cnfpec.it

RICORRENTI CONTRO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

(5)

5

RESISTENTE CONTRO

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per L’Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

CONTRO

AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia, L'aquila, Latina, Lecce, Lodi, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ravenna, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

RESISTENTI E NEI CONFRONTI DI

DI LAURO Vincenzo, nato a Barquisimeto (VENEZUELA) in data 19/11/1956, residente in Moschiano (AV) nella Piazza IV Novembre, 18 - CAP 83020, C.F. DLRVCN56S18Z614K - inserito nella III fascia delle Graduatorie di circolo e d'istituto come ASS. Amministrativo - FITN01000P - MARCO POLO

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

tutto il personale tecnico amministrativo potenzialmente controinteressato già inserito nelle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, nei profili professionali di interesse dei ricorrenti (AA, AT e CS), pubblicate dalle seguenti scuole polo ALIC836009- ACQUITERME 1- IST. COMPR., ANIC813007-

ANCONA "NOVELLI NATALUCCI", APIC804003 - RIPATRANSONE ISC, ARPM03000B - LICEO STATALE VITTORIA COLONNA, BAEE061900-3 C.D."N. FRAGGIANNI", BAEE12000X -1 C.D DE AMICIS, BAEE168001- SAN GIOVANNI BOSCO , BAIC81300T - IC "N. ZINGARELLI", BAIC82800G -

IC "CARANO - MAZZINI", BAIC83400V - IC "A. MORO - G. FALCONE", BAIC87900C - IC IMBRIANI L.

PICCARRETA, BAIS00700P - IISS LUIGI EINAUDI (ITET-IPAA), BAIS01600D - IISS "PIETRO SETTE",

BGMM18600E - CPIA 2 BERGAMO, BRIC80200D - IC MANZONI - ALIGHERI, BSIC88300N - IC NORD

1 BRESCIA, BSIS02200A -"DANDOLO" - CORZANO, BSIS029005- CAMILLO GOLGI, CLIS01900D -

ALESSANDRO VOLTA, CNIS00300E - CUNEO S. GRANDIS, CNMM161800 - CPIA 6 CUNEO -

(6)

6 SALUZZO, COIC81200T - IC COMO ALBATE, CSIS01700Q - IIS COSENZA "MANCINI - TOMMASI"

IPSEOA+ITA, CTEE087003 - CD S. AGATA LI BATTIATI, CZIS019007 - IIS POLO TEC. IND. ED ARTIGIANALE ED AVANZATO, FGEE005009 - C.D SAN GIOVANNI BOSCO, FGIC80700V - I.C. "P.

GIANNONE", FGIC827004- IC MANZONI - RADICE, FGIC82900Q - IC DON MILANI 1- MAIORANO,

FGIC85800Q - IC "VIRGILIO - SALANDRA", FGIC877005 - IC S. CHIARA PASCOLI ALTAMURA,

FGIS00800V - IISS LUIGI EINAUDI, FGIS021009 - IS PIETRO GIANNONE, FGIS04600N - I.I.S.S.

"ADRIANO OLIVETTI", FGIS06100Q - I.I.S.S."G. TONIOLO", FGTD060005- ISTITUTO TECNICO "V.

EMANUELE III", FGTD21000T - ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI, FGTE020006- IST. TECNICO

"NOTARANGELO - ROSATI2, FGVC01000C - R. BONGHI, FITN01000P - MARCO POLO, GERI07000P -

I.P.S.I.S. GASLINI/MEUCCI, LEIC81200R - CURSI IC, LEIS00100E - LECCE PRESTA - COLUMELLA IISS,

LEIS00600N - CASARANO MEUCCI IISS, LEIS04900G - GALATINA LAPORTA - FALCONE -

BORSELLINO IISS, LOPS010007 - LICEO G. GANDINI DI LODI, LTIC803008 - IC CARDUCCI,

LTRC01000D - A. FILOSI, MEIC872002 - N.19 E. DA MESSINA ME, MEIC89700A - GIUSEPPE CATALFAMO, MIIC872009- IC A. NEGRI/MOTTA VISCONTI, MNIC81600D - I.C. SAN GIORGIO DI MN, MOIC808007 - IC SOLIERA, NAIC8DH002 - C.MMARE IC 2 PANZINI, NUIS007004 - IST.

D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.I, PAIC81300X - IC. PEREZ - M. TERESA DI CALCUTTA, PAIS01400X -

DON CALOGERO DI VINCENTI, PCIS00200V - IS G. RAINERI, PERH010006- IPSSEOA FILIPPO DE CECCO, PGEE026005 - D.D. 2 CIRC. CASTELLO PIEVE ROSE, PIIC82100L - I.C. FUCINI PISA PIIC832003 - IC V. GALILEI PISA, , PSTD10000N - I.T.E.T. BRAMANTE GENGA, PVIC822002 - IC STRADELLA, PZIC85900P - IC PIGNOLA, PZIC885007- IC "N. SOLE" SENISE, PZRI04000C - GIORGI POTENZA, RAIC810006- IC DEL MARE - MARINA DI RAVENNA, RAIC81400D - IC S. GHERARDI -

LUGO 2, RMIC80600V - I.C. VIRGILIO, RMIC81400T - DANIELE MANIN, RMIC82400C - IC ALBERTO MANZI, RMIC82900G - IC CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, RMIC88000R - ESPAZIA -

MONTEROTONDO, RNIS00200N - ISISS P. GOBETTI, RNRH01000Q - IPSSEOA "S. SAVIOLI",

SRIC81300G - XIII IC ARCHIMEDE SIRACUSA, TAIC84100P - IC DON BOSCO, TAIS01200V - IISS DON MILANI - PERTINI, TEIC83200A - I.C. TE3 DALESSANDRO - RISORGIMENTO, TEPC030005- POLO LICEALI STATALE SAFFO, TPIS00900X - IIS GIUSEPPE FERRO, TVIC820001 - IC VEDELAGO,

TVIC847001 - IC SAN VENDEMIANO, UDIC84500N - TRASAGHIS, VAIS01700V - ISAAC NEWTON,

VBIC81400T - IC ANNA ANTONINI - TROBASO, VIIC872001 - IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE,

VRIC89200E - IC VR03 S. BERNARDINO - B.GO TN, VRIS01800R - G. FERRARIS - E. FERMI,

VTIS006005 - ISTITUTO SUPERIORE STATALE G. COLASANTI, VVIC83500G - IST. COMP.

VELLELONGA, rientranti nei rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali di competenza di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia,

(7)

7

Genova, Gorizia, L'aquila, Latina, Lecce, Lodi, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Potenza, Ravenna, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo

PER L’ANNULLAMENTO

A) delle seguenti Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia nei profili professionali di AA, AT e CS valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 pubblicate ai sensi del D.M.

50/2021 dalle seguenti scuole polo:

ALIC836009- ACQUITERME 1 - IST. COMPR., PROT. N. 2897 PUBBLICATA IN DATA 23/08/2021,

ANIC813007 - ANCONA "NOVELLI NATALUCCI", PROT. N. 5973 PUBBLICATA IN DATA

03/09/2021, APIC804003- RIPATRANSONE ISC, PROT. N.3724 PUBBLICATA IN DATA 01/09/2021,

ARPM03000B - LICEO STATALE VITTORIA COLONNA, PROT. N. 2079 PUBBLICATA IN DATA

04/08/2021, BAEE061900 - 3 C.D. "N. FRAGGIANNI", PROT. N. 3992 PUBBLICATA IN DATA

11/08/2021, BAEE12000X -1 C.D DE AMICIS, PROT. N.2366 PUBBLICATA IN DATA 11/08/2021,

BAEE168001 - SAN GIOVANNI BOSCO, PROT. N. 4880 PUBBLICATA IN DATA 11/08/2021,

BAIC81300T - IC "N. ZINGARELLI", PROT. N. 3759 PUBBLICATA IN DATA 11/08/2021,

BAIC82800G - IC "CARANO - MAZZINI", PROT. N. 3050 PUBBLICATA IN DATA 11/08/2021,

BAIC83400V - IC "A. MORO - G. FALCONE", PROT. N. 4060 PUBBLICATA IN DATA 12/08/2021,

BAIC87900C - IC IMBRIANI L. PICCARRETA, PROT. N. 3969 PUBBLICATA IN DATA 11/08/2021,

BAIS00700P - IISS LUIGI EINAUDI (ITET-IPAA), PROT. N.5524 PUBBLICATA IN DATA 11/08/2021,

BAIS01600D - IISS "PIETRO SETTE", PROT. N. 3633 PUBBLICATA IN DATA 11/08/2021,

BGMM18600E - CPIA 2 BERGAMO, PROT. N.5452 PUBBLICATA IN DATA 26/08/2021, BRIC80200D

- IC MANZONI - ALIGHERI, PROT. N.6209 PUBBLICATA IN DATA 10/08/2021, BSIC88300N - IC NORD 1 BRESCIA, PROT. N.7540 PUBBLICATA IN DATA 26/08/2021, BSIS02200A -"DANDOLO"-

CORZANO, PROT. N.121 PUBBLICATA IN DATA 26/08/2021, BSIS029005- CAMILLO GOLGI, PROT.

N. 4603 PUBBLICATA IN DATA 25/08/2021, CLIS01900D - ALESSANDRO VOLTA, PROT. N. 150

PUBBLICATA IN DATA 17/08/2021, CNIS00300E - CUNEO S. GRANDIS, PROT. N.9144 PUBBLICATA IN DATA 30/08/2021, CNMM161800- CPIA 6 CUNEO - SALUZZO, PROT. N.637 PUBBLICATA IN DATA 30/08/2021, COIC81200T - IC COMO ALBATE, PROT. N. 2408 PUBBLICATA IN DATA

05/08/2021, CSIS01700Q - IIS COSENZA "MANCINI - TOMMASI" IPSEOA+ITA, PROT. N. 12128

PUBBLICATA IN DATA 27/08/2021, CTEE087003- CD S. AGATA LI BATTIATI, PUBBLICATA NEL SITO INTERNET, IN DATA 06/08/2021, CZIS019007 - IIS POLO TEC. IND. ED ARTIGIANALE ED AVANZATO, PROT. N. 10351 PUBBLICATA IN DATA 12/07/2021, FGEE005009 - C.D SAN GIOVANNI BOSCO, PROT. N. 5433 PUBBLICATA IN DATA 10/08/2021, FGIC80700V - I.C. "P.

(8)

8 GIANNONE", PROT. N. 4472 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, FGIC827004 - IC MANZONI -

RADICE, PROT. N. 3776 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, FGIC82900Q - IC DON MILANI 1 -

MAIORANO, PROT. N. 4661 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, FGIC85800Q - IC "VIRGILIO -

SALANDRA", PROT. N.3716/C-7 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, FGIC877005- IC S. CHIARA PASCOLI ALTAMURA, PROT. N.4232 PUBBLICATA IN DATA 06/08/2021, FGIS00800V - IISS LUIGI EINAUDI, PROT. N. 6619/U PUBBLICATA IN DATA 10/08/2021, FGIS021009 - IS PIETRO GIANNONE, PROT. N. 5712/07.01 PUBBLICATA IN DATA 07/08/2021, FGIS04600N - I.I.S.S.

"ADRIANO OLIVETTI", PROT. N.8732 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, FGIS06100Q - I.I.S.S."G.

TONIOLO", PROT. N.2504 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, FGTD060005- ISTITUTO TECNICO

"V. EMANUELE III", PROT. N.3165 PUBBLICATA IN DATA 10/08/2021, FGTD21000T - ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI, PROT. N.5477 PUBBLICATA IN DATA 06/08/2021, FGTE020006- IST.

TECNICO "NOTARANGELO - ROSATI2, PROT. N. 7836 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021,

FGVC01000C - R. BONGHI, PROT. N. 12014 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, FITN01000P -

MARCO POLO, PROT. N. 5479 PUBBLICATA IN DATA 30/08/2021, GERI07000P - I.P.S.I.S.

GASLINI/MEUCCI, PROT. N.341 PUBBLICATA IN DATA 11/08/2021, LEIC81200R - CURSI IC, PROT.

N.2612 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, LEIS00100E - LECCE PRESTA - COLUMELLA IISS, PROT.

N.11925 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, LEIS00600N - CASARANO MEUCCI IISS, PROT. N.7309

PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, LEIS04900G - GALATINA LAPORTA - FALCONE - BORSELLINO IISS, PROT. N.7319 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, LOPS010007- LICEO G. GANDINI DI LODI,

PROT. N.2586 PUBBLICATA IN DATA 26/08/2021, LTIC803008- IC CARDUCCI, PROT. N.4151/VII- 1 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, LTRC01000D - A. FILOSI, PROT. N. 4446 PUBBLICATA IN DATA 09/08/2021, MEIC872002- N.19 E. DA MESSINA ME, PROT. N.6250 PUBBLICATA IN DATA

31/08/2021, MEIC89700A - GIUSEPPE CATALFAMO, PROT. N. 9703 PUBBLICATA IN DATA

31/08/2021, MIIC872009- IC A. NEGRI/MOTTA VISCONTI, PUBBLICATA NEL SITO INTERNET, IN DATA 24/08/2021, MNIC81600D - I.C. SAN GIORGIO DI MN, PROT. N.12625 PUBBLICATA IN DATA

24/08/2021, MOIC808007 - IC SOLIERA, PROT. N. 2876 PUBBLICATA IN DATA 13/08/2021,

NAIC8DH002 - C.MMARE IC 2 PANZINI, PROT. N.2057/A10 PUBBLICATA IN DATA 11/08/2021,

NUIS007004 - IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.I, PROT. N. 4338/3.2.C PUBBLICATA IN DATA

04/08/2021, PAIC81300X - IC. PEREZ - M. TERESA DI CALCUTTA , PROT. N.7589 PUBBLICATA IN DATA 20/08/2021, PAIS01400X - DON CALOGERO DI VINCENTI, PROT. N.4337 PUBBLICATA IN DATA 20/08/2021, PCIS00200V - IS G. RAINERI, PROT. N. 8609 PUBBLICATA IN DATA

10/08/2021, PERH010006 - IPSSEOA FILIPPO DE CECCO, PROT. N. 9307 PUBBLICATA IN DATA

18/08/2021, PGEE026005- D.D.2 CIRC. CASTELLO PIEVE ROSE, PROT. N. 4724 PUBBLICATA IN DATA 12/08/2021, PIIC82100L - I.C. FUCINI PISA, PROT. N. 10798 PUBBLICATA IN DATA

(9)

9

30/07/2021, PIIC832003- IC V. GALILEI PISA, PROT. N.4363 PUBBLICATA IN DATA 20/08/2021,

PSTD10000N - I.T.E.T. BRAMANTE GENGA, PROT. N. 10357 PUBBLICATA IN DATA 19/08/2021,

PVIC822002 - IC STRADELLA, PUBBLICATA NEL SITO INTERNET, IN DATA 18/08/2021,

PZIC85900P - IC PIGNOLA, PROT. N.3727 PUBBLICATA IN DATA 03/08/2021, PZIC885007- IC "N.

SOLE" SENISE, PROT. N.3250 PUBBLICATA IN DATA 03/08/2021, PZRI04000C - GIORGI POTENZA,

PROT. N. 4285 PUBBLICATA IN DATA 03/08/2021, RAIC810006 - IC DEL MARE - MARINA DI RAVENNA, PROT. N. 7204 PUBBLICATA IN DATA 26/08/2021, RAIC81400D - IC S. GHERARDI -

LUGO 2, PROT. N.42 PUBBLICATA IN DATA 26/08/2021, RMIC80600V - I.C. VIRGILIO, PROT. N. 3241 PUBBLICATA IN DATA 31/08/2021, RMIC81400T - DANIELE MANIN, PROT. N. 6974

PUBBLICATA IN DATA 31/08/2021, RMIC82400C - IC ALBERTO MANZI, PROT. N. 5574

PUBBLICATA IN DATA 31/08/2021, RMIC82900G - IC CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, PROT. N. 5598 PUBBLICATA IN DATA 31/08/2021, RMIC88000R - ESPAZIA - MONTEROTONDO, PROT. N. 7481 PUBBLICATA IN DATA 31/08/2021, RNIS00200N - ISISS P. GOBETTI, PROT. N. 10384

PUBBLICATA IN DATA 09/09/2021, RNRH01000Q - IPSSEOA "S. SAVIOLI", PROT. N. 111

PUBBLICATA IN DATA 08/09/2021, SRIC81300G - XIII IC ARCHIMEDE SIRACUSA, PROT. N.7610

PUBBLICATA IN DATA 06/08/2021, TAIC84100P - IC DON BOSCO, PROT. N.4691 PUBBLICATA IN DATA 13/08/2021, TAIS01200V - IISS DON MILANI - PERTINI, PROT. N. 10457 PUBBLICATA IN DATA 13/08/2021, TEIC83200A - I.C. TE3 DALESSANDRO - RISORGIMENTO, PROT. N. 7558

PUBBLICATA IN DATA 12/08/2021, TEPC030005 - POLO LICEALI STATALE SAFFO, PROT. N. 5491/C7C PUBBLICATA IN DATA 12/08/2021, TPIS00900X - IIS GIUSEPPE FERRO, PROT. N.5214

PUBBLICATA IN DATA 12/08/2021, TVIC820001 - IC VEDELAGO, PUBBLICATA NEL SITO INTERNET, IN DATA 12/09/2021, TVIC847001 - IC SAN VENDEMIANO, PROT. N. 4995

PUBBLICATA IN DATA 23/08/2021, UDIC84500N - TRASAGHIS, PROT. N.7606/C7C PUBBLICATA IN DATA 26/08/2021, VAIS01700V - ISAAC NEWTON, PROT. N. 13417 PUBBLICATA IN DATA

31/08/2021, VBIC81400T - IC ANNA ANTONINI - TROBASO, PROT. N.6016 PUBBLICATA IN DATA

18/08/2021, VIIC872001 - IC VICENZA 2 - VIA PIOVENE, PROT. N.7786 PUBBLICATA IN DATA

18/08/2021, VRIC89200E - IC VR03 S. BERNARDINO - B.GO TN, PROT. N. 5662 PUBBLICATA IN DATA 19/08/2021, VRIS01800R - G. FERRARIS - E. FERMI, PROT. N.7577 PUBBLICATA IN DATA

19/08/2021, VTIS006005 - ISTITUTO SUPERIORE STATALE G. COLASANTI, PROT. N. 9587

PUBBLICATA IN DATA 24/08/2021, VVIC83500G - IST. COMP. VELLELONGA, PUBBLICATA NEL SITO INTERNET, IN DATA 25/08/2021

nella parte in cui in cui operano un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, riconoscendo - in quest’ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 (All.

(10)

10

da A/1 a A/5) invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.

B) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati;

§ § §

CONDIZIONE SOGGETTIVA E INTERESSE AD AGIRE DEI RICORRENTI Gli odierni ricorrenti appartengono alla categoria del personale tecnico amministrativo che hanno conseguito il titolo di studio valido per l’accesso ai rispettivi profili professionali in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare.

La specifica condizione è illustrata nel prospetto riepilogativo del ricorso introduttivo ed illustra, per ciascun ricorrente, la scansione temporale relativa alla prestazione del servizio di leva o sostitutivo corrispondente e al conseguimento del titolo d’accesso nelle corrispondenti graduatorie di circolo o d’istituto.

I ricorrenti, dopo aver conseguito il titolo di studio per l’accesso al corrispondente profilo professionale, non hanno potuto accettare supplenze nella scuola per adempiere gli obblighi di leva, secondo il principio dettato dall’art. 52 della Costituzione.

*

Con i presenti motivi aggiunti i ricorrenti impugnano le graduatorie specificamente indicate in epigrafe nelle parti in cui operano un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, riconoscendo - in quest’ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 (All. da A/1 a A/5) invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali.

Tali graduatorie sono affette da nullità/illegittimità derivata per gli stessi motivi già illustrati con il ricorso introduttivo e qui di seguito riassunti in sintesi.

***

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE DELLART.20 LEGGE 958/86– VIOLAZIONE DELLART.62 LEGGE 312/1980

VIOLAZIONE DELLART.569 COMMA 3 IN ANALOGIA ALLART.485, COMMA 7, D. LGS 297/94 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DELLA

(11)

11 CLAUSOLA 4, PUNTO 1, DELLACCORDO QUADRO EUROPEO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

§ § §

L’art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che “Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (…) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo”.

Con la riforma del servizio militare di leva di cui all’art. 20 della legge n. 958/86, tuttavia, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d’insegnamento anche se prestato non in costanza d’impiego o di servizio.

A riprova di ciò basti considerare che il tutorial on line del MIUR, in merito alla ricostruzione della carriera, reca la seguente chiara indicazione:

*

(12)

12

A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell’art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Il predetto art. 62, rubricato “VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE”, dispone che “Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente".

*

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall’art. 569 comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che così recita:

“[…] 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”

Tale norma ricalca quanto previsto dall’art. 485, comma 7, che afferma infatti, “[…] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti […]”.

In entrambi i casi, emerge ictu oculi l’illegittimità delle disposizioni ministeriali che - contrariamente a quanto disposto da una norma di rango superiore (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) - subordina la valutabilità del servizio militare ad una condizione del tutto aleatoria, in contrasto con la legge, che invece ne stabilisce la valutabilità “a tutti gli effetti”.

*

La difesa erariale ha spesso sostenuto per il personale docente l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 al personale non di ruolo, essendo tale norma inserita nella parte del Testo Unico relativa al personale di ruolo.

In realtà, l’art. 541, 2 comma, D. Lgs. cit., recita espressamente: “Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”.

(13)

13

Tale norma è estensibile altresì al Personale ATA non di ruolo con una lettura combinata dell’art. 581 comma 5 che afferma “[…]il decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico”.

Non si vede, dunque, per quale ragione il personale di ruolo possa ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, mentre il personale non di ruolo possa ottenere tale valutazione soltanto in caso di ferma obbligatoria prestata dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Invero, l’art. 569 comma 3, (al pari di quanto già previsto nel precedente art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297) non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e chiude un testo di legge, appunto l’art. 569 (non riportato integralmente, per brevità) contenente altre disposizioni che disciplinano la valutazione di servizi agli effetti della carriera. Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 3 (dell’art. 569) riportato ed il contesto in cui s’inserisce indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l’art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà con L. n.

226/04) pregiudichi l’attività lavorativa, quindi, nello specifico, lo svolgimento dell’attività di docenza, necessariamente impedita e quindi ritardata, per il periodo di leva.

*

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all’art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, secondo la quale “[…] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici […]”.

Tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare i diritti inerenti a tutti i cittadini (tra l’altro da alcuni anni la carriera militare è aperta anche alle donne).

In poche righe, quindi, occorreva esprimere il concetto cardine, il principio cui poi le norme successive, nelle statuizioni di ipotesi concrete, si sarebbero dovute adeguare.

Di certo non era possibile, per l’Assemblea Costituente, dovendo dettare principi generali universalmente applicabili, procedere a differenziare, a seconda del lavoro che il chiamato alle armi avrebbe potuto compiere, la normativa riguardante le diverse tipologie lavorative.

Chiaro è che, nel caso in cui la chiamata alle armi fosse avvenuta in pendenza di lavoro, il posto avrebbe dovuto essere conservato.

(14)

14

Limpido è, che il servizio militare viene computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per i docenti, ma per ogni ramo del pubblico impiego.

L’esistenza e la previsione di una normativa specifica che disciplini l’anzianità di servizio, infatti, deriva quasi esclusivamente dalla circostanza che l’unico danno che una persona, chiamata alle armi non in costanza di lavoro, può subire è quello di non maturare gli scatti di anzianità, oltre alla mancata percezione dello stipendio.

Tutto ciò è vero per quasi tutti i pubblici impieghi, tranne che per l’impiego di insegnante della scuola pubblica. Il “sistema scuola”, infatti è un mondo a sé stante: è fatto di graduatorie, di domande di ammissione, di molti anni di precariato.

La chiamata al servizio di leva, per l’insegnante e personale ATA, significa non solo la perdita dell’anzianità contributiva, ma anche l’impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell’opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria. Ecco perché la normativa specifica (D. Lgs 297/1994) prevede che il periodo di leva sia valutato a tutti gli effetti.

Milita in favore dell’accoglimento del ricorso recenti pronunce del Consiglio di Stato (cfr. 4343/2015 - 2151/2018 - 8213 e 8234/2019) seppur rese in riferimento al prefato art.

485 TU ma che, per quanto evidenziato, è perfettamente sovrapponibile con l’art. 569, comma 3.

I Giudici di Palazzo Spada in maniera lapalissiana affermano:

“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento” (Sent. 8213/2019 e 8234/2019).

Inoltre, “La valutabilità del servizio in questione è comunque – e in tal senso risulta corretta la posizione del primo giudice- condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11 non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (il cui articolo 2050 prevede

(15)

15

che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro) consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento” (Sent. 4343/2015).

Ed ancora, “la Sezione non può che ribadire il proprio più recente orientamento, secondo cui il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento.

Il che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons.

Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015). L’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede, infatti, che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, come incisivamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, l’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

La valutabilità del servizio in questione è comunque - e in tal senso risulta corretta la posizione del primo giudice - condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie” (Sent. n.

2151/2018).

* * *

Le citate sentenze in questione mettono un punto definitivo sul quesito oggetto del presente ricorso e riflette un orientamento consolidato da una lunga teoria di sentenze della giurisdizione amministrativa1 e di recente confermato anche dai giudici della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Ord. 5679 del 02.03.2020).

1 TAR Lazio nn. 6421/2008, 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 38564/2010 7259/2010, 8960/2010, 27482/2010 e 5738/2011 TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529 Ordinanze n. 4028/09, 4031/09 e Sentenza n. 9335/2010

(16)

16

Infatti, le graduatorie di cui è causa, come si può ricavare anche dalle pronunce sia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n. 11 che della Suprema Corte (Cass. 08.02.2011 n. 3032) - seppur con riferimento alle graduatorie ad esaurimento - non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale (sono selezioni lato sensu concorsuali) e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titoli per l’accesso ai vari profili professionali e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

Il che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

Come specificato più volte dai Giudici di Palazzo Spada, d’altronde, la novella riguardante il codice del servizio militare ha introdotto un nuovo ed eccezionale criterio limitato solo alla fattispecie dei concorsi pubblici. Non è questa la sede per sottoporre a dubbio di costituzionalità l’art. 2050 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 alla luce dei criteri di cui all’art.

2, 3, 52 e 97 Cost., giacché appare di solare evidenza che questa norma è, comunque, inidonea a riverberarsi quale principio generale sul caso di specie a meno di invertire in modo impredicabile la declinazione dei criteri ermeneutici delle norme generali, speciali ed eccezionali.

Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;

Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art.

52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

È dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit. (e, per quanto esposto, anche con l’art. 569 comma 3), che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in

(17)

17

ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.).

*

Quello che sia, il criterio dell’efficacia delle leggi nel tempo milita a favore del diritto quesito o comunque della legittima aspettativa a che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo idoneo per l’accesso ai vari profili professionali sia valutabile nelle graduatorie di cui si tratta anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Non v’è chi non veda che il principio del legittimo affidamento, pur non essendo espressamente codificato, è patrimonio indefettibile dell’Ordinamento Giuridico quale riverbero dei postulati scolpiti nell’art. 97 della Cost. e rappresenta la vera stella polare che orienta l’attività della P.A.

(cfr. la disciplina sull’invalidità degli atti amministrativi introdotta dalla legge 15/2005).

Vi è da porre, inoltre, l’accento sul ruolo fondamentale che è stato svolto dalla giurisprudenza sovranazionale nell’affermazione del principio del legittimo affidamento dei cittadini verso la Pubblica Amministrazione, che, pur non essendo espressamente contemplato nei trattati dell’Unione Europea, viene ritenuto un principio cardine del diritto europeo (ex plurimis Corte di Giustizia Unione Europea, sentenza 3 Maggio 1978, causa C -12/77 Debayser SA ed altri contro Commissione delle Comunità Europee).

* * * Resta da sottolineare un ulteriore aspetto.

La tesi secondo cui il riconoscimento del servizio militare spetterebbe ai soli docenti di ruolo si porrebbe in stridente contrasto con quanto previsto dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, la quale vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ancorché la medesima sia prevista da disposizioni legislative, regolamentari di uno stato membro o da contratti collettivi (cfr. sentenza n. 11 del 13 settembre 2007 causa n. 307/2005 “Del Cerro”)2.

La giurisprudenza delle Supreme Corti ha da tempo chiarito come alle sentenze della Corte di Giustizia vada riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità. Tale efficacia va riconosciuta a tutte le sentenze della Corte di Giustizia, sia pregiudiziali ai sensi dell’art. 177 del Trattato (Corte

2 Le pronunce della C.G.U.E. si inseriscono in un orientamento ermeneutico ormai consolidato (oltre che nelle note pronunce “Gaviero - Gaviero” e “Del Cerro”, i medesimi principi sono stati ribaditi nelle sentenze “Rosado Santana” (sentenza dell’8 settembre 2011- causa n. C-177/10) e “Valenza” (sentenza del 18 ottobre 2012, – cause riunite C- 302/11 e C- 305/11).

(18)

18

Cost. 113/85), sia che siano emesse in sede contenziosa ai sensi dell’art. 169 dello stesso Trattato (Corte Cost. 389/89, come la precedente richiamata da Corte Cost. 168/91; Cass., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1312; più di recente, tra le altre, Cass., sez. II, 2 marzo 2005, n. 466)3

Per le già indicate considerazioni, i ricorrenti, a mezzo del sottoscritto procuratore, rassegnano le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR NEL MERITO

annullare gli atti in parte qua impugnati nel limite dell’interesse dei ricorrenti e ordinare all’Amministrazione resistente di valutare per intero nella graduatoria ove è stata chiesta l’inclusione dei rispettivi profili professionali - il servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina - come servizio reso in costanza di nomina prestato nelle scuole statali e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

******

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliario

******

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

CONSIDERATO CHE

A. - Gli odierni instanti hanno proposto ricorso al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - R.G.

n. 5053/21 per ottenere l’annullamento del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 03.03.2021 (recante la disciplina delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), e dell’Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.) nella parte in cui opera un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto il costanza di nomina

3 Trattasi ormai di principio consolidato. Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 355/2010, hanno ricordato che “il giudice statale”, “nell’applicare il diritto nazionale”, “deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalità della direttiva europea, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest’ultima”

Riferimenti

Documenti correlati

 in caso di ulteriore parità, avrà precedenza, in graduatoria, il richiedente più giovane di età. Laddove il fondo assegnato dalla Regione Marche sarà inferiore a quello

Nel 1868, si decide l’ampliamento ed il rinnovo decorativo della sala teatrale, forse nel tentativo di dare un nuovo impulso culturale alla cittadina, che viveva in quel periodo

Pignoramento immobiliare a carico del Sig. Ferri Luigi su immobile sito nel Comune di Ascoli Piceno, Frazione Villa S. Procedimento promosso dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,

Il tema è introdotto attraverso una breve lezione frontale arricchita da immagini che descrivono le fasi di produzione della ceramica in età preistorica confrontandola con

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 1 metri) non configureranno situazioni di

All’evento sono invitati tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, della Regione Puglia, i docenti referenti di scuola per il bullismo e

Sono invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, della Puglia, nonché i referenti di istituto per il

Probabilmente lo status della popolazione oggetto di studio nella provincia di Arezzo potrebbe essere stimato anche a prevalenze inferiori, considerando che osservazioni