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STUDIO LEGALE AVV. FABIO GANCI AVV. WALTER MICELI

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Academic year: 2022

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(1)

STUDIO LEGALE AVV. FABIO GANCI AVV. WALTER MICELI

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma (St. Legale Avv. Salvatore Russo) Tel. 3472507521 - Fax 0916419038

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per i sig.ri

1. ABATE MARIO, C.F. BTAMRA85M26C352O;

2. ABRATE MARCO, C.F. BRTMRC78S29G388X;

3. ACCARDO ROSSANA, C.F. CCRRSN90R58I754T;

4. ADINOLFI FRANCESCO, C.F. DNLFNC80P09C361F;

5. AIELLO VINCENZO, C.F. LLAVCN81H16L845Z;

6. ALBANESE CARMELA, C.F. LBNCML62C42H558B;

7. ALBERTI NICOLETTA ANNA, C.F. LBRNLT77C48D423S;

8. ALFIERI CIRO, C.F. LFRCRI68S09C495U;

9. ALOISI FRANCESCO, C.F. LSAFNC80R09F158X;

10. ALTIERI ANTONIO, C.F. LTRNTN91C15G596Z;

11. AMATO FELICE, C.F. MTAFLC73A29E955G;

12. AMENO GABRIELE, C.F. MNAGRL75P05I403P;

13. ANTONINA CREMONA, C.F. CRMNNN79L63F061L;

14. ARCANGIOLI SARA, C.F. RCNSRA89T57D612O;

15. ASCOLI GERARDO, C.F. SCLGRD80L17F912E;

16. BABINI ANTONIO, C.F. BBNNTN77E06D704I;

17. BACCILE CINZIA, C.F. BCCCNZ71E58E435E;

18. BACK MARTINA, C.F. BCKMTN75B66L736C;

19. BARGONI SABRINA, C.F. BRGSRN81E54D542J;

(2)

20. BARILE ALFONSO, C.F. BRLLNS82E06F912R;

21. BARRESE GIUSEPPE, C.F. BRRGPP82S13C710H;

22. BARTOLONE SUSANNA FRANCESCA, C.F. BRTSNN65R41Z133T;

23. BATTAGLIA CARLO, C.F. BTTCRL72A20M088N;

24. BATTELLA FRANCESCA, C.F. BTTFNC74H67H282Q;

25. BATTIATO GIUSI ELISA, C.F. BTTGLS80S60C351J;

26. BECCHETTI MONICA, C.F. BCCMNC72R44H501X;

27. BELLINA LUIGI, C.F. BLLLGU67A12F979O;

28. BELLINI SILVANA, C.F. BLLSVN61B62C773M;

29. BERGAMO ELISA, C.F. BRGLSE81H58E970X;

30. BERITELLI SABRINA, C.F. BRTSRN92R57F892F;

31. BERNARDONI LUCILLA, C.F. BRNLLL63T53D451U;

32. BERTI BARBARA, C.F. BRTBBR80P43D211N;

33. BERTOTTI ANNALISA, C.F. BRTNLS88T66L750G;

34. BEVACQUA SANDRA, C.F. BVCSDR82P58B202X;

35. BIANCHINI PAOLO, C.F. BNCPLA70H06H501C;

36. BODINI ANNALISA, C.F. BDNNLS60L41D150M;

37. BONGIOVANNI ELISABETTA, C.F. BNGLBT86M48A745C;

38. BOVE SILVIA MARIA, C.F. BVOSVM68D67F205S;

39. BRIENZA SALVATORE, C.F. BRNSVT65B12G942Q;

40. BRUNORI MARTA, C.F. BRNMRT82E64H501L;

41. CACCIATORE SILVIA, C.F. CCCSLV93T56A089N;

42. CALAFATI MARCO, C.F. CLFMRC78P01D612Z;

43. CALIENDO FILOMENA, C.F. CLNFMN74B41E955K;

44. CAMMAROTA BARBARA, C.F. CMMBBR71M41D810N;

45. CAMMISULI SALVATORE, C.F. CMMSVT77E27F943P;

46. CANALI VALENTINA, C.F. CNLVNT78B64A944A;

47. CANNATA ANGELA, C.F. CNNNGL66H51H501K;

48. CANNAVO' FRANCESCO, C.F. CNNFNC76R05C351T;

49. CARAMANNO ROSARIO, C.F. CRMRSR85L18A089I;

50. CARIMI MARIA GRAZIA, C.F. CRMMGR71D45G273V;

51. CARLOTTI SIMONA, C.F. CRLSMN75C44G702N;

52. CARNELOS SARA, C.F. CRNSRA73H57G888X;

53. CAROTENUTO STEFANIA, C.F. CRTSFN84M57A488X;

54. CARTA ANGELO, C.F. CRTNGL86S09A089H;

(3)

55. CARUSO ALESSANDRO, C.F. CRSLSN82R20A783E;

56. CASANOVA CIRO, C.F. CSNCRI80T04A509H;

57. CASERTA ANGELO, C.F. CSRNGL78T15A089X;

58. CASTANGIA PATRIZIA, C.F. CSTPRZ72P61B314B;

59. CASTIGLIONI MARINA, C.F. CSTMRN61D50F715F;

60. CASTORINA ALESSANDRA, C.F. CSTLSN68P63C351W;

61. CAVALLUZZO DANIELA, C.F. CVLDNL79D51A783E;

62. CHIARA MARICA, C.F. CHRMRC71E67L219A;

63. CHIAVARO FEDERICA, C.F. CHVFRC85A52A485Y;

64. CHIRICO GIUSEPPE, C.F. CHRGPP82T13H224G;

65. CIOFFI ANTONINO, C.F. CFFNNN76M26I862J;

66. CISARO MICHELA, C.F. CSRMHL79B62A859X;

67. COLACI ANDREA, C.F. CLCNDR77D30E506V;

68. COLUCCI MARIA ANTONIETTA, C.F. CLCMNT65T51E471B;

69. CORDEDDA ALESSANDRA, C.F. CRDLSN73S58B354N;

70. COSTI ALESSANDRA, C.F. CSTLSN73B52E463Z;

71. CRISPINO NATALE, C.F. CRSNTL73E12F537P;

72. CROCE LARA, C.F. CRCLRA74S60I181Y;

73. CUCUZZA DANIELA, C.F. CCZDNL73D68B780N;

74. CUGNO FLAVIA, C.F. CGNFLV73E47F943S;

75. CURIA LUANA, C.F. CRULNU78D70D286E;

76. CURRO' VINCENZA, C.F. CRRVCN65H64Z112W;

77. CUTILLO GIUSEPPINA, C.F. CTLGPP73E57A509H;

78. D’URSO ANDREA, C.F. DRSNDR81S09I754J;

79. D'ACCARDI CHIARA, C.F. DCCCHR84L48G273V;

80. D'APOLITO ALESSANDRO, C.F. DPLLSN68C03E885L;

81. DARDANO GIUSEPPINA, C.F. DRDGPP79M71C352V;

82. DARIO ANNAMARIA, C.F. DRANMR75E64L736J;

83. DE CARNE DEBORA, C.F. DCRDBR84M64L219B;

84. DE FINIS ALESSANDRO, C.F. DFNLSN76M26E885O;

85. DE GENNARO GIOVANNA, C.F. DGNGNN81C44B963P;

86. DE GIRARDIS DANIELA, C.F. DGRDNL80P63H856G;

87. DE LUCA FABIO MARIO, C.F. DLCFMR61A11E563H;

88. DE PREZZO MARIA, C.F. DPRMRA65P59L711Y;

89. DE ROSA ANNAMARIA, C.F. DRSNMR83H54A783N;

(4)

90. DE SANTIS MARZIA, C.F. DSNMRZ86S46C352J;

91. DEAGOSTINI LAURA, C.F. DGSLRA76L43M109L;

92. DEL BUONO MARINA, C.F. DLBMRN69H45G643L;

93. DEL FABBRO EROS, C.F. DLFRSE71C07L483J;

94. DELL'OLIO MANUELA ANGELA, C.F. DLLMLN87L64A883A;

95. DI BLASIO ALESSIA, C.F. DBLLSS82P50L103X;

96. DI CECCO SIMONE, C.F. DCCSMN84P24G482Y;

97. DI CHIARA DOROTEA, C.F. DCHDRT82M71C286C;

98. DI DONA MARIO, C.F. DDNMRA84C22B963Q;

99. DI GIULIO GUERINO, C.F. DGLGRN73M22E435O;

100. DI GIULIO VINCENZO, C.F. DGLVCN79E11E435R;

101. DI LORENZO ANTONINO, C.F. DLRNNN60C21G543U;

102. DI MARCO GIACOMO, C.F. DMRGCM82R24G273L;

103. DI MARTINO ENZO, C.F. DMRNZE77A11F839L;

104. DI MATTEO ANDREA, C.F. DMTNDR89E30G482J;

105. DI MICHELE TANIA, C.F. DMCTNA74L71G482T;

106. DI NATALE ROSSELLA, C.F. DNTRSL83D65G273R;

107. DI PALO RACHELE, C.F. DPLRHL78B61F839U;

108. DI PASQUALE CLAUDIO, C.F. DPSCLD81D06A485L;

109. DI PRIMA MARIDA, C.F. DPRMRD87C54G273T;

110. DI TULLIO ANNA NUNZIA, C.F. DTLNNN78P53H926F;

111. DINARDO FAUSTA, C.F. DNRFST71T42F052R;

112. EPIFANI ANTONELLA, C.F. PFNNNL69B59C975J;

113. ERCOLE GIUSEPPINA, C.F. RCLGPP77P47F915W;

114. ESPOSITO RAIMONDO, C.F. SPSRND89E29I690Q;

115. EVANGELISTA ANTONELLA, C.F. VNGNNL65T63E340P;

116. FABIANO CHIARA ELISA, C.F. FBNCRL79R52C352O;

117. FABIANO SIMONA, C.F. FBNSMN83E67B774P;

118. FANOTTOLI GIUSEPPE, C.F. FNTGPP84R01G149W;

119. FANTINI CARLO, C.F. FNTCRL82E27H501A;

120. FENU PATRIZIA, C.F. FNEPRZ69C50I452P;

121. FERNANDEZ TATIANA LIS, C.F. FRNTNL78M53Z600O;

122. FERRARA ANNA MARIA, C.F. FRRNMR68D42E038W;

123. FERRARI MARA, C.F. FRRMRA74L44H501M;

124. FERRIGNO GIUSEPPE, C.F. FRRGPP68E07F065G;

(5)

125. FERROTTI FABIANA, C.F. FRRFBN90H52H501U;

126. FERRUCCI DANIELA CONCETTA PIA, C.F. FRRDLC77M61H926K;

127. FIANDRA SALVATORE, C.F. FNDSVT94D20G309T;

128. FIORE PAOLA, C.F. FRIPLA78B65A485M;

129. FLORIAN SONIA, C.F. FLRSNO72B42F904R;

130. FLORIS MARIAGRAZIA, C.F. FLRMGR78D53F979S;

131. FOGAZZA BARBARA, C.F. FGZBBR70H60H294B;

132. FORMISANO DANIELA, C.F. FRMDNL77S57C129J;

133. FORTUNATO SABRINA, C.F. FRTSRN70H57L103B;

134. FRANDINA ROSARIO SALVATORE, C.F. FRNRRS71S13I026B;

135. FRAU FEDERICA, C.F. FRAFRC74E55B354M;

136. FURIO GIUSEPPE, C.F. FRUGPP67R14A662G;

137. GAFFARELLO ANDREA, C.F. GFFNDR73B21F205L;

138. GAMBELLA ANGELO, C.F. GMBNGL74E27G596C;

139. GATTI LARA, C.F. GTTLRA75M70E463L;

140. GATTONI NICOLÒ, C.F. GTTNCL85P26D286W;

141. GENNARO DAVIDE, C.F. GNNDVD81D03D969T;

142. GENOVESE GIUSEPPE, C.F. GNVGPP78E06I754U;

143. GIACONA GIUSEPPE, C.F. GCNGPP71E21G273L;

144. GIOVANELLI FEDERICA, C.F. GVNFRC86M67I608X;

145. GOLIA GENNARO, C.F. GLOGNR85D30F839H;

146. GRAVIER OLIVIERO MARIARITA, C.F. GRVMRT81M45A783M;

147. GRECO FABRIZIO, C.F. GRCFRZ72C06D883V;

148. GRECO GINEVRA, C.F. GRCGVR77T62G273O;

149. GREPPI CHIARA, C.F. GRPCHR88C65D704V;

150. GRIVONE ROBERTA, C.F. GRVRRT82H58F839O;

151. GULOTTA SALVATORE, C.F. GLTSVT95A06G273Y;

152. IMBROGIO PONARO MARIA, C.F. MBRMRA84M45C351P;

153. IMPERATORE GIUSEPPE, C.F. MPRGPP63M23B963P;

154. INDELICATO PIETRO, C.F. NDLPTR83C10F061K;

155. ISABELLA PASQUALINO, C.F. SBLPQL81P05M208R;

156. ISATTO DAVIDE, C.F. STTDVD82C28A459N;

157. ISATTO ERIKA, C.F. STTRKE76E45E682T;

158. IUDICE CATERINA ALMA, C.F. DCICRN87H50A662W;

159. LA BELLA MICHELE, C.F. LBLMHL73A14I533H;

(6)

160. LA CARITÀ FABIOLA, C.F. LCRFBL63C43D969L;

161. LA COGNATA VINCENZO, C.F. LCGVCN88B12H163J;

162. LANDI FILIPPO, C.F. LNDFPP88D09D612W;

163. LAVIOLA ANTONELLA, C.F. LVLNNL80L67G786J;

164. LAVORATO FRANCESCO, C.F. LVRFNC83R04F257B;

165. LAVORE LAURA, C.F. LVRLRA75A47D960X;

166. LEGGIERO ANNA LUCIA, C.F. LGGNLC77S67H926S;

167. LETIZIA COSIMO, C.F. LTZCSM75T04D761N;

168. LO FORTE CALOGERO, C.F. LFRCGR67E19H264B;

169. LO GROI CINZIA, C.F. LGRCNZ77M63C351E;

170. LO IACONO VINCENZA, C.F. LCNVCN62S62B429I;

171. LO VECCHIO ANGELA, C.F. LVCNGL66R42F152S;

172. LOCOSELLI FABIOLA, C.F. LCSFBL79H46F376A;

173. LODA ALESSANDRA, C.F. LDOLSN84M48H357Y;

174. LOPRIORE FEDERICA, C.F. LPRFRC83T42L750R;

175. LORENZI MAURO, C.F. LRNMRA70M15L781Q;

176. LUALDI ELENA, C.F. LLDLNE72R56B300J;

177. MAGGIO ANGELO, C.F. MGGNGL70T03G130W;

178. MAGGIO MARIA LUIGIA, C.F. MGGMLG97E65A512G;

179. MAGGIO FLAVIA, C.F. MGGFLV01C46A512K;

180. MAGGIO ANNALISA, C.F. MGGNLS76S56C719O;

181. MAGGIO MARCO, C.F. MGGMRC93D17C286K;

182. MALASPINA ANTONINA, C.F. MLSNNN77E68H829M;

183. MAMMINA DANIELE, C.F. MMMDNL88A14G273P;

184. MANCO FLORINDA, C.F. MNCFRN78A47B936T;

185. MANISCALCO DONATELLA, C.F. MNSDTL82C70G273A;

186. MANISCALCO DENISE, C.F. MNSDNS82C70G273N;

187. MARCIANO TERESA, C.F. MRCTRS97P69F839J;

188. MARIANI DANILO, C.F. MRNDNL71C08H147D;

189. MARRAFFA RITA DANIELA, C.F. MRRRDN73L54G273N;

190. MARSALA FANARA CARLO, C.F. MRSCRL80L15G273A;

191. MARTINES NUNZIA, C.F. MRTNNZ63E62G273O;

192. MARTINO VALENTINA, C.F. MRTVNT82C64F839Q;

193. MASCARO ANTONIO, C.F. MSCNTN92P08M208G;

194. MASI ANGELA, C.F. MSANGL80E57F052M;

(7)

195. MASSA SABINO, C.F. MSSSBN77M06B619S;

196. MASSARA SEBASTIANO, C.F. MSSSST77R30C351R;

197. MATERA ZAIRA, C.F. MTRZRA81A67B429Z;

198. MAURO GIOVANNI, C.F. MRAGNN71P03F152O;

199. MAURO CHIARA, C.F. MRACHR83D50G273C;

200. MAZZILLI BARBARA, C.F. MZZBBR74B54L219B;

201. MAZZOTTA VITTORIA, C.F. MZZVTR73H45E801N;

202. MENNA TERESA LISA, C.F. MNNTSL81R64A485K;

203. MICHELUCCI NICOLA, C.F. MCHNCL80R26B619S;

204. MIGGIANO CINZIA, C.F. MGGCNZ72S65D883R;

205. MINNECI ANNA, C.F. MNNNNA83D66I754R;

206. MIRABILE ALESSANDRO, C.F. MRBLSN78T31E974Y;

207. MIRIZZI MARIA LUCIA, C.F. MRZMLC91E54F915F;

208. MOLLO GIOVAMBATTISTA, C.F. MLLGMB70P29C349F;

209. MONCADA VINCENZO, C.F. MNCVCN79A29A662V;

210. MONE ROBERTO, C.F. MNORRT81M19G596H;

211. MORELLI DESOLINA, C.F. MRLDLN72H69Z614Q;

212. MORETTI MARIANNA, C.F. MRTMNN76H56E435B;

213. MOTTA AGATA GRAZIELLA, C.F. MTTGGR75D58C351A;

214. MUGLIA SABRINA, C.F. MGLSRN69M41D086K;

215. MUGLIA FABIOLA, C.F. MGLFBL78T63G273R;

216. MULÉ ROSARIA, C.F. MLURSR78A43G273X;

217. MURATORE NUNZIO, C.F. MRTNNZ82L11E536M;

218. MUZZONIGRO ALESSIA, C.F. MZZLSS75R60L049Z;

219. NANNI CAMILLO, C.F. NNNCLL91R03A485H;

220. NARCISO NATALINO, C.F. NRCNLN67T23F537Z;

221. NARDONE CARMELINA, C.F. NRDCML77L64A783U;

222. NASTASI DAVIDE, C.F. NSTDVD84M08C286C;

223. NOTO GIADA, C.F. NTOGDI86A68F061E;

224. NOVELLO CARMELA, C.F. NVLCML73A41F899Z;

225. OCCORSO MARCELLA, C.F. CCRMCL76H65G273X;

226. ORLANDI ROBERTA, C.F. RLNRRT73T58H901N;

227. PAGANI SILVIA, C.F. PGNSLV77M46A515E;

228. PAGANO ANNA, C.F. PGNNNA79C60B506Z;

229. PAGNONCELLI TECLA, C.F. PGNTCL79L44F205A;

(8)

230. PAIS ESTER, C.F. PSASTR77T69F704L;

231. PALERMO PIERPAOLO, C.F. PLRPPL82P17F537B;

232. PALUMBO ANNA MARIA, C.F. PLMNMR72R49G596T;

233. PANI PATRIZIA, C.F. PNAPRZ63C44B354T;

234. PAOLELLA FELICIA, C.F. PLLFLC62E48L245H;

235. PAOLETTI MARA, C.F. PLTMRA70P68H501J;

236. PAPAGNI PIETRO, C.F. PPGPTR68M03A883F;

237. PAPPALARDO GAETANO, C.F. PPPGTN69E18C351R;

238. PARISI ANTONELLA GIUSEPPINA, C.F. PRSNNL79B52G371C;

239. PASTORE DANIELA, C.F. PSTDNL77T50A399U;

240. PENDIN MARTINA, C.F. PNDMTN87D46L840T;

241. PERAZZOLO LIVIA, C.F. PRZLVI67P51D208Z;

242. PERGOLA ROBERTO, C.F. PRGRRT78A23I725Y;

243. PERU VITTORIA CHIARA, C.F. PREVTR87E53I452Z;

244. PETTINATO ESPEDITO VALENTINO, C.F. PTTSDT73B14D005X;

245. PIANIGIANI SIMONA, C.F. PNGSMN69T63A390S;

246. PIERINI GIUSEPPINA, C.F. PRNGPP79L56G543O;

247. PILATO CRISTIAN, C.F. PLTCST73S07G337N;

248. PINO DOMENICO, C.F. PNIDNC71B04A638U;

249. PONZONE ALESSANDRO, C.F. PNZLSN77T27A794L;

250. POPIOLEK KATARZYNA, C.F. PPLKRZ66P60Z127K;

251. PRESTI CELESTINA, C.F. PRSCST79D58G273R;

252. PRIVITERA LUCIANA, C.F. PRVLCN86S64C351V;

253. PUCCIO GIUSEPPE, C.F. PCCGPP81T13I452Z;

254. PUMA ANDREA MARIA PIO, C.F. PMUNRM83D04L400T;

255. PUNGITORE DANIELE, C.F. PNGDNL82E06L452K;

256. PUOTI CARLO, C.F. PTUCRL73T27H501C;

257. QUARTA COSIMA, C.F. QRTCSM74E55E882R;

258. RANERI ROBERTO, C.F. RNRRRT77R13L042E;

259. RAVANO ALESSANDRA, C.F. RVNLSN78E67D969L;

260. REALE ROSAPIA, C.F. RLERSP89B59C978T;

261. RENDA FAUSTO, C.F. RNDFST80M28D423N;

262. RENDINA ANTONIO, C.F. RNDNTN73S29C129S;

263. RICCARDO GRAZIA, C.F. RCCGRZ86L58D883O;

264. RIZZITELLI MARIA PIA, C.F. RZZMRP81P49A662J;

(9)

265. ROMA VALERIA, C.F. RMOVLR93C56M089I;

266. ROMANO LIBERATA CINZIA, C.F. RMNLRT77A48H224T;

267. RONGO PASQUALE, C.F. RNGPQL73T01L259O;

268. RUGGERI TERESA, C.F. RGGTRS73B62B354X;

269. SAJA SALVATORE, C.F. SJASVT85L20C421J;

270. SALE ANNETTO, C.F. SLANTT73E13G120M;

271. SALERNO MARIA, C.F. SLRMRA70E43Z103Q;

272. SALVATORE ANGELA MARIA, C.F. SLVNLM83L64G942J;

273. SAMASSA GUENDALINA, C.F. SMSGDL70A63F770R;

274. SANFILIPPO VALERIA, C.F. SNFVLR82L45A089W;

275. SANSO ANTONIO, C.F. SNSNTN69A23C352A;

276. SANTINI EMILY, C.F. SNTMLY76C13A366N;

277. SANTORI MARTA, C.F. SNTMRT66H66E388T;

278. SANZONE FABIA, C.F. SNZFBA70B67A145G;

279. SAPIENZA ELIANA, C.F. SPNLNE75E43C351I;

280. SCALZULLO LUIGI, C.F. SCLLGU97P17A509R;

281. SCHIARITI GIUSEPPE, C.F. SCHGPP77D18L219O;

282. SCIPIONE FRANCESCO, C.F. SCPFNC74E30D708N;

283. SCURRIA MARIA CRISTINA, C.F. SCRMCR89S48F251E;

284. SENA FRANCESCO, C.F. SNEFNC65B24E955F;

285. SERRELI ANTONELLA, C.F. SRRNNL85D50A192C;

286. SEVERINI FABIO, C.F. SVRFBA75B19D086N;

287. SIMION MARTA, C.F. SMNMRT83L70L736H;

288. SINOCA VITTORIO, C.F. SNCVTR67S19E955Z;

289. SMERIGLIA DANIELA, C.F. SMRDNL72C54G273Z;

290. SOLOMITA LUCA, C.F. SLMLCU81T14A399C;

291. SORCE CALOGERO, C.F. SRCCGR79M25A089B;

292. SPENNACCHIO SILVIA, C.F. SPNSLV69H62E493P;

293. TAMBURINI BARBARA, C.F. TMBBBR76E61M059R;

294. TANASI MARIACRISTINA, C.F. TNSMCR81E43F943U;

295. TERRANA MARCO, C.F. TRRMRC90R02A089V;

296. TILLOCA CLAUDIA, C.F. TLLCLD71M47A192F;

297. TOMASELLO CONCETTALORENZA, C.F. TMSCCT84M52F158O;

298. TORCETTA CRISTINA, C.F. TRCCST74P66C342C;

299. TORNATORE BIAGIO, C.F. TRNBGI79L31H269R;

(10)

300. TOSI FRANCESCO, C.F. TSOFNC79D22C523E;

301. TREPPIEDI FABIO, C.F. TRPFBA69L12G359I;

302. TROJA ALESSANDRA, C.F. TRJLSN76E62G273A;

303. TRUMINO MARISA, C.F. TRMMRS81P53G580U;

304. TURANO ROSARIA, C.F. TRNRSR77R48A053J;

305. URCIUOLI GIOVANNI PIETRO, C.F. RCLGNN65M11A101O;

306. VALENTI BENEDETTA, C.F. VLNBDT81R52D423X;

307. VENDRAME MARA, C.F. VNDMRA77T56C722E;

308. VENTIMIGLIA VALENTINA, C.F. VNTVNT87T44B780V;

309. VINCI EMANUELE, C.F. VNCMNL89P10H269N;

310. VITALE ANTONIA, C.F. VTLNTN72M70E155K;

311. VOZZELLA MASSIMO, C.F. VZZMSM80C06A783J;

312. ZACCAGNINO CATIA, C.F. ZCCCTA89B64G942V;

313. ZACCHEI ANTONIO, C.F. ZCCNTN82B12L103L;

314. ZANATTA ROBERTO, C.F. ZNTRRT77P07L407T;

315. ZANETTI ROBERTA, C.F. ZNTRRT69E69L840H;

316. ZINGALE MILENA, C.F. ZNGMLN77R44B202G, rappresentati e difesi, giusta procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it e Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it entrambi del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell’Avv.

Salvatore Russo. Gli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli dichiarano espressamente di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

- UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per L’Abruzzo, per la

Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia-Romagna, per il Friuli

Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per

(11)

il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e - AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Alessandria,

Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bari, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli’-Cesena, Frosinone, Genova, L’aquila, La Spezia, Lecce, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Messina, Milano, Modena, Monza E Della Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

- RESISTENTI E NEI CONFRONTI DI

- PASSARELLO SEBASTIANO, nato a Palermo il 06.06.1983, C.F.

PSSSST83H06G273F

- CONTROINTERESSATO

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA

- del punto B.12 della tabella A/1 e del punto B.15 delle tabelle A/3, A4, A5,

A6, A7, A8 e A9 di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali per le

supplenze del personale docente di ogni ordine e grado, allegata

all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante

la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-

bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative

supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede

(12)

l’attribuzione di 1 punto, anziché di 3 punti, al Titolo di perfezionamento post diploma o post laurea e al Master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale.

- dell’art. 11, comma 3, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ove si prevede che “ Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all’articolo 3, comma 2, per l’inclusione nelle GPS”.

- delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bari, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli’-Cesena, Frosinone, Genova, L’aquila, La Spezia, Lecce, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Messina, Milano, Modena, Monza E Della Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, nelle parti in cui ai ricorrenti è stato attribuito 1 punto, anziché 3 punti, per ciascun Master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale e per ciascun Titolo di perfezionamento post diploma o post laurea dichiarato nella domanda di inserimento nelle GPS.

§ § § FATTO

I ricorrenti sono insegnanti in possesso del titolo d’accesso nelle nuove

graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS) istituite con l’ordinanza

del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020.

(13)

I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove GPS dichiarando, oltre al titolo d’accesso in graduatoria, i seguenti ulteriori titoli di studio: Master universitari di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale e/o Titoli universitari di perfezionamento di durata annuale e con esame finale.

P ER COMODITÀ DI LETTURA , SI INSERISCE IN CODA AL TESTO DEL RICORSO UNA TABELLA ESPLICATIVA DELLA POSIZIONE DI CIASCUN RICORRENTE .

Tutti i titoli di studio analiticamente descritti nella tabella esplicativa sono coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la classe di concorso di richiesto inserimento in graduatoria dei ricorrenti e sono stati rilasciati dopo un esame finale al termine di corsi di durata annuale (1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi).

Occorre rammentare in proposito che, secondo l’art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, le Università possono attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea, o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Secondo l’art. 7, D.M. n.

270/2004, per conseguire il master universitario occorrono almeno 60 crediti, corrispondenti a 1500 ore.

Il medesimo art. 3, comma 9, del citato D.M., ha lasciato fermo l’art. 6, Legge n.

341/1990, a tenore del quale le Università possono attivare corsi di perfezionamento e aggiornamento durata annuale (1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi).

Ciò premesso, va osservato che i titoli di studio sopra menzionati, sin dalla loro previsione normativa, sono stati sempre valutati 3 punti ai fini dell’inserimento in tutte le graduatorie valide per il conferimento delle supplenze (ossia ai fini dell’inserimento sia nelle graduatorie permanenti poi conformate ad esaurimento ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera c), della L. n.

296 del 2006 così come ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’Istituto regolamentate con il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007).

I ricorrenti, infatti, per questi titoli, avevano già ottenuto la valutazione di tre

(14)

punti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie utili per le supplenze.

La tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, approvata con la legge n. 143/2004 e successivamente confermata nel suo contenuto con il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo del 2007, al punto C.7 così dispone: “ C.7) Per ogni diploma di perfezionamento, master universitario di I e II livello di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3”.

Il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007, recante le norme regolamentari per il conferimento delle supplenze del personale docente, ha ulteriormente confermato l’attribuzione di tale punteggio (3 punti) ai master e ai titoli di perfezionamento anche ai fini dell’inserimento nella prima, nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto.

L’art. 5, comma 4, del predetto regolamento, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L. 124/1999 (secondo cui la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee è demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della L.

400/1988), infatti prevede che:

- Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento (e quindi con la valutazione dei 3 punti per predetti titoli già prevista dal punto C.7 della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento);

- Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia sono graduati

secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad

esaurimento (e quindi sempre con la valutazione dei 3 punti per predetti titoli già

prevista dal punto C.7 della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle

graduatorie ad esaurimento);

(15)

- Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007 (e quindi con l’attribuzione di punti 3 per i master e per i titoli di perfezionamento ai sensi del punto C.3 della tabella A allegata al regolamento).

L’attribuzione di tale punteggio (3 punti) ai master e ai diplomi di perfezionamento ai fini dell’inserimento nelle graduatorie utili per il conferimento delle supplenze è stata poi ulteriormente confermata dal Decreto Ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014, recante diposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di Istituto (v. punto D.7 della Tabella A -valutazione titoli II fascia – ove si prevede che sono attribuiti punti 3 “Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria”. e punto C.3 della Tabella B - valutazione titoli III fascia – con il medesimo contenuto).

Infine, il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 – recante diposizioni sull’aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, così come il Decreto Ministeriale 374 del 24 aprile 2019 - – recante diposizioni sull’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie d’Istituto – hanno confermato le preesistenti tabelle di valutazione dei titoli con l’attribuzione di 3 punti per i master e ai diplomi di perfezionamento.

Per sintetizzare, dunque, A PARTIRE DALL APPROVAZIONE DELLA LEGGE N . 143/2004, E ININTERROTTAMENTE SINO AD OGGI , i titoli di studio conseguiti dai ricorrenti hanno SEMPRE ottenuto la medesima valutazione (punti 3) ai fini dell’inserimento in TUTTE le graduatorie (graduatorie permanenti, graduatorie ad esaurimento, prima, seconda e terza fascia delle graduatorie d’Istituto) utili per l’attribuzione delle supplenze.

Tanto basta per ritenere che i ricorrenti abbiano maturato un legittimo

(16)

affidamento sulla stabilità di tale valutazione dei titoli, tantopiù in quanto tale valutazione discendeva direttamente dalla legge (la L. 143/2004) e da una fonte sub-primaria (il regolamento sulle supplenze approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007).

*

Senonché, il Ministero oggi resistente, nel dare attuazione alle disposizioni normative (L. 20 dicembre 2019, n. 159 e L. 6 giugno 2020, n. 41 su cui infra ) istitutive delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), ha stravolto la valutazione dei titoli già acquisita dai ricorrenti decurtando (da punti 3 a punti 1) il punteggio già attribuito per i master e per i diplomi di perfezionamento.

E non solo.

Questa decurtazione è stata disposta soltanto per le nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e per la seconda e terza fascia delle vecchie graduatorie d’Istituto, mentre la valutazione di punti 3 per i medesimi titoli è rimasta immutata per le graduatorie ad esaurimento e per la prima fascia delle graduatorie d’Istituto.

In tal modo, dunque, in palese VIOLAZIONE DEI PIÙ ELEMENTARI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITÀ, gli stessi titoli di studi vengono valutati in modo diverso a seconda della graduatoria d’inserimento, e ciò ai fini dell’attribuzione della medesima utilità (ossia la supplenza scolastica).

E invero:

- se l’attribuzione della supplenza avviene attingendo dalle graduatorie ad esaurimento, il master e il diploma di perfezionamento valgono 3 punti;

- se l’attribuzione della supplenza, invece, avviene attingendo dalle GPS, gli stessi titoli di studio valgono 1 punto;

- se poi l’attribuzione della supplenza avviene attingendo dalla prima fascia

(17)

delle graduatorie d’Istituto, la valutazione risale a punti 3, per poi scendere nuovamente a punti 1 se l’attribuzione della supplenza avviene attingendo dalla seconda e dalla terza fascia delle graduatorie d’Istituto.

Questa altalenante valutazione dei medesimi titoli, oltretutto per l’attribuzione della stessa utilità (la supplenza), come abbiamo detto, collide con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

La decurtazione retroattiva di un punteggio già attribuito (peraltro ininterrottamente sin dal 2004), inoltre, come abbiamo già detto, VIOLA IL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO sulla stabilità di una valutazione già operata ai sensi di preesistenti diposizioni normative e regolamentari.

Le disposizioni oggi impugnate, laddove prevedono l’attribuzione di 1 punto, anziché di 3 punti, al Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea e al Master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, dunque, dovranno essere annullate - previa sospensione dell’efficacia - per i seguenti

§ § §

MOTIVI IN DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, SOTTO IL PROFILO DELLA FRAMMENTARIA VALUTAZIONE DEL MEDESIMO TITOLO DI STUDIO NELL’UNITARIO PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE E SOTTO IL PROFILO DELLA ETEROGENESI DEI FINI RISPETTO AGLI SCOPI DICHIARATI DAL LEGISLATORE

II. ECCESSO DI DELEGA

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, SOTTO IL

PROFILO DELLA INUTILITÀ DEL SACRIFICIO IMPOSTO AI

RICORRENTI RISPETTO AL FINE DICHIARATO DAL

LEGISLATORE

(18)

IV. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COSÌ COME RECEPITI DALL’ART. 1 DEL DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 10 MARZO 1982, N. 162.

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente – che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato – e indica a quali graduatorie attingere per le nomine:

- supplenze annuali (fino, cioè, al 31 agosto), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico. Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie ad esaurimento (GAE);

- supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l’orario di cattedra). Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le GAE;

- supplenze temporanee più brevi, nei casi diversi da quelli citati. Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie di circolo o di Istituto.

La disciplina per l’affidamento delle supplenze è stata definita più nel dettaglio con il regolamento emanato con D.M. 131/2007.

In base allo stesso, per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento delle GAE, si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto.

Con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto, lo stesso D.M. 131/2007

(19)

prevede che il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, distinte in tre fasce, da utilizzare nell’ordine. Nello specifico, in base all’art. 5:

- la prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto;

- la seconda fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente GAE ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

- la terza fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Rispetto al quadro esposto, l’art. 1- quater 4 (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 – recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti – ha previsto “ A L FINE DI OTTIMIZZARE L ' ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA " la costituzione di nuove graduatorie provinciali (in sigla G.P.S) da utilizzare, in subordine alle GAE, dall’a.s. 2020/2021 per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.

Infine, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in

materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”,

convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41, con l’articolo 2,

comma 4- ter , ha previsto quanto segue: “In considerazione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di

cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come

modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione

di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da

(20)

conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.

Il Ministero oggi resistente, dunque, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con l’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ha emanato disposizioni specifiche per disciplinare l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze da disporre sui posti vacanti in organico di diritto (con scadenza al 31 agosto) e sui posti vacanti in organico di fatto (con scadenza al 30 giugno) distinguendole in due fasce:

- la prima riservata ai docenti in possesso di specifica abilitazione o idoneità al concorso;

- la seconda aperta ai docenti abilitati in altre classi di concorso o in possesso di 24 crediti formativi universitari oppure, infine, già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto.

Nel far ciò, lo stesso Ministero, con l’art. 11, comma 3, dell’ordinanza oggi impugnata, ha previsto che “Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all’articolo 3, comma 2, per l’inclusione nelle GPS”.

Ciò significa che l’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ha disciplinato SIA la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) delle graduatorie provinciali di prima e seconda fascia SIA la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) della seconda e della terza fascia delle graduatorie d’Istituto.

La stessa ordinanza, invece, ha lasciato inalterata la procedura di formazione

(e la valutazione dei titoli) delle graduatorie ad esaurimento e della prima

(21)

fascia delle graduatorie d’Istituto.

L’innovazione (retroattiva) introdotta con il punto B.15 della tabella A/4 di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali, allegata all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, è dunque destinata a incidere soltanto ai fini dell’attribuzione del punteggio nella predette GPS e nella seconda e terza fascia delle Graduatorie d’Istituto; gli stessi titoli di studio universitari, invece, mantengono il punteggio preesistente (punti 3) nelle graduatorie ad esaurimento e nella prima fascia delle graduatorie d’Istituto.

C OSÌ FACENDO , DUNQUE , IL M INISTERO OGGI RESISTENTE HA IRRAGIONEVOLMENTE SEGMENTATO , QUANTO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ,

L UNITARIA PROCEDURA AMMINISTRATIVA VOLTA AL CONFERIMENTO DELLE MEDESIME TIPOLOGIE DI SUPPLENZA .

E infatti, ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 6, dell’Ordinanza oggi impugnata, “ 5. Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all’articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11. 6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11”.

La disposizione sopra riprodotta dimostra inequivocabilmente che LA

PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE È UNITARIA , MA LA

VALUTAZIONE DEI TITOLI È IRRAGIONEVOLMENTE DIFFERENZIATA . E, infatti,

ai fini dell’attribuzione della medesima supplenza annuale o fino al termine

delle attività didattiche, i master e i diplomi di perfezionamento valgono 3

punti se si utilizzano le GAE; e valgono invece 1 punto se si utilizzano le

GPS. Ugualmente, ai fini dell’attribuzione della medesima supplenza breve, i

master e i diplomi di perfezionamento valgono 3 punti se si utilizza la prima

fascia delle Graduatorie d’Istituto; e valgono invece un punto se si utilizzano

(22)

la seconda o la terza fascia delle Graduatorie d’Istituto.

Ciò che rileva è che NON EMERGE ALCUNA OBIETTIVA RAGIONE GIUSTIFICATRICE di tale frammentaria valutazione dei medesimi titoli, per di più imposta con efficacia retroattiva.

Come è noto, la ragionevolezza costituisce in seno alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale un importante parametro di riscontro del corretto esercizio dell’attività discrezionale. Attraverso il suo impiego, infatti, si consente di verificare la logicità e la coerenza delle scelte del decisore pubblico, sia nel campo dell’attività amministrativa che nell’esercizio del potere normativo. In maniera efficace si è parlato della ragionevolezza come il canone fondamentale della

deontologia della discrezionalità ” (In ordine alla ragionevolezza e alla proporzionalità: Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2004, n. 611, in Foro amm., 2004, 458 (s.m.); Cons. St., sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305, in Foro amm., 2003, 3780 (s.m.);

Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1412, in Foro amm., 2003, 1088. In termini più ampi, Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2003, n. 1059, in Ragiusan, 2003, 491 afferma che gli atti amministrativi, anche quando sono adottati utilizzando un alto tasso discrezionale, devono sempre rispondere a criteri di coerenza).

Oltretutto la scelta dell’Amministrazione di travolgere retroattivamente la preesistente valutazione dei titoli (ma solo per alcune graduatorie!) È PRIVA DI QUALSIVOGLIA MOTIVAZIONE .

L’esercizio del potere discrezionale, anche di natura tecnica, impone al soggetto pubblico un'adeguata motivazione delle sue scelte, da cui possa evincersi la loro ragionevolezza. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di sacrificare la posizione del privato, perché l'affidamento generato possa venir meno, si richiede, da parte del soggetto pubblico, una motivazione delle proprie scelte che risulti congrua, ragionevole e pertanto immune da censure sul piano del sindacato giurisdizionale. Se ciò non avviene, come nel caso oggi sub iudice, l’atto risulta viziato e dovrà essere invalidato dall'Autorità Giudiziaria.

*

(23)

T ALE FRAMMENTARIA DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DEI MEDESIMI TITOLI ,

INOLTRE , VIOLA PLATEALMENTE I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA ETEROGENESI DEI FINI RISPETTO AGLI SCOPI DICHIARATI DAL LEGISLATORE .

Il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, infatti, ha previsto la costituzione di nuove graduatorie provinciali (in sigla G.P.S) al dichiarato fine di “ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza”.

Il Ministero oggi resistente, dunque, sulla base di tale previsione normativa, avrebbe dovuto limitarsi alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di conferimento dei contratti a termine. La valutazione altalenate dei master e dei diplomi di perfezionamento (3 punti nelle GaE e nella prima fascia delle GI, 1 punto nelle GPS e nella seconda e terza fascia delle GI), invece, introduce un elemento di ulteriore complicazione per gli uffici scolastici, che saranno costretti a valutare e a rivalutare in modo differenziato gli stessi titoli, con conseguente esponenziale incremento del margine di errore nell’attribuzione dei punteggi.

*

I L L EGISLATORE , INOLTRE , NON AVEVA AFFATTO ATTRIBUITO AL M INISTERO DELL ’I STRUZIONE IL COMPITO DI RIVEDERE I PUNTEGGI GIÀ ATTRIBUITI ANCHE NELLA SECONDA E NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE D ’I STITUTO , SICCHÉ L INTERVENTO MANIPOLATIVO DELL AMMINISTRAZIONE OGGI CONVENUTA È CENSURABILE ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL ECCESSO DI DELEGA .

*

L E DISPOSIZIONI IMPUGNATE DISPOSIZIONE VIOLANO ANCHE I PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ DELLATTIVITÀ AMMINISTRATIVA CONSACRATI DALL ART . 5.4

DEL T ESTO U NICO SUL FUNZIONAMENTO DELL ’U NIONE E UROPEA .

Il principio di proporzionalità impone all’amministrazione che adotta il

provvedimento finale nei confronti del privato, un giudizio fondato su tre criteri:

(24)

idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta.

L’idoneità esprime il rapporto tra i mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire.

Sulla base di tale criterio vanno scartate tutte le misure che non sono in grado di realizzare il fine.

La necessarietà rappresenta la conformità dell’azione amministrativa alla regola del mezzo più mite e cioè, l’obbligo per l’amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee e orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell’obiettivo.

Il criterio dell’adeguatezza implica, infine, che la misura adottata dall’amministrazione non debba gravare in modo eccessivo sul destinatario, tanto da risultare intollerabile.

Ora, posto che il fine dichiarato dal legislatore consisteva nell’ “ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza” , appare evidente che la decurtazione dei punteggi già attribuiti ai master e ai diplomi di perfezionamento non appare un mezzo idoneo, né tantomeno necessario e adeguato, e ciò in quanto il sacrificio imposto ai agli insegnanti è privo di qualsiasi giustificazione razionale.

*

Le disposizioni impugnate, infine, COLLIDONO CON LE ESIGENZE POSTE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA ( E ASSUNTE DALL ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE ) DI UNA GENERALE RIQUALIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI .

È la proprio la normativa comunitaria, infatti, a imporre che all'esercizio delle professioni si pervenga con una preparazione di livello universitario.

Tra i tanti esempi che si possono riportare è sufficiente ricordare la legge 18 febbraio

1989 n. 56, che reca l'ordinamento della professione di psicologo o, ancora prima e

più in generale, il decreto legislativo approvato con d.P.R 10 marzo 1982 n. 162, che

mette ordine alle scuole di specializzazione " per il conseguimento,

successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino, nei rami di esercizio

(25)

professionale, l'assunzione della qualifica di specialista " ovvero, proprio con riferimento ai corsi di perfezionamento, " per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente".

E D È PROPRIO IN QUESTO QUADRO GIURIDICO CHE SI ISCRIVE LA VALORIZZAZIONE ,

CON L ATTRIBUZIONE DI TRE PUNTI , DEI CORSI UNIVERSITARI DI APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI .

La decurtazione di punteggio inflitta ai suddetti corsi universitari, dunque, si pone in contraddizione con i principi di diritto comunitari in materia della formazione professionale.

§ § §

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

L’illegittimità degli atti oggi impugnati, infine, deriva dalla lesione del principio dell’affidamento, che a sua volta discende dalla legittima aspettativa degli interessati alla stabilità della valutazione di titoli già acquisiti, tantopiù in quanto tale valutazione è stata mantenuta inalterata per ben 16 anni (ossia da quando è stata introdotta nella tabella di valutazione dei titoli allegata alla legge n. 143 del 2004).

Sul punto occorre osservare che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere sullo schema di ordinanza inerente le ”Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali” approvato nella seduta plenaria n. 42 del 7 luglio 2020 aveva richiamato l’attenzione del Ministero oggi resistente sulle “ legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria”.

È, infatti evidente che " la previsione di nuovi punteggi - per l'integrazione e

(26)

l'aggiornamento delle graduatorie permanenti - deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non previsti dalla previgente normativa; infatti, operando diversamente si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie” ( così TAR Lazio, sentenza n. n. 4735/03 del 14 luglio 2003).

La MODIFICA RETROATTIVA della precedente valutazione dei titoli, peraltro

DISPOSTA IN DEROGA ALLE PRECEDENTI PREVISIONI NORMATIVE (legge n. 143 del 2004) E REGOLAMENTARI (Decreto Ministeriale n. 131 del 2007), dunque,

COLLIDE CON IL PRINCIPIO DELL AFFIDAMENTO .

L’affidamento si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di “un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buone fede ” (così Cass. civ., sez. un., ord. 28 aprile 2020, n. 8236).

E, invero, il principio dell’affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato

« principio fondamentale della comunità » (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della « civiltà europea », come mezzo di integrazione dell’intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n.

349 del 1985, secondo cui « l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto » (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n.

416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

Invero la Consulta ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva

(27)

finanche degli atti normativi “attinenti alla salvaguardia , oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica , posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto ; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n.

209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).”(così, ex multis: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; id., 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire “la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all’applicazione della norma.”). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale “è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica , che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto” (così: Corte cost., 16 luglio 2009, n.

236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come “Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento , dalla coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma "La Sapienza).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del

legittimo affidamento del cittadino « è immanente in tutti i rapporti di diritto

pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue

diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa »

(Cassazione sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre

Cassazione sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del

(28)

2009, nonché Cassazione, sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

*

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame. I ricorrenti, invero, hanno deciso di conseguire i titoli di studio sopra decritti, con dispendio di energie e di danaro, anche e soprattutto PERCHÈ sapevano che essi - a partire dalla loro regolamentazione nel 2004 (e fino all’ultimo aggiornamento delle graduatorie) - avrebbero fruttato tre punti nelle graduatorie per le supplenze. Tre punti che possono risultare decisivi ai fini del conferimento dei contratti a tempo determinato.

Se l’amministrazione, dunque, avesse ritenuto di dover modificare la valutazione di questi titoli già acquisiti dai ricorrenti, di certo non avrebbe potuto farlo con efficacia retroattiva, ossia travolgendo – oltretutto senza alcuna motivazione - la fiducia ingenerata da un assetto normativo e regolamentare che perdurava da oltre 15 anni.

§ § §

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al periculum in mora, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza della presente e futura utilizzazione delle GPS per il conferimento delle supplenze.

***

Per questi motivi

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR IN VIA CAUTELARE

previa audizione in camera di consiglio, sospendere l’efficacia dei provvedimenti

impugnati ordinando alle amministrazioni convenute di ripristinare la valutazione

di punti 3 per ciascuno dei master e dei titoli di perfezionamento già

conseguiti dai ricorrenti e dichiarati ai fini dell’attribuzione delle supplenze

(29)

per scorrimento delle GPS e della seconda e terza fascia delle graduatorie d’Istituto.

NEL MERITO

si chiede di annullare gli atti impugnati nelle parti d’interesse e nei limiti dell’utilità per i ricorrenti.

***

TABELLA ESPLICATIVA DELLA POSIZIONE DEI RICORRENTI

Nominativo Ricorrente

Classe/I Concorsuale/I

D’interesse

Master Di I o II Livello o Diplomi di Perfezionamento (1500 Ore Corrispondenti a 60

Crediti Formativi)

Rilasciato Da Rilasciato In Data

Provincia di inserimento in GPS

ABATE MARIO, C.F.

BTAMRA85M26C352O B-14

“Uso Delle Tecnologie Multimediali Nella Didattica”:

Indirizzo Area Disciplinare, Tecnica Della Scuola Secondaria

Università Per Stranieri

“DANTE ALIGHIERI”

Reggio Calabria (RC) 21/05/2014

MILANO

“Didattica Metacognitiva E Successo Scolastico”

Università Degli Studi

“NICCOLO’ CUSANO”

Roma (RM) 18/11/2015

“Didattiche E Strumenti Innovativi Per Il Sostegno Dei Bisogni Educativi Speciali (Bes)”

Università Degli Studi

“NICCOLO’ CUSANO”

Roma (RM) 09/02/2017

ABRATE MARCO ,C.F.

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Metodologie Didattiche Per L’insegnamento Curriculare E L’integrazione Degli Alunni Con Bisogni Educativi (BES)

Università Degli Studi Giustino Fortunato Di

Benevento 30/11/2017 PAVIA

ACCARDO ROSSANA, C.F.

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Fondamenti Di Didattica Per La Formazione Continua

Degli Insegnamenti Università Telematica Pegaso 07/07/2016

SIRACUSA Metodologie Didattiche E

Strumenti Innovativi Per Gli Alunni Con Bisogni Educativi Speciali(Bes)

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E-Campus 08/05/2020

ADINOLFI FRANCESCO, C.F.

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B014, A037, A016, A060, A001, A017,

A054

Nuovi Orizzonti Formativi Per

La Scuola Contemporanea. Università Degli Studi

Giustino Fortunato 31/07/2015

MILANO Metodologie Didattiche Per

L’integrazione Degli Alunni D.S.A.

Università Degli Studi

Giustino Fortunto 30/11/2017 La Didattica, La Funzione Del

Docente, E L’inclusione Scolastica Degli Alunni B.E.S.

Università Degli Studi

Ecampus 16/03/2019

Master Universitario In

"Strategie E Metodi Di Intervento Sulla Disabilità In Ambito

Didattico"(Indirizzo Area Disciplinare Umanistica Scuola Secondaria)

Università Per Stranieri Dante

Alighieri Reggio Di Calabria 09/03/2014

Master Universitario In

"Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche E Teoria E

Metodi Di Progettazione"

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Alighieri Reggio Di Calabria 11/09/2019

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Master di II livello in Dirigenza Scolastica e Pedagogia Clinica

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INNOVATIVA,COMPETENZ E DIGITALI E NUOVE METODOLOGIE NEI

Università TELEMATICA E-

CAMPUS 9/07/2020 ROMA

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Master universitario in "teoria e metodo dell'uso delle tecnologie multimediali nella didattica"(indirizzo area disciplinare Umanistica scuola Secondaria)

Università per Stranieri Dante

Alighieri Reggio Di Calabria 10/07/2013

VENEZIA Master universitario in

"Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico"(indirizzo area disciplinare Umanistica scuola Secondaria)

Università per Stranieri Dante

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Master universitario in

"metodologie didattiche, psicologiche, antropologiche e teoria e metodi di

progettazione"

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Alighieri Reggio Di Calabria 11/09/2019

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Didattiche E Strumenti Innovativi Per Alunni Con Bisogni Educativi Speciali (Bes)

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Campus 23/05/2020 ROMA

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Valutazione Delle Istituzioni Scolastiche E Formative”

Anno Accademico 2017/2018

UNI-C.A.R.I.F. Accademia Di Belle Arti FIDIA, Stefanaconi Vibo Valentia

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Strategie Didattiche Per Il Sostegno Nella Scuola Secondaria Di Primo E Secondo Grado (TFA 03)”

Anno Accademico 2018/2019

Università Degli Studi Di ROMA “UNITELMA

SAPIENZA” 03/04/2019

Metodologie Didattiche Per L’inclusione Scolastica Degli Alunni Con Disturbi Specifici Di Apprendimento DSA”, Anno Accademico 2019/2020

UNI-C.A.R.I.F. Accademia Di Belle Arti FIDIA, Stefanaconi

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Master A Scuola Oggi, Indirizzo Metodologie Didattiche E Strumenti Innovativi Per Gli Alunni Con Bisogni Educativi Speciali (BES)

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Campus,Novedrate (Co) 13/07/2018

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Rivoluzione Digitale Accademia Di Belle Arti

Michelangelo, Agrigento 11/05/2019 Gli Aspetti Pedagogici Delle

Discipline Artistiche Per L'applicazione Delle Nuove Tecnologie (TIC)

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10/06/2020

PISTOIA Diploma Di Perfezionamento

Universitario Annuale (60 CFU E 1500 Ore) “I Bisogni Educativi Speciali B.E.S”

Associazione Mnemosine (Riconosciuta Dal M.I.U.R), Università Degli Studi Per Stranieri Dante Alighieri

17/5/2019

Diploma Di Perfezionamento Universitario Annuale (60 CFU E 1500 Ore) “I Disturbi Specifici Dell’apprendimento:

DSA”

Associazione Mnemosine (Riconosciuta Dal M.I.U.R), Università Degli Studi Per Stranieri Dante Alighieri

05/07/2018

ASCOLI GERARDO,

C.F. A-37, A-40, A-

41,A-47,A-60, B- Nuovi Orizzonti Formativi Per

La Scuola Temporanea Università Degli Studi

Giustino Fortunato 31/07/2015 MILANO

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