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Academic year: 2022

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(1)

www.provincia.bergamo.it – C.F. 80004870160 – P.I. 00639600162 Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica Via Sora, 4 - 24121 Bergamo

Tel 035 387. . 288

[email protected] [email protected]

TRASMISSIONE VIA PEC

Bergamo, Spett.le

COMUNE DI TREVIGLIO Prot. n. -07.04/SG/LD/dm

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. del “Piano Attuativo relativo agli immobili in via Fabio Filzi in Variante al Piano delle Regole” del PGT vigente, in Comune di TREVIGLIO.

Contributi e osservazioni.

Con riferimento alla Vs. Nota Prot. Class. VI/2 Fascicolo n. 2020/2 PA/2020/00001 del 05/05/2020 pervenuta con Prot. 28817 del 05/05/2020, inerente la procedura in oggetto, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, si formulano le considerazioni di seguito riportate.

La verifica in questione, condotta sulla base del Rapporto Preliminare (RP) messa a disposizione dal Comune e pubblicata sul sito SIVAS di Regione Lombardia, ha per oggetto la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di un Piano Attuativo (PA) in variante al PGT del Comune di Treviglio.

Stante quanto riportato nel RP visionato, si rileva che il PA in questione propone la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, previa demolizione del fabbricato esistente, con riflessi nel Piano delle Regole (PdR) vigente.

L’ambito oggetto di PA è posto in area urbanizzata esterna al centro storico di Treviglio, in corrispondenza di Via Fabio Filzi,; ha una forma pressoché quadrata dalla superficie di circa mq 2.249,02, ed allo stato di fatto risulta interamente pavimentato in quanto occupato da un insediamento, già destinato ad attività produttiva (tipografia) da tempo dismesso, del volume di circa mc. 8.113,43 e di altezza massima pari a 5,5 m. L’attuale costruzione è il risultato di varie pratiche di sanatoria per aggiunta di corpi all’originario di cui non si ha traccia di pratica edilizia di riferimento e risulta inserito in zona dove le aree circostanti da tempo sono state convertite da attività artigianali ad altre destinazioni funzionali adeguate alla zona centrale dell’abitato di Treviglio.

Situazione urbanistica vigente

Il Comune di Treviglio è dotato di PGT approvato con D.C.C. n. 12 del 07/02/2012 sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla quale si rimanda per gli aspetti generali e le relative valutazioni.

L’ambito oggetto di PA in variante è classificato, per una porzione di area pari a mq. 338,14, come “Tessuto con caratteri architettonici uniformi” ( art. 27 NTA PdR) e per un’altra, pari a mq 1.910,88, come “Tessuto non residenziale” (art. 28 NTA PdR).

Modifiche Variante

Variazione destinazione urbanistica della porzione d’area da “non residenziale” a “residenziale”.

La variante al PdR prevede una capacità edificatoria inferiore rispetto all’attuale ed una diversa dimensione di aree standard previste dall’art. 9 NtA Piano dei Servizi (PdS) per quanto attiene le aree a parcheggio pubblico. Si riportanoi parametri urbanistici indicati nel RP:

p_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0034210.01-07-2020.h.16:12

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2

Sup. /Altezza % della ST

Superficie Territoriale (ST) 2.249,02 mq

Superficie Fondiaria (SF) 1.485,60 mq

Superficie Drenante 337,35 mq 15

Rapporto di Copertura 1.349,41 mq 60

Altezza massima edificio 16,00 m

Superficie Lorda di Pavimento realizzabile 2.500,00 mq

Superficie Standard da reperire (60/100 SLP) 1.560,00 mq

Superfici Standard reperite 763,56 mq

Superficie Standard da monetizzare 796,44 mq

Il PA in variante propone la realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio del comparto ed anche del contesto già edificato, consistenti in parcheggi pubblici, reti di sottoservizi ed un muro di protezione.

Premesso che la Provincia di Bergamo ha già espresso il parere VAS in occasione della redazione del PGT, in relazione alle modifiche proposte dalla Variante in esame ed alla verifica degli impatti ambientali svolta dal RP si ritiene opportuno osservare quanto segue.

In tema di bilancio ecologico del consumo di suolo della Variante ai sensi della L.R. 31/2014, gli interventi edilizi proposti dal PA non producono consumo del suolo in quanto riferite ad ambito già urbanizzato.

Verificato che l'intervento si colloca all'interno del tessuto urbano consolidato (appena al di fuori del centro storico), per la localizzazione e la tipologia d'intervento non si configura alcuna interferenza con il PLIS della Gera d'Adda”, posto ad una distanza di circa 1,5 km, né con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Infatti il più vicino è il (IT2060013) “Fontanile Brancaleone” sito nel territorio di Caravaggio e distante circa 5 Km.

Con riguardo agli altri effetti sulle componenti ambientali, si ritiene che gli interventi edilizi previsti dalla variante non producano nuovi impatti significativi sulle componenti ambientali analizzate, anzi si ritiene determinino un miglioramento della qualità urbanistica del contesto rispetto allo stato di abbandono in cui versa attualmente, considerata anche una diminuzione della volumetria prevista dal PGT vigente. Si richiama tuttavia l’attenzione affinché gli interventi da realizzare siano volti alla riqualificazione ambientale attraverso una elevata qualità progettuale architettonica.

In tema di acque e sottoservizi, il competente Servizio Risorse idriche-Scarichi rileva che “nella citata relazione viene precisato che le acque domestiche verranno collettate in una rete di acque nere, collegate con la fognatura comunale, di cui la zona è regolarmente servita.

Per quanto riguarda le acque meteoriche e di dilavamento, le tipologie di attività insediabili non sono tra quelle previste dal R.R. 4/2006, e di conseguenza può avvenire lo scarico diretto nel sottosuolo mediante una rete separata convogliante le acque in pozzi perdenti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si conferma la necessità di collegare le acque domestiche decadenti dal nuovo edificio alla rete di pubblica fognatura.

Si sottolinea infine la necessità di prevedere, nel momento della realizzazione dei nuovi edifici, il rispetto di quanto disposto dall’art. 6 comma e) del regolamento regionale n. 2/06 “disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua ….” per i progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono prevedere, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l’adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, nonché, al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso, possibilmente interrate….. .”

Si ricorda che, preliminarmente all’approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica o di nuova urbanizzazione, il Comune deve richiedere all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo (ATO) una valutazione circa la compatibilità con il Piano d’ambito, ai sensi dell’art. 50, comma 3, delle NTA del PTUA approvato con DGR n. 6990 del 31/07/2017.

Si fa presente che il Comune di Treviglio, ricade nelle aree a “media (B) criticità idraulica” ed è tenuto all’osservanza di quanto previsto dal Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 (ed alla DGR n° XI / 1516 del 15/04/2019) sull’invarianza idraulica.

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In tema di viabilità, con riguardo al traffico veicolare indotto dall’intervento, al cap. 8.7 di pag. 41 del RP si afferma che per l’area in esame l’incremento è stato stimato cautelativamente in una quota inferiore al 10%

del traffico attuale e che non determina situazioni di difficoltà di traffico.

Il Servizio Riqualificazione della rete viaria, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare in quanto l'intervento non interferisce con la viabilità provinciale.

In tema di gestione rifiuti, il competente Servizio provinciale, evidenzia che “dalle informazioni in possesso si desume che l’area interessata dalla Variante (occupata da un ex insediamento artigianale – tipografia - da tempo dismesso e ormai in stato di non utilizzo) è limitrofa all’area oggetto di un Piano di Caratterizzazione ambientale eseguito nel 2002/2003 per il recupero dell’ex insediamento industriale Erme Stampa, nel cui ambito era stata verificata la qualità del suolo al termine delle demolizioni delle strutture e delle pavimentazioni al tempo previste. Si coglie, pertanto, l’occasione per segnalare l’opportunità di valutare la necessità di eseguire anche nell’area oggetto della presente Variante indagini volte alla verifica dell’eventuale contaminazione o dell’esistenza di altre passività ambientali, qualora non già condotte in precedenza. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale bonifica o risoluzione delle passività ambientali, dovrebbe essere subordinata la realizzazione di nuovi interventi.

Inoltre, si ricorda che:

 nell’ambito dei procedimenti per la concreta realizzazione di interventi che prevedono attività di escavazione dovranno essere definiti il volume di materiale da scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che:

- è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;

- l’esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l’utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”; con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”;

 la gestione dei rifiuti derivanti dalla realizzazione di interventi edilizi (es. rifiuti da demolizione/costruzione, etc.) dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.

152/2006 e s.m.i.. In particolare:

- per il raggruppamento dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all’art. 183, comma 1, lett. bb) del medesimo Decreto legislativo (nonché all’art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);

- gli oneri dei produttori di rifiuti sono indicati all’art. 188;

- per il trasporto occorre fare riferimento all’art. 193.

Per quanto riguarda la fase di cantiere:

a) dovrà essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

b) dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori, polveri ed odori;

c) dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni”.

Per quanto attiene alla coerenza con la pianificazione sovraordinata, nello specifico con il PTCP, l’area oggetto di intervento ricade in aree urbanizzate e la Provincia di Bergamo, come detto, ha già espresso il parere di valutazione VAS e compatibilità con il PTCP in sede di approvazione del PGT vigente, pertanto le modifiche proposte dalla variante in esame non interferiscono con la disciplina dello strumento provinciale.

CONCLUSIONI

(4)

4 Premesso quanto sopra, considerato che:

 oggetto della presente verifica è esclusivamente quanto previsto dalla presente proposta di Variante in esame;

 le modifiche, stante quanto desunto dalla documentazione messa a disposizione, non comportano nuovo consumo di suolo rispetto a quanto disciplinato dalla L.R. 31/2014 e s.m.i.;

 gli impatti previsti rispetto alle componenti ambientali risultano, stante quanto rilevato dal RP, nulli o non significativi;

 sono da escludersi possibili interferenze con Siti Rete Natura 2000;

Riconosciuto che gli effetti complessivi sulle molteplici componenti ambientali sono comunque già stati pesati nel processo di VAS per il PGT, si ritiene accoglibile la proposta di non assoggettamento a VAS della presente Variante.

Si chiede che tali osservazioni vengano considerate parte integrante del verbale della Conferenza in oggetto.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA RESPONSABILE Silvia Garbelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005

e norme collegate

Responsabile del procedimento: Silvia Garbelli - tel. 035/387.504 – [email protected] Referente: Luigi D’Alessandro – tel. 035/387.524 – [email protected]

Riferimenti

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