Dipartimento di Bergamo
U.O. Bonifiche e Attività Estrattive
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Oggetto: Comune di Treviglio. Contributo per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa a Piano attuativo (PA) da realizzarsi in Via F. Filzi.
Con nota del Comune di Treviglio prot.n. AOO_001.2020. 23481 del 05/06/2020, prot. arpa n. 75129 del 05/06/2020 è pervenuta la comunicazione di messa a disposizione, nel sito web regionale SIVAS, del rapporto preliminare inerente al procedimento di cui all’oggetto.
Il suddetto documento è stato scaricato dal sito regionale SIVAS dove risultava aggiornato al 05/06/2020.
Stando a quanto riportato nel paragrafo 4.1 del rapporto preliminare l’intervento in esame consiste sostanzialmente nella variazione di destinazione urbanistica, da “non residenziale” a residenziale di un comparto territoriale già edificato situato in Via Fabio Filzi in Treviglio.
A pag. 12 viene indicato che l’attività presente a suo tempo nell’insediamento in questione era un’attività artigianale operante nel settore della stampa tipografica.
La variante interviene sul Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio.
La tabella degli indici urbanistici del futuro intervento è riportata a pag. 14 del rapporto preliminare.
La superficie territoriale del comparto è circa pari a 2.249 mq.
Il dato più significativo che emerge dall’osservazione degli indici urbanistici è la percentuale di superficie drenante del futuro progetto corrispondente solo al 15% della superficie territoriale.
Stando agli assetti planimetrici di fig.5 a pag. 16 del rapporto preliminare, tale superficie drenante parrebbe, inoltre, esser stata individuata in corrispondenza di futuri posti auto.
In merito a quanto sopra si segnala che di prassi nei Piani Attuativi a destinazione residenziale le superfici drenanti, in base a quanto stabilito dall’art. 3.2.3 del Regolamento Regionale d’Igiene Tipo, dovrebbero rappresentare almeno il 30% della superficie territoriale e non dovrebbero essere adibite a posti auto, per non risultare suscettibili di contaminazione da idrocarburi.
Si prende atto che trattasi di intervento di riqualificazione di un’area dismessa e che le necessità legate a tale recupero possono rendere difficoltoso lo sviluppo di progetti ottimali. Ciò nondimeno la carenza di verde drenante risulta comunque critica.
Le aree a verde dovrebbero essere costituite, in generale, da verde profondo piantumato.
Le piante migliorano infatti il microclima a livello locale1 grazie all’ombreggiatura e all’evapotraspirazione.
Le superfici a verde profondo consentono anche una riduzione delle acque meteoriche prodotte.
In relazione a ciò si ricorda che le acque meteoriche ricadenti sulle coperture, di norma, devono essere recuperate secondo quanto stabilito dall’art.6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.2/2006 mentre le acque di dilavamento dei piazzali vanno smaltite seguendo i disposti del regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i. in materia d’invarianza idraulica e idrologica.
Ove possibile, si propone quindi di rimodulare il progetto tenendo conto di quanto sopra indicato sulle superfici verdi.
In merito alla pregressa destinazione artigianale dell’area in esame è opportuno che il Comune valuti, in base alle informazioni detenute nei propri archivi circa la presenza in loco di centri di pericolo quali serbatoi interrati, depositi rifiuti, etc., la necessità di procedere, prima dell’effettiva riconversione delle aree, all’esecuzione d’indagini preliminari volte ad escludere che vi siano state contaminazioni delle matrici ambientali generate dalle attività pregresse. La responsabilità in merito all’avvio del procedimento relativo è in capo al Comune.
1 Vedasi, ad esempio, esiti dei rilievi di Arpa Piemonte nella città di Alessandria:
http://www.arpa.piemonte.it/news/prosegue-lo-studio-sullisola-di-calore-che-avvolge-la-citta-di-alessandria
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La scrivente Agenzia effettuerà, le attività di controllo di competenza (valutazione piano di indagine ambientale, contraddittorio durante le attività di campo ed analisi presso i propri laboratori) solo a seguito di specifica richiesta e avvio di procedimento da parte del Comune e le attività rese dall’Agenzia saranno a titolo oneroso sulla base del tariffario consultabile su sito web di Arpa (www.arpalombardia.it).
Nel paragrafo 8.8 del rapporto preliminare viene riportato che da una prima analisi della situazione esistente il clima acustico attualmente presente nel comparto in esame è determinato prevalentemente dal moderato traffico veicolare in transito lungo le infrastrutture stradali del quartiere e viene riportato che non sono state riscontrate sorgenti sonore fisse significative percepibili nelle immediate vicinanze dell’ambito di piano attuativo.
Viene inoltre specificato che la tematica verrà comunque approfondita mediante valutazioni strumentali del clima acustico presente nella zona.
Si ricorda che tali valutazioni saranno poi da rendere, nelle forme stabilite dalla normativa, al Comune di Treviglio.
Infine, in relazione allo sviluppo definitivo del progetto si evidenziano le seguenti disposizioni normative:
• D.Lgs. 257/2016. Tale decreto contiene le misure per potenziare la rete nazionale dei punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli. Le misure riguardano, mediante l’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali che doveva essere effettuato entro il 31/12/2017, anche ristrutturazioni di edifici e nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative. L’ art. 15 del D.Lgs. 257/2016 prevede infatti che “…ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia …….. nonchè per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita' abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia ………. la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto……”.
• L. 11/01/2018 n.2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”. All’interno di questa Legge, tra le disposizioni per i Comuni, l’art. 8 comma 5 prevede che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.
Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel 035.4221.831 Tecnico Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani tel. 035.4221. 894