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CASSAZIONE 5 novembre 2012 n. 18920 – S

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CASSAZIONE 5 novembre 2012 n. 18920 – STILE Pres. – BANDINI Rel. – FRESA P.M. (concl. parz.

difformi) – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commercial (avv. Persiani – Fusillo) c. Donatella Castelli (avv. Cipriani – Borri).

Conferma A. Firenze 18-22 giugno 2010

Avvocato – Compensi – Sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione pro- fessionale o della cessazione dall’incarico – Applicabilità – Considerazione separata dei vari gradi di giudizio - Necessità

I compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al mo- mento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico, se- condo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente interve- nuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Omissis. – In definitiva il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; a tal fine va fatto riferimento alle disposizioni di cui D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la de- terminazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convenuto, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), e alla Tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (D.M. 20 luglio 2012, n. 140, artt. 41 e 42) e dovendo inoltre tenersi conto, ai fini della concreta fissazione del compenso, del carattere seriale della controversia. Va precisato al riguardo che, in applicazione del criterio adottato dalla giurispru- denza di questa Corte per l’ipotesi di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio (ve- di, per tutte: Cass. 3 agosto 2007, n. 17059), anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi profes- sionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento del- la prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico, secondo una unitarietà da rappor- tarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti.

Ne consegue che qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa – con rife- rimento come detto ai singoli gradi – sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione de- finitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale, abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe - come accade nella specie in relazione al presente giudizio di cassazione – l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste. – O- missis.

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