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3. DATI E DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

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Allegato 2 - VALUTAZIONE IMMOBILIARE E STIMA DEI VALORI DI MERCATO PER PORZIONE DI IMMOBILE DISTINTO AL CATASTO TERRENI FG 39, PLLA 151 (Attrezzatura sportiva_ULIGNANO)

INDICE

1. PREMESSE

2. SCOPO DELLA STIMA

3. DATI E DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

4. STIMA DEL TERRENO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI ULIGNANO (PARTICELLA 151)

5. SINTESI DI STIMA E DETERMINAZIONE DELLE SPESE A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

6. CONCLUSIONI

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Citt à del patrim onio mondiale, culturale e naturale dell’UNESCO 53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 C.F. e P.IVA 00102500527 - www.com une.sangimignano.si.it PEC:

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Allegato 2 - VALUTAZIONE IMMOBILIARE E STIMA DEI VALORI DI MERCATO PER PORZIONE DI IMMOBILE DISTINTO AL CATASTO TERRENI FG 39, PLLA 151 (Attrezzatura sportiva_ULIGNANO)

VALUTAZIONE IMMOBILIARE E STIMA DEI VALORI DI MERCATO PER PORZIONE DI IMMOBILE DISTINTO AL CATASTO TERRENI FG 39, PLLA 151

1. PREMESSE

Finalità principale dell’Amministrazione Comunale è la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi anche attraverso investimenti strategici funzionali all’incremento del servizio pubblico.

In frazione Ulignano, in particolare, l’Amministrazione Comunale, oltre all’ampliamento del cimitero comunale, intende provvedere all’esecuzione di opere pertinenziali, nonché di riqualificazione dell’impianto sportivo principale, stante anche l’imminente avvio dei lavori di rifacimento dell’adiacente campo a 5, già finanziato in parte nell’ambito dell’ Accordo

“Interventi Fondo Sport e Periferie”.

L’attuale area sportiva di Ulignano è identificata nel RUC nella tav. P5B- Ulignano del R.U.C. vigente con destinazione urbanistica “APP – aree per attrezzature o servizi pubblici di interesse collettivo” e nel POC nella Tav. P3_3 del P.O.C. adottato parte con destinazione urbanistica “SP – aree per attrezzature o servizi pubblici di interesse collettivo”.

L’area è attualmente composta da un campo principale regolamentare, un campo secondario (oggetto di prossima riqualificazione), nonché spazi e attrezzature collettive destinate a spogliatoi e servizi.

Risulta ad oggi tuttavia di proprietà esclusiva della Parrocchia di San Bartolomeo una porzione del campo sportivo principale, comprensiva delle attuali gradonate e di un muro si sostegno a monte, porzione meglio identificata al Catasto Terreni quale porzione della particella 151 del foglio 39 (fig.1)

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(Fig. 1)

La riqualificazione dell’area sportiva, dotata di forte potenzialità attrattiva per la collettività, è obiettivo prioritario di questa Amministrazione; per la stessa, tuttavia, è necessario un insieme sistematico di opere sull’intera area, tale da non poter essere eseguito in maniera indipendente sulle singole porzioni di proprietà.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la sussistenza di un diritto reale sui beni di cui trattasi, è prerogativa anche per l’attivazione di contributi esterni, quale elemento utile all’esecuzione dei lavori di riqualificazione.

Per tali ragioni si ritiene assolutamente prioritaria e indispensabile l’acquisizione al patrimonio, tramite acquisto, delle particelle di proprietà della Parrocchia, comprensive peraltro delle gradonate e di muro a retta a monte, funzionali alla fruizione in sicurezza

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dell’impianto.

A tal proposito già in questa sede preme far rilevare che, relativamente all’area sportiva, già dagli anni Novanta, risulta in atti documentazione attestante la volontà delle parti di dirimere la questione delle rispettive competenze, stante la promiscuità delle aree, ma anche dei rispettivi intenti.

Attualmente il Comune di San Gimignano e la Parrocchia hanno in attivo un contratto di comodato d’uso gratuito (rep. 1696 del 30/08/2017) per 5 anni non tacitamente rinnovabili per le porzioni di particelle di cui trattasi. Tale contratto prevede, a fronte della possibilità di utilizzo del bene da parte del Comune, l’obbligo di custodia nonché di effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La presente relazione, acquisite le suddette premesse, dà seguito alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.07.2021: a tal fine, come meglio infra precisato, questo ufficio ha proceduto all’analisi della documentazione in atti di archivio nonché alla stima del valore di mercato per la determinazione del congruo valore per l’immobile proposto.

2. SCOPO DELLA STIMA

Scopo della presente relazione è l’individuazione del più probabile valore di mercato e del congruo valore dell’immobile in esame. Per valore di mercato si intende “il più probabile prezzo di mercato al quale una determinata proprietà immobiliare può essere compravenduta alla data della stima, posto che le due parti contraenti abbiano operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione. La stima di un bene economico scaturisce dall’applicazione dell’insieme dei principi logici e metodologici che consentono la motivata e oggettiva formulazione del giudizio di valore del bene, espresso in moneta. Dall’applicazione dei suddetti principi si evince che dalle diverse caratteristiche dei beni economici, ovvero dallo scopo della stima, conseguono differenti aspetti economici del medesimo bene. La stima viene eseguita nel presupposto che l’immobile sia libero da pesi, vincoli e pregiudizi di qualsiasi genere.

In ordine all’accertamento delle principali connotazioni morfologiche e tipologico – ubicazionali, nonché lo stato di consistenza delle unità immobiliari oggetto di stima si è, in questa sede, proceduto alla definizione più probabile valore venale alle medesime attribuibili tramite la contemporanea applicazione e successiva intermediazione dei sotto riportati procedimenti estimativi:

Procedimento diretto (e/o sintetico comparativo) – Stima per parametri

. Valore complementare

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La media dei risultati emergenti dall'applicazione dei metodi di stima può essere assunta, di regola, quale più probabile valore di mercato dell’immobile.

3. DATI E DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA

Oggetto della stima è porzione della particella 151, foglio 39 (Allegato A2), categoria catastale Seminativo arborato classe 2, superficie catastale di 6200 mq, come nella precedente figura 1.

In particolare, risultano ad oggi presenti sull’area le seguenti opere, comunque riconducibili ad opere di urbanizzazione primaria o secondaria:

1) Campo regolamentare di calcio comprensivo di recinzioni;

2) Gradonata in calcestruzzo lungo il lato maggiore del campo sportivo;

3) Gradini di accesso alla gradonata stessa;

4) Setto continuo in calcestruzzo, di contenimento del versante collinare a monte del campo sportivo, composto da tratti di varie altezze.

Attualmente le opere in calcestruzzo sopradette, sebbene solo in parte accessibili per la folta vegetazione infestante, si presentano in buono stato di conservazione, compatibile con il normale deterioramento dei materiali in relazione all’epoca di realizzazione, né manifestano segni di dissesto o precarietà strutturale.

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Da una ricerca effettuata presso gli archivi comunali, è stata rintracciata documentazione amministrativa e tecnica, da cui si desume che negli anni Novanta l’area fu oggetto di un complesso di interventi volti alla realizzazione dell’ampliamento del complesso sportivo in loc. Ulignano, su richiesta e a spese della Società Sportiva Ulignanese, per la realizzazione della quale, il Comune di San Gimignano perfezionò i procedimenti di esproprio delle particelle private a ciò ritenute necessarie, senza tuttavia che si concretizzasse il procedimento sulle particelle di cui trattasi.

In particolare, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 05 luglio 1989, divenuta esecutiva a norma di legge il 16 agosto 1989 (allegato “B”), veniva depositato e approvato presso il Comune di San Gimignano un progetto per l’ampliamento del complesso sportivo in loc. Ulignano, su richiesta della Società Sportiva Ulignanese, completo di elaborati di progetto e computo metrico estimativo dei lavori, da eseguirsi a carico della Società Sportiva Ulignanese. L’approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 1 della Legge 1/78, di fatto determinava adozione di variante al PRG.

Da rilevare, come da documentazione in atti che la frazione di Ulignano risultava già all’epoca dotata di un complesso sportivo costituito da un campo da calcetto, un campo di calcio e i relativi servizi - quali spogliatoi e sede della società sportiva- privo di dimensioni regolamentari: la finalità del progetto di cui trattasi (che ne prevedeva l’ampliamento) era di conseguire il raggiungimento delle dimensioni regolamentari.

Tale progetto prevedeva contestualmente la costruzione di tre ordini di gradonate sul lato maggiore del campino, immediatamente sotto al declivio collinare, a firma dell’associazione tra professionisti “Studio Tecnico Vigni” (allegato “C”), e comprendeva un computo metrico estimativo.

A seguito di tale progetto, con nota prot. 9543 del 20 Luglio 1990 la Società Sportiva Ulignanese chiedeva un esame al Comune di San Gimignano di un progetto di ampliamento e ristrutturazione della zona sportiva di Ulignano (allegato “D”).

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.01.1992 (allegato “E”), veniva approvata la costruzione del campo sportivo di allenamento complementare a quello principale nell’area sportiva di Ulignano, ai sensi della legge 1/78 art.1, costituito da elaborati grafici scala 1/500, 1/2000, 1/10.000 e relazione tecnica, adottando contestuale variante di Piano Regolatore generale.

In merito al progetto, dall’archivio comunale, quest’Ufficio ha potuto reperire, soltanto la tavola inquadrata alla scala 1:500, a firma dell’Ing. Massicci, protocollata al n. 9404 del 17 luglio 1990 (allegato “F”).

Questo ufficio ha provveduto ad acquisire, presso il progettista dell’epoca, ulteriore documentazione relativa all’ampliamento e potenziamento di cui trattasi (prot. n. 25183 del22/11/2021). Il professionista ha fornito ulteriore documentazione, molto esaustiva, inerente la progettazione, anche esecutiva e di dettaglio, delle opere di cui trattasi.

Chiarificatrice in tal senso è la tavola 1 del novembre 1990 a sua firma (allegato “G”), coeva dunque alla planimetria agli atti prot. 9404 del 17 luglio 1990, che mostra un elaborato planimetrico di tutte le sistemazioni del complesso sportivo così come progettato, nelle quali è possibile evincere una nuova conformazione delle gradonate e

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relative sistemazioni, così come intese nel progetto stesso. Tale conformazione risulta essere quella presente alla data odierna, rinvenuta in loco.

E’ stata acquisita inoltre una copia della relazione geologica a firma del Dott. Geol. Paolo Castellani, del gennaio 1990 (allegato “H”).

E’ stato altresì possibile acquisire dall’Ing. Massicci anche alcuni elaborati esecutivi, a maggiore esaustività di quanto progettato nell’anno 1990, proposto al Comune con istanza 9543 del 20 Luglio 1990, poi deliberato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 15 del 22.01.1992 (allegato “I”).

In ultimo, con nota prot. 15535/92 del 18.01.93, il Comune di San Gimignano rispondeva alla richiesta pervenuta dal Sig. Migliorini Artemio il 21.12.92, ritenendo “che le opere progettate ed eseguite, a carico della società sportiva e non di questa Amministrazione, siano comunque idonee a garantire la stabilità dei terreni” (allegato “L”).

4. STIMA DEL TERRENO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI ULIGNANO (PARTICELLA 151)

Al fine di redigere la stima in questione dobbiamo in via preliminare formulare alcune considerazioni, sulla base delle quali sviluppare successivamente la formulazione della perizia.

Come detto, ai fini urbanistici l’area ricade nella tavola P3_3 ULIGNANO, quale porzione di una più ampia area destinata a verde pubblico sportivo esistente (sigla VS), in larga parte già di proprietà del Comune di San Gimignano.

L’attuale destinazione d’uso ed il fatto che non si tratta di una zonizzazione autonoma, ma facente parte di una più ampia previsione urbanistica, priva di un “mercato” autonomo per la fattispecie in cui si inserisce, rende di fatto inapplicabile l’esclusivo principio della stima meramente comparativa.

Non trova altresì applicazione il metodo del valore di trasformazione.

Ai fini della presente perizia trovano piuttosto applicazione le seguenti argomentazioni, da cui ricondursi all’individuazione del più probabile valore di mercato.

Anzitutto, occorre precisare che l’area in esame, avendo destinazione d’uso a verde sportivo pubblico, è a tutti gli effetti una urbanizzazione secondaria.

La giurisprudenza è orientata, specie per quanto concerne le determinazioni di indennità di esproprio, verso l’affermazione che “l’edificabilità non si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende ogni forma di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione. Pertanto, anche i suoli classificati dagli strumenti urbanistici nella zona (…), comprendente, secondo la previsione del D.M 2 aprile 1968, art. 7, le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale, pur non risultando di regola edificatorie, possono essere qualificate tali, qualora sia consentita la costruzione di parcheggi e infrastrutture. A tal fine, è però necessario che la zona non sia concretamente destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto tale vincolo

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non tolleri la realizzazione delle opere ad iniziativa privata, neppure con apposite convenzioni; viceversa ove il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata o promiscua, non può escludersi la edificabilità del suolo, purchè non si tratti di manufatti precari o rimovibili” (v. Cassazione 26 gennaio 2006, n. 1626; Cassazione 16 luglio 2008, n. 19591).

Secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione, in tema di indennità di espropriazione, l’edificabilità di un’area ricomprende non solo l’edificabilità abitativa, ma ogni intervento che possa rientrare nel concetto di edificazione.

Pertanto, anche se, di regola, le aree rientranti tra quelle destinate ad impianti ed attrezzature pubbliche di interesse generale non sono qualificate edificatorie, esse possono essere definite tali qualora il vincolo di inedificabilità, in presenza di determinate condizioni, possa essere superato.

Tali condizioni, secondo il citato indirizzo della Corte di Cassazione, si estrinsecano nella possibilità di attuare interventi edificatori ad opera dei privati.

Nei pregressi strumenti urbanistici (P.R.G. e Regolamento Urbanistico approvato con Del.C.C. n. 101 del 22.12.2009), nei vigenti ( Regolamento Urbanistico approvato con Del.C.C. n. 63 del 31.07.2012) e negli adottati ( Piano Operativo Comunale adottato con Del.C.C. n. 14 del 22.03.2019), l’area di cui trattasi ha avuto destinazione urbanistica a verde sportivo, ed ospita esclusivamente attrezzature di interesse collettivo.

Tutto quanto sopra osservato, si ritiene che sia giusto valutarne il valore quale opera di urbanizzazione secondaria e dare atto del valore virtuale dei potenziali manufatti strettamente necessari all’espletamento di tale funzione.

Pertanto si ritiene congruo desumere il valore da una stima sulla base della determinazione degli oneri di urbanizzazione eventualmente necessari ai fini del completamento delle opere strettamente correlate all’esercizio e al mantenimento della destinazione d’uso in essere.

Con Determinazione 604 del 30.12.2020 si è determinato, per ogni destinazione d’uso edificabile, l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l’anno 2021.

Poiché non esiste un corrispettivo previsto di legge per gli oneri per le aree attrezzate a verde pubblico, ai fini della corretta individuazione del valore espresso secondo i parametri delle tabelle di cui alla determinazione 604 (€/mc) si assume a riferimento il valore della nuova edificazione con minor indice di fabbricabilità (minore di 1,5 mc/mq) assumendo come massimo indice di fabbricabilità 0,35 mc/mq per l’area in oggetto (ovvero 2170 mc, ritenuti più che sufficienti a soddisfare i principi sopra enunciati).

Il valore economico unitario a mc sarà desunto da una media aritmetica tra tutti i valori per le Urbanizzazioni secondarie di ogni destinazione d’uso tabulare per il tipo di intervento sopradetto (vedi aree evidenziate in verde) Valori (57,04+ 33,57+ 13,12)/3, per un risultato pari a 34,58 €/mc.

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Pertanto si avrà:

(Indice fabbricabilità) 0,35mc/mq x (superficie lotto) 6.200mq = 2.170 mc a) 1.860 mc x 34,58 €/mc = 75.000,00 € arrotondati

A tale valutazione sarà applicato un correttivo in diminuzione, allorché l’area non presenta autonomia funzionale e di valorizzazione, ma è parte di un’area di previsione più ampia, che si completa con un’area già di proprietà del Comune di San Gimignano.

Per la determinazione del giusto valore dell’area di cui trattasi, si procede con il procedimento del valore complementare.

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Valore complementare: è pari alla differenza tra il probabile valore di mercato di un complesso di beni e il valore di mercato del complesso privato del bene oggetto di stima.

Coincide con la diminuzione di valore che il complesso viene a subire “staccandone” la parte oggetto di valutazione.

L’area di proprietà del Comune di San Gimignano distinta al NCEU al Foglio 39, particella 403 , interamente compresa all’interno della zona “Aree a verde pubblico e sportivo VP”, ha un’estensione pari a 8700 mq. Sebbene la particolare forma frastagliata del lotto e la peculiarità della conformazione del terreno (presenza di una scarpata e fitta vegetazione) renda di fatto l’area di più difficile utilizzo, se ne osserva l’ampia estensione e soprattutto si osserva che ad oggi l’area abbia maggiore autonomia rispetto alla residua.

Partendo dunque dal medesimo presupposto valutativo della particella 151, si assume come parametro cautelativo per la valorizzazione della stessa 0,3 mc/mq.

Pertanto si avrà:

8700mq x 0,3 mc/mq x 34,58 € = 90.000,00 € arrotondati

Infine, si dovrà tenere conto del fatto che tra le due particelle considerate, quella Comunale risulta avere maggiore autonomia funzionale.

Si assume dunque un coefficiente di abbattimento per la porzione di 6200 mq pari a 0,85 che omogeneizza la superficie a 5.270 mq.

Pertanto la sommatoria omogeneizzata tra le superfici coinvolte dalla stima per valore complementare sarà:

8700 mq + 5580 mq per un totale di 13.970 mq.

Applicando le medesime valutazioni di cui sopra, si avrà un valore di 0,3 mc/mq pari a 4.191 mc ,che moltiplicati per il valore medio ottenuto di 34,58 € dà un risultato pari a 145.000,00 € arrotondati.

Sottraendo dal totale il valore ottenuto della particella 403 di proprietà del Comune di San Gimignano si ottiene:

b) 55.000,00 €

Pertanto con il metodo del valore complementare sopra enunciato, correttivo della stima della particella 151,si determina il valore ponderato di stima con la seguente formula (a+b)/2 per un totale di

TOTALE 65.000,00 € ovvero 10,48 €/mq

5. SINTESI DI STIMA E DETERMINAZIONE DELLE SPESE A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

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stima delle spese per frazionamenti 65.000,00 € x 5% = 3.250,00 € stima delle spese per rogito 65.000,00 € x 5% = 3.250,00 €

TOTALE SPESA Ulignano campino

72.500,00 € arrotondamento =

73.000,00 €

6. CONCLUSIONI

La valutazione dell’opportunità dell’acquisto dell’area da parte del Comune di San Gimignano è facilmente intuibile da quanto sopra meglio riportato.

In primo luogo trattasi già, a tutti gli effetti, di area vocata alla pubblica fruizione, sia per conformazione (essendo porzione di una particella destinata a campo da gioco sulla quale sorgono le relative pertinenze finalizzate alla fruizione stessa in sicurezza), che per destinazione urbanistica. In tal senso, dunque, la vocazione costituisce motivo di opportunità immediata per l’acquisizione, non necessitando alcuna “conversione” ad uso diverso, ma anzi costituendo l’avvio di un percorso volto alla definizione di un organico sistema di opere di riqualificazione che ne valorizzino l’attuale funzione.

Da ricordare, come sopra detto, che ad oggi, il Comune è titolare di un mero diritto d’uso per il tramite di un contratto di comodato, in forza del quale tuttavia, è tenuto anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere. L’onere connesso all’attuazione del comodato non risponde tuttavia a sufficienza alle richieste di eventuali enti finanziatori di titolarità o disponibilità esclusiva delle aree, propria di una diritto reale di proprietà.

Inoltre, tale contratto è in scadenza al 30/08/2022 senza possibilità di tacito rinnovo.

In tal senso, oltre all’opportunità si rileva anche la necessità di un tempestivo intervento sulla disciplina delle aree con l’acquisto i via esclusiva da parte del Comune.

Sotto il profilo delle opere esistenti si rileva, come sopra detto, che le sistemazioni esterne presentano buone condizioni di manutenzione; l’acquisizione dei dettagli costruttivi, peraltro, potrà consentire una corretta programmazione delle attività di verifica tecnico amministrativa e manutentiva.

In tal senso, sotto il profilo economico, è da rilevare anche l’importo come sopra determinato, risponde in maniera congrua all’attuale stato di fatto e alle potenzialità dell’area.

Complessivamente dunque, l’operazione di acquisto delle aree come sopra dette, comprensive delle opere pertinenziali rappresenta un’opportunità vantaggiosa e strategica per il Comune, sia sotto il profilo tecnico economico che sotto il profilo delle competenze all’attuazione delle finalità di mandato amministrativo.

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATO "A2"

FIRMA RICHIEDENTE DATA

FIRMA PROGETTISTA DATA

RELAZIONE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ADIBITA A CAMPO DI CALCIO (FOGLIO 39 P.LLA 151)

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Direzione Provinciale di Siena Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali

Data: 12/03/2021 - Ora: 08.50.06

Visura per immobile

Visura n.: T19090 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 12/03/2021

Dati della richiesta Comune di SAN GIMIGNANO ( Codice: H875) Provincia di SIENA

Catasto Terreni Foglio: 39 Particella: 151 Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 39 151 - SEMIN

ARBOR

2 64 30 Euro 29,89

L. 57.870

Euro 19,92 L. 38.580

Impianto meccanografico del 03/09/1971

Notifica Partita 2189

INTESTATO

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO A ULIGNANO con sede in SAN GIMIGNANO 91001100527* (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 12/01/1987 Voltura in atti dal 03/06/1992 Repertorio n.: 21 Rogante: MINISTERO INTERNO Sede: ROMA Registrazione: (n.

1671.1/1992)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine

(17)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATO "B"

RELAZIONE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ADIBITA A CAMPO DI CALCIO (FOGLIO 39 P.LLA 151)

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATO "C"

RELAZIONE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ADIBITA A CAMPO DI CALCIO (FOGLIO 39 P.LLA 151)

(23)
(24)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATO "D"

RELAZIONE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ADIBITA A CAMPO DI CALCIO (FOGLIO 39 P.LLA 151)

(25)
(26)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATO "E"

RELAZIONE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ADIBITA A CAMPO DI CALCIO (FOGLIO 39 P.LLA 151)

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATO "F"

RELAZIONE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ADIBITA A CAMPO DI CALCIO (FOGLIO 39 P.LLA 151)

(32)
(33)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATO "G"

RELAZIONE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ADIBITA A CAMPO DI CALCIO (FOGLIO 39 P.LLA 151)

(34)
(35)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATO "H"

RELAZIONE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ADIBITA A CAMPO DI CALCIO (FOGLIO 39 P.LLA 151)

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(37)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATO "I"

RELAZIONE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ADIBITA A CAMPO DI CALCIO (FOGLIO 39 P.LLA 151)

(38)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Comune di San Gimignano

E

Protocollo N.0025183/2021 del 22/11/2021

(39)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Comune di San Gimignano

E

Protocollo N.0025183/2021 del 22/11/2021

(40)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Comune di San Gimignano

E

Protocollo N.0025183/2021 del 22/11/2021

(41)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Comune di San Gimignano

E

Protocollo N.0025183/2021 del 22/11/2021

(42)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Comune di San Gimignano

E

Protocollo N.0025183/2021 del 22/11/2021

(43)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Comune di San Gimignano

E

Protocollo N.0025183/2021 del 22/11/2021

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Comune di San Gimignano

E

Protocollo N.0025183/2021 del 22/11/2021

(52)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO

RICHIEDENTE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

ALLEGATO "L"

RELAZIONE CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, ADIBITA A CAMPO DI CALCIO (FOGLIO 39 P.LLA 151)

(53)
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Riferimenti

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