• Non ci sono risultati.

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna"

Copied!
20
0
0

Testo completo

(1)

X LEGISLATURA - SEDUTA N.237 DELIBERAZIONE ASSEMBLEAREPROGR. N. 198

DEL 26 MARZO 2019

Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna

OGGETTO n. 8071

Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2014, n. 1 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende sanitarie, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione (Delibera di Giunta n. 320 del 4 marzo 2019)

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) BAGNARI Mirco 22) PARUOLO Giuseppe

2) BENATI Fabrizio 23) PETTAZZONI Marco

3) BERTANI Andrea 24) PICCININI Silvia

4) BESSI Gianni 25) POLI Roberto

5) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 26) POMPIGNOLI Massimiliano

6) BOSCHINI Giuseppe 27) PRODI Silvia

7) CALIANDRO Stefano 28) PRUCCOLI Giorgio

8) CAMPEDELLI Enrico 29) RAINIERI Fabio

9) CARDINALI Alessandro 30) RANCAN Matteo

10) DELMONTE Gabriele 31) RAVAIOLI Valentina

11) FACCI Michele 32) RONTINI Manuela

12) GALLI Andrea 33) ROSSI Nadia

13) GIBERTONI Giulia 34) SABATTINI Luca

14) IOTTI Massimo 35) SASSI Gian Luca

15) LIVERANI Andrea 36) SERRI Luciana

16) LORI Barbara 37) SONCINI Ottavia

17) MARCHETTI Daniele 38) TAGLIAFERRI Giancarlo

18) MARCHETTI Francesca 39) TARASCONI Katia

19) MOLINARI Gian Luigi 40) TARUFFI Igor

20) MONTALTI Lia 41) TORRI Yuri

21) MUMOLO Antonio 42) ZOFFOLI Paolo

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta la Presidente Saliera ed i consiglieri Bargi, Calvano, Mori, Sensoli; Zappaterra; sono, inoltre, assenti i consiglieri Alleva e Fabbri.

Presiede la vicepresidente dell'Assemblea legislativa Ottavia Soncini.

Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri.

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) AL/2019/0007980 del 29/03/2019 08:41:52

(2)

Progr. n. 198

Oggetto n. 8071: Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2014, n. 1 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende sanitarie, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione (Delibera di Giunta n. 320 del 4 marzo 2019)

_____________________________________

L'Assemblea legislativa

Vista la deliberazione progr. n. n. 320 del 4 marzo 2019 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 28 comma 4, lettera n) dello Statuto ha assunto l’iniziativa per il regolamento in oggetto sulla base delle seguenti premesse;

“”… omissis…

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito chiamato Codice;

Visto il Regolamento regionale n. 1 del 2014 “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 196/03” che contiene, quali sue parti integranti:

a) le schede relative ai trattamenti di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, degli enti e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla Regione (Allegato A);

b) le schede relative ai trattamenti di competenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico, Aziende Universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (Allegato B);

Visto che il decreto legislativo n. 101 del 2018 ha abrogato, tra gli altri, l’art. 20 del Codice e che a seguito di detta abrogazione viene meno la necessità di procedere a tale specificazione dei dati mediante atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, da fornire anche su

“schemi tipo”;

(3)

Progr. n. 198 2

Preso atto della comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 27/11/2018, nella quale l’Autorità afferma che, in assenza di ulteriori interventi normativi e al fine di salvaguardare il vigente assetto di garanzie, la previsione dell’art. 2 sexies del Codice va interpretata nel senso di consentire agli enti titolari di potestà regolamentare a carattere normativo di continuare ad individuare con tale fonte trattamenti di particolari categorie di dati personali.

Visto in particolare l’articolo 2 sexies del Codice il quale prevede che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali siano ammessi “qualora previsti dal diritto dell’Unione Europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.

Considerata la necessità di fornire, ai sensi dell’art. 2 sexies del Codice, piena legittimazione normativa ai trattamenti dei quali risulta titolare l’Agenzia regionale per il lavoro, in quanto indispensabili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico specificate dalle norme sotto richiamate, individuando “i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.

Considerato che ai sensi della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” all’Agenzia Regionale per il lavoro, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna, sonno attribuiti compiti concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese.

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” la quale prevede percorsi per l’integrazione socio-lavorativa delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità e corsi ed attività formative estesi anche alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità e che ciò rende l’Agenzia titolare dei trattamenti dei dati connessi all’esercizio di tali attività.

Considerato che è necessaria la gestione di particolari categorie di dati nei due nuovi trattamenti soprarichiamati per adempiere agli obblighi di legge ovvero a previsioni normative in materia.

Considerato che le informazioni raccolte sono registrate in un sistema applicativo a mezzo del quale viene svolta, in sinergia tra gli Enti, ossia l’Agenzia Regionale per il lavoro, i Servizi sociali degli Enti Comunali e ai Servizi sanitari delle Aziende sanitarie, una valutazione del “Profilo di fragilità” di ciascun soggetto, il cui esito costituisce la base per la predisposizione di un programma personalizzato finalizzato all’inclusione sociale e al lavoro;

(4)

Progr. n. 198 3

Considerato altresì, che tale sistema applicativo è una delle componenti del SIL-ER (Sistema informativo lavoro dell’Emilia-Romagna) e che, ai sensi dell’art. 54 co. 2 lett. B, della citata L.R. 30 luglio 2015, n. 13 l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia- Romagna è il soggetto che gestisce il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;

Valutato, per quanto esposto sopra, di procedere alla modifica e sostituzione di due delle schede allegate al Regolamento regionale n. 1 del 2014 e specificamente della scheda 10 b “Attività amministrative correlate al diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), all’incontro domanda-offerta di lavoro, alla banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni” e della scheda 11 c “Gestione dei dati relativi ai partecipanti a corsi ed attività formative”, in modo da integrarle con i nuovi trattamenti dei quali risulta titolare l’Agenzia regionale per il lavoro;

Valutato che le finalità dei trattamenti di cui alla nuova scheda 10 sono:

- attività di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro ex art. 2 sexies comma 2, lettera DD e ex art. 2 octies comma 3 lettera A del Codice;

- attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di diritti delle persone handicappate, con particolare riferimento al collocamento obbligatorio ex art. 2 sexies comma 2 del Codice;

Valutato che le finalità dei trattamenti di cui alla nuova scheda 11 sono:

- finalità di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario ex art. 2 sexies comma 2 lettera BB del Codice;

- applicazione della disciplina in materia di concessione di contributi in materia di formazione professionale ex art. 2 sexies comma 2 lettera M del Codice;

- attività di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro ex art. 2 sexies comma 2 lettera DD del Codice;

- gestione di asili nido e delle scuole per l'infanzia ex art. 2 sexies comma 2 lettera BB del Codice;

Ritenuto che tali finalità sono da considerare di rilevante interesse pubblico anche ai sensi del comma 2 dell’art. 2-sexies del Codice rubricato “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante” il quale prevede che “si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie … s) attività socioassistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;… bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;… dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e

(5)

Progr. n. 198 4

contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.”;

Preso atto che l’Agenzia Regionale per il Lavoro in data 27 marzo 2018 ha inviato al Garante per la protezione dei dati personali una richiesta di parere in merito alle modifiche alle schede n. 10 e n. 11 dell’Allegato A del Regolamento regionale n. 1 del 30 maggio 2014 come anche allegate alla presente delibera;

Preso atto, altresì, che il Garante non ha reso parere richiesto e, pertanto, ai sensi del previgente articolo 154 comma 5 del D.lgs. n.196 del 2003, l’Ente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere;

…omissis…””

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione assembleare referente

"Bilancio Affari Generali ed Istituzionali", giusta nota prot. n. AL/2019/7180 del 20 marzo 2019;

Previe votazioni palesi articolo per articolo e con votazione finale, palese, mediante apparecchiatura elettronica, che dà il seguente risultato:

presenti n. 34 assenti n. 16 votanti n. 34 favorevoli n. 27 contrari n. 0 astenuti n. 7

d e l i b e r a

- di approvare le "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2014, n. 1 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende sanitarie, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione” composto da due articoli e dagli allegati A) (composto dalla scheda n. 10) e B) (composto dalla scheda n. 11) quali parti integranti dello stesso, nel testo qui di seguito riportato.

* * * *

GR/lt

(6)

Progr. n. 198 5

Art. 1

Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale n. 1 del 2014

1. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 30 maggio 2014, n. 1 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle aziende sanitarie, degli enti e delle agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione) è inserito il seguente:

“7 bis. Agenzia regionale per il lavoro;”.

Art. 2

Modifiche all’Allegato A del regolamento regionale n. 1 del 2014

1. La scheda n. 10 (b) “Attività amministrative correlate al diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), all’incontro domanda-offerta di lavoro, alla banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni” e la scheda n. 11 (c) “Gestione dei dati relativi ai partecipanti a corsi ed attività formative” contenute nell’Allegato A del regolamento regionale n. 1 del 2014 sono sostituite rispettivamente dalle schede di cui agli allegati A e B al presente regolamento.

(7)

1

A

LL

. A R

EGOLAMENTO PER IL

T

RATTAMENTO DEI

D

ATI

P

ERSONALI

S

ENSIBILI E

G

IUDIZIARI (Artt. 20 - 21 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali) Scheda n. 10

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CORRELATE AL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO) E DELLE PERSONE FRAGILI E VULNERABILI, ALL’INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO, ALLA BANCA DATI REGIONALE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

Legge 13 marzo 1958, n. 308 “Norme per l’assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti”

Legge 29 marzo 1985, n. 113 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”

Legge 12 marzo 1999, n.68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ”Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”

D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469: “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59”

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”

Reg. (CE) 1612/68 “Regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità”

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n.800/2008. “Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)”

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 - art. 40 co. 4 (Obbligo dell’invio telematico del prospetto informativo)

D.L. n. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148 (Gestione delle compensazioni territoriali)

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”

D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

(8)

2

D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"

Legge 15 marzo 2017, n. 33: "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"

D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (17G00161)”

LEGGI REGIONALI

L. R. 1° agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”

L. R. 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”

L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”

L. R. 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”

L.R. 19 dicembre 2016, n. 24 “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”

ALTRE FONTI

D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333: "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

D.M. 13 gennaio 2000 n. 91: “Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.

68”

D.M. 13 ottobre 2004 “Borsa nazionale continua del lavoro”

D.M. 4 febbraio 2010: “Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”

D.M. 2 novembre 2010 “Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili”

Dec. 22 ottobre 1993, n. 93/569/CEE: Decisione della Commissione relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità riguardo segnatamente ad una rete denominata EURES (EURopean Employment Services). La decisione 93/569/CEE è abrogata. Tuttavia, essa continua ad applicarsi a operazioni rispetto alle quali è stata presentata domanda prima dell'entrata in vigore della presente decisione Dec. 23 dicembre 2002 n. 2003/8/CE. Decisione della Commissione che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro.

(compresa la rete EURES European Employment Services - Servizi europei per l'impiego)

(9)

3 Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 22 gennaio 2010 “Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art. 9, comma 6, della L. 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative”

Deliberazione di Giunta regionale n. 731 del 19/5/2008 “Indirizzi 2008-2010 per l’utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, L.R. 1°agosto 2005 n. 17, art. 19 e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province”

Deliberazione di Giunta regionale n. 965 del 4/7/2011 “Approvazione degli indirizzi 2011-2013 per l’utilizzo del Fondo regionale per le persone con disabilità, L. R. 1° agosto, n. 17, art. 19 e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province”

Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011 “Presentazione prospetto informativo ai sensi dell’art. 9, co. 6 L. 68/99, come sostituito dall’art. 40, co. 4, L. 6 agosto 2008, n. 133”

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1965 del 29/12/2006 “Nuovi criteri per le graduatorie relative alle chiamate numeriche dal collocamento mirato delle persone con disabilità. Parziali modifiche all’Allegato A) alla propria deliberazione n.1872/2000”

Deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 28/04/2008 “Disposizioni in merito all’obbligo di trasmissione telematica tramite il sistema SA.RE del prospetto informativo di cui all’art. 9, co. 6 L.

68/99”

Deliberazione della Giunta Regionale n. 656 del 12/5/2008 “Attuazione art. 21 L.R. 1°agosto 2005, n. 17 – Attivazione del collocamento mirato nelle amministrazioni pubbliche”

D.M. 26 maggio 2016 “Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale”

D.M. 16 marzo 2017 “Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017”

D.Lgs 15 agosto 2017, n. 147 che introduce – a decorrere dal 1° gennaio 2018 – il Reddito di inclusione (REI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 25 luglio 2016 “Approvazione schema di Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei Servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”

Deliberazioni di Giunta n. 191 del 15 febbraio 2016 “Approvazione dell'indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art. 2, comma 2 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 della legge regionale 12 del 17 luglio 2014”

Deliberazioni di Giunta n. 1229 del 1° agosto 2016: “Linee di programmazione integrata ai sensi dell'art 3 della L.R. 30 luglio 2015 n. 14: "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari"

Delibera di Giunta n. 1230 del 1° agosto 2016 Definizione ai sensi dell'art. 7 della L. R. 14/2015

"Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" del nuovo ambito territoriale dei Centri per l'impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli ambiti distrettuali”

Deliberazione di Giunta regionale n. 1803 del 9 novembre 2016 “Approvazione delle proposte di accordi quadro e piani integrati territoriali presentate dagli ambiti distrettuali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015”

(10)

4

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 247 del 16 dicembre 2016 “Approvazione degli accordi di programma e dei piani integrati previsti dall'art. 4 della L.R.14/2015”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro (art. 2-sexies, comma 2, lettera dd) e art. 2-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 196/2003)

Attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di diritti delle persone handicappate, con particolare riferimento al collocamento obbligatorio (art. 2-sexies, comma 2, D.Lgs 196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |_| filosofiche |_| d’altro genere

|_|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, |X|

politico o sindacale

Stato di salute: attuale |X| pregresso |_| Anche relativi a familiari |_|

dell’interessato

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |X|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato |X|

manuale |X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard Raccolta:

raccolta diretta presso l’interessato |X|

acquisizione da altri soggetti esterni |X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, |X|

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione e Agenzia regionale del lavoro) | X |

- di altro titolare |_|

(11)

5

Comunicazione |X|

Enti strumentali regionali a cui la Regione abbia delegato competenze in materia di mercato del lavoro, INPS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Diffusione |_|

(12)

6

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Regione e/o dagli enti strumentali regionali in materia di lavoro (ente/agenzia regionale lavoro).

A) Procedimento per l’assunzione di disabili (collocamento obbligatorio)

Le leggi regionali attribuiscono alla Regione la titolarità dell’archivio relativo alle attività di supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro. Il trattamento di dati sanitari riguarda la parte relativa al collocamento dei disabili.

Il trattamento dei dati personali da parte della Regione riguarda esclusivamente i compiti di gestione e di manutenzione del sistema informativo di supporto all’attività degli Enti cui sono delegate le funzioni amministrative relative al collocamento obbligatorio.

Eventuali elaborazioni e analisi statistiche sono effettuate su dati privi di elementi identificativi.

B) Banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni

Trattamento previsto dalla L. 68/1999, art. 13, e dalle leggi regionali in materia.

Il trattamento è finalizzato a definire eventuali maggiorazioni del contributo esonerativo previsto dalla L. 68/1999 e all’adozione dei provvedimenti di assegnazione di facilitazioni (contributi e sgravi) ai datori di lavoro privati per l’assunzione di lavoratori disabili.

La Regione comunica i dati necessari alla ripartizione del Fondo al Ministero delle politiche sociali e del lavoro di cui al D.M. 4 febbraio 2010, secondo le modalità previste nel parere del Garante 3 febbraio 2011 (Registro provvedimenti n.45 del 3 febbraio 2011) - pubblicato sul Bollettino del Garante per la protezione dati personali n.124/febbraio 2011.

La legge prevede che i datori di lavoro, avendo l’obbligo di assumere personale disabile, inviino periodicamente al Sistema Informativo Lavoro (SIL), quale nodo informativo regionale della rete telematica “Borsa Nazionale Continua del Lavoro”, dei prospetti indicanti l’organico e i disabili in forza. In base a tali prospetti sono inviati, presso i medesimi datori di lavoro, disabili con professionalità che possono essere occupate nelle unità produttive.

I prospetti sono redatti ai sensi dell’art. 9, co. 6, della Legge 68 del 1999, sulla base delle indicazioni di cui al D.M. 2 novembre 2010.

Il trattamento ha ad oggetto dati in ordine allo stato di salute attuale di persone disabili, acquisiti anche da altri soggetti esterni alla Regione (o Ente regionale strumentale), nell’ambito delle proprie attribuzioni e funzioni (Centri per l’impiego), elaborati sia in forma cartacea sia in forma automatizzata presso i competenti uffici regionali. Tali dati sono trattati solo se indispensabili al collocamento dei lavoratori disabili.

Le schede anagrafico-professionali dei disabili contengono l’indicazione delle percentuali di invalidità e i contenuti della relazione conclusiva rilasciata dalla commissione sanitaria in ordine a prescrizioni e suggerimenti per l’inserimento lavorativo.

Il procedimento amministrativo per l’erogazione degli incentivi alle assunzioni (ex art. 13, L.

68/1999), ai datori di lavoro, coinvolge differenti uffici regionali, in relazione alle diverse fasi del procedimento, e richiede che la Regione acquisisca dalle Province i dati personali identificativi dei lavoratori assunti, con il relativo periodo di assunzione, sulla base del quale si determina il contributo ai datori di lavoro. Poiché il contributo viene erogato tramite INPS, si procede alla verifica

(13)

7

delle dichiarazioni dei datori di lavoro (ai sensi del D.P.R 445/00) attraverso il riscontro degli elenchi ricevuti dalle Province con le informazioni disponibili presso la banca dati INPS.

Le comunicazioni sono indirizzate alle Province per rettifiche.

C) Servizio EURES: incontro domanda-offerta di lavoro

Nell’ambito dell’attività del servizio EURES (EURopean Employment Services), le persone in cerca di lavoro possono presentare il curriculum vitae al predetto servizio.

Il curriculum vitae può contenere dati sensibili quali, ad esempio, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e dati idonei a rivelare l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Tali dati sensibili sono oggetto di trattamento solo se strettamente indispensabili per valutare le esperienze professionali e le competenze personali ai fini dell’incontro domanda-offerta.

Datori di lavoro.

Nei casi in cui i datori di lavoro che presentino, ai sensi dell’art. 9, co. 6, della L. 68/1999 e del relativo decreto attuativo, D.M. 2.11.2010, i prospetti indicanti l’organico e i disabili in forza per il tramite di associazioni sindacali od organizzazioni di categoria, il trattamento riguarda anche informazioni relative all’adesione dei datori di lavoro medesimi a tali organizzazioni od organizzazioni a carattere sindacale.

D) Banca Dati integrata regionale dei percorsi per l’integrazione socio-lavorativa delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità

Nell’alveo delle competenze istituzionali assegnate all’Agenzia regionale per il lavoro sussistono le attività relative all’integrazione socio-lavorativa delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità (cfr. L.R. 14/2015). Per persone “fragili e vulnerabili” si intendono persone disoccupate o inoccupate, la cui condizione si caratterizza per la compresenza di problematiche afferenti la dimensione sociale e/o sanitaria e la cui inclusione sociale e autonomia è perseguita attraverso il lavoro. Una presa in carico integrata comporta quindi una valutazione multidimensionale delle informazioni relative alla persona fragile e vulnerabile da parte dei soggetti pubblici autorizzati all’accesso e opportunamente designati incaricati del trattamento dall’Agenzia regionale per il lavoro.

I dati personali relativi ai soggetti fragili e vulnerabili sono raccolti presso l’interessato che si rivolge fisicamente ai Servizi pubblici del lavoro dell’Agenzia per il lavoro, ai Servizi sociali degli Enti Comunali e ai Servizi sanitari delle Aziende sanitarie.

Le informazioni raccolte sono registrate in un sistema applicativo federato a mezzo del quale viene svolta, in sinergia tra gli Enti, una valutazione del “Profilo di fragilità” di ciascun soggetto, il cui esito costituisce la base per la predisposizione di un percorso di supporto finalizzato all’inclusione lavorativa predisposto da un’equipe multiprofessionale.

Tale approccio multidisciplinare è esercizio dei nuovi modelli organizzativi e gestionali fondati sulla integrazione tra i Servizi del lavoro, Sociali e Sanitari che la Regione impiega nel fornire risposte più puntuali alla multi problematicità che caratterizza le persone fragili e vulnerabili.

Riferimenti a tali modelli organizzativi sono peraltro contenuti anche nel D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

(17G00161)”, in particolare per quanto riguarda il piano personalizzato di cui all’art. 6, comma 4 dove nel piano sono indicati gli interventi sociali, sanitari e del lavoro, che tra l’altro devono essere

(14)

8 richiamati in modo specifico e non generico, e l’art. 14 comma 4 dove si fa riferimento ad una equipe multidisciplinare simile a quella che dovrebbe operare per la L. R. 14/2015.

A tal fine, sono stati sottoscritti, tra Regione e Distretti, Accordi contenenti i programmi territoriali di Distretto che hanno individuato le misure disponibili per le persone fragili e vulnerabili e si è altresì definito uno strumento, detto “Profilo di fragilità” (DGR 191/2016), per valutare la reale dimensione della multi problematicità delle persone e se, quindi, le stesse necessitino di un Programma personalizzato di inclusione socio lavorativa.

Si ritiene di dover trattare anche i dati giudiziari in relazione a persone di nazionalità

extracomunitaria prive del permesso di soggiorno ma inserite in percorsi alternativi alla pena, in quanto per gli stessi la normativa: LEGGE 354 DEL 26/7/75 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà “ prevede all'art. 47

l'ammissibilità del cittadino straniero extracomunitario a tutte le misure alternative alla pena, quindi anche il permesso di lavoro. Inoltre le circolari del Dipartimento Amministrazione

penitenziaria (27 del 15 marzo 1993, altra del 12 aprile 1999 e la lettera circolare 0444878 del 14 gennaio 2002) fissano il principio per cui la detenzione costituisce di per sé una condizione di soggiorno "obbligatorio”, cioè legittima autonomamente la permanenza sul nostro territorio e la connessa attività lavorativa a prescindere dal possesso di altro titolo.

(15)

9

A

LL

. B

R

EGOLAMENTO PER IL

T

RATTAMENTO DEI

D

ATI

P

ERSONALI

S

ENSIBILI E

G

IUDIZIARI

(Artt. 20 - 21 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali) Scheda n. 11

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

GESTIONE DATI RELATIVI AI PARTECIPANTI A CORSI ED ATTIVITÀ FORMATIVE FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044: “Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”

Legge 2 gennaio 1989, n. 6: “Ordinamento della professione di guida alpina”

Legge 8 marzo1991, n. 81: “Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (art. 13. Integrazione scolastica)

D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270: “Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”

Legge 21 gennaio 1994, n. 61, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.61, in materia di riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione ambientale” (artt. 1 e 3)

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” (art. 139.

Trasferimenti alle province ed ai comuni)

Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"

Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

Legge 21 novembre 2000, n. 353: “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207:” Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della L. 8 novembre 2000 n. 328”. (EX IPAB)

D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"

D.L. 29 novembre 2008, n. 185: “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, commi 1, 1-bis, 8 e 9)

D.L. 10 febbraio 2009 n. 5: “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, (convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33, art. 7- ter)

(16)

10

Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 6 maggio 2009.

Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo di coesione.

Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell’1 settembre 2009.

LEGGI REGIONALI

L. R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”

L. R. 1° agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”

L. R. 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”

L. R. 19 aprile 1995, n. 44 “Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna”

L. R. 1° agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”

L. R. 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”

ALTRE FONTI:

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”

D.M. 25 maggio 2001, n.166: “Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale”

D.M. Istruzione, Università e ricerca 5 agosto 2010, n. 74 “Anagrafe nazionale degli studenti”

Circolare Interministeriale del 12 ottobre 2007 “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”

Circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 febbraio 2009, n. 2

Deliberazione di Giunta regionale n. 1681 del 12 novembre 2007 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 “Competitività Regionale e Occupazione” 2007 – 2013 –

(17)

11 Presa d’atto della Decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi”

Deliberazione di Giunta regionale n. 2044 del 14/12/2009 “Approvazione del modello di sviluppo della formazione dell’apprendistato professionalizzante – artt. 27 e 29 della legge regionale 17/2005”

Deliberazione di Giunta regionale n. 105 del 01/02/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005 n. 265”

Deliberazione di Giunta regionale n. 12718 del 17/10/2011: disposizioni attuative per l’erogazione degli assegni formativi (voucher) di cui alla delibera di Giunta regionale 1134/2011 (Catalogo regionale per l’offerta a qualifica)”

Deliberazione di Giunta regionale n. 12926 del 20/10/2011: disposizioni attuative per l’erogazione degli assegni formativi (voucher) di cui alle delibere di Giunta regionale 826/11 e 1125/2011 (azione di sistema Welfare to Work)”

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 25 luglio 2016 “Approvazione schema di Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei Servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”

Deliberazioni di Giunta n. 191 del 15 febbraio 2016 “Approvazione dell'indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art. 2, comma 2 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 della legge regionale 12 del 17 luglio 2014”

Deliberazioni di Giunta n. 1229 del 1 agosto 2016: “Linee di programmazione integrata ai sensi dell'art 3 della L.R. 30 luglio 2015 n. 14: "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari"

Deliberazione di Giunta n. 1230 del 01/08/2016 Definizione ai sensi dell'art. 7 della L. R. 14/2015

"Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" del nuovo ambito territoriale dei centri per l'impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli ambiti distrettuali”

Deliberazione di Giunta regionale n. 1803 del 9 novembre 2016 “Approvazione delle proposte di accordi quadro e piani integrati territoriali presentate dagli ambiti distrettuali ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015”

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 247 del 16 dicembre 2016 “Approvazione degli accordi di programma e dei piani integrati previsti dall'art. 4 della L.R.14/2015”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Finalità di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art.

2-sexies, comma 2, lettera bb), D.Lgs. 196/2003)

Applicazione della disciplina in materia di concessione di contributi in materia di formazione professionale (art. 2-sexies, comma 2, lettera m), D.Lgs. 196/2003)

Attività di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro (art. 2-sexies, comma 2, lettera dd), D.Lgs. 196/2003)

Gestione di asili nido e delle scuole per l'infanzia (art. 2-sexies, comma 2, lettera bb), D.Lgs.

196/2003) (per quanto riguarda le EX IPAB)

(18)

12

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica |_|

Convinzioni religiose |X| filosofiche |X| d’altro genere |X|

Opinioni politiche |_|

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, |X|

politico o sindacale

(limitatamente all’attività formativa dell’ARPA)

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Anche relativi a familiari |_|

dell’interessato

Vita sessuale |_|

Dati giudiziari |X|

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato |X|

manuale |X|

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard Raccolta:

raccolta diretta presso l’interessato |X|

acquisizione da altri soggetti esterni |X|

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, |X|

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare |_|

- di altro titolare |_|

Comunicazione |X|

Gestori esterni del servizio mense e società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili esterni di trattamento).

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La Regione, le Aziende Sanitarie e gli altri Enti strumentali, per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, trattano dati sanitari per la gestione di corsi di istruzione ed aggiornamento professionale limitatamente alla conoscenza di eventuali situazioni di malattia, limitazione funzionale e disabilità, ove indispensabili per l'accesso alle attività formative e la loro gestione e/o

(19)

13 per mettere a disposizione dei partecipanti che lo richiedano, ausili didattici indispensabili all’utile frequenza delle attività formative medesime.

Il trattamento può riguardare dati sensibili, inerenti lo stato di salute, le convinzioni filosofiche e d’altro genere, o l’adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, e dati giudiziari, in quanto i corsi sono rivolti a particolari categorie di soggetti (ad es.

corsi per tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, corsi per non vedenti, corsi per ex-carcerati, ecc.) o a partecipanti con particolari requisiti, anche con riferimento all’appartenenza a determinate organizzazioni sindacali, di opinione, o di categoria. Tali dati sono trattati nei limiti in cui ciò sia strettamente indispensabile per gestire le attività di erogazione della suddetta formazione.

Il trattamento di dati sensibili può avvenire anche nell’ambito della raccolta dei dati relativi agli studenti soggetti all'obbligo scolastico e formativo, in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, modificato dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, che ha istituito il sistema nazionale e regionale delle anagrafi degli studenti. In tali anagrafi sono oggetto di trattamento dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l'obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.).

Nel caso di gestione del servizio di mensa/ristorazione, fornito nell’ambito dell’attività di formazione dall’ente/amministrazione che gestisce i corsi/progetti di formazione, dati sensibili relativi a convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere e/o di salute dei partecipanti ai corsi/progetti medesimi, possono essere rilevati indirettamente da particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani e/o rispondenti a determinati dettami religiosi e/o rispondenti a intolleranze alimentari, ecc.).

Trattamento di dati da parte delle EX IPAB e Aziende servizi alla persona

Il trattamento dei dati riguarda l’attività relativa alla gestione degli asili nido, dei servizi per l’infanzia e di istruzione.

I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono essere comunicati direttamente dalla famiglia.

Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare indirettamente le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni e/o di salute degli alunni stessi.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate sia ad eventuali gestori esterni del servizio mense, che provvedono all'erogazione del servizio sia a società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili esterni di trattamento).

(20)

Deliberazione assembleare progr. n. 198

LA PRESIDENTE f.to Ottavia Soncini

I SEGRETARI

f.to Matteo Rancan – Yuri Torri

26 marzo 2019

È copia conforme all'originale.

Firmato digitalmente la Responsabile del Servizio

Anna Voltan

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) AL/2019/0007980 del 29/03/2019 08:41:52

Riferimenti

Documenti correlati

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della Proposta di Piano regionale di Attuazione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa

(Delibera di Giunta regionale n. n) prevede le funzioni di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli

Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa AL/2018/64056 del 19/12/2018 Documento firmato digitalmente da VOLTAN ANNA.. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene l'innovazione

300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). La Regione

di dare atto che, anche a seguito della partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle reti internazionali sul clima, il quadro delle

Art. 11 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 14 Modifiche alla legge regionale n. 15 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 16 Modifiche all’articolo

Atteso che le modalità procedurali di contenuto tecnico-operativo e gestionale per la concessione ed erogazione del contributo regionale facevano iniziare la fase di

 stabilisce che la Regione, mediante il PRIT, disciplina i propri interventi, indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati operanti