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del mese di, nella sede municipale... tra i signori:

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Academic year: 2022

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Allegato E

SCHEMA DI CONCESSIONE

Concessione amministrativa onerosa dei locali comunali ubicati al 1° piano del fabbricato comunale di Via Musso n.ri 3-5 con area esterna, sede della Casa delle Associazioni.

L’anno ……. , il giorno del mese di , nella sede municipale ………... tra i signori:

-...… Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica e ambientale quale rappresentante del Comune di Piacenza (C.F./P.I.: 00229080338) – da ora concedente

e

-Sig. …... - quale legale rappresentante dell'Associazione ………….. come risulta da Verbale dell'Assemblea dei Soci (o altro atto da specificare) in data ………...-da ora concessionario

si conviene quanto segue:

-il Comune di Piacenza (concedente), in persona del menzionato Dirigente ed in esecuzione di propria determinazione dirigenziale n. ______ del _____ concede al Sig. …... (concessionario) i locali posti al primo piano ed area esterna siti in Via Musso n.ri 3-5 -indicati nella Planimetria allegata (All.1)- disciplinati secondo quanto indicato nei “Criteri d'uso Casa delle Associazioni – Via Musso 3-5”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 372 del 5/11/2018 ed allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale (All.2).

Art1.CONSISTENZA E DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE

I locali concessi, identificati al Catasto Fabbricati al foglio 83 mappale 599, sono evidenziati nell’allegata planimetria che viene sottoscritta dalle parti, attestandone nel contempo la conformità allo stato dei luoghi, e costituiscono il piano primo della Palazzina Ex Arbos di Via Musso n.ri 3-5 sede della “Casa delle Associazioni” nonché l'area esterna – a parcheggio – in comunione con il Circolo Milestone (Sede del Piacenza Jazz posto al piano terra).

La superficie è di mq 392,69 e di questi circa 180,00 mq sono di esclusivo utilizzo del concessionario mentre gli spazi residui sono fruibili in co-uso dalle diverse Associazioni.

Il concessionario dovrà gestire anche l'ascensore che porta al piano primo.

Per l'intero fabbricato sono state rilasciate la conformità edilizia e l'agibilità il 02/09/2009 PG.

60851.

Nei locali è presente l'arredamento fornito dal Comune, come da apposita documentazione inventariale e fotografica.

Il concessionario è a conoscenza e ne dà così esplicitamente atto che la presente concessione non rientra fra i contratti di locazione né fra i contratti di affitto d’azienda.

Il concessionario non potrà richiedere e/o pretendere dal concedente a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione somme, ivi incluse quelle in qualsiasi modo riconducibili all’avviamento commerciale.

Il concedente può esperire sopralluoghi in qualsiasi momento per le verifiche del caso.

Art.2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni 9 decorrenti dalla sottoscrizione della presente concessione

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amministrativa. La medesima durata varrà anche per l'assegnazione degli spazi alle singole Associazioni che avverrà tramite apposito atto di assegnazione a cura dell'Ufficio Patrimonio Immobiliare.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art.3. CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il canone annuo di concessione è determinato in € 21.110,00 (salvo il rialzo offerto in sede di gara), e non è soggetto ad Iva ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 del DPR n.ro 633/1972.

Tale importo verrà corrisposto in 2 rate semestrali anticipate da versarsi presso la Tesoreria del Comune di Piacenza, anche nell’eventualità che non sia ivi giacente la corrispondente reversale d’incasso.

Dal 2° anno il predetto canone di concessione verrà rivalutato sulla base dell'aggiornamento dell'indice Istat al 100%.

In caso di mancata corresponsione del canone alle scadenze sopra indicate, il concedente avvierà, in contraddittorio con il concessionario resosi inadempiente, procedura per la riscossione del credito vantato assegnando, comunque, al concessionario il termine perentorio di gg. 30 per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, avendo presente che per i giorni di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi legali.

In difetto si procederà all’escussione della polizza fidejussoria con il procedimento di cui al successivo art. 4.

Art.4. DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi pattuiti con la presente concessione, presenta a garanzia deposito cauzionale:

a) di € 19.000,00, di cui:

-€ 11.000,00 sostanzialmente pari alla semestralità del canone di concessione, a garanzia del pagamento dello stesso. Allo scadere del 4° anno tale importo verrà rideterminato sulla base dell'intervenuto adegua- mento Istat;

-i restanti € 8.000,00 a garanzia di eventuali altre riscontrate inadempienze.

La cauzione, che non è produttiva di interessi, potrà essere prestata con le seguenti modalità:

- con polizza fidejussoria bancaria/assicurativa.

Tale garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune concedente.

La cauzione verrà escussa per la somma intera o parziale a seconda della natura della contestazione e dovrà essere ripristinata dal concessionario nei termini e modi richiesti dal concedente.

La cauzione verrà restituita al concessionario dopo la scadenza, previa redazione di verbale che constati la regolarità dei pagamenti, la liberazione ed il ripristino del fabbricato ed in genere la insussistenza di danni e circostanze pregiudizievoli per il concedente.

Nel caso che il concedente eserciti la facoltà di revoca prima della convenuta scadenza, come contemplato all’art. 5, svincolerà a favore del concessionario la cauzione nel contesto della redazione del verbale di con- statazione.

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Art.5. REVOCA

Il Concedente si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la presente concessione con congruo preavviso, qualora si presentasse la necessità di ritornare in pieno possesso dei locali anticipatamente rispetto alla data di scadenza convenuta.

La revoca di cui sopra non dà diritto ad alcun indennizzo, salvo la restituzione di quota parte del canone di concessione versato anticipatamente.

Ne consegue che detta revoca riverbererà anche sulle singole Associazioni che verranno avvertite dal medesimo concessionario; in tal senso si procederà con unico e contestuale verbale di

riconsegna.

Art.6. DECADENZA

La presente concessione decade a seguito di:

a) mancato pagamento di una semestralità;

b) mancato reintegro della cauzione nei termini assegnati;

c) subconcessione dell’immobile ai sensi del successivo art. 7;

d) cambio di destinazione dell’immobile;

e) reiterate inosservanze agli obblighi assunti con la presente concessione;

f) mancata presentazione di rendicontazione periodica richiesta dal Servizio Partecipazione che ne preciserà modalità e tempi.

Nelle ipotesi contemplate ai precedenti punti da a) ad f) il provvedimento di decadenza sarà comunicato da parte del concedente al concessionario con nota raccomandata r.r., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni).

Nella nota si esporranno le ragioni per le quali si procede alla decadenza e si assegnerà al concessionario termine, non inferiore a giorni 30, per presentare scritti e/o memorie difensive.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, alla pronuncia di decadenza e nei termini temporali nella stessa indicati, conseguirà il ripristino del concedente nella piena disponibilità e nel pieno possesso degli immobili oggetto di concessione, salvo il risarcimento di qualsiasi danno derivante a qualunque titolo al concedente ed altresì salvo ed impregiudicato ogni diritto del concedente conseguente alla pronuncia di decadenza.

ART. 7 SUB CONCESSIONE

È fatto espresso divieto al concessionario di sub-concedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi la presente concessione amministrativa fatto salvo quanto disciplinato dalla medesima nei confronti delle Associazioni.

Art.8. RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà rinunciare alla concessione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento per consentire al concedente di individuare altro concessionario per dare continuità di servizio alle Associazioni.

Al riguardo il concessionario potrà ottenere il rimborso del canone non goduto.

Art.9. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

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Il Concessionario garantisce le seguenti prestazioni minime:

1. gestione ordinaria degli impianti in dotazione della struttura (accensione e spegnimento impianto di riscaldamento, sostituzione lampadine e altri beni o materiali di consumo, ecc.);

2. pulizia ordinaria dell'immobile, dell'area verde e della area cortilizia adibita a parcheggio, ivi compresa la fornitura dei materiali necessari;

3. manutenzione ordinaria dell'immobile;

4. apertura dei locali e consegna delle chiavi ai soggetti autorizzati dal Comune (e concedente nel presente contratto) all'utilizzo, i quali dovranno successivamente provvedere alla riconsegna al concessionario o alla persona da questi delegata. L'apertura dovrà essere garantita per almeno 85 ore settimanali, comprese le ore serali, le giornate di sabato e domenica, per la fruizione dell'immobile da parte delle associazioni accreditate, quale centro di aggregazione;

5. sorveglianza sul corretto utilizzo da parte delle Associazioni degli spazi assegnati nonché dell'immobile oggetto della presente concessione, come da art. 1. Il concessionario darà tempestiva segnalazione al concedente di eventuali problematiche, nonché della necessità di interventi di competenza del medesimo concedente o comunque non rientranti nelle prestazioni da rendersi direttamente dal concessionario;

6. collaborazione nelle iniziative organizzate dal Comune di Piacenza;

7. redazione della rendicontazione periodica richiesta dall'Ufficio Partecipazione che ne preciserà modalità e tempi.

Il concessionario potrà proporre al concedente lavori di adeguamento e/o di carattere straordinario – di norma a carico del concedente – prevedendo il regime di scomputo del canone concessorio - e si rimetterà alle decisioni del medesimo concedente.

Per quanto altro non elencato sopra si rimanda alla richiamata delibera di Giunta Comunale n.ro 372 del 5.11.2018.

Art.10 CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Il Concedente assicura al soggetto gestore un contributo annuo di € 11.700,00, invariabile per l'intera durata della concessione, per far fronte alle spese per i servizi erogati dal gestore alle associazioni (front office, gestione corrispondenza, servizio di custodia), come previsto dall'art.11, comma 1, dei Criteri d'uso della Casa delle Associazioni di Via Musso 3/5 Piacenza approvati con delibera di Giunta comunale n. 372 del 5/11/2018.

Art. 11. PENALI

Il concessionario è soggetto alle seguenti penalità:

- la mancata stesura della rendicontazione annuale nel livello di dettaglio e nel rispetto dei tempi previsti dall'Ufficio Partecipazione potrà dare adito ad una penale pari al 50% del contributo riconosciuto dal Concedente quale rimborso per i servizi erogati alle associazioni;

- nel caso in cui il concessionario ostacoli l'attività o l'uso degli spazi assegnati alle associazioni accreditate o ad altra associazione richiedente temporaneamente spazi senza alcuna giustificazione motivata, potrà dare adito ad una penale pari all'intero valore del contributo riconosciuto dal Concedente quale rimborso per i servizi erogati alle associazioni.

Art.12. RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA

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E' a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e dalla gestione delle strutture avute in concessione, nonché dallo svolgimento delle attività ivi praticate.

Al concessionario competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi e derivanti dalla gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò lo stesso solleva il Concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall’uso proprio od improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza ed igieniche.

Il concessionario si assume tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs n.81/2008.

E' obbligo del concessionario stipulare specifica polizza Responsabilità Civile Terzi e Operai (RCT/O) con esclusivo riferimento alla gestione in oggetto.

La polizza dovrà garantire il concessionario di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle attività oggetto della presente convenzione.

La polizza dovrà prevedere un massimale RCT/O non inferiore ad €. 600.000 (seicentomila/00).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/O già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la presente concessione con un massimale non inferiore a € 600.000 (seicentomila/00) per sinistro senza limite per periodo assicurato.

In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza di cui sopra resteranno a totale carico del concessionario.

Copia delle polizza, specifica, o come appendice alle polizza preesistente, conforme all'originale ai sensi di Legge, dovrà essere consegnate al Comune di Piacenza, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

Queste ultime dovranno essere presentate con le periodicità previste dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione. La polizza dovrà avere una durata temporale non inferiore alla durata della concessione.

Il concessionario si impegna ad intervenire in giudizio sollevando il Comune di Piacenza da qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie nei confronti degli utenti (minori e adulti) frequentanti gli impianti.

Art. 13 DANNI ALLE ATTREZZATURE ED AGLI ARREDI

Il Concessionario è direttamente responsabile dell'uso delle attrezzature e degli arredi dati in concessione nonché di tutti gli eventuali danni accertati, fatte salve le normali usure, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecate alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra.

Art. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente concessione. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto

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previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore del servizio che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art.15. ASPETTI CONTRATTUALI E SPESE CONNESSE

Tutte le eventuali spese, ivi comprese quelle di registrazione, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico del Concessionario, nessuna esclusa.

Art.16. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente concessione viene esclusa la competenza arbitrale, demandandole alla competente autorità giudiziaria.

Le parti eleggono domicilio legale presso la Segreteria del Comune di Piacenza.

Art.17.PRIVACY

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento della presente concessione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29121 Piacenza; Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Ambientale – Patrimonio Immobiliare. Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Piacenza (RPD-DPO) è l'Avv.

Elena Vezzulli, nominato con Decreto Sindacale n.50221 del 3/05/2018.

In ogni momento il contraente potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs.

196/2003 e degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la

limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi

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indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Art. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 17/12/2013, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 19 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della Convenzione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

1341 del Codice Civile, tutte le clausole sopra riportate.

Art.20. RINVIO A NORME

Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune è sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per accettazione espressa di tutte le condizioni, nessuna esclusa, della presente concessione amministrativa.

Per il concedente Per il concessionario

All.1 – Planimetria

All.2 – Criteri d'uso della Casa delle Associazioni di via Musso 3/5 approvati con DGC.371 del 5/11/2018.

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CRITERI D’USO

CASA DELLE ASSOCIAZIONI VIA MUSSO 3-5

copia informatica per consultazione

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2 CRITERI D’USO CASA DELLE ASSOCIAZIONI VIA MUSSO 3-5

I N D I C E

Art. 1 Casa delle associazioni pag. 2

Art. 2 Soggetti fruitori pag. 2

Art. 3 Criteri di assegnazione degli spazi pag. 2

Art. 4 Modalità di assegnazione pag. 3

Art. 5 Durata della concessione pag. 3

Art. 6 Divieto di sub-concessione e modificazione pag. 3

Art. 7 Decadenze e rinunce pag. 3

Art. 8 Contribuzione alle spese di gestione pag. 4

Art. 9 Oneri a carico del soggetto gestore pag. 4

Art. 10 Oneri a carico delle associazioni pag. 5

Art. 11 Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale pag. 5

Art. 12 Servizio di custodia pag. 5

Art. 13 Orari di apertura pag. 5

Art. 14 Referente associazioni pag. 5

Art. 15 Utilizzo Sala Riunioni pag. 6

Art. 16 Utilizzo archivio pag. 6

Art. 17 Utilizzo parcheggio pag. 6

Art. 18 Attività vietate pag. 7

Art. 19 Tutela della Privacy e Protezione dei Dati pag. 7

ALLEGATI

ALL. A Domanda per assegnazione spazi pag. 8

ALL. B Utilizzo gratuito Sala Riunioni pag. 12

ALL. C Quota rimborso spese per utilizzo della Sala Riunioni e modalità di pagamento pag. 13 ALL. D Richiesta della concessione d’uso temporanea della Sala Riunioni pag. 14

I presenti criteri valgono per le associazioni assegnatarie degli spazi nella Casa delle associazioni di Via Musso, 5. Ulteriori obblighi a carico del soggetto gestore sono regolati con specifico atto.

copia informatica per consultazione

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3 Art.1 - CASA DELLE ASSOCIAZIONI

È denominata “Casa delle associazioni” l’immobile di proprietà comunale ubicato in via Musso, 5 Piacenza, già destinato alla collocazione di associazioni ai sensi delle D.G.C. n. 360 in data 12/12/2006 e D.C.C. n. 183 del 24/11/2008 e n. 11 del 26/01/2009.

La “Casa delle Associazioni” occupa il 1° piano dell’immobile ed è composta da undici locali, oltre gli spazi di servizio, disposti come da planimetria allegata:

sette locali adibiti ad ufficio;

una Sala Riunioni;

due stanze adibite ad archivio due comparti di servizi igienici;

locali di servizio (corridoio, scala, ascensore);

parcheggio senza posti riservati.

Art.2 - SOGGETTI FRUITORI

La gestione della Casa delle associazioni è affidata dal Comune di Piacenza a un soggetto gestore che ivi stabilisce la propria sede e che espleta le funzioni connesse all’utilizzo e alla fruizione dell’immobile indicate all’art. 9 del presente atto.

L’utilizzo dei locali della Casa delle associazioni è ripartito fra il soggetto gestore e le associazioni assegnatarie, iscritte all’Albo comunale delle forme associative, come di seguito specificato.

A) il soggetto gestore dispone, come individuati nella planimetria, di:

cinque locali uso uffici, (di cui uno, se necessario, condiviso) un locale uso archivio,

una Sala Riunioni in condivisione un comparto di servizi igienici,

locali di servizio (corridoio, scala, ascensore);

parcheggio, porzione senza posti riservati

B) Le associazioni assegnatarie dispongono in condivisione tra di loro, come da Planimetria, di:

due locali uso uffici un locale uso archivio

una Sala Riunioni, in condivisione un comparto di servizi igienici

parcheggio, porzione senza posti riservati.

Art.3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

L’assegnazione dei locali di cui alla lettera B dell’art 2 avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni e ai Registri delle Consulte;

associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni.

nonché con i seguenti sottocriteri:

indisponibilità di altra sede;

anzianità d’iscrizione ai Registri delle Consulte;

anzianità d’iscrizione all’Albo Comunale.

Art.4 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI

L’assegnazione di locali alle associazioni avviene tramite appositi atti del Comune di Piacenza.

L'informazione delle procedure da seguire per la richiesta degli spazi, quando liberi o alla scadenza della assegnazione, avviene tramite avviso sulla stampa locale, pubblicazione sul sito comunale nonché a mezzo posta elettronica all’indirizzario delle associazioni iscritte all’Albo Comunale.

Le domande, indirizzate al Sindaco, dovranno essere presentate dalle associazioni interessate utilizzando il modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione Comunale e sottoscritte dal Presidente o Legale rappresentante dell'associazione (ALLEGATO A).

L'Ufficio competente predispone apposita graduatoria per l’assegnazione dei locali secondo i criteri di priorità di cui all’art. 3.

L’assegnazione di ogni spazio disponibile sarà effettuata attenendosi ad un calendario prestabilito, concordato con il gestore e le associazioni assegnatarie.

Nel caso le domande superino la disponibilità degli spazi si userà il criterio di soddisfare il maggior numero di associazioni riducendo le giornate richieste in modo proporzionale. Per giornate si intendono di massima le seguenti 3 frazioni:

mattino dalle ore 8,30 alle ore 13,00

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4 pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 19,30

sera dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

Qualora talune associazioni necessitino di ulteriori spazi, oltre quelli già assegnati, e questi siano disponibili, verrà valutata la possibilità di ampliare temporaneamente la concessione fino ad assegnazione a nuova associazione.

Gli spazi vanno usati esclusivamente per lo svolgimento delle attività associative.

Il calendario della presenza delle associazioni negli spazi assegnati, predisposto dal soggetto gestore che ne cura altresì il rispetto e l’aggiornamento, è affisso all'ingresso nella bacheca all’ingresso della sede e viene pubblicato e aggiornato on line utilizzando calendario Google già predisposto e condiviso con l'Amministrazione Comunale.

Art.5 - DURATA DELLA CONCESSIONE E DELLE ASSEGNAZIONI

Il soggetto gestore è titolare di concessione della durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla concessione stessa: l’assegnazione dello spazio alle singole associazioni deve uniformarsi alla concessione amministrativa e non potrà pertanto in nessun caso avere scadenza posteriore a quella indicata nella concessione al soggetto gestore.

Art. 6 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E MODIFICAZIONE

E’ fatto divieto al gestore di sub-concedere a qualsiasi titolo i locali della “Casa delle associazioni”.

Analogo divieto è posto in capo alle Associazioni relativamente all’assegnazione dei locali.

E’ fatto altresì divieto a tutte le associazioni di effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi in tutto o in parte la struttura, salvo autorizzazione espressamente rilasciata dall’Amministrazione Comunale.

Art. 7 - DECADENZE E RINUNCE

Il concessionario (gestore) e l’assegnatario decadono nei seguenti casi:

mancato pagamento della quota di partecipazione alle spese;

perdita dei requisiti previsti;

mancato rispetto dei criteri d’uso della struttura;

mancato utilizzo dei locali per oltre il 60% del tempo di assegnazione nell’anno, comprovato da validazione dell’apposito registro presenze, tenuto dal soggetto gestore.

arrecato danni a cose o persone all’interno della struttura.

Qualora si verifichi una delle cause sopra elencate, il gestore dovrà avvisare l’Ufficio comunale competente e il soggetto interessato tramite lettera scritta, in modo da consentirgli di fornire, entro 30 giorni, la necessaria giustificazione. Entro i successivi 30 giorni la giustificazione sarà valutata dal Comune di Piacenza che potrà accoglierla, se adeguatamente motivata, o disporre la liberazione dello spazio e connessa decadenza. L'Ufficio comunale preposto procederà ad una nuova assegnazione, secondo le modalità previste all’art. 4.

Non è prevista nessuna restituzione del contributo alle spese già versato.

Alle associazioni decadute per i motivi sopra riportati è preclusa la possibilità di richiedere per almeno due anni nuove assegnazioni di spazi, fermo restando la discrezionalità dell’Amministrazione di valutarne la riammissione.

Le associazioni possono recedere anticipatamente dall’utilizzo della sede dandone comunicazione scritta, indirizzata al Sindaco, con almeno novanta (90) giorni.

Non è prevista nessuna restituzione del contributo alle spese già versato.

Art. 8 - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE

A fronte dell’utilizzo della sede associativa, ogni singola associazione si obbliga a versare ogni anno al soggetto gestore, una quota di rimborso delle spese di gestione, ripartite in base alle giornate di assegnazione, pari a euro 8 per ogni giornata di permanenza (minimo annuale pari a 96 euro ). Tale quota, che potrà successivamente essere adeguata in relazione alle effettive spese sostenute, comprende i consumi riconducibili alla gestione, in modo particolare: riscaldamento, aria condizionata, luce, acqua, tassa rifiuti, pulizie, telefono (chiamate nazionali), internet.

L'importo va versato in unica rata o in due rate anticipate: la prima, all'inizio del primo semestre e la seconda all'inizio del secondo semestre di assegnazione. Il conguaglio, in base alle spese effettivamente sostenute, sarà effettuato all’inizio di ogni anno.

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5 Dalle quote come sopra determinate, sono escluse le spese per telefonate verso i cellulari e internazionali, stampe, fotocopie e altro materiale di facile consumo eventualmente necessario, che verranno pagate direttamente al soggetto gestore in base all’effettivo consumo.

Art.9 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE Sono a carico del soggetto gestore i seguenti oneri:

1. canone di concessione dell’intera Casa delle associazioni, compresa la parte destinata alle associazioni;

2. cauzione rapportata agli spazi di competenza esclusiva;

3. pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti le pertinenze dell’immobile pro quota millesimale;

4. custodia dei locali, nonché l’apertura e la chiusura degli stessi, salvo diversi accordi con le singole associazioni assegnatarie;

5. gestione delle apparecchiature tecnologiche;

6. intestazione e consumi utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, riscaldamento, tassa rifiuti, collegamento internet, linea telefonica;

7. dotazione della stampante/fotocopiatrice di rete;

8. manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente;

9. erogazione dei servizi per le associazioni (front office, gestione corrispondenza, servizio di custodia);

10. Organizzazione e gestione , almeno 1 volta all'anno di un momento di "festa", convegno o quant'altro in collaborazione con l'Ufficio Comunale competente, coinvolgendo le associazioni accreditate, quale momento collettivo della Casa associazioni e dei suoi "abitanti";

11. Promozione, in collaborazione con l'Ufficio comunale competente, delle iniziative svolte nella Casa delle associazioni;

12. definizione, con l'Ufficio Comunale competente, del calendario di utilizzo degli spazi assegnati stabilmente dalle associazioni;

13. gestione del calendario on line di utilizzo della sala riunioni e degli altri spazi;

14. redazione di una relazione semestrale che rendiconti sull’andamento della gestione (presenze, pagamenti, utilizzo Sala riunioni e altri spazi,....).

Il soggetto gestore è inoltre responsabile di ogni danno e inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso improprio dell’immobile, sollevando quindi il Comune di Piacenza da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’utilizzo della concessione. Allo scopo il soggetto gestore presenta adeguata polizza assicurativa.

Art.10 - ONERI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI Sono a carico delle associazioni assegnatarie:

1. cauzione, da versare al Comune di Piacenza, prima dell’ingresso e rapportata all’effettivo utilizzo e precisamente:

- euro duecento (200) per coloro che usufruiscono degli spazi due o più volte alla settimana;

- euro cento (100) per coloro che usufruiscono degli spazi sino a una volta alla settimana.

2. rimborso al soggetto gestore delle spese di cui all’art.8.

3. Sono altresì a carico delle associazioni i danni che l’Amministrazione Comunale fosse costretta a sopportare per colpa, dolo, negligenza o imperizia nello svolgimento delle loro attività.

Art.11 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Sono a carico dell’Amministrazione Comunale:

1. spese per i servizi erogati dal gestore alle associazioni (front office, gestione corrispondenza, servizio di custodia);

2. arredi ed attrezzature degli spazi comuni e dei locali assegnati alle associazioni. Arredi e attrezzature tecnologiche se richieste e se sono nelle disponibilità dell'amministrazione comunale e sono concessi in comodato d’uso gratuito e di essi verrà redatto apposito verbale di inventario;

3. interventi di manutenzione straordinaria ed eventuali investimenti;

4. conduzione degli impianti tecnologici (caldaia e centrale impianto raffrescamento);

5. l’Ufficio competente mantiene una costante sorveglianza sull’osservanza delle norme di cui al presente atto, al fine di verificare il buon andamento dell’attività gestionale, ed eventualmente individuare eventuali necessità migliorative. A tal fine mantiene rapporti costanti con il soggetto gestore e periodici con le associazioni.

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(13)

6 Art.12 - SERVIZIO DI CUSTODIA

La custodia dell’immobile è affidata al soggetto gestore.

Il soggetto gestore conserva copia delle chiavi dei locali delle associazioni da utilizzare in caso di necessità, per le pulizie dei locali e la verifica del loro corretto utilizzo.

L’Amministrazione Comunale conserva copia delle chiavi dei locali delle associazioni, degli spazi comuni e dell’accesso all’edificio e le può utilizzare per qualunque ispezione e valutazione in merito alla sicurezza dell’immobile, delle persone che lo frequentano e del suo corretto utilizzo.

Art.13 - ORARI DI APERTURA

La Casa delle associazioni è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30. e dalle 20,30 alle 24 (se necessario).

La Casa delle associazioni è aperta agli assegnatari secondo un calendario concordato con gli stessi in base ai criteri stabiliti all’art. 4.

Art.14 - REFERENTE ASSOCIAZIONI

Ogni associazione dovrà individuare, prima dell’assegnazione, il proprio referente, responsabile della gestione dello spazio assegnato e degli spazi comuni.

Il referente garantisce l’utilizzo corretto dei locali e degli arredi durante le attività della associazione, da parte dei suoi associati o delle persone che hanno avuto accesso ai locali durante le attività dell’associazione stessa.

Art.15 - UTILIZZO SALA RIUNIONI

L'utilizzo della Sala Riunioni è regolato da un calendario tenuto dal soggetto gestore.

Esso dovrà rispettare i seguenti criteri di massima:

1. utilizzo gratuito da parte delle associazioni che hanno sede presso la Casa delle associazioni in modo proporzionale rispetto alle giornate assegnate, come riportato nell'ALLEGATO B;

2. utilizzo gratuito da parte del Comune di Piacenza, per iniziative proprie (formazione, incontri, convegni, laboratori,...) e per le attività delle Consulte, nella misura di 35 giornate annue;

3. utilizzo gratuito per il soggetto gestore, per iniziative proprie;

4. utilizzo per le associazioni assegnatarie di ulteriori giornate rispetto a quelle gratuite, nonché alle associazioni iscritte all'Albo comunale, previa corresponsione di rimborso solo spese di gestione, come quantificate nell’ALLEGATO C;

5. utilizzo da parte di ulteriori soggetti, previa corresponsione di quota relativa al rimborso spese così come quantificato nell’ALLEGATO C;

6. la richiesta per l’utilizzo deve essere fatta al soggetto gestore almeno 15 giorni prima dell’

iniziativa, contestualmente al pagamento, se dovuto (ALLEGATO D);

7. per improvvise, impreviste o inderogabili necessità dell’Amministrazione Comunale, il soggetto gestore può negare o revocare la concessione della sala. In tal caso questi è sollevato da ogni obbligo di corrispondere ai richiedenti qualsivoglia risarcimento o rimborso delle spese eventualmente sostenute o impegnate, fatta eccezione per l’importo della quota eventualmente già versata;.

8. in caso di rinuncia da parte dell’assegnatario allo svolgimento della manifestazione o iniziativa, non si darà luogo alla restituzione della quota versata. Si provvederà invece alla restituzione del cinquanta per cento dell'importo già versato nei casi in cui la comunicazione della rinuncia sia data almeno cinque giorni prima la data di utilizzo.

9. è vietato allestire la Sala con strutture e arredi diversi da quelli presenti, salvo autorizzazione del soggetto gestore.

10. La Sala dovrà essere lasciata nelle medesime condizioni trovate al momento della consegna.

11. E’ facoltà del soggetto gestore e/o del personale dipendente dell’Amministrazione comunale accedere alla sala durante l’uso, ai soli fini di vigilare sull’utilizzo della stessa. Qualora in tale occasione dovessero rilevarsi difformità negli allestimenti o nell’uso rispetto a quanto dichiarato, la concessione decade automaticamente.

12. E’ in ogni caso vietata la sub-concessione a qualsiasi titolo dei locali a favore di terzi.

Art. 16 - UTILIZZO ARCHIVIO

Tutte le associazioni a cui verrà assegnato lo spazio presso la Casa delle associazioni avranno a disposizione uno spazio archivio in misura uguale per tutti.

L’utilizzo dell’archivio dovrà rispettare i seguenti criteri:

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7 al legale rappresentante di ogni Associazione assegnataria verrà consegnata una chiave dell’armadietto a uso individuale (l’altra chiave rimane a disposizione presso il soggetto gestore per necessità impreviste);

è vietato lasciare oggetti o documenti fuori dal proprio armadietto;

viene utilizzato esclusivamente lo spazio assegnato.

Art. 17 - UTILIZZO PARCHEGGIO

L’utilizzo del parcheggio dovrà rispettare i seguenti criteri di massima:

non sono ammessi posti riservati;

non si possono depositare strutture e/o strumenti vari.

ART.18 - ATTIVITÀ VIETATE

Nella Casa delle associazioni devono essere rispettate le seguenti norme gestionali ai fini della sicurezza e agibilità dei locali:

la porta principale e di emergenza devono potersi agevolmente aprire durante l’uso della struttura;

le vie d’uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale;

lungo le vie di esodo non devono essere depositati materiali facilmente infiammabili;

è fatto divieto di detenere liquidi infiammabili, di usare fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista;

è vietata l’affissione di materiale sui muri e sulla pavimentazione nonché l’uso di sostanze adesive;

va evitato il sovraccarico dell'impianto elettrico.

Inoltre, per favorire una serena convivenza è vietato:

produrre rumori che disturbino il lavoro degli altri;

lasciare oggetti o attrezzature di proprietà esclusiva o rifiuti fuori dai luoghi consentiti;

utilizzare spazi non assegnati senza richiesta al soggetto gestore;

installare strumentazione fisse di vario tipo;

lasciare in disordine gli spazi assegnati.

ART.19 – TUTELA DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI

Il soggetto Gestore ed i propri addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della riservatezza degli utenti del servizio affidato, con particolare osservanza delle norme previste dal D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE n. 2016/679, per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili.

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d’ufficio.

Il Gestore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell’ambito dell’attività prestata.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche

“Regolamento UE”), si informa che i dati personali forniti dall’appaltatore secondo quanto richiesto dal presente contratto sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29121 Piacenza; Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Segreteria Organi ISituzionali. Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Piacenza (RPD-DPO) è l'Avv. Elena Vezzulli, nominato con Decreto Sindacale n.50221 del 3/05/2018.

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8 ALLEGATO A DOMANDA PER ASSEGNAZIONE SPAZI

PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA MUSSO 5 PIACENZA

Al Sindaco

del Comune di Piacenza

L’Associazione (nome per esteso) ____________________________________________________

tramite il suo Presidente o Legale rappresentante (nome e cognome)

________________________________________________________________________________

DICHIARA

di essere iscritto all’Albo Comunale delle associazioni dal ________________________

di essere iscritto al Registro delle Consulte dal_________________________________

di non avere disponibilità di altra sede.

di non aver mai usufruito di sedi di proprietà del Comune di Piacenza in modo consecutivo.

di aver usufruito di sedi di proprietà del Comune di Piacenza dal____________ al_________

CHIEDE

la concessione di uno spazio in uso condiviso presso la Casa delle Associazioni di Via Musso 5 1.a) preferibilmente nei giorni di

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato indifferente

mattino dalle h.

alle h.

Da

concordare pomeriggio

dalle h.

alle h.

Da

concordare sera

dalle h.

alle h.

Da

concordare indifferente

Nel caso non si potessero soddisfare completamente le richieste, il giorno che si ritiene irrinunciabile è il__________________________________________________________________________________

1.b)

tutte le settimane oppure

n° volte nel mese __n° __in giorni prestabiliti annualmente

1.c Si ritiene di individuare i giorni e gli orari, in accordo con il gestore, trimestralmente 

1.d Si ritiene di individuare il giorno e l'orario, in accordo con il gestore, mensilmente, attraverso prenotazione 

2. Descrizione (sintetica) delle attività che il richiedente svolgerà presso la casa delle associazioni

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

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9

3. L’associazione necessita degli spazi per le seguenti motivazioni:

indisponibilità di altra sede

canone di affitto attuale insostenibile

sede attuale non idonea

altro_____________________________________________________________________

4. Le persone che di media frequenteranno lo spazio assegnato sono: n°_____________________

Il richiedente è informato che tale spazio viene condiviso con altre associazioni e che le spese di gestione sono a carico di ogni singola associazione, ripartite in base ai giorni di utilizzo richiesti e assegnati e che sono escluse le spese per stampe, fotocopie e altro materiale di facile consumo, che verrà pagato in base all’effettivo utilizzo.

Inoltre è a conoscenza che l’Amministrazione assegnerà gli spazi tenendo conto delle esigenze di ogni singola associazione, ma con lo scopo di dare uno spazio a tutti i richiedenti, al fine di un razionale utilizzo degli stessi.

Il sottoscritto

dichiara

- che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Comunale;

- di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione in uso dello spazio richiesto, riportate nei

“Criteri d’uso “Casa delle Associazioni Via Musso 5”, che con la presente accetta integralmente e si impegna a fare rispettare ai propri associati;

si impegna

a corrispondere la cauzione iniziale e la quota prevista per ciascun anno di concessione, a pena di decadenza così come previsto dall’art.7 del documento “Criteri d’uso” citato;

conferma

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi allegati;

Firma del Presidente o Legale Rappresentante (leggibile)

_____________________________________________

Referente per comunicazioni e per assegnazione spazio richiesto Nome e cognome____________________________________________________________

Telefono __________________________________________________________________

Cellulare __________________________________________________________________

Indirizzo email_______________________________________________________________

Indirizzo di Posta:

Via_________________________________ CP__________ Città___________________Prov. ___

Piacenza, ...

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10

Nota: la domanda deve essere compilata in ogni sua parte. Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità : 1. in adempimento di quanto disposto dalla legge;

2. per il perseguimento dell’attività di segretariato della Casa delle Associazioni;

3. per il perseguimento dei propri fini istituzionali

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatico

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’Iscrizione all’Albo Comunale delle forme associative (come da Regolamento delle Consulte art.3) e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione al medesimo e di conseguenza la mancata assegnazioni degli spazi presso la Casa delle Associazioni

Il trattamento riguarderà anche eventuali dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili. Il trattamento medesimo ha le seguenti finalità: iscrizione all’Albo e alle Consulte Comunali, assegnazione di uno spazio presso la Casa delle Associazioni di Via Musso 5 Piacenza.

I dati in questione, ad esclusione di quelli sensibili, potranno essere comunicati a: altri Settori

dell’Amministrazione Comunale, all’ Amministrazione Provinciale, alle Consulte, alle altre Associazioni.

Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29100 Piacenza.

I Responsabili del trattamento è il Dirigente del Servizio Segreteria Organi Istituzionali e il Responsabile dell’Ente gestore della Casa delle Associazioni

Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Piacenza (RPD-DPO) è l'Avv. Elena Vezzulli, nominato con Decreto Sindacale n. 50221 del 03/05/2018.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 (che si trascrive integralmente) ed ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE .

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell’origine dei dati personali,

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione.

Piacenza, __________________________

L’interessato

____________________________________

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11 ALLEGATO B UTIZZO GRATUITO SALA RIUNIONI

da parte delle associazioni assegnatarie degli spazi per ogni anno di assegnazione

Giorni di assegnazione degli spazi alla Casa delle Associazioni

Utilizzo gratuito di massima Sala riunioni ogni anno di assegnazione

1 o 2 g. al mese 1 giorno all'anno

3 g al mese o 1 g. alla settimana 2 giorni all'anno

2 g.alla settimana 3 giorni all'anno

3 g. alla settimana 4 giorni all'anno

4/5 g. alla settimana 5 giorni all'anno

Comune Piacenza 35 gg.

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12 ALLEGATO C QUOTA RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO DELLA SALA RIUNIONI

E MODALITA’ DI PAGAMENTO

A. Da parte delle Associazioni iscritte all'Albo comunale e per l'uso eccedente il numero previsto (allegato B) per le associazioni assegnatarie

Mattino h.8,30/13,00 (4,30 h.): euro 30 Pomeriggio h. 14,30/19,00 (4,30 h.): euro 30 Sera h.20,30/24,00 (3,30h.): euro 40

Giornata intera: euro 70

B. Da parte di Associazioni, Enti, Privati, Partiti politici, sindacati, non previsti al punto A Mattino h.8,30/13,00 (4,30 h.): euro 40

Pomeriggio h. 14,30/19,30 (5,00 h.) : euro 40 Sera h.20,00/24,00 (4,00 h.) : euro 50 Giornata intera: euro 90

La quota prevista va pagata al soggetto gestore al momento della richiesta e comunque almeno 7 (sette) giorni prima dell’assegnazione.

Il mancato pagamento entro i termini previsti annulla la richiesta.

Il corrispettivo può essere regolarizzato:

Per contanti

Con bonifico sul conto bancario del Gestore

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13 ALLEGATO D

RICHIESTA DELLA ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEA DELLA SALA RIUNIONI o altro spazio disponibile

Al ...

...

(Soggetto Gestore) e p.c. all'Ufficio Partecipazione - Comune di Piacenza

Il/la sottoscritto/a ...

nato/a il ... a ...(prov ...) residente a ...(prov ...) via...

in qualità di legale rappresentante di ...

(Associazione, Comitato, Gruppo, ecc..)

con sede in ...(prov ...) via...

tel. ... fax ...

e.mail: ...………..

(indicare denominazione, domicilio e sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi recapiti) sito web ...

CHIEDE

L’ASSEGNAZIONE IN USO PROVVISORIO E TEMPORANEO DELLA SALA RIUNIONI (o altro spazio disponibile) SITUATA PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA MUSSO 3/5 PIACENZA

per l’iniziativa:

...

...

...

che si svolgerà:

data ...

orari ...

n. partecipanti (effettivi o presunti)...

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il sig/ la sig.ra

... tel ... email ...

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(21)

14

DESCRIZIONE DELL' INIZIATIVA e modalità organizzative

...

...

...

...

...

...

...

sito Internet dedicato all’iniziativa (se presente)

...

Il/la sottoscritto/a

- dichiara che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Comunale;

- conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi allegati;

- dichiara di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione in uso della sala richiesta, riportate nei criteri per la concessione dell’utilizzo di sale comunali, che con la presente accettano integralmente;

Piacenza, ______________________

firma

_________________________________________________

(NOTA: la domanda deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, con allegata la ricevuta di pagamento, quando dovuta)

Nota: la domanda deve essere compilata in ogni sua parte. Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. I dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

firma

________________________________________________

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Riferimenti

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