• Non ci sono risultati.

Seminario Piattaforma on-line

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Seminario Piattaforma on-line"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Segreteria scientifica:

Inail: Diego De Merich, Ruggero Maialetti, Carla Simeoni Fincantieri: Stefano Borgagni, Stefano Sambraello

Segreteria organizzativa

Inail: Francesca Romana Romani, Alessio Mangiapane Fincantieri: Davide Franceschi

Seminario

Piattaforma on-line

10 Novembre 2021

FATTORI DI RISCHIO TRASVERSALI E NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

DEL LAVORO

(2)

Ore 9:30 Apertura e collegamento Ore 9:45 Saluti e apertura lavori

Ester Rotoli – Inail

Francesco Saverio Zanoni – Fincantieri

Introduce e Modera Stefano Sambraello - Fincantieri Ore 10:00 Smart working

Aspetti tecnico-normativi Loredana Quaranta – Inail

Aspetti contrattuali e giuslavoristici Luca Fabbri – Fincantieri

L’esperienza dell’RSPP degli uffici di progettazione

Lorenzo Paoli - Fincantieri Ore 10:45 Fattori di genere e età

Aspetti tecnico-normativi Lucina Mercadante – Inail

Esperienze sui fattori di genere, età Giuseppe Bianco – Fincantieri

Ore 11:30 Differenze linguistiche e culturali Aspetti tecnico-normativi

Loredana Quaranta – Inail

L’esperienza sul campo nel cantiere di Genova- Sestri Ponente

Stefano Borgagni - Fincantieri Ore 12:15 Discussione

Ore 12:30 Chiusura dei lavori

Presentazione

La valutazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ha come oggetto tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori compresi quelli riferiti a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli “connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi”.

Tra i rischi da considerare ci sono anche quelli connessi a particolari modalità di svolgimento del lavoro, tra le quali va certamente ricompreso lo smart working. Negli ultimi due anni, in seguito alla diffusione del SARS-CoV-2, il ricorso a tale modalità lavorativa ha avuto un notevole incremento per tutte quelle attività che non necessitano della presenza continuativa dei lavoratori all'interno di locali aziendali, come ad esempio le attività amministrative o di progettazione.

La regolamentazione dello smart working è stata introdotta dalla legge 81/2017, che prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano secondo questa modalità consegnando loro con cadenza almeno annuale un'informativa scritta nella quale “sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

Questi aspetti interessano anche il settore della cantieristica navale.

Il seminario tratta i principali elementi relativi allo smart working, alle differenze di genere e di età e alle differenze linguistiche e culturali, fornendo per ciascun argomento un inquadramento tecnico normativo e presentando poi le esperienze sul campo delle realtà Fincantieri.

Il seminario è il primo di un ciclo di tre eventi che rientrano tra le attività previste dal Protocollo d’intesa tra Inail e Fincantieri per il triennio 2020-2022.

Riferimenti

Documenti correlati

− che, in un parere del Ministero della Salute (DCOM 705-P-17/06/2010), rispetto alla propria Circolare del 17/12/2004 in tema di disposizioni in materia di tutela

81/2008: Il DL prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle

Ogni Datore di lavoro deve “valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a

f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato

• Le prime elaborazioni evidenziano dati confrontabili (es. difficoltà nelle applicazione delle procedure e rischi da interferenze nei PMP Fonderie e Cantieristica navale) e

Art 28 del DLgs 81/2008 : La valutazione deve riguardare tutti rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a

Il sottoscritto datore di lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e alla presenza del rappresentante dei lavoratori

Il datore di lavoro, oltre a fornire ai lavoratori le attrezzature e i dispositivi necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, dovrà considerare anche tutti gli