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Oggetto: diritti sindacali – scioglimento riserva Tribunale di Roma sez. II Lavoro 13 luglio 2012.

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00184 Roma – Via Nazionale, 75 – Tel. 06.478394 – Fax 06.478394234 – C.F.: 95565580582

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E-mail: segreteria@sisac.info – Internet: www.sisac.info

Roma, 5 settembre 2012

Prot. n. 738/2012

Agli Assessorati regionali alla Sanità SEDI

Oggetto: diritti sindacali – scioglimento riserva Tribunale di Roma sez. II Lavoro 13 luglio 2012.

Premesso che con ricorso ex art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300 la scrivente Struttura veniva citata come parte convenuta nel procedimento iscritto al n. 4627/12 R.G.C.

Considerato che a scioglimento della riserva espressa in udienza, in data 13 luglio 2012 il Tribunale di Roma, sez. II Lavoro, ha reso nota la propria decisione.

Preso atto del fatto che il termine per un eventuale reclamo della parte attrice è decorso inutilmente e che pertanto la decisione del Tribunale ha assunto carattere definitivo.

Si comunica che il Giudice adito, dopo aver chiarito che la SISAC a norma dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come richiamato dall’art. 52, comma 27 della Legge 27 dicembre 2002, n.

289, esercita ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi ed all’assistenza alle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi e che in questo ultimo ambito rientra l’attività di emissione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni datrici di lavoro interessate, ha ribadito alcuni principi in materia di fruizione di diritti sindacali sancendo:

- che anche il medico convenzionato di assistenza primaria ha diritto di assentarsi per espletare il proprio mandato di natura sindacale;

- che, in adesione al parere SISAC n. 227 del 1 marzo 2011, tale diritto vada garantito secondo le previsioni del vigente ACN e quindi debba necessariamente essere confinato nel limite delle ore per cui è prestata l’attività di sostituzione comunicata a norma dell’art. 21, comma 6;

- che l’onere del compenso spettante al sostituto è a carico del medico titolare anche se materialmente trattenuto e versato dalla ASL;

Tanto si rappresenta agli Assessorati in indirizzo per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza presso la Aziende e gli Enti interessati del SSN.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore

dott. Franco Rossi

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