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ACCORDO QUADRO PER LE ATTIVITA’ DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ESTERNA E INTERNA PER L’INAIL.

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ACCORDO QUADRO PER LE ATTIVITA’ DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ESTERNA E INTERNA PER L’INAIL.

TRA

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato “Inail”), codice fiscale n. 01165400589, rappresentato dal dott. ********, nato a ******** il ********, nella qualità di Direttore della Direzione centrale pianificazione e comunicazione, domiciliato per la carica in Roma, piazzale Pastore, 6

e

la società Pomilio Blumm S.r.l. (di seguito denominata “Fornitore”), con sede legale in ********, via ********, iscritta al Registro delle Imprese di ******** al n. ********, partita Iva ********, domiciliata ai fini del presente atto in ********, via ********, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Sig. ********, nato a ********il ********;

PREMESSO

- che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il d.lgs 18 aprile 2016, n.

50, recante “codice dei contratti pubblici”;

- che ai sensi dell’art. 216, comma 1, del citato decreto, lo stesso si ap- plica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successi- vamente alla data della sua entrata in vigore;

- che l’Inail, con bando pubblicato sulla G.u.u.e. il 3 febbraio 2016, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi per l’ideazione e la realizzazione di campagne di comunicazione esterna

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e interna, basato su un accordo quadro concluso con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- che al presente contratto si applicano le norme di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207;

- che, con determina n. 65 del 20 febbraio 2017, il Responsabile della Di- rezione centrale acquisti, effettuato, con esito positivo, il controllo ai sensi dell’art. n. 48, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e la verifica del pos- sesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006, ha dichiarato l’aggiudicazione definitiva della procedura di cui trattasi alla Pomilio Blumm s.r.l.;

- che il Fornitore ha manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire quanto stabilito nel presente accordo quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché quanto stabilito nel patto di integrità sotto- scritto in data 8 marzo 2016, nel capitolato e nelle offerte tecnica ed economica dal medesimo presentate;

- che, con determina n. 32 del 19 luglio 2017, è stata autorizzata la sti- pula del presente accordo quadro per le attività di ideazione e realizza- zione di campagne di comunicazione esterna e interna.

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il capitolato (allegato A), l’offerta tecnico-organizzativa progetto di campagna di comunicazione esterna (al-

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legato B1), l’offerta tecnico-organizzativa piano mezzi (allegato B2), l’offerta economica (allegato C) e il patto di integrità sottoscritto dal Forni-

tore in data 8 marzo 2016 (allegato D), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, ai quali si fa pieno rinvio per quanto non regolato dal medesimo.

ARTICOLO 2 Oggetto

Il presente accordo quadro, concluso con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha per og- getto i servizi di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione esterna e interna.

Ai sensi degli articoli 2 “specifiche tecniche dei servizi e relative modalità di svolgimento” e 5 “importo dell’accordo quadro” del capitolato, con la stipu- la del presente atto viene concluso un accordo quadro in base al quale l’Inail ha la facoltà di acquisire i predetti servizi allorquando ne ravvisi la necessità, senza alcun obbligo minimo di ordinativi o corrispettivi né di esaurire il limite massimo di spesa previsto dal successivo articolo 3 del presente atto.

In occasione di ogni singola campagna di comunicazione l’Inail, dopo aver valutato la proposta del Fornitore, emette una lettera ordinativo (di seguito denominata “ordine”), che contiene fabbisogni, tempi e modalità di svol- gimento dei servizi richiesti e quanto altro necessario per l’esecuzione delle prestazioni di cui al citato art. 2 del capitolato.

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4

Gli ordini possono essere emessi esclusivamente dalla Direzione centrale pianificazione e comunicazione e dalla Direzione centrale prevenzione dell’Inail.

ARTICOLO 3

Durata e valore dell’accordo quadro

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4 “durata dell’accordo quadro” e 5

“importo dell’accordo quadro” del capitolato, l’accordo quadro ha una dura- ta di tre anni decorrenti dalla data di stipula e prevede un importo massi- mo del corrispettivo erogabile al Fornitore a titolo di fee di agenzia e per la realizzazione di servizi/prodotti a listino pari a € 1.500.000,00 (euro unmi- lionecinquecentomila/00), Iva esclusa.

L’importo complessivo dei singoli ordini non può essere superiore a quello massimo triennale, pari a € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomi- la/00), Iva esclusa, al raggiungimento del quale non si può procedere all’emissione di ulteriori ordini.

L’eventuale esaurimento del predetto importo massimo del corrispettivo erogabile, in data antecedente al termine triennale di cui sopra, comporte- rà lo scioglimento del presente accordo quadro.

L’ Inail può rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore periodo di un anno e per un ulteriore importo massimo del corrispettivo erogabile, a titolo di fee e per la realizzazione di servizi/prodotti a listino, pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), Iva esclusa.

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Qualora, allo scadere del triennio contrattuale, l’importo massimo previsto non fosse completamente utilizzato, l’importo residuo del triennio verrà aggiunto all’importo annuale dell’eventuale rinnovo.

Il presente accordo quadro è immediatamente efficace tra le parti e, per- tanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun prov- vedimento approvativo.

Resta inteso che i singoli ordini di cui al precedente art. 2 del capitolato

“specifiche tecniche dei servizi e relative modalità di svolgimento” devono essere emessi esclusivamente entro il suddetto termine di scadenza del presente accordo quadro. L’ultimo ordine emesso può essere eseguito an- che oltre il termine di scadenza contrattuale ed è comunque regolato dal presente accordo quadro.

Il Fornitore non può vantare diritto ad alcun compenso aggiuntivo nonché ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di par- tecipazione alla procedura di aggiudicazione, fatte salve le eccezioni espli- citamente previste nel capitolato.

ARTICOLO 4

Obbligazioni generali del Fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto degli ordini emessi in attuazione del presente accordo quadro, nonché ogni attività che si renda necessaria per l’attivazione e la prestazione dei servizi stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il Fornitore si obbliga a

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6

eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescri- zioni contenute nel presente accordo quadro, nel capitolato (all. A), nelle offerte tecnico-organizzative (all.ti B1 e B2), nell’offerta economica (all.C) e nel patto di integrità sottoscritto in data 8 marzo 2016 (allegato D).

ARTICOLO 5

Responsabile unico del procedimento

Per l’Inail il Responsabile unico del procedimento è il dott.

********

, di- rigente della Direzione centrale pianificazione e comunicazione.

Il Rup svolge le attività di coordinamento, indirizzo e controllo per il rego- lare svolgimento di tutte le attività contrattuali.

ARTICOLO 6

Esecuzione dell’accordo quadro

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del presente accordo quadro da parte del Fornitore e di verificare che le attività e le prestazioni siano ese- guite in conformità ai documenti contrattuali, la Direzione centrale pianifi- cazione e comunicazione e la Direzione centrale prevenzione, prima dell’inizio delle attività, procederanno, con separati atti, alla nomina dei ri- spettivi Direttori dell’esecuzione del contratto (Dec) e alla comunicazione dei nominativi al Fornitore.

Ciascun Direttore dell’esecuzione, in relazione a ciascun ordine emesso dalla Struttura di appartenenza, deve:

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7

- effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Fornito- re dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, i necessari accer- tamenti e rilasciare, ai sensi dell’art. 309 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle presta- zioni, con le modalità previste dall’art. 304, comma 2, del citato d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207;

- svolgere, sulla base di idonea reportistica e documentazione di det- taglio prodotta dal Fornitore secondo quanto specificato nei singoli ordini, le verifiche di conformità delle prestazioni previste dagli arti- coli 312 e seguenti del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, e rilasciare, ai sensi dell’articolo 322 dello stesso decreto, il certificato di verifica di conformità, che deve essere confermato dal Rup ai sensi dell’articolo 307 del citato d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, al fine di:

 consentire al Fornitore di emettere le fatture per il pagamento del fee di agenzia nonché dei prodotti/servizi a listino realizza- ti e acquisiti;

 autorizzare il Fornitore a rilasciare le attestazioni di regolare esecuzione del servizio reso dai concessionari, per la succes- siva emissione delle fatture da parte di questi nei confronti del Fornitore medesimo.

Il Fornitore, ai sensi dell’art. 11 del capitolato “responsabili del servizio”, deve comunicare all’Inail, entro 20 giorni dalla stipula del presente accordo quadro, il nominativo del responsabile amministrativo per l’esecuzione dell’accordo stesso.

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L'Inail può rivolgere al suddetto responsabile qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente accordo quadro, allor- ché ravvisi a proprio insindacabile giudizio la necessità o l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.

ARTICOLO 7 Garanzie

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione di euro 1.165.500,00 (euro unmilio- necentosessantacinquemilacinquecento/00) mediante la stipula di una ga- ranzia fidejussoria indicata con il numero ********rilasciata da

********secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Forni- tore durante tutto il periodo di durata dell’accordo quadro e, comunque, fi- no alla completa esecuzione dello stesso. La predetta cauzione sarà svin- colata con le modalità e nei termini di cui al capitolato.

ARTICOLO 8

Corrispettivi e modalità di pagamento

Il corrispettivo dei servizi oggetto del presente accordo quadro è calcolato con le modalità di cui all’art. 3 del capitolato “remunerazione del servizio”

applicando i ribassi indicati nell’offerta economica (allegato C).

Il pagamento delle fatture relative ai corrispettivi spettanti al Fornitore a titolo di fee d’agenzia e per la realizzazione di servizi/prodotti a listino ver- rà effettuato, nei termini e con le modalità indicate all’art. 7 del capitolato,

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da ciascuna struttura dell’Inail che ha emesso l’ordine per l’esecuzione del servizio; le fatture dovranno riportare il numero CIG: 6552518CE6.

Ai fini della corretta notifica delle fatture mediante il Sistema di Interscam- bio, si comunica che i codici unici ufficio (C.U.U.) delle strutture commit- tenti sono, rispettivamente: LOPZDP (Direzione centrale pianificazione e comunicazione) e 8XZ4CV (Direzione centrale prevenzione).

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che sa- ranno emesse dal Fornitore dovranno riportare nell’apposito campo esigibi- lità Iva il valore “S”, che, come previsto dalle “specifiche tecniche operati- ve del formato della fattura del sistema di interscambio”, indica la scissio- ne dei pagamenti e consente all’Inail il versamento diretto all’erario dell’imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).

In fase di liquidazione di ciascuna fattura, l’Inail, ai sensi dell’art. 4, com- ma 3, del più volte citato d.p.r. 207/2010, opererà, sull’importo netto pro- gressivo delle prestazioni, la ritenuta di garanzia dello 0,50%, da svincola- re in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazio- ne appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per quanto concerne i rapporti con le concessionarie di pubblicità di cui all’art. 2A.4.2 del capitolato, si conviene che:

- il Fornitore acquista gli spazi pubblicitari concludendo i relativi contratti con i concessionari;

- ciascuna struttura Inail che ha emesso l’ordine per l’esecuzione del servizio provvede, ai sensi del precedente art. 6, ad autorizzare il for-

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nitore al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni rese dai concessionari;

- il Fornitore, solo a seguito e nei limiti della citata autorizzazione, effet- tua il pagamento dei corrispettivi dovuti ai concessionari per i servizi resi e richiede all’Inail il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari, allegando la reportistica e documentazione di cui al precedente art. 6, compresa quella di natura contabile, e le ricevute dei pagamenti effettuati ai concessionari medesimi.

Il pagamento delle fatture e il rimborso delle spese sostenute dal Fornitore avvengono con le modalità e i tempi di cui all’art. 7 del capitolato “modali- tà di pagamento”. Il rimborso non è soggetto a Iva.

Tutti i pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico con ac- credito sui seguenti conti correnti dedicati, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 13 agosto 2010, n. 136:

- Istituto

********

, agenzia

********

di

********

, Iban:

********

e Iban:

********

;

- Istituto

********

, filiale di

********

, Iban:

********

e Iban:

********

;

- Poste italiane s.p.a., agenzia di

********

, Iban:

********

; - Istituto

********

, filiale di

********

, Iban:

********

;

- Istituto

********

, filiale di

********

, Iban:

********

– BIC Code

********

e Iban:

********

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11

- Istituto

********

, filiale di

********

, Iban:

********

e Iban:

********

;

- Istituto

********

, sede di

********

, Iban:

********

e Iban:

********

;

- Istituto

********

, filiale di

********

, Iban:

********

;

- Istituto

********

, filiale

********

di

********

, Iban:

********

e Iban:

********

;

- Istituto

********

, filiale di

********

, Iban:

********

sui quali sono delegati ad operare:

- il sig.

********

, nato a

********

il

********

, C.F.

********

, Presidente del consiglio di amministrazione;

- il sig.

********

, nato a

********

il

********

, C.F.

********

, Consigliere e Amministratore Delegato;

- la sig.ra

********

, nata a

********

il

********

, C.F.

********

, consulente finanziario;

- il sig.

********

, nato a

********

il

********

, C.F.

********

, di- pendente.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante il Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito alle modalità di pagamento, rispetto alle relative indicazioni conte- nute nel presente contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, a mezzo raccomandata, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

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ARTICOLO 9 Subappalto

Il Fornitore non ha indicato all’atto dell’offerta che intende subappaltare parte dei servizi che, pertanto, vengono effettuati esclusivamente dallo stesso.

ARTICOLO 10 Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente accordo quadro il Fornitore elegge domicilio in via ********– ******** – ********.

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ARTICOLO 11 Condizione risolutiva

Il Fornitore prende atto che il presente accordo quadro è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del d.lgs. 6 settem- bre 2011, n. 159.

Qualora il Prefetto rilasci informazione antimafia interdittiva, l’Inail recede dall’accordo e la Società rinuncia, sin da ora, a eventuali pretese risarcito- rie, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità con- seguite.

ARTICOLO 12 Spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti all’accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

Con riferimento ai corrispettivi dovuti al Fornitore a titolo di fee di agenzia e per la realizzazione di servizi/prodotti a listino, il Fornitore dichiara a tutti gli effetti di legge che la cessione di beni e la prestazione di servizi vengo- no effettuate nell’esercizio di impresa, ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 26 ot- tobre 1972, n. 633, e che pertanto esse, ai sensi dell’art. 1 del citato de- creto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, la quale resta, invece, a carico dell’Inail.

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ARTICOLO 13

Controversie e foro competente

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ARTICOLO 14 Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e relativi allegati, il servizio sarà disciplinato dal codice civile e dalle norme del d.lgs.

163/2006 e s.m.i., nonché dal d.p.r. 207/2010 e s.m.i. per le motivazioni di cui in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’Inail Per Pomilio Blumm S.r.l.

--- --- Ai sensi dell’art.1341 c.c., Pomilio Blumm srl approva espressamente gli artt. 6 “esecuzione dell’accordo quadro”, 8 “corrispettivi e modalità di pa- gamento” e 13 “controversie e foro competente” del presente accordo quadro e gli artt. 9 “penali”, 14 “risoluzione del contratto” e 15 “esecu- zione in danno” del capitolato (allegato A).

Per Pomilio Blumm S.r.l.

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