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Autore: Lazzini Sonia In: Diritto civile e commerciale

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Academic year: 2022

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Modalità di presentazione delle offerte: il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segre

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

In tema di modalità di presentazione delle offerte imposte dalla lex specialis di gara, merita di essere segnalata la decisione numero 4666 del 25 luglio 2006 del Consiglio di Stato che ci offre tre importanti insegnamenti:

<che, invero, la clausola del disciplinare al centro del contendere non

suscita i dubbi di carattere ermeneutico nutriti dal T.a.r., risultando per contro chiara ed univoca, nel senso di richiedere che la presentazione dei plichi avvenisse, a pena di esclusione, esclusivamente «a mezzo raccomanda postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata», né la circostanza che fosse stato evidenziato in neretto il solo termine finale era idonea ad indurre dubbi di sorta in ordine al significato del testo, siccome reso intelligibile in base ai nessi logici e grammaticali tra le espressioni utilizzate;

che la legittimità e la razionalità di una regola di gara che imponga determinate modalità di presentazione delle offerte (a mezzo posta o tramite corriere) sono state già riconosciute in precedenti arresti di questa Sezione

che il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce evidentemente ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte

scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate>

(2)

a cura di *************

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di

Stato in sede

giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO 2005

ha pronunciato la seguente

decisione

(3)

del Sindaco in carica l.r. p.t., rappresentato e difeso dall’***************’Anno, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone, n. 60;

contro

la *** S.R.L.,

non costituitasi in giudizio;

e nei confronti

della COSTRUZIONI *** S.P.A.,

non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 938 del 26.1.2005-1°.8.2005, pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche;

visto il ricorso con i relativi allegati;

(4)

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il consigliere*****************i;

udito nella camera di consiglio del 17.2.2006 l’***************’Anno per l’ente civico appellante;

premesso che il giudizio si presta ad essere definito, in sede cautelare, con decisione succintamente motivata;

ritenuto, in fatto, che il Comune di Senigallia impugna la sentenza, specificata in epigrafe, con cui il T.a.r.

delle Marche, in accoglimento del ricorso promosso dalla *** S.r.l., ha annullato il

provvedimento di esclusione della stessa dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di consolidamento statico, restauro architettonico ed impianti dell’edificio ex-Gioventù Italiana da destinare ad uffici comunali, nonché il bando, il disciplinare, i verbali di gara adottati dalla Commissione ed i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;

che, relativamente alle “modalità di presentazione e criteri di ammis-sibilità delle offerte”, il disciplinare di gara stabiliva che i plichi con-tenenti l’offerta e la documentazione richiesta per la partecipazione all’appalto dovessero pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Senigallia a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 18.7.2003;

che, nella sua prima riunione (22.9.2003), la Commissione di gara procedette, fra l’altro, all’esclusione della *** S.r.l., poiché il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta per par-tecipare alla procdura non era stato presentato nel rispetto delle modalità sopra riferite

(5)

che il primo giudice, dopo aver disatteso le eccezioni d’inammissibilità sollevate dal Comune resistente, accolse, nel merito, il ricorso della *** S.r.l., opinando che la clausola recante le sopra descritte modalità di presentazione delle offerte, imposte dalla lex specialis a pena di esclusione dalla gara, oltre a presentarsi oscura e di non facile interpretazione (con specifico riferimento all’individuazione dell’inadempimento sanzionato con la misura espulsiva), fossero altresì illegittime per violazione dei principi di non appesantimento del procedimento ex art. 1, comma 2, della L. 7.8.1990, n. 241, di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto non giustificate da specifiche esigenze di interesse pubblico e vieppiù irragionevoli, impedendo esse ai concorrenti di scongiurare, mediante la consegna diretta del plico contenente l’offerta presso gli uffici comunali, l’alea di un ritardo ipoteticamente imputabile al servizio postale o all’agenzia di recapito autorizzata;

considerato, in diritto, che l’appello si palesa manifestamente fondato, alla luce della prevalente giurisprudenza di questo Consesso;

che, invero, la clausola del disciplinare al centro del contendere non

suscita i dubbi di carattere ermeneutico nutriti dal T.a.r., risultando per contro chiara ed univoca, nel senso di richiedere che la presentazione dei plichi avvenisse, a pena di esclusione, esclusivamente «a mezzo raccomanda postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata», né la circostanza che fosse stato evidenziato in neretto il solo termine finale era idonea ad indurre dubbi di sorta in ordine al significato del testo, siccome reso intelligibile in base ai nessi logici e grammaticali tra le espressioni utilizzate;

che la legittimità e la razionalità di una regola di gara che imponga determinate modalità di presentazione delle offerte (a mezzo posta o tramite corriere) sono state già riconosciute in precedenti arresti di questa Sezione (v., ex multis, la recente decisione n. 82 del 13.12005 ed, ancor prima, la n. 2291 del 30.4.2002);

che il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce evidentemente ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte (Cons. St., sez. V, 18.3.2004, n. 1411), scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate;

(6)

che, in conclusione, l’integrale accoglimento nel merito dell’appello comporta l’assorbimento dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo riproposta dall’ente appellante;

che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 17.2.2006, DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 25 luglio 2006

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