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DOVERI E RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI IN PRESENZA DICAUSE DI SCIOGLIMENTO. 10 ottobre 2014

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DOVERI E RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

IN PRESENZA DI CAUSE DI

SCIOGLIMENTO

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Cause di scioglimento Art. 2484 e segg. c.c.

1. per il decorso del termine;

2. Per conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo il disposto artit. 2447 e 2482-ter;

5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 (recesso del socio con impossibilità di rimborso; 6. per deliberazione dell'assemblea (liquidazione volontaria);

7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto (es. scadenza di un brevetto, risoluzione di un contratto).

L’attività nella fase di pre-liquidazione

1. Accertamento senza indugio della causa dello scioglimento e adempimenti connessi 2. Conservazione dell’integrità e valore del patrimonio sociale

Responsabilità in capo agli amministratori 1. Accertamento in ritardo del verificarsi della causa di scioglimento

2. Ritardo o omissione degli adempimenti ex art. 2484, comma 3 (deposito Registro Imprese)

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DOVERI, POTERI E RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

(ARTT. 2485 E 2486 C.C.)

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Art. 2485.

Obblighi degli amministratori.

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484.

Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.

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Art. 2486.

Poteri degli amministratori

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

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Gli amministratori devono adempiere i doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Il livello di diligenza e quindi di dovere è quindi:

1. generale, per ogni amministratore, e

2. specifico per coloro in possesso di particolari competenze/poteri La differenza si coglie in punto di prova dell’inadempimento.

A livello generale l’inadempimento dell’amministratore viene ad essere dimostrato dal diverso comportamento assunto in un determinato contesto; a livello specifico, e dunque in un contesto più limitato in termini di possibili comportamenti dovuti, per dimostrare l’inadempimento è sufficiente la prova della sua inosservanza.

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La responsabilità dell’amministratore risiede nel suo eventuale inadempim- ento, causa di un potenziale danno per la società, e costituisce il rapporto di causalità tra inadempimento e danno.

La responsabilità degli amministratori è quindi generata dalla violazione di norme di legge o clausole statutarie non già dall’insuccesso o dal dissesto della Società.

Gli amministratori, infatti, hanno il dovere ed il potere di ad agire in modo informato (art. 2381 c.6) e devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (artt.

2392 e 2476 c.c.).

E’ quindi sindacabile il modo in cui gli amministratori assumono le decisioni laddove queste siano manifestamente imprudenti o irrazionali.

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Il verificarsi di una o più cause di scioglimento impone, quindi, il dovere degli Amministratori di agire, e dei Sindaci di vigilare affinché l’azione degli Amministratori sia in linea con il rispetto della norma e della prassi operativa nell’adempimento del loro incarico, assumendo un atteggiamento conserva- tivo del patrimonio sociale in attesa di sviluppi dell’attività.

L’obbligo degli Amministratori di essere in possesso delle informazioni neces- sarie per operare la relativa valutazione, costituisce quindi il presupposto della loro eventuale responsabilità in ipotesi di danno arrecato a causa della violazione dell’obbligo di conservazione e di informazione all’assemblea.

Per conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, si intende quindi sia un immediato obbligo pubblicistico della dichiarazione al Registro Imprese della causa dello scioglimento a garanzia della Società, dei soci, dei creditori e dei terzi, sia un atteggiamento diligentemente “difensivo”

a tutela del valore residuo.

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Il concetto di diligenza è stato oggetto di consolidata giurisprudenza.

La giurisprudenza, nel distinguere la sfera della funzione gestoria insinda- cabile, attinente al merito della scelta e come tale di esclusiva competenza dell’organo di amministrazione, dalla sfera suscettibile di essere sindacata, fa riferimento al concetto di legittimità sostanziale.

Per legittimità sostanziale si intende non la convenienza dell’atto compiuto rispetto ad altre possibili scelte imprenditoriali, quanto piuttosto la correttezza del procedimento decisionale attraverso il quale la scelta gestionale è stata assunta.

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In questo senso:

Trib. Milano 2 maggio 2007 : “la scelta dell’amministratore di società di capitali di compiere o meno un atto di gestione non è mai di per sé suscettibile di essere apprezzata in termini di responsabilità giuridica per l’impossibilità stessa di operare una simile valutazione con un metro che non sia quello dell’opportunità e perciò sconfinante nel campo della discrezionalità imprenditoriale.

E’ solo l’eventuale omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel genere che può configurare e può quindi generare un responsabilità contrattuale dell’amministratore verso la società

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Ed ancora:

Cass. civ. 23.03.2004 n. 5718: “quanto all’obbligo di amministrare con diligenza, vige, come noto, il principio dell’insindacabilità dell’opportunità e convenienza delle scelte gestionali. Tale principio muove dalla distinzione tra controllo di legittimità e controllo di merito e conduce ad escludere che gli amministratori possano essere chiamati a rispondere degli errori di gestione.

In questa prospettiva si è sottolineato che discrezionalità vuole dire libertà di identificare le scelte, senza esonerare l’amministratore dall’osservanza del dovere di diligenza. Pertanto, se anche il giudice non può sindacare la scelta in sé, deve però controllare il percorso attraverso il quale essa è stata preferita.

……… la responsabilità può essere generata dall’eventuale omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste prima di procedere a quel

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Per riuscire nell’intento, quindi, gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato (cfr. art. 2381 c.c.), conoscendo tutte le informazioni necessarie a ponderare adeguatamente la questione sulla quale sono chiamati ad esprimersi mediante la richiesta agli organi delegati del generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Parallelamente, il Collegio Sindacale, nell’ambito delle verifiche periodiche, dovrà vigilare affinché gli amministratori siano messi in condizione di essere informati e verificare che le operazioni effettuate, o di prossima effettuazione, siano rispettose della salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale e finalizzate al suo accrescimento.

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Connesso al dovere di agire informati è il dovere di motivare le scelte di gestione assunte, così da rendere verificabile e ripercorribile l’iter che ha condotto ad assumere le principali scelte di gestione; se l’iter decisionale appare sindacabile, la necessità di renderlo manifesto e chiaro è ancora più doverosa.

Talché se l’Amministratore sarà stato in grado di motivare adeguatamente l’iter decisionale, difficilmente potrà essere oggetto di censure.

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In tale contesto, agli amministratori è richiesto soprattutto di rilevare

tempestivamente i segnali di crisi, interna o esterna (assemblea) alla Società, che possono essere il principale presupposto delle cause di scioglimento.

Colti i primi segnali, il dovere di informazione dovrà accentuarsi: l’attività dell’organo di gestione dovrà intensificarsi; le riunioni del Consiglio dovranno avvenire più frequentemente, l’esatta situazione patrimoniale dovrà essere continuamente aggiornata mediante la redazione di situazioni infrannuali.

Sulla base delle suddette informazioni, l’amministratore dovrà individuare gli strumenti più idonei per affrontare la situazione ed eventualmente tentare di risolverla avendo quale prioritario fine l’interesse della Società, dei soci, dei creditori e dei terzi.

Sulla base delle suesposte considerazioni gli amministratori valuteranno se detto interesse possa essere soddisfatto mediante un’attività di ristrutturazione ovvero

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DOVERI, POTERI E RESPONSABILITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE

(ARTT. 2403 2403 BIS E 2407 C.C.)

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Art. 2403 c.c. DOVERI

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 2403 bis

Procedere anche individualmente ad ispezioni e controlli.

Richiedere informazioni agli amministratori.

Predisporre relazione sull’operato svolto.

Art. 2407 c.c. RESPONSABILITA’

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico…….

Anche in questo caso, la responsabilità dei sindaci deriva dall’inadempimento ai loro doveri d’ufficio e prescinde dall’eventuale dissesto della società.

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Il soggetto sulla cui attività il collegio è tenuto a vigilare è

LA SOCIETA’ COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATA

l’attività oggetto di vigilanza è l’attività sociale e, quindi, l’attività degli organi attraverso i quali essa si manifesta ovvero l’attività dell’organo amministrativo e l’attività dell’assemblea.

Il controllo specificamente rivolto all’attività dell’organo di amministrazione si realizza nel controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il concetto di corretta amministrazione si ricollega a quello di amministrazione diligente, vale a dire di un’amministrazione svolta in modo informato e ponderato, i cui atti siano l’estrinsecazione di legittimità sostanziale.

L’oggetto di verifica, dunque, attiene non al merito della gestione ma alla valutazione della correttezza del procedimento decisionale attraverso il quale le

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Il controllo sulla gestione non è, almeno di regola, controllo sui singoli atti, ma un controllo che avviene a “campione” sugli atti compiuti dall’ammi- nistratore eventualmente da integrare, laddove ritenuto opportuno, con un controllo più analitico sui singoli atti.

Ciò accade, ad esempio, per gli atti di maggiore rilevanza economica in presenza di particolari indici di rischio, idonei a far sorgere qualche dubbio di legittimità sul loro compimento.

Il controllo non dovrà essere solo formale, ma sostanziale e dovrà riferirsi al concetto di legittimità sostanziale dell’atto.

In secondo luogo, tra i principi di corretta amministrazione sulla cui osservanza il collegio sindacale è tenuto a vigilare, la norma pone in rilievo il principio di adeguatezza sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società

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Nella sostanza, un sistema organizzativo è adeguato laddove consenta agli amministratori, da una parte, di acquisire dati e informazioni utili ad assumere scelte ponderate e ragionate e, dall’altra, di dirigere effettivamente e con trasparenza l’azienda, attraverso una chiara distribuzione di funzioni e di responsabilità, idonea a un’efficace traduzione concreta delle scelte gestionali.

Mentre l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile deve essere correlata alla sua capacità di fornire con esattezza e precisione una rappresentazione dei fatti aziendali e una corretta rilevazione dei fatti di gestione a livello contabile e di bilancio.

La vigilanza demandata al collegio sindacale deve estendersi al “concreto

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LO SCIOGLIMENTO

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Definiti i confini di poteri, responsabilità e doveri di amministratori e sindaci, la norma prevede che l’organo amministrativo, o in sua vece l’organo di controllo:

accerti le cause di scioglimento e iscriva nel Registro delle Imprese le relative dichiarazioni;

contestualmente all’accertamento, convochi l’assemblea dei soci affinché deliberi in merito alla liquidazione;

gestisca la società “ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”.

Il procedimento di accertamento di una delle cause di scioglimento deve’essere:

adottato dagli amministratori con le modalità previste nello statuto riguardo i processi decisionali,

tradotto nella redazione di idoneo verbale tramite cui l’organo amministrativo prenda atto dello stato di fatto mediante sostanza documentale e provveda

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Laddove per qualsiasi ragione e/o causa ciò non accada, sussiste il potere sostitutivo di convocazione da parte del Tribunale competente su istanza di ciascun socio, ciascun amministratore, il collegio sindacale.

Il Tribunale, in sostituzione dell’Assemblea (laddove questa ad esempio non si costituisca o non deliberi) adotta con decreto le relative decisioni.

Gli Amministratori rimangono in carica sino all’avvenuta iscrizione nel Registro Imprese della nomina dei Liquidatori

Conformemente alle direttive contenute nella Legge Delega (L. 3 ottobre 2001, n. 366), tra cui quella di accelerare e semplificare le procedure di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, il legislatore ha prov- veduto ad innovare sostanzialmente la materia. Tra le diverse innovazioni, la relazione al decreto legislativo 6/2003 ha evidenziato come fondamentale, rispetto al sistema previgente, sia quella consistente nella netta separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento e la determinazione del momento della sua efficacia.

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L’obiettivo del legislatore era quello di eliminare l’’incertezza circa l’esatta determinazione del momento a partire dal quale si producono gli effetti dello scioglimento: in base all’art. 2484 c. 3 c.c. il “dies a quo” è rappresentato DALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DICHIARAZIONE CON CUI GLI AMMINISTRATORI NE ACCERTANO LA CAUSA

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