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PARLEMENTO EUROPEO Commissione per i problemi economici e monetari. della commissione per i problemi economici e monetari

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AD\854677IT.doc PE452.673v03-00

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Unita nella diversità

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PARLEMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2010/2239(INI) 26.1.2011

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sul Libro verde dal titolo "Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa"

(2010/2239(INI))

Relatore per parere (*): George Sabin Cutaş

(*) Commissione associata – articolo 50 del regolamento

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PA_NonLeg

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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

QUADRO PENSIONISTICO

1. accoglie con favore la pubblicazione del Libro verde dal titolo "Verso sistemi

pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa"; riconosce la vitale importanza di un ampio dibattito sul futuro dei sistemi pensionistici in Europa, che dovrà tener contro dell'attuale situazione economica e demografica, del completamento del Mercato unico, della riforma della governance economica e della architettura europea di vigilanza recentemente introdotta;

2. osserva che sia gli Indirizzi di massima per le politiche economiche che il Patto di stabilità e di crescita fanno riferimento alla spesa pubblica legata all'età; ritiene che il corretto inserimento nel calcolo del debito e del deficit pubblico delle attività e passività pensionistiche dirette sia una delle tante condizioni per la sostenibilità; chiede che la riforma della governance economica tenga conto di questa dimensione, assicurando un adeguato trattamento dei vari pilastri pensionistici e privilegiando la loro sostenibilità;

3. prende atto dell'affermazione della Commissione secondo cui "questo Libro verde non mette in discussione le prerogative degli Stati né il ruolo delle parti sociali e non suggerisce che esista un modello 'ideale' di sistema pensionistico, adatto ad ogni situazione" (pag. 2, quinto paragrafo del "Libro verde"); ritiene che spetti agli Stati membri tirarne singolarmente le eventuali conclusioni, trattandosi di materia regolata dal principio di sussidiarietà;

4. sottolinea che nel lungo periodo una crescita economica sostenibile è indispensabile per la prosperità e per la stessa previdenza pensionistica;

5. sottolinea che i sistemi pensionistici statali a ripartizione hanno dato prova di stabilità e di affidabilità durante lo "stress test" rappresentato dalla crisi economica e finanziaria;

6. sottolinea che molti Stati membri sono posti di fronte alla grande sfida di assicurare che le pensioni soddisfino le aspettative dei cittadini;

7. sottolinea che la previdenza pensionistica e i fondi pensione rientrano indubbiamente fra le competenze esclusive, le responsabilità e le prerogative decisionali degli Stati membri;

rivolge alla Commissione la precisa richiesta di rispettare rigorosamente il principio di sussidiarietà in questo settore;

8. ritiene che sia impossibile oltre che controproducente fissare un'età pensionabile unica a livello europeo, in quanto tale età dipende in larga misura dalla specificità delle

condizioni nei vari Stati membri; sottolinea d'altro canto la necessità in molti Stati membri di contrastare efficacemente la forte crescita della disoccupazione;

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9. invita la Commissione, stante il fatto che un sistema pensionistico sostenibile e ben funzionante è estremamente importante per i cittadini e per la stabilità delle finanze pubbliche, a provvedere a che i costi delle riforme pensionistiche continuino a essere considerati ai fini della decisione se a carico di uno Stato membro debba essere aperto un procedimento per deficit eccessivo, e raccomanda di privilegiare la sostenibilità del sistema di finanziamento rispetto all'adozione di questo o quel tipo di riforma

pensionistica; si rammarica che alcuni Stati membri abbiano fatto marcia indietro sulle riforme degli anni passati o contano di farlo per ridurre i propri deficit di bilancio; nota che le riforme sistemiche delle pensioni comportano notevoli costi, di cui occorre tenere conto ai fini del calcolo del debito pubblico e del deficit di bilancio;

10. sottolinea che la sostenibilità delle finanze pubbliche richiede che nei calcoli si tenga conto del debito pubblico e privato totale; ricorda che la nozione di risparmio

pensionistico va al di là del mero risparmio destinato alla pensione; chiede che l'intero volume delle passività pensionistiche dirette non finanziate del settore pubblico sia reso trasparente e di pubblico dominio nell'ottica della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;

11. raccomanda che gli Stati membri attuino più efficacemente la vigente legislazione UE nelle loro politiche onde migliorare il funzionamento del mercato interno e facilitare la mobilità dei lavoratori; sottolinea che gli ostacoli alla mobilità interna e transfrontaliera devono essere rimossi; insiste sul fatto che, per accrescere la fiducia dei risparmiatori, è essenziale facilitare la mobilità dei lavoratori garantendo loro la portabilità delle pensioni da un datore di lavoro all'altro e da uno Stato all'altro;

12. osserva che le riforme pensionistiche sono sovente necessarie, nel contesto

dell'invecchiamento demografico e della crisi finanziaria ed economica; rileva al tempo stesso l'enorme importanza di garantire redditi pensionistici sufficienti per tutti; sottolinea che per raggiungere livelli pensionistici adeguati, il sistema deve essere sicuro e

sostenibile, ma che le riforme non devono limitarsi all'estensione dei periodi contributivi;

considera in proposito che, secondo il principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri determinare il regime pensionistico e i livelli di prestazione più adeguati;

13. nota che in alcuni Stati membri si avverte la necessità di una maggiore trasparenza e di una migliore informativa sulle commissioni addebitate per la gestione patrimoniale dai fondi pensionistici privati per i vari livelli di investimento; nota inoltre i potenziali effetti intergenerazionali di tali commissioni, che rischiano di accrescere l'onere finanziario gravante sulle generazioni più giovani;

14. riconosce che non esiste un sistema pensionistico perfetto e che i regimi pensionistici e le condizioni economiche differiscono fra uno Stato membro all'altro, ma è convinto che va trovato un sistema equilibrato a più pilastri costituito da pensioni pubbliche, professionali e private, sia a capitalizzazione che a ripartizione; osserva peraltro che l'elaborazione di un sistema multipilastro equilibrato è di competenza degli Stati membri; è del parere che ogni Stato membro dovrebbe definire un obiettivo minimo di reddito dopo il

pensionamento, tale da evitare l'aumento della povertà tra le fasce più anziane della popolazione;

15. nota che l'attuale terminologia relativa al sistema multipilastro non corrisponde alla realtà

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di vari Stati membri; invita pertanto la Commissione a fare quanto necessario per classificare tipologicamente i sistemi pensionistici degli Stati membri e a produrre una serie di definizioni comuni che permettano la comparabilità dei sistemi, migliorando così notevolmente la cooperazione programmatica a livello europeo;

16. constata la tendenza a privilegiare i regimi pensionistici a contribuzione definita rispetto a quelli a prestazioni definite; rileva che in tal modo si corre il rischio che i fondi

pensionistici trasferiscano il rischio d'investimento sui partecipanti al regime; sottolinea che questi ultimi devono essere informati tempestivamente dei rischi cui sono esposti;

sollecita gli Stati membri ad ottenere dai datori di lavoro un maggiore impegno a contribuire alla sicurezza del reddito pensionistico degli ex-dipendenti;

17. osserva che, nonostante la grande diversità dei prodotti pensionistici nei vari Stati membri, non tutti i cittadini europei hanno accesso a un'ampia gamma di tali prodotti;

ritiene che i cittadini europei debbano avere la più ampia scelta sui modi per acquisire diritti a pensione e riconosce la necessità di migliorare l'accesso ai prodotti pensionistici esistenti;

18. osserva che incoraggiando i cittadini a iniziare a risparmiare in età più giovane si può ridurre considerevolmente il c.d. gap pensionistico, e saluta con favore la condivisione delle buone prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda ad esempio i Portali

previdenziali;

19. osserva che la diversità dei livelli retributivi e previdenziali negli Stati membri non permette né giustifica una pensione minima armonizzata sul piano dell'UE;

20. nota i vantaggi di un innalzamento dell'età pensionabile ed è consapevole del fatto che i lavoratori in genere non lavorano fino all'età alla quale beneficerebbero della pensione massima; rileva che i lavoratori che svolgono le professioni più gravose tendono ad andare in pensione prima degli altri; ritiene che l'evoluzione demografica e la necessità di finanziare le pensioni rendano necessaria la presenza sul mercato del lavoro di un

maggior numero di persone per lunghi periodi; sottolinea che una delle maggiori priorità per raggiungere la sostenibilità è di garantire la capacità dei lavoratori di lavorare fino all'età pensionabile senza discriminazioni, grazie all'attuazione di adeguate politiche occupazionali e socio-previdenziali, che prevedano ad esempio disincentivi al prepensionamento, incentivi finanziari e la garanzia della formazione continua e di un'adeguata assistenza sanitaria;

21. è del parere che una crescita economica elevata sia una delle precondizioni per aumentare il livello di occupazione e garantire così la base finanziaria dei regimi pensionistici pubblici; ritiene pertanto che l'UE debba concentrarsi sul modo di conseguire una crescita economica elevata e sostenibile e un alto tasso di occupazione; invita al riguardo la Commissione e gli Stati membri a favorire le riforme dei mercati del lavoro per tener conto dei principi della flessicurezza, a modernizzare i sistemi socio-previdenziali e a creare per le aziende un ambiente propizio alla creazione di posti di lavoro;

22. ritiene che la determinazione dell'età pensionabile sia una questione da affrontare sulla base del principio di sussidiarietà nonché considerando la varietà delle situazioni nazionali, demografiche e di forza lavoro e tenendo conto, fra gli altri fattori, delle

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aspettative di vita e delle condizioni sanitarie e di lavoro; è peraltro del parere che gli Stati membri debbano coordinare le rispettive strategie pensionistiche ricorrendo al Metodo di coordinamento aperto; sostiene una politica di comunicazione chiara con i cittadini per far sì che la gente conosca bene il reddito pensionistico che può attendersi;

23. chiede uno studio della Commissione sulle dimensioni del fenomeno della mobilità lavorativa transfrontaliera;

24. chiede che si accerti se enti di assicurazione pensionistica – come quelli esistenti in Lussemburgo e in Germania per le insolvenze dei fondi pensionistici del secondo pilastro – possano essere raccomandati ad altri Stati membri come meccanismi di copertura ed esempi di buone prassi;

25. ritiene che, stante la diversità e la complessità dei vari sistemi del secondo pilastro, si possano porre le premesse per una trasferibilità a livello dell'UE delle pensioni finanziate dai lavoratori;

DIRETTIVA IORP

26. osserva che l'attuazione della direttiva sui fondi pensionistici (IORP) da parte degli Stati membri ha subito in generale un rinvio; invita la Commissione europea ad intervenire se necessario nei confronti degli Stati membri per garantire una corretta e tempestiva attuazione della direttiva;

27. concorda sul fatto che la finalità da perseguire deve essere un alto grado di sicurezza per i futuri pensionati, a un costo ragionevole per l'impresa promotrice e in un quadro di previdenza pensionistica sostenibile;

28. rammenta che l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva IORP prevede sul calcolo delle riserve tecniche che "la Commissione (…) propone misure necessarie per prevenire eventuali distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse e per proteggere l'interesse dei beneficiari e degli aderenti di qualsivoglia schema pensionistico";

29. rileva che i lavoratori che si spostano all'interno delle frontiere dell'UE sono fortemente penalizzati riguardo alla previdenza pensionistica integrativa, in quanto rischiano la frammentazione dei propri diritti alla pensione aziendale e la perdita dei vantaggi fiscali e socio-previdenziali legati all'iscrizione a piani pensionistici occupazionali a livello di Stato membro;

30. rammenta quanto affermato nella direttiva IORP e cioè che "un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nella Comunità" e che "la presente direttiva rappresenta pertanto un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea";

31. invita la Commissione europea a condurre una valutazione d'impatto prima della

revisione della direttiva IORP e a tener conto della tendenza verso i regimi pensionistici a contribuzione definita a scapito di quelli a prestazioni definite;

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MOBILITÀ E TRASFERIMENTO DI DIRITTI

32. sottolinea che la libera circolazione delle persone è un diritto fondamentale del cittadino europeo; sottolinea anche la crescente importanza e necessità della mobilità per il mercato del lavoro dell'Unione europea; ritiene che il rischio di ripercussioni negative della mobilità del lavoro sui diritti pensionistici individuali debba essere ridotto al minimo; osserva che la mobilità con riferimento al primo pilastro è disciplinata dal regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; nota che per il secondo pilastro non esiste ancora un quadro normativo di questo tipo; rileva che si è già tentato in vari modi di colmare questa lacuna della legislazione europea; esorta la

Commissione europea a trovare al più presto possibile una soluzione per questo fondamentale problema;

33. saluta il fatto che alcuni Stati membri offrono servizi di ricostruzione delle pensioni, che aiutano i cittadini a "rintracciare" i diritti pensionistici derivanti da diverse fonti

all'interno di uno stesso Stato membro; esorta gli altri Stati membri a sviluppare sistemi analoghi; ritiene che sia utile a termine collegare a livello europeo i servizi nazionali di questo tipo per promuovere la mobilità dei lavoratori;

REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE

34. rileva che, laddove l'Unione europea ha competenza in materia pensionistica, il quadro normativo europeo risulta quanto mai frammentato; invita la Commissione europea a valutare l'opportunità di razionalizzare tale quadro normativo nel quadro dell'iniziativa

"legiferare meglio";

REQUISITI PATRIMONIALI

35. considera che le proposte relative a un regime di solvibilità per gli IORP devono riconoscere le specificità delle pensioni, tenendo presente che i rischi del settore assicurativo differiscono da quelli cui sono soggetti gli IORP, in particolare per quanto riguarda la condizionalità dei diritti a pensione, la durata media finanziaria dei portafogli pensionistici e il fatto che gli IORP sono speciali veicoli finanziari che gestiscono un portafoglio di prodotti omogeneo; sottolinea che la finalità prima di un regime di questo tipo è di offrire una maggiore protezione agli attuali e futuri pensionati; ritiene che occorra valutare pienamente l'impatto di tali proposte, specie al fine di quantificare l'aggravio in termini di costi e di oneri amministrativi; ritiene che un'eventuale revisione delle norme di solvibilità per gli IORP debba essere condotta nel quadro della vigente direttiva IORP;

36. sottolinea, in linea con quanto affermato dalla Commissione nel Libro verde, che la direttiva IORP si basa su un approccio di armonizzazione minimo ex Solvency I, mentre nel prossimo futuro le compagnie di assicurazione applicheranno il regime Solvency II (basato sul rischio) anche alle loro attività nel campo della previdenza pensionistica aziendale;

37. sottolinea che i mercati finanziari possono operare in modo efficiente solo in un clima di fiducia e sicurezza e ritiene che per creare condizioni di questo tipo occorrano solide norme prudenziali per gli istituti finanziari, cui gli IORP non devono sottrarsi;

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38. ritiene che, per conseguire l'uniformità dei regimi prudenziali per i vari fornitori di servizi finanziari, debba applicarsi la regola del "same risks – same rules – same capital",

tenendo conto delle caratteristiche di ciascun prodotto o fondo pensionistico;

39. sottolinea il diritto del cittadino ad essere informato sui Paesi, i settori e i prodotti in cui i fondi pensione investono i propri attivi;

40. considera che gli elementi quantitativi della Solvency II costituiscano un ottimo punto di partenza per potenziare la vigilanza sugli IORP; osserva che questo vale in particolare per i requisiti in materia di buona gestione del rischio;

41. invita la Commissione, in relazione al regime di solvibilità degli IORP, a sviluppare proposte in merito al processo decisionale e, in linea con l'intento dichiarato del Libro verde, a varare al più presto possibile un'analisi di impatto sull'applicazione di un regime di solvibilità del tipo Solvency II;

42. osserva che i fondi pensione, compresi gli IORP, sono ancora regolamentati e sorvegliati come enti finanziari a sé stanti, anche se in pratica sono i conglomerati ad essere dediti a tali attività;

43. osserva che ogni proposta di nuova normativa o di modifica a quella vigente deve andare soggetta a un processo completo di valutazione d'impatto;

44. rammenta che la neo-costituita Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) deve fare pieno uso delle sue competenze e svolgere un ruolo importante nel processo preparatorio della revisione della direttiva IORP e nell'elaborazione di disposizioni normative, come progetti di standard tecnici, linee guida e raccomandazioni, in merito a un regime di solvibilità; rammenta che la direttiva IORP non si applica alle passività pensionistiche della previdenza pubblica né ai sistemi pensionistici occupazionali del primo pilastro;

45. è del parere che, così come la Solvency II permette alle compagnie di tutti i rami assicurativi di ottemperare alle disposizioni nazionali di legge dei 27 Stati membri in materia di diritto civile, fiscale o contrattuale, l'elaborazione di un regime di solvibilità applicabile agli IORP, pur rientrando chiaramente fra le competenze dell'Unione europea, debba tener conto dei vari regimi pensionistici professionali e delle varie disposizioni di diritto previdenziale e del lavoro in materia di pensioni occupazionali emanate dagli Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà;

46. ritiene che, per accrescere la trasparenza e la responsabilità/rendicontabilità, i fondi pensione debbano includere nel proprio consiglio di amministrazione i rappresentanti delle parti sociali e dei beneficiari dei fondi;

INSOLVENZA

47. prende atto delle ampie divergenze nell'attuazione e applicazione della direttiva sull'insolvenza; osserva che, per quanto le pertinenti disposizioni legislative possano essere adeguate, i risultati possono non esserlo altrettanto, il che è in contrasto con le finalità della direttiva; fa riferimento alla conclusione della Commissione che, in taluni

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casi concernenti l'attuazione degli obblighi imposti dall'articolo 8 della direttiva, ci si può chiedere se alcune fra tali disposizioni siano davvero in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e che occorre affrontate una serie di problemi;

48. invita la Commissione a seguire attentamente l'attuazione della presente direttiva e ad agire contro gli Stati membri in casi giustificati e, in sede di eventuale revisione della direttiva, a tener conto della situazione specifica degli obblighi di finanziamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore o del suo fondo pensione;

49. sottolinea che la risoluzione dei problemi legati a un regime in materia di requisiti di capitale per i fondi pensionistici è strettamente legata a un'adeguata risoluzione dei problemi connessi all'articolo 8 della direttiva sull'insolvenza;

50. considera necessario rafforzare la legislazione UE sull'insolvenza del datore di lavoro, onde offrire a tutti i lavoratori eguale protezione dei propri risparmi, indipendentemente dal sistema pensionistico del datore di lavoro;

INFORMAZIONI

51. è consapevole che la conoscenza delle pensioni da parte dei lavoratori dipendenti e dei privati è molto limitata; è del parere che i lavoratori e tutti i cittadini devono essere meglio informati dei diritti a pensione accumulati nei vari pilastri, delle condizioni cui sono soggetti, della loro certezza e portabilità e dell'eventuale necessità di ulteriori risparmi per raggiungere un livello target; ritiene anche che occorra garantire

l'informativa circa le commissioni di gestione patrimoniale nei vari pilastri pensionistici;

52. osserva che in molti Stati membri la scelta nel secondo e terzo pilastro è molto estesa;

sottolinea che per i lavoratori e i privati la scelta della pensione può essere una faccenda assai complessa; ritiene che debbano essere disponibili opzioni standard ed essere fornite sufficienti informazioni circa le differenze fra le opzioni standard e le soluzioni

alternative;

53. è del parere che ai lavoratori debbano essere fornite informazioni su costi, commissioni e rischi legati alla risoluzione dei contratti di previdenza pensionistica integrativa;

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE

54. ricorda che durante il suo primo mandato il Presidente della Commissione Barroso ha dato priorità alle pensioni; è del parere che occorra in materia un approccio coerente e globale; accoglie con favore il Libro verde, come primo passo verso tale approccio;

attende proposte legislative concrete nel prossimo futuro; sottolinea che ogni proposta legislativa concreta deve tenere debitamente conto del principio di sussidiarietà;

55. invita la Commissione a considerare la creazione di una speciale task force sulle pensioni, che coinvolga tutte le Direzioni generali competenti per le questioni pensionistiche;

56. ritiene che possa risultare utile l'istituzione di una piattaforma pensionistica europea che ricomprenda tutti i pilastri e sia aperta a tutte le parti interessate; ritiene anche che per

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evitare sovrapposizioni occorra tenere conto dell'esistenza del comitato consultivo per le pensioni integrative (il "Forum per le pensioni");

57. Sottolinea l'importanza del Metodo di coordinamento aperto ai fini del coordinamento delle politiche ed esorta gli Stati membri ad intensificare la collaborazione reciproca e la cooperazione sul piano europeo;

58. ritiene che le Istituzioni europee debbano dare l'esempio fissando le pensioni a un livello adeguato e sostenibile; nota che l'ultima revisione completa del regime pensionistico delle Istituzioni europee risale al 2004 e chiede pertanto alla Commissione di procedere a un'analisi dettagliata delle attuali disposizioni e procedure e di sottoporre al Parlamento una relazione dettagliata entro giugno 2011.

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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 25.1.2011

Esito della votazione finale +:

–:

0:

35 6 4 Membri titolari presenti al momento

della votazione finale

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sophie Auconie, Sari Essayah, Danuta Jazłowiecka, Thomas Mann, Gay Mitchell

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