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PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per il commercio internazionale PROGETTO DI PARERE. della commissione per il commercio internazionale

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PA\757224IT.doc PE416.549v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009 Commissione per il commercio internazionale

2008/0160(COD) 18.12.2008

PROGETTO DI PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di prodotti di foca

(COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)) Relatore per parere: David Martin

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PE416.549v01-00 2/19 PA\757224IT.doc

IT

PA_Legam

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IT

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per il commercio internazionale (INTA) accoglie con favore la proposta della Commissione, che mira a vietare l'immissione sul mercato, l'importazione, il transito e l'esportazione dalla Comunità dei prodotti derivati dalla foca.

La proposta, facente seguito alla dichiarazione del Parlamento del 2006 per un divieto in tal senso1, punta innanzitutto all'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno grazie al ravvicinamento a livello comunitario delle normative nazionali relative al commercio dei prodotti derivati dalla foca e, come tale, si basa sull'articolo 95 del trattato.

Allo stesso tempo, la proposta intende garantire che la Comunità non partecipi ad alcuna attività che causi inutili sofferenze agli animali.

Tuttavia, dato che la maggior parte dei prodotti derivati dalla foca presenti nella Comunità provengono da paesi terzi, la Commissione ritiene che la previsione di un divieto del commercio intracomunitario debba essere accompagnata da un divieto equivalente all'importazione di detti prodotti nella Comunità. Essa afferma quando segue: "Dato che incidono sul commercio con i paesi terzi dei prodotti derivati dalla foca oltre quanto strettamente necessario per mantenere il divieto di commercio intracomunitario, le disposizioni del presente regolamento devono anche essere considerate come misure di disciplina del commercio internazionale". La proposta si fonda dunque ugualmente sull'articolo 133 del trattato.

"Caccia alle foche" è il termine utilizzato per indicare la caccia commerciale a foche di diverse specie, finalizzata allo sfruttamento economico di pelli, grasso e carne. All'interno dell'Unione europea, le foche sono uccise e scuoiate in Svezia, Finlandia e Regno Unito (Scozia) per ricavarne i prodotti sopra indicati ma anche a fini di controllo numerico e per la tutela della pesca. Al di fuori dell'Unione europea, altri paesi in cui si pratica la caccia alle foche includono Groenlandia, Canada, Namibia, Norvegia e Russia. A causa della paura, dell'angoscia e del dolore causati agli animali dai metodi di caccia spesso impiegati, alcuni Stati membri hanno adottato atti legislativi per la regolamentazione della

commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca. Belgio, Paesi Bassi e Slovenia hanno già adottato misure in materia e altri paesi si apprestano a fare altrettanto.

Il commercio di prodotti derivati dalla foca si è ridotto notevolmente nel corso degli ultimi dieci anni e l'importanza economica che esso riveste attualmente per l'Unione europea è, in realtà, alquanto limitata. Secondo i dati resi noti da Eurostat, nel 2006 il valore totale dei prodotti ricavati da pelli di foca importati nell'Unione europea era pari a circa 4,53 milioni di euro. La maggior parte di tali prodotti proveniva da Groenlandia e Canada, sebbene

quantitativi notevoli fossero importati anche da altri paesi, fra cui Norvegia, Russia e Namibia. Fra i 27 Stati membri dell'Unione europea, i maggiori importatori di pelli da pellicceria gregge di foca erano Danimarca e Italia, mentre le pelli da pellicceria conciate e preparate erano principalmente destinate a Danimarca, Grecia, Regno Unito, Italia e Lettonia.

Per converso, Statistics Canada rivela che viene ora esportato verso l'Unione europea

1Dichiarazione del Parlamento europeo sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea (P6_TA(2006)0369).

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PE416.549v01-00 4/19 PA\757224IT.doc

IT

(principalmente Finlandia e Germania) circa un terzo delle pelli da pellicceria gregge di foca del paese, per un valore totale di circa 3,17 milioni di euro. Con un valore complessivo di mercato pari a circa 538 000 euro nel 2005 (dai 937 000 euro del 2001), anche l'olio di foca veniva commercializzato fra l'Unione europea e paesi terzi. Complessivamente, il mercato dei prodotti derivati dalla foca è dunque assai limitato e la domanda è in calo. Sembra, ad

esempio, che oltre l'80% del grasso di foca venga attualmente rigettato.

La caccia alle foche non costituisce un lavoro a tempo pieno: rappresenta per chi la esercita solo il 5-10% del reddito e il periodo di attività principale dura pochi giorni, fino al

superamento delle quote. In Canada, per raggiungere la redditività, la caccia necessita di importanti sussidi, tanto che il 56% dei cittadini canadesi sarebbe contrario al proseguimento di tale erogazione.

Negli Stati membri dell'Unione europea le cifre sono ancora più elevate. Nel Regno Unito, il 73% della popolazione è a favore di un divieto del commercio dei prodotti derivati dalla foca, mentre nei Paesi Bassi, in Germania e in Francia la percentuale si attesta fra l'80% e il 90%.

L'argomentazione secondo cui le comunità indigene dipendono dalla caccia alla foca non regge. La stagione di caccia canadese si svolge in primavera, nel golfo di St. Lawrence e al largo della costa di Terranova e del Labrador, mentre la caccia praticata dagli Inuit ha luogo durante tutto l'anno, molto più a nord, e, secondo una relazione del 2007, rappresenta soltanto lo 0,4% della caccia alla foca praticata in Canada.

Di conseguenza, un divieto sui prodotti derivati dalla foca da parte dell'Unione europea comporterebbe conseguenze molto limitate sugli scambi, godrebbe del sostegno dell'opinione pubblica e avrebbe un'incidenza molto scarsa, o addirittura inesistente, sulle comunità

indigene del Canada o di altri paesi. Inoltre, i fondi stanziati a favore della caccia potrebbero essere utilizzati direttamente per migliorare le condizioni di vita delle comunità che la caccia sembra sostenere e, al tempo stesso, ripulire la reputazione del Canada, altrimenti ottima, nel mondo intero.

Il relatore per parere ritiene altresì che gli aspetti della proposta connessi al commercio internazionale siano conformi all'articolo XX, lettera (a), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Nondimeno, egli ritiene che, nella versione attuale, la proposta sarebbe di difficile, se non impossibile, applicazione a causa della mancanza di definizioni certe, ma anche per via di condizioni non verificabili della caccia alla foca e degli ostacoli che si frappongono al relativo monitoraggio. È dunque dell'avviso che, nella sua formulazione attuale, la proposta non varrebbe a porre fine allo scambio commerciale di prodotti derivati dalla foca ottenuti in modo disumano né a rispondere alle preoccupazioni sul benessere degli animali espresse dai cittadini dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno

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IT

e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre tuttavia prevedere la

possibilità di deroga al divieto generale di immissione sul mercato, di importazione nella Comunità e di esportazione dalla Comunità di prodotti derivati dalla foca, se vengono rispettate condizioni adeguate in materia di benessere degli animali. A tale scopo, occorre definire criteri il cui rispetto permetta di assicurare che le foche vengano uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia o altre forme di sofferenza evitabili. È necessario che deroghe di questo tipo siano concesse a livello comunitario, affinché in tutta la Comunità si applichino condizioni uniformi per quanto riguarda il commercio specificamente autorizzato dalle deroghe e venga assicurato il regolare funzionamento del mercato interno.

soppresso

Or. en

Motivazione

Con la soppressione della possibilità di deroghe, anche il presente considerando va soppresso.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre che i prodotti derivati dalla foca siano immessi sul mercato

soppresso

(6)

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IT

comunitario, importati, ammessi al transito o esportati soltanto se rispettano le condizioni previste a tal fine nel presente regolamento. Tuttavia, se sono immessi sul mercato, importati o esportati conformemente ad una deroga concessa a norma del presente regolamento, i

prodotti derivati dalla foca devono anche rispettare le altre pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare in materia di salute degli animali e di sicurezza dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'alimentazione animale. Occorre che il presente regolamento lasci impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano per quanto riguarda

l'eliminazione dei prodotti derivati dalla foca per ragioni di sanità pubblica o animale.

Or. en

Motivazione

Con la soppressione della possibilità di deroghe, anche il presente considerando va soppresso.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Occorre che non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia tradizionale alle foche a fini di

sostentamento. La caccia fa parte

integrante della cultura e dell'identità dei membri della società Inuit. Essa

rappresenta una fonte di reddito e

(13) Occorre che non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia tradizionale alle foche a fini di

sostentamento. La caccia fa parte

integrante della cultura e dell'identità dei membri della società Inuit. Essa

rappresenta una fonte di reddito e

(7)

PA\757224IT.doc 7/19 PE416.549v01-00

IT

contribuisce al sostentamento dei

cacciatori. Pertanto, i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e che contribuiscono al loro sostentamento non devono rientrare nell'ambito dei divieti stabiliti dal presente regolamento.

contribuisce al sostentamento dei

cacciatori. Pertanto, i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit per scopi di sostentamento non devono

rientrare nell'ambito dei divieti stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione è più precisa rispetto alla formulazione attuale della proposta.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno prevedere requisiti adeguati per assicurare che le deroghe al divieto di commercio possano essere applicate correttamente conformemente al presente regolamento. A tal fine, occorre prevedere disposizioni in materia di sistemi di certificazione e di etichettatura e marcatura. Occorre che i sistemi di certificazione assicurino che i prodotti derivati dalla foca provengono da foche uccise e scuoiate conformemente ai requisiti adeguati, che devono essere efficacemente applicati e il cui obiettivo è garantire che le foche siano uccise e scuoiate secondo metodi che non causino loro dolore, angoscia e ogni altra forma di sofferenza evitabili.

soppresso

Or. en Motivazione

Con la soppressione della possibilità di deroga, anche il presente considerando va soppresso.

(8)

PE416.549v01-00 8/19 PA\757224IT.doc

IT

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) In particolare, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la messa in atto di procedure che consentano di presentare e di trattare in maniera efficiente le

domande di deroga ai divieti commerciali stabiliti dal presente regolamento, nonché la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di sistemi di certificazione, etichettatura e marcatura. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche

integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Occorre inoltre autorizzare la Commissione a decidere sulle deroghe ai divieti di commercio ai sensi del presente regolamento, e sulla loro sospensione o revoca. Occorre che dette misure miranti ad assicurare la gestione del sistema previsto nel presente regolamento e la sua applicazione nei singoli casi siano adottate conformemente alla procedura di gestione di cui

all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

(16) In particolare, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la messa in atto di procedure atte a garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di requisiti relativi alla prova d'origine dei prodotti di foca Inuit. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Or. en

Motivazione

Con la soppressione delle disposizioni del regolamento relative alla possibilità di deroghe, il considerando va adattato. È opportuno abilitare la Commissione a stabilire i requisiti relativi all'origine dei prodotti di foca Inuit, in considerazione della deroga prevista per i prodotti provenienti dalla caccia a scopo di sostentamento delle comunità Inuit.

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IT

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "foca", esemplare di Pinnipede appartenente alle specie elencate nell'allegato I;

1. "foca", esemplare di qualunque specie di Pinnipede (Phocidae, Otariidae e Odobenidae);

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "richiedente la deroga", il paese, compresi gli Stati membri, che chiede la deroga ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, sul cui territorio o sotto la cui giurisdizione sono state uccise e scuoiate le foche da cui sono ricavati i prodotti, nonché il paese alla cui giurisdizione è soggetta la persona che uccide o scuoia le foche, quando

l'uccisione e la scuoiatura avvengono sul territorio di un altro paese. Quando adotta le misure di applicazione di cui

all'articolo 5, paragrafo 5, la

Commissione decide, nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento, a quali condizioni includere soggetti diversi da paesi.

soppresso

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 7 bis (nuovo)

(10)

PE416.549v01-00 10/19 PA\757224IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. "caccia praticata tradizionalmente"

caccia alle foche, non a scopo

commerciale, praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit.

Or. en

Motivazione

Le definizioni di cui al 7 bis e 7 ter sono aggiunte per specificare chiaramente il significato della deroga che va applicata soltanto a prodotti originati dalla caccia di sussistenza, non commerciale, effettuata dalle comunità Inuit per il consumo personale o familiare.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. "scopi di sostentamento" gli usi consueti e tradizionali da parte delle comunità Inuit di prodotti di foca per il consumo diretto personale o familiare come cibo, alloggio, carburante, abbigliamento, arnesi; per la

fabbricazione e la vendita di articoli d'artigianato derivati da sottoprodotti non commestibili delle foche catturate per il consumo personale o familiare, e per lo scambio di foche o di loro parti ove detto scambio sia di natura limitata e non commerciale, o per la condivisione per il consumo personale o familiare.

Or. en

Motivazione

Le definizioni di cui al 7 bis e 7 ter sono aggiunte per specificare chiaramente il significato della deroga che va applicata soltanto a prodotti originati dalla caccia di sussistenza, non commerciale, effettuata dalle comunità Inuit per il consumo personale o familiare.

(11)

PA\757224IT.doc 11/19 PE416.549v01-00

IT

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e che contribuiscono al loro

sostentamento.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit per scopi di sostentamento.

Or. en Motivazione

L'emendamento mira a migliorare la formulazione del testo e a renderlo più preciso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Con la soppressione dell'articolo 9, paragrafo 3, la numerazione del paragrafo va corretta anche nel presente articolo.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4

(12)

PE416.549v01-00 12/19 PA\757224IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4

Condizioni per l'immissione sul mercato, l'importazione, il transito e l'esportazione 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nella

Comunità o l'esportazione da essa di prodotti derivati dalla foca sono autorizzati se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) sono stati ottenuti a partire da foche uccise e scuoiate in un paese in cui, o da persone a cui, si applichino idonee

disposizioni legislative o altri requisiti che permettano di garantire in modo efficace che le foche sono state uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e ogni altra forma di sofferenza evitabile;

(b) le disposizioni legislative e gli altri requisiti di cui alla lettera a) sono applicati efficacemente dalle autorità competenti;

(c) sia in vigore un sistema adeguato per certificare che i prodotti derivati dalla foca, comprese le pelli e altre materie prime derivate dalla foca utilizzate per la fabbricazione di prodotti derivati dalla foca, provengono da foche alle quali si applicano le condizioni enunciate alle lettere a) e b); e

(d) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) è provato da:

(i) un certificato, e

(ii) un'etichetta o un marchio, qualora un certificato non basti a garantire la

corretta applicazione del presente

regolamento, conformemente agli articoli 6 e 7.

2. Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato, l'importazione e l'esportazione dei prodotti derivati dalla foca che rispettano le disposizioni del presente regolamento.

soppresso

(13)

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IT

Or. en Motivazione

Le disposizioni sulla concessione di deroghe ai richiedenti vanno soppresse in quanto non possono essere adeguatamente monitorate né fatte rispettare in ragione dell'estensione e della lontananza dei territori e delle difficili condizioni metereologiche. I regolamenti

esistenti non garantiscono l'uccisione senza crudeltà delle foche e il numero di contestazioni e azioni giudiziarie da parte delle autorità pubbliche è trascurabile. Nessun organismo

indipendente dispone delle risorse necessarie per osservare in modo efficace il rispetto di siffatta legislazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 Deroghe

1. La deroga è concessa ai richiedenti che dimostrino, in misura giudicata

soddisfacente dalla Commissione, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. La Commissione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sulla base dei criteri stabiliti all'allegato II.

3. Le deroghe concesse conformemente al paragrafo 1 sono sospese o revocate se una delle condizioni di cui al predetto paragrafo non è più rispettata.

4. La Commissione concede deroghe e decide in merito alla loro sospensione o revoca conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

5. La Commissione adotta le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, quali le misure riguardanti la domanda da presentare alla Commissione per l'ottenimento della deroga, compresi i requisiti in materia di prove. A questo

soppresso

(14)

PE416.549v01-00 14/19 PA\757224IT.doc

IT

scopo, la Commissione tiene conto delle diverse condizioni che possono

presentarsi nei vari paesi.

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

I singoli richiedenti non possono dimostrare che vengono applicati soltanto metodi di uccisione non crudeli. Allorché gli Stati chiedono una deroga, la loro affermazione che la legislazione in materia di uccisioni non crudeli è effettivamente rispettata dovrebbe essere giudicata sulla base di prove indipendenti - che non saranno disponibili per l'UE. Non si spiega come si potrebbe verificare che una delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) cessa di essere soddisfatta. La Commissione non dispone di personale per

controllare efficacemente la situazione. Osservazioni da parte di terzi sarebbero inevitabilmente contestabili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 Certificati

1. Il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto i), soddisfa le seguenti condizioni minime:

riporta tutte le informazioni pertinenti che permettano di attestare che il prodotto o i prodotti derivati dalla foca ai quali si riferisce rispettano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e è convalidato da un organismo

indipendente o un'autorità pubblica che attesta l'esattezza delle informazioni

soppresso

(15)

PA\757224IT.doc 15/19 PE416.549v01-00

IT

riportate.

2. La Commissione adotta le misure necessarie all'applicazione del presente articolo. In particolare, può specificare le informazioni che devono figurare sul certificato e i requisiti in termini di prove da presentare per dimostrare il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

In vista della soppressione delle disposizioni relative alla possibilità di deroghe, non vi è nessuna necessità di introdurre un sistema di certificazione applicabile alle deroghe.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7

Etichettatura e marchiatura 1. L'etichetta o il marchio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto ii) sono apposti in modo visibile, in caratteri leggibili e indelebili.

2. La Commissione adotta le misure necessarie all'applicazione del presente articolo, quali misure che precisano le condizioni che l'etichetta e il marchio devono rispettare e i casi in cui devono essere apposte. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di

soppresso

(16)

PE416.549v01-00 16/19 PA\757224IT.doc

IT

regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

In vista della soppressione delle disposizioni relative alla possibilità di deroghe, non vi è nessuna necessità di introdurre disposizioni relative all'etichettatura applicabile alle deroghe.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 Modifiche agli allegati La Commissione può modificare gli allegati. Le relative misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9,

paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Motivazione

In vista della soppressione delle disposizioni di deroga e dell'inclusione di tutte le specie di foche nel regolamento, gli allegati vanno soppressi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

(17)

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IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni

dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le disposizioni di deroga e, conseguentemente, le disposizioni sulla certificazione e l'etichettatura sono soppresse.

Tuttavia, la procedura di regolamentazione con controllo è ancora rilevante per i requisiti relativi alla prova d'origine dei prodotti di foca Inuit derivati dalla caccia di sussistenza da parte delle comunità Inuit.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni cinque anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni

intraprese per dare applicazione al presente regolamento.

1. Gli Stati membri trasmettono entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare applicazione al presente regolamento 2. Sulla base delle relazioni di cui al

paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine del periodo di cinque anni.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine di ciascun periodo.

Or. en

Motivazione

Un periodo di due anni offre maggiore incentivo agli Stati membri ad agire per fare rispettare il regolamento. Inoltre, il periodo più breve consente di individuare e affrontare eventuali problemi di esecuzione.

(18)

PE416.549v01-00 18/19 PA\757224IT.doc

IT

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 3 e 4 si applicano sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, a meno che le misure di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, non siano ancora in vigore a quella data, nel qual caso si applicano a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore delle predette misure di

applicazione.

L'articolo 3 si applica sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente

applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente

applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Parzialmente conseguente alla soppressione dell’articolo 4, ecc. Le parole “a meno che le misure di applicazione” fino alla fine, sono problematiche perché significherebbero che il divieto non entrerebbe in vigore fino a che la Commissione non abbia agito nuovamente con misure di attuazione per la deroga Inuit di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Omettendo questa formulazione, la Commissione ha tutti gli incentivi per istituire la deroga.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Allegato I

(19)

PA\757224IT.doc 19/19 PE416.549v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

Poiché il regolamento deve riferirsi a tutte le specie di foche, l'allegato I è superfluo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Motivazione

Le disposizioni di deroga sono soppresse e pertanto, non vi è alcuna necessità di stabilire criteri per la valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni legislative e degli altri requisiti.

Riferimenti

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