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IVA: chiarimenti sulle detrazioni delle autovetture

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IVA: chiarimenti sulle detrazioni delle autovetture

di Federico Gavioli

Pubblicato il 10 marzo 2008

E’ stata diramata la risoluzione n.6 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 20 febbraio 2008 finalizzata a fornire i chiarimenti in materia di imposta sul valore aggiunto ai fini della detrazione sugli acquisti dei veicoli stradali a motore. Prima di entrare nel merito del contenuto della risoluzione è opportuno fornire qualche chiarimento, al lettore, del nuovo ruolo del Dipartimento per le Politiche Fiscali; il Consiglio dei Ministri, infatti, ha approvato alla fine del Gennaio scorso, in via definitiva il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In virtù di tale regolamento il Dipartimento per le Politiche Fiscali diventa, quindi, il Dipartimento delle Finanze. Il nuovo Dipartimento avrà il ruolo di regia complessiva del sistema fiscale e di progettazione del suo sviluppo. Con il regolamento viene anche rafforzata la funzione del Dipartimento di indirizzo e controllo sulle Agenzie fiscali e sugli altri soggetti che compongono l’Amministrazione finanziaria. La nuova struttura, articolata in 8 direzioni, oltre ad occuparsi della produzione delle norme, dovrà anche emanare direttive interpretative della legislazione tributaria, assicurare la semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione, potenziare e ottimizzare il supporto all’attività delle Commissioni tributarie.

Dopo questa breve delucidazione sul nuovo ruolo del Dipartimento per le Politiche Fiscali , che ci aiuterà a comprendere perché nel futuro avremmo sempre più interventi di prassi ministeriali da parte del Dipartimento per le Politiche Fiscali, rispetto al passato, andiamo ad analizzare la risoluzione in commento che ha fornito le precisazione ai fini IVA in merito ai seguenti argomenti:

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q veicoli utilizzati promiscuamente nell’esercizio di impresa e per fini privati;

q veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione;

q base imponibile dei servizi di messa a disposizione dei dipendenti;

q veicoli che formano oggetto sia dell’attività propria dell’impresa, sia utilizzati da agenti di commercio o rappresentanti.

Come risaputo la Finanziaria 2008, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.244, ha disposto un riordino delle regole di detrazione dell’IVA sugli acquisti delle auto aziendali, questo a seguito della decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 18 giugno 2007, n.2007/441/CE che ha concesso la possibilità all’Italia di introdurre un regime di detraibilità forfetaria dell’IVA sugli acquisti dei veicoli aziendali.

Per le auto acquistate promiscuamente nell’esercizio di impresa e per fini privati l’imposta è ora detraibile al 40% senza alcuna possibilità che si possano adottare parametri diversi; in particolare secondo il combinato disposto dall’articolo 19-bis1, lettera c) e dall’articolo 3, sesto comma, lettera a), del DPR 633/72, come modificato dalla Finanziaria 2008 (art.1, comma 261) non è consentito detrarre a monte l’imposta integralmente e poi applicare l’iva sul valore normale dell’uso privato.

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interessato svolge operazioni esenti o non soggette all’imposta. Una precisazione molto importante, è relativa al fatto che sono da considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli acquistati o noleggiati o con contratti di locazione, anche finanziaria, messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo; il datore di lavoro che nell’esercizio di impresa mette a disposizione dei dipendenti, dietro corrispettivo con possibilità di un utilizzo privato i veicoli, può detrarsi interamente l’IVA sull’acquisto dei citati veicoli.

Dopo una serie di modifiche attuate dal legislatore, attualmente la base imponibile sui cui il datore di lavoro deve applicare l’IVA non può essere inferiore al valore normale che viene applicata ai fini irpef (cd. fringe benefit) nella misura pari al 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabella nazionale ACI. Nel caso sia addebitato un importo inferiore, l’impresa deve fatturare l’eccedenza fino a raggiungere tale valore.

L’articolo 19-bis1, alla lettera c) del DPR 633/72, prevede che la limitazione del 40%

non trova applicazione e questo indipendentemente che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell’esercizio di impresa, quando chi acquista il mezzo è un agente o un rappresentante di commercio o sia un soggetto che lo utilizza come oggetto dell’attività propria dell’impresa. Nelle ipotesi in cui non sia possibile conoscere la parte destinata all’esercizio di impresa è possibile operare una detrazione integrale sull’imposta al momento dell’acquisto del veicolo e successivamente, quanto il mezzo sarà destinato ad uso privato, procedere ad assoggettare ad iva il valore normale di tale utilizzo. Nel caso in cui l’auto sia utilizzata da un dipendente la base imponibile è determinata in funzione del valore normale; in questo caso si farà riferimento al benefit previsto per le imposte dirette come indicato in precedenza (30% su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri desumibile dalle tariffe ACI).

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Nella tabella qui riportata sono riepilogate le modalità di detrazione dell’iva sugli autoveicoli, come precisato dalla risoluzione n.6 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del 20 febbraio scorso.

Utilizzo del mezzo Percentuale di

detrazione IVA

Utilizzo sia per fini imprenditoriali, artistici o professionali, sia per fini privati (cd. utilizzo promiscuo)

40%

Utilizzo esclusivo per finalità imprenditoriali, artistiche o

professionali circostanza che si verifica in ogni caso nell’ipotesi di messa a disposizione nell’esercizio di impresa dei veicoli da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti

100%

Utilizzo da parte di agenti e rappresentanti di commercio o quando forma oggetto dell’attività propria dell’impresa

100%

(o sulla percentuale di effettivo utilizzo con riferimento all’attività)

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