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Il disegno di legge prevede, innanzi tutto, modifiche alle norme penali dell'art

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Nota in data 7 novembre 2006 del Ministro della giustizia con la quale trasmette, per il parere, copia del D.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2006, recante

“Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale”.

(Deliberazione del 25 gennaio 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 gennaio 2007, ha approvato il seguente parere:

«Con nota del 7 novembre 2006, il Ministro della giustizia ha trasmesso per il parere ex art.

10, L. 195/1958 il testo del disegno di legge concernente “disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina” approvato nella riunione del 12 ottobre 2006 del Consiglio di ministri.

Il disegno di legge prevede, innanzi tutto, modifiche alle norme penali dell'art. 12 del D.Lgs.

n. 286/1998 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”): in sintesi, le modifiche attengono alla diversa configurazione di fattispecie incriminatrici già previste dalle norme vigenti, all'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, alla diversa configurazione quali fattispecie autonome e circostanziali di fatti già disciplinati dalle norme in vigore. Sempre con riferimento all'art. 12, il disegno di legge n. 1857 prevede all'art. 1 alcune disposizioni di natura processuale; analogamente, l'art. 2 introduce una modifica al testo dell'art. 407 c.p.p..

Le disposizioni di diritto penale sostanziale rappresentano la parte più significativa del disegno di legge: esse si collocano nella più ampia prospettiva delle politiche in materia di immigrazione, rispetto alle quali il Governo ha annunciato di voler avanzare una complessiva proposta di riforma. Il loro carattere circoscritto (in attesa di un intervento "di sistema") osta, allo stato, a una compiuta valutazione del Consiglio che, a fronte di scelte discrezionali di politica criminale, non può che limitare il proprio esame alla conformità delle stesse ai principi costituzionali e alle loro ricadute sulla organizzazione della giurisdizione.

Per quanto concerne le disposizioni processuali, il disegno di legge governativo prevede la riformulazione del comma 4 dell'art. 12: l'innovazione più significativa è rappresentata dalla soppressione della norma relativa alla procedibilità con giudizio direttissimo, salvo il caso della necessità di speciali indagini. L'opzione del disegno di legge appare condivisibile, traducendosi nel riconoscimento al pubblico ministero di un pieno margine di apprezzamento sulle modalità di esercizio dell'azione penale, apprezzamento peraltro non del tutto escluso dalla norma vigente che prevede una forma di giudizio direttissimo cd. atipico.

Sempre sul piano della disciplina processuale, il nuovo comma 4-bis stabilisce che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Attraverso la disposizione in questione, il disegno di legge n. 1857 equipara la disciplina cautelare per i più gravi reati di favoreggiamento delle migrazioni illegali a quella per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e agli altri delitti indicati nel terzo comma dell'art. 275 c.p.p.: si tratta di una scelta di estremo rigore, rispetto alla quale non si può che richiamare quanto sopra affermato a proposito delle norme sostanziali di cui al disegno di legge.

Infine, l'art. 2 estende ai delitti di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 298/1998 la disciplina della durata delle indagini preliminari di cui all'art. 407, comma 2 c.p.p.: si tratta di una scelta senz'altro condivisibile, in considerazione della complessità delle indagini relative ai reati in

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questione, una complessità che si ricollega innanzi tutto al carattere transnazionale ad essi connaturato.»

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