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Previdenza complementare e TFR nel pubblico impiego

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Previdenza complementare e TFR nel pubblico impiego

Autore: Edizioni Simone | 20/01/2016

Forme pensionistiche complementari, fondi pensione e TFR nel pubblico impiego.

Con il D.Lgs. 21-4-1993, n. 124 è stata introdotta la disciplina dei fondi pensione privatistici, cioè di quelle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico.

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Le forme di previdenza complementare si affiancano, dunque, al sistema pensionistico pubblico.

Qual è la funzione della previdenza complementare?

Negli ultimi decenni, da un lato, le condizioni di vita delle persone sono migliorate con la conseguenza che, rispetto al passato, la popolazione anziana è fortemente aumentata e, dall’altro, nascono sempre meno bambini e perciò gradualmente diminuisce il numero dei lavoratori attivi e quindi il versamento della contribuzione.

Il sistema previdenziale obbligatorio deve pagare le pensioni a più persone e per più tempo rispetto al passato, ma riceve minori risorse (maggiori uscite per aumento del numero di anziani e minori entrate per riduzione della popolazione in età di lavoro).

Ciò spiega il susseguirsi di riforme che, finalizzate a mantenere tale sistema in equilibrio, hanno fatto sì che le future pensioni — liquidate nel sistema di calcolo contributivo — saranno di importo più basso rispetto a quelle di cui hanno beneficiato le precedenti generazioni di lavoratori (e calcolate con il sistema retributivo).

La previdenza complementare — sistema ad adesione volontaria — mira a garantire alle future generazioni livelli più elevati delle pensioni, in quanto la pensione complementare non si sostituisce a quella obbligatoria e pubblica, ma la integra.

Le forme di previdenza complementare possono essere attuate mediante:

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— fondi pensione chiusi o negoziali, istituiti sulla base di un contratto collettivo e destinati a categorie di lavoratori individuate dal contratto stesso (art. 3, comma 1, lett. a-h), D.Lgs. 252/2005);

— fondi pensione aperti, che non sono destinati a categorie limitate di aderenti (art. 12 D.Lgs. 252/2005). Essi possono essere ad adesione individuale e collettiva, oppure riservati all’adesione su base collettiva di lavoratori individuati mediante accordo, oppure ad adesione solo in forma individuale;

— piani individuali pensionistici (PIP), che sono forme pensionistiche individuali realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (art. 13 D.Lgs. 252/2005).

Il sistema previdenziale viene solitamente suddiviso in tre pilastri. Il primo è costituito dalla previdenza pubblica obbligatoria, mentre il secondo e il terzo sono rappresentati dalle forme pensionistiche complementari e poggiano, rispettivamente, sui fondi pensione (forme pensionistiche di carattere collettivo) e sui PIP (forme pensionistiche di carattere individuale).

Fondamentalmente dunque i pilastri sono due: uno corrisponde alla previdenza obbligatoria, l’altro a quella complementare.

Le prestazioni erogate dai fondi pensione

Il fondo pensione eroga trattamenti pensionistici complementari la cui tipologia e i relativi requisiti di accesso sono indicati nel regolamento/ statuto del

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fondo.

L’art. 11 D.Lgs. 252/2005 detta in proposito le seguenti regole generali:

— il diritto alla pensione complementare è subordinato alla maturazione da parte dell’iscritto dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico obbligatorio (che variano quindi da soggetto a soggetto);

— per il diritto alla pensione complementare è necessario, salvo determinate eccezioni, aver maturato un minimo di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il fondo eroga all’aderente una rendita, ossia una prestazione in denaro a carattere continuativo e periodico, salvo che lo stesso abbia optato per la liquidazione in forma di capitale.

Dal trattamento di fine servizio al TFR nel pubblico impiego

Nel settore del pubblico impiego, all’atto della cessazione dal servizio è corrisposto al dipendente un trattamento di fine servizio (TFS), diversamente denominato:

prevalentemente indennità di buonuscita o assegno vitalizio (D.P.R. 1032/1979), premio di servizio (L. 152/1968) o indennità di anzianità.

L’indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento a riposo, quanti sono gli anni di servizio computabili.

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Sennonché la L. 335/1995 (art. 2, comma 5) ha previsto l’unificazione dei trattamenti di fine rapporto di lavoro nel settore pubblico e privato, stabilendo l’automatico passaggio dal tradizionale TFS al TFR, secondo la disciplina vigente nel settore privato (art. 2120 c.c.).

Nelle previsioni della L. 335/1995, il passaggio automatico dal regime del TFS a quello del TFR è, però, limitato soltanto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni neoassunti dal 1°-1-1996.

Per tutti gli altri lavoratori, titolari di rapporti di lavoro pregressi, è necessario esercitare un’opzione per il transito dal vecchio regime del TFS a quello del TFR.

Lo spartiacque effettivo è, di fatto, rappresentato dal 30-12-2000, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20-12-1999 che ha dettato le necessarie regole di attuazione. Sicché:

— per i lavoratori neoassunti al 31-12-2000 (nonché per i lavoratori a tempo determinato in servizio al 30-5-2000) vale automaticamente il regime del TFR;

— i lavoratori già assunti al 31-12-1995 e quelli assunti dal 1°-1-1996 al 30-12- 2000 restano in regime di TFS, salva la facoltà di opzione per il TFR. L’esercizio dell’opzione comporta non solo il passaggio al TFR, ma anche l’adesione ad un fondo di previdenza negoziale.

Il termine per poter esercitare la suddetta opzione è stato però di volta in volta differito; al momento, salvo avviso differenti, la scadenza è quella del 31-12-2015 (accordo tra ARAN e parti sociali concluso il 29-3-2011).

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Il TFS non si calcola più, comunque, con i criteri originari, ma con un nuovo criterio, operativo dal 1°-1-2011, che si applica nei confronti della generalità dei lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni ancora in tale regime (art. 12, comma 10, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010).

Il computo del TFS è effettuato, per le anzianità maturate dal 1°-1-2011, secondo le regole valide in ambito privato per il TFR (art. 2120 c.c.), con applicazione dell’aliquota del 6,91% (la stessa del settore privato).

Di conseguenza, dal 1°-1-2011, per i lavoratori che a tale data risultano in servizio, il TFS è costituito dalla somma degli importi ottenuti con due diversi criteri di calcolo (circ. INPDAP 8-10-2010, n. 17):

— quello originario del TFS, che si applica agli anni di lavoro prestati anteriormente al 1°-1-2011;

— quello del TFR di cui all’art. 2120 c.c., che si applica agli anni di lavoro prestati dal 1°-1-2011 in poi.

Si prevede, inoltre, in caso di importi di rilevante entità, una rateizzazione delle indennità di buonuscita, del premio di servizio, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta ai lavoratori dipendenti all’atto della cessazione a vario titolo dall’impiego.

Per quanto concerne la previdenza complementare ed il suo finanziamento mediante conferimento del TFR, per il settore pubblico non trova applicazione la disciplina della L. 243/2004 ed in particolare la regola del silenzio-assenso per la devoluzione del TFR. L’adesione dei pubblici dipendenti alle forme pensionistiche complementari resta regolata, pertanto, esclusivamente ed integralmente in base

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alla previgente normativa (D.Lgs. 124/1993).

Da questo punto di vista permane, pertanto, una netta differenziazione tra il settore del lavoro pubblico e quello del lavoro privato. In ambito pubblico, la principale peculiarità è rappresentata dal fatto che i fondi pensione possono essere istituti soltanto tramite contratti collettivi nazionali di comparto (CINELLI).

L’applicazione delle nuove regole valide per il settore privato è demandata in concreto al necessario passaggio al regime del TFR (l’opzione per il TFR comporta automaticamente anche l’adesione alla previdenza complementare) (art. 1, comma 2, lett. p), L. 243/2004 e art. 23, comma 6, D.Lgs. 252/2005). Ciò consentirà ai lavoratori pubblici di destinare il proprio TFR al finanziamento delle forme pensionistiche complementari individuali, oltre che a quelle istituite sulla base del contratto collettivo.

Glossario

Anzianità contributiva: corrisponde al numero di contributi accreditati.

Comunemente espressa in anni, essa si misura in realtà in settimane (ad es.

un’anzianità contributiva di 20 anni è pari a 1.040 contributi settimanali). Il principio è che per ogni settimana è accreditato uno e un solo contributo (anche se si hanno due o più rapporti di lavoro).

Forma di previdenza esclusiva: l’assicurazione dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, a lungo gestita dall’INPDAP, costituisce una forma previdenziale esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, a cui è iscritta la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato. Per effetto di recenti riforme, l’INPDAP è stato soppresso e la gestione esclusiva dei pubblici dipendenti

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è passata all’INPS.

Pensioni baby: erano così denominate le pensioni erogate in base solo ad un minimo di contributi versati dai lavoratori. La L. 335/1995 ha posto fine a questa anomalia, che ha generato un elevato numero di baby pensionati, cioè di soggetti collocati precocemente in stato di quiescenza.

Ricongiunzione: istituto che permette di cumulare la contribuzione accreditata presso più gestioni previdenziali (ad es. presso l’INPDAP e presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS).

A tal fine, fino a poco fa, i pubblici dipendenti avevano diritto, ex L. 322/1958, alla costituzione di una posizione assicurativa nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’INPS, ogni qualvolta il rapporto di lavoro pubblico fosse cessato senza che il lavoratore avesse maturato il diritto a pensione. Attualmente, tale previsione è stata soppressa (D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010), con la conseguenza che i pubblici dipendenti che si trovino nella descritta condizione debbano ricorrere all’istituto della ricongiunzione (che è oneroso).

Ripartizione: è così definito il sistema previdenziale in cui l’onere delle prestazioni pensionistiche erogate in ciascun anno è sostenuto attraverso la contribuzione incassata nello stesso anno.

Pertanto è la popolazione attiva che finanzia le pensioni della popolazione passiva dando vita alla cd. solidarietà generazionale. Adotta questo meccanismo di funzionamento la maggior parte delle nostre gestioni previdenziali.

Trattamento di quiescenza: nel settore del pubblico impiego, è usualmente così denominata la prestazione pensionistica a carico del bilancio dello Stato, cui il lavoratore ha diritto alla cessazione del rapporto di lavoro e alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi stabiliti dalla legge.

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