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TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 24 CHIARIMENTI MINISTERIALI

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Academic year: 2022

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TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE:

24 CHIARIMENTI MINISTERIALI

Il 25 maggio scorso si è tenuto il “TFR Videoforum”, organizzato dal Sole 24 ore e dal Consiglio nazionale dei consulenti del Lavoro con la Fondazione studi, a cui sono intervenuti il Ministero del Lavoro, il Mefop, l'Inps e l'agenzia delle Entrate, fornendo importanti chiarimenti sulle problematiche relative al TFR e alla previdenza complementare in vista della scadenza del 30 giugno 2007.

SCELTA E VERSAMENTI

1 - Se in azienda ci sono più fondi pensione,il decreto legislativo 252/2005 prevede che in caso di silenzio-assenso il Tfr confluisca nel fondo al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti.

Nella seconda informativa da fornire 30 giorni prima dello scadere dei sei mesi questo è, pertanto, un dato non ancora noto. Anzi,se provvisoriamente indicato, potrebbe essere fuorviante. Come informare correttamente il lavoratore dell'effettiva destinazione del Tfr maturando dal perfezionamento del silenzio assenso?

Il fondo deve essere indicato se:

1. C'è un solo fondo collettivo di riferimento;

2.Se ci sono più fondi, ma c'è un accordo aziendale (se poi l'accordo cambia, il nuovo accordo deve costituire oggetto di una nuova informativa). In caso di più fondi, in assenza di accordi, devono essere indicati entrambi, chiarendo che in caso di silenzio ci sarà il conferimento del Tfr al fondo con maggior numero di iscritti al 30 giugno 2007.

2 - Che cosa significa (delibera Covip 21 marzo 2007,punto 4) l'identificazione del momento della scelta con la data di compilazione del modello Tfr1 o Tfr2?

Rileva la data sul modello o quello della consegna?

Rileva la data di consegna al datore di lavoro dei modelli Tfr1 o Tfr2.

3 - Se il dipendente, nel primo mese di assunzione compila il modulo, lo sottoscrive e indica la data, ma poi lo consegna al datore di lavoro cinque mesi dopo e alla stessa data sottoscrive i moduli di adesione al Fondo, il Tfr deve essere versato al fondo dal primo periodo di paga anche in assenza di una adesione al Fondo?

È possibile ipotizzare due decorrenze,una per la contribuzione e una per il versamento del Tfr?

Ai fini del conferimento del Tfr rileva la data di consegna al datore di lavoro dei modelli Tfr1 o Tfr2.

Si ricorda che la scelta di conferire il Tfr ad una forma pensionistica comporta l'adesione alla forma in oggetto e che, potendo essere effettuato il primo versamento non prima del 1° gennaio 2007, è comunque possibile che i contributi diversi dal Tfr vengano versati con tempistica differente (in relazione alle disposizioni contenute negli statuti e/o regolamenti).

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4 - Per i lavoratori che nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2007 aderiscono per la prima volta alla previdenza complementare, il versamento della contribuzione e della quota di Tfr è posticipato al 1° luglio, con effetto dalla data della scelta del lavoratore. È corretto il comportamento del datore di lavoro che inizia a trattenere in busta paga la quota a carico del lavoratore, destinata al fondo, dal momento in cui gli viene consegnato il modulo di adesione, anche se il versamento verrà effettuato solo a luglio?

Si, è corretto.

5 - Il lavoratore neoassunto ha tempo sei mesi per decidere la destinazione del Tfr. Se il lavoratore è stato assunto il 25 maggio 2007 quando scade il semestre? Il giorno 25 novembre, il 24 novembre oppure il 30 novembre? A questi fini può trovare applicazione il criterio stabilito dall'articolo 2963 del Codice civile?

Il semestre scade il 25 novembre.

Il Tfr che viene versato è quello che matura dal mese di dicembre in poi. Si applicano le norme ordinarie in materia di scadenza e computo dei termini.

6 - Nel caso in cui la scadenza del termine semestrale capiti nel corso del mese (ad esempio, 25 novembre) da quando decorre il versamento alla previdenza complementare: dall'intero mese di novembre oppure da dicembre?

Dall'intero mese di dicembre.

7 - Il lavoratore che ha, contemporaneamente, due rapporti di lavoro part-time può in un rapporto aderire alla previdenza complementare e nell'altro no?

In caso affermativo, se dovesse trasformare il contratto da tempo parziale a tempo pieno con il datore di lavoro con il quale non aveva aderito, resta condizionato dalla scelta già fatta nell'altro rapporto e, in virtù della irrevocabilità, è obbligato a scegliere un fondo?

Si, è possibile aderire per un lavoro e non aderire per l'altro. Se il rapporto in relazione al quale ha aderito cessa e l'altro va avanti, in relazione a tale ultimo rapporto mantiene la scelta fatta di lasciare il Tfr in azienda. Poi potrà decidere diversamente.

8 - Il lavoratore che interrompe il rapporto di lavoro durante il semestre senza aver espresso alcuna scelta e si reimpiega ha nuovamente sei mesi dalla data della nuova assunzione per operare detta scelta?

Sì e deve compilare il modulo Tfr2.

9 - La circolare Inps 70/07 afferma che i rapporti di lavoro a tempo determinato di tre mesi sono esclusi dall'obbligo della scelta della destinazione del Tfr, facendo intendere che oltre questo termine scatta comunque il diritto del Fondo di tesoreria a riceverei versamenti (per le aziende oltre i 49 dipendenti). La Covip, invece, ha chiarito che se nel periodo semestrale nel quale il lavoratore deve manifestare tale scelta si risolve il rapporto di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto al Tfr.

Non c'è un problema di coordinamento?

Si tratta di due concetti diversi, premesso che la circolare n.70/2007 non disciplina le modalità e le possibilità di scelta dei lavoratori ma ne regola gli effetti. Con riferimento ai lavoratori per i quali deve essere adempiuto l'obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria precisa, in linea con la previsione del decreto ministeriale che sono esclusi i «lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi».

La direttiva Covip 21 marzo chiarisce, invece, che il lavoratore deve poter usufruire di 6 mesi per effettuare la scelta: qualora il rapporto si risolva prima il lavoratore ha comunque diritto al Tfr.

I due concetti non sono incompatibili tra loro, potendo l'ipotesi disciplinata dalla circolare 70 riguardare lavoratori assunti per periodi inferiori a tre mesi che in relazione a precedenti rapporti di

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lavoro hanno deciso di mantenere il Tfr secondo la disciplina ex. 2120 del Codice civile. In tal caso il Tfr non va versato al Fondo di Tesoreria.

10 - L'Enpaia ha affermato il permanere dell'obbligo di accantonamento presso l'ente del Tfr degli impiegati,dei quadri e dei dirigenti in agricoltura, categorie che non possono, pertanto destinare il Tfr a un fondo pensione. È corretta questa impostazione?

L'obbligo di accantonare il Tfr presso l'Enpaia è previsto da una normativa di carattere speciale che non sembra essere stata derogata o abrogata dal decreto legislativo 252/05. È possibile che si determini un contenzioso al riguardo innescato da chi assume di essere limitato nell'esercizio di un suo diritto. Si sottolinea, del resto, che recentemente è stato istituito il fondo negoziale Agrifondo al quale si può aderire con il versamento dei soli contributi e quindi senza Tfr.

11 - Confindustria, con la nota 16 maggio 2007, ha dato la sua interpretazione in merito al trasferimento delle quote di Tfr al fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore che si è impegnato a rimborsare un finanziamento ottenuto dietro garanzia della cessione di un quinto dello stipendio e del Tfr.

È sufficiente l'autorizzazione della società finanziaria?

Oppure il lavoratore dovrà mantenere il Tfr presso l'azienda e destinarlo alla previdenza complementare solo quando avrà estinto il suo debito?

Cosa succede in caso di silenzio-assenso?

Il lavoratore in questione è assolutamente libero di aderire alla previdenza complementare senza il bisogno di alcuna autorizzazione da parte della società finanziaria.

Il silenzio assenso opera per tale lavoratore come per tutti gli altri lavoratori.

Al limite è ipotizzabile un onere di informazione del datore di lavoro alla finanziaria che potrà decidere, a tutela dei propri interessi, di trasferire il vincolo dal Tfr al fondo pensione.

12 - I fondi preesistenti stanno affrontando l'adeguamento degli statuti per ricevere le quote di Tfr maturate dal 1° gennaio 2007. Il lavoratore già iscritto al fondo Mario Negri, per esempio, può decidere di rimanere iscritto continuando il finanziamento con la sola contribuzione, e destinare il Tfr a un altro fondo (ovviamente aperto)?

Nel caso in oggetto l'iscritto può decidere di versare il Tfr solo al fondo pensione a contribuzione definita al quale è già iscritto.

13 - È possibile scegliere la destinazione del Tfr dei lavoratori mediante accordo aziendale, collettivo, individuale e plurisoggettivo. In quest'ultimo caso, l'accordo è applicabile solo ai lavoratori che li hanno sottoscritti e, secondo la Covip (28 giugno '06) non sono legittimati a disciplinare la destinazione del Tfr dei lavoratori "silenti".

Cosa si intende per accordo "collettivo"?

Deve essere sottoscritto da tutte le sigle sindacali?

Se sì, quali? Quelle che hanno sottoscritto il contratto nazionale applicato in azienda? O anche da una, perché solo questa risulta presente in azienda?

L'eventuale Fondo prescelto nell'accordo collettivo aziendale ha preminenza sull'eventuale fondo di categoria, per la destinazione del Tfr nel caso di silenzio-assenso?

L'accordo plurisoggettivo che intercorre tra datore di lavoro e lavoratori senza il filtro delle rappresentanze sindacali vincola i soli soggetti sottoscrittori. Non può pertanto spiegare i propri effetti nei confronti di coloro che non lo hanno sottoscritto e quindi non può rappresentare il fondo di destinazione dei lavoratori silenti che non l'hanno sottoscritto.

L'accordo deve considerarsi collettivo se sottoscritto dalla rappresentanza sindacale aziendale cioè dall'organismo abilitato alla contrattazione integrativa aziendale. Sono possibili, in linea teorica, anche accordi sindacali separati cioè sottoscritti da alcune sigle soltanto tra quelle che compongono la delegazione trattante in nome e per conto dei lavoratori dipendenti. La scelta fatta a livello aziendale, in tema di individuazione della forma pensionistica complementare di

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riferimento valida anche ai fini del tacito conferimento del Tfr, prevale sulla scelta fatta in sede di contrattazione collettiva nazionale.

14 - Se il lavoratore che ha aderito a un accordo plurisoggettivo si "dimentica" di presentare il modello Tfr1 oppure Tfr2, la quota maturanda di Tfr non va comunque versata al fondo indicato nell'accordo?

Poiché manca la compilazione del modello Tfr che rappresenta per esplicita previsione normativa l'unico veicolo per manifestare la volontà in merito al conferimento del Tfr, è come se la volontà non si sia affatto manifestata. Di conseguenza non dovrebbe trovare applicazione l'accordo plurisoggettivo e, dunque, il Tfr dovrebbe essere versato al fondo negoziale di riferimento.

ANTICIPAZIONI E RISCATTI

15 - A regime, nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti, potranno continuare ad essere fatte valere, anche nei confronti del fondo di Tesoreria, le condizioni di miglior favore previste da contratti collettivi aziendali o da patti individuali, per il riconoscimento di anticipazioni di Tfr?

L'articolo 1, comma 755 recita: «Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal Codice civile medesimo».

L'articolo 2, comma 5, del Dm 30 gennaio 2007, che regola la disciplina delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, relativamente a quei lavoratori per i quali una parte o tutta la quota di Tfr sia confluita nel Fondo di Tesoreria, al primo periodo prevede che: «le anticipazioni di cui all'articolo 2120 del Codice Civile sono calcolate sull'intero valore del Tfr maturato dal lavoratore».

Pertanto, la materia delle anticipazioni sul Tfr è disciplinata dall'articolo 2120 del Codice Civile, coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n.296.

16 - La rivalutazione del Tfr da effettuare a fine anno, per la parte versata al Fondo di tesoreria, sarà di competenza di quest'ultimo o la dovrà effettuare il datore di lavoro, salvo poi conguagliarla con il Dm10?

L'articolo 1, comma 755 recita: «Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal Codice civile medesimo».

È fuori dubbio che l'onere della rivalutazione da effettuare a fine anno secondo le previsioni civilistiche, per le quote versate al Fondo di Tesoreria è a carico del Fondo stesso.

Tuttavia, poiché la liquidazione del Tfr, anche per la parte di competenza del Fondo viene effettuata dal datore di lavoro sarà quest'ultimo che provvederà ciascun anno alla rivalutazione salvo conguaglio con il Dm10 al momento dell'erogazione del Tfr. A livello individuale nel conto assicurativo del lavoratore, alimentato dal flusso EMens, il datore di lavoro provvederà a comunicare l'importo della rivalutazione.

17 - In caso di Tfr interamente trasferito a un fondo pensionistico complementare, si direbbe venga meno la possibilità di chiedere le anticipazioni previste dal decreto legislativo 151/2001 per congedi parentali o cause di famiglia.

L'anticipazione "residuale" nella misura massima del 30% che potrebbe essere utilizzata a questo fine richiede, infatti, almeno otto anni di iscrizione. Nel frattempo sembrerebbe impossibile provvedere altrimenti. È una lettura corretta?

Sì, è così. Le causali sopraccitate rientrano nelle anticipazioni fruibili nella misura del 30% ed occorrono 8 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare per accedervi.

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18 - L'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 252/07 ha previsto il riscatto anticipato delle somme accumulate per "altre cause", oltre a quelle previste nei commi precedenti.

Il sistema, quindi, si fonda su un doppio binario:

a) libertà ai fondi di stabilire nei loro regolamenti le cause di riscatto;

b) cause tipiche previste dalla legge.

Le ipotesi di riscatto di cui alla lettera a) sono tassate al 23%, con risparmio di imposta rispetto al trattamento fiscale del Tfr.

Quasi tutti i regolamenti dei fondi pensione, aperti o chiusi, prevedono come causa di riscatto, oltre a quelle "tipiche", anche la perdita dei requisiti di iscrizione al fondo. Si perdono tali requisiti in caso di licenziamento e/o dimissioni, pertanto, il lavoratore potrà tornare in possesso delle somme accumulate nel fondo pensione, per le stesse motivazioni per le quali normalmente si incassa il Tfr.

Non si rischia di minare alla base le motivazioni per le quali è nata la previdenza complementare?

Per "altre cause" il legislatore, come è stato anche confermato dalla interpretazione di Covip, ha inteso riferirsi solo ed esclusivamente a quelle che, nel precedente sistema, determinavano la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione (dimissioni, licenziamento). Nel decreto legislativo 252 sono state recepite dall'articolo 14, comma 5, dove si configurano quali cause di riscatto immediato con una tassazione meno favorevole, al 23%, rispetto alle altre tipologie di riscatto.

La locuzione "altre cause" non deve quindi intendersi nel senso riportato alla lettera a) di cui sopra.

19 - Il fondo di tesoreria Inps avrà una durata illimitata o è legato ad obiettivi precisi relativi al finanziamento di alcune opere pubbliche, raggiunti i quali verrà dismesso?

Il termine del Fondo di Tesoreria non è definito; il memorandum tra le parti sociali e il Governo prevede una verifica nel 2008.

GARANZIE

20 - In caso di omesso versamento del Tfr al fondo pensione, ques'ultimo ha diritto di pretendere dal datore di lavoro la regolarizzazione della posizione contributiva dei lavoratori?

Il fondo pensione può avanzare una richiesta di regolarizzazione in base ad una previsione statutaria, ma non di legge.

21 - In caso di omesso versamento del Tfr al fondo pensione, questo ha diritto di applicare al datore di lavoro le eventuali sanzioni previste dallo statuto del fondo?

Sì può applicarle.

22 - Se il Tfr viene versato al Fondo di Tesoreria Inps, quale è l'ambito di operatività del Fondo di garanzia (articolo 2,legge 297/1982)?

Non opera.

23 - Quali sono i presupposti necessari e sufficienti affinché il lavoratore possa azionare il Fondo di garanzia ex articolo 5 del decreto legislativo 80/1992 per integrare la contribuzione omessa (compreso il Tfr) presso il fondo pensione?

Insolvenza da parte del datore di lavoro accertata mediante apertura di procedura concorsuale.

Si ritiene, inoltre, che il fondo possa essere azionato anche a seguito di attivazione di procedura esecutiva individuale articolo 1, comma 2 Dlgs N. 80/1992.

24 - Se la quota di Tfr non versata al Fondo di tesoreria Inps è prescritta (e quindi non opera il principio di automaticità), quali azioni può esperire il lavoratore verso il datore di lavoro per soddisfare il proprio credito?

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In particolare, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro il Tfr non versato, nel limite prescrizionale che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero ha soltanto la possibilità di esperire l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2116, comma 2 del Codice civile?

Per la quota di Tfr riferita ai versamenti dei contributi non prescritti vige il principio dell'automaticità della prestazione. Per le quote prescritte il lavoratore ha la possibilità di esperire l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2116, comma 2 del Codice civile. L'Istituto comunque valuterà la possibilità in questi casi, se esistono i presupposti per attivare comunque il fondo di garanzia di cui alla legge 297/1982 al fine di evitare la discriminazione tra i lavoratori subordinati in relazione alla dimensione aziendale.

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