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DISCIPLINARE DI GARA Finanza di progetto

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Academic year: 2022

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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TURSI – ALIANO – MONTALBANO JONICO – COLOBRARO- GARAGUSO Piazza Maria SS. d’Anglona – 75028 TURSI (MT) Tel.

0835.531217 - Fax 0835.532360 – PEC:

[email protected] -Ufficio Centrale Unica di Committenza-

DISCIPLINARE DI GARA Finanza di progetto

per procedura aperta ai sensi dell’art. 183, comma 15, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento mediante Finanza di Progetto della concessione di lavori pubblici avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione dei lavori di “Concessione per ampliamento del cimitero comunale di Tursi” nonché della loro gestione economico-finanziaria”.

CUP: I77B19000000007- CIG: 783299799A

1. STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Tursi (MT) – C.F.: 82000970770

Indirizzo: P.zza M. SS. d’Anglona– 75028 Comune di Tursi (MT) - Tel. 0835/531221 - 531217.

Profilo del committente: www.comune.tursi.mt.it

PEC: [email protected][email protected]

Responsabile del procedimento: ing. Pasquale MORISCO, responsabile Area Tecnica Tel. 0835/531221 – e-mail: [email protected]

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 3, lettera sss) e all’art. 60, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (Codice Contratti) mentre il criterio di selezione della migliore offerta e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente disciplinare.

Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il promotore è invitato a partecipare alla presente procedura;

- il promotore avrà facoltà di esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva il diritto di prelazione provvedendo ad adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente;

- se il promotore non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati al comma 9 – art. 183 – D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

quantificate in € 59.091,47 (2,5% del totale meno IVA);

- se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese (da documentare e giustificare) per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 – art. 183 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. NATURA, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

La Concessione ha per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, l’esecuzione dei lavori per l’ampliamento del Cimitero Comunale del Comune di Tursi, la gestione di servizi cimiteriali e la gestione funzionale ed economica del medesimo, da aggiudicarsi mediante l’istituto della “Finanza di Progetto”, di cui all'articolo 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con diritto di prelazione a favore del Soggetto Promotore, come meglio specificato nella proposta e nel progetto di fattibilità presentato dal soggetto promotore medesimo, ai sensi del comma 15 del richiamato disposto normativo.

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Gli interventi, precedentemente elencati e dettagliatamente descritti nella proposta di “Project Financing”, posta a base di gara, sono previsti nel Cimitero Comunale di Tursi con una procedura aperta, ai sensi dell’art. 183, si intende individuare l’operatore economico che finanzierà ed eseguirà:

a. la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione;

b. la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero;

c. la direzione lavori, il coordinamento sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori, l’accatastamento dell’opera, nonché il reperimento di tutte le autorizzazioni afferenti la realizzazione;

d. la gestione economico funzionale delle opere realizzate nonché il reperimento di tutte le autorizzazioni afferenti il funzionamento dell’opera prevista quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: pareri ed autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni ambientali, etc.;

e. la manutenzione ordinaria per l’intero cimitero e straordinaria dell’area cimiteriale oggetto di ampliamento per tutta la durata della concessione che non potrà comunque superare gli anni 12;

f. la gestione dei servizi cimiteriali per la durata della concessione che non potrà comunque superare gli anni 12;

Si comunica che:

- Il promotore è la società ATI SMEDA Srl (Capogruppo) con sede in Zona PIP – Lotto n. 2, 75028 Tursi (MT) - P.IVA 00536270770 e Gulfo Salvatore (Mandante) con sede in via Guido Rossa n. 25, 85038 Senise (PZ) - P.IVA 01331650760 - con deliberazione Giunta comunale, n°150 del 02/10/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità presentato dal promotore, completo di piano economico finanziario asseverato e di bozza di convenzione;

- con la summenzionata deliberazione di Giunta Comunale il progetto e stato dichiarato di pubblico interesse per il Comune di Tursi (MT);

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/12/2018 l’intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021, e nell’elenco annuale 2019.

Proprietà delle aree e delle opere: Per la previsione di ampliamento del Cimitero, l’area è di proprietà comunale.

Per quel che riguarda gli impianti e le opere, fisse o mobili, realizzate dal Concessionario, in forza della Convenzione di cui trattasi, fatto salvo il diritto di sfruttamento spettante al Concessionario nel corso della durata della concessione, saranno di proprietà dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entreranno, in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella piena disponibilità della stessa al termine della concessione e senza corrispettivo o onere alcuno per quest’ultima.

Pareri e Procedure: saranno a carico del Concessionario l'acquisizione di eventuali pareri e autorizzazioni di competenza di Enti sovracomunali che dovessero risultare necessari, durante tutto il periodo di Concessione.

Quantitativo o entità totale

L’importo complessivo dell’investimento, così come stimato nel progetto di fattibilità tecnico economica, ammonta complessivamente ad € 2.613.676,70 così suddiviso nelle seguenti componenti:

Importo Lavori € 2.000.058,82 Oneri sicurezza € 30.000,00

Totale investimenti materiali € 2.030.058,82 (A) Somme a disposizione € 583.617,88 (B)

TOTALE (A) + (B) € 2.613.676,70

Modalità di finanziamento, contabilizzazione e pagamenti

La modalità di determinazione del corrispettivo per l’esecuzione delle opere è a corpo.

Trattandosi di un appalto a corpo l’offerta dell’appaltatore si intende comprensiva di ogni onere di lavorazione e non potrà essere oggetto di modifiche il prezzo a corpo per il conto finale, dovendosi ritenere che l’Impresa, nell’esprimere il suo prezzo in offerta, debba valutare autonomamente sia i costi complessivi sia le quantità delle singole categorie di lavoro da eseguire per dare l’opera completa in ogni sua parte e perfettamente agibile secondo lo spirito del “chiavi in mano”.

Il corrispettivo del concessionario per la realizzazione dell’intervento consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere realizzate. Si specifica che l’intervento oggetto della presente procedura rientra nel novero delle cosiddette “opere calde”, ovvero progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza (derivanti dalla cessione in concessione dei manufatti funerari e dall’esecuzione dei servizi cimiteriali) tali da consentire all’operatore economico concessionario un integrale recupero dei costi di investimento nell’arco della vita della concessione. Ne consegue che l’opera non prevede alcun contributo finanziario da parte dell’amministrazione concedente.

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L’equilibrio economico dell’investimento deve risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una delle società di cui all’art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. presentato in sede di gara.

Durata e cronoprogramma dei lavori

La durata della concessione, è prevista in anni 12 (dodici), con decorrenza dalla data di stipula della convenzione.

Il termine massimo per la redazione del progetto definitivo e la consegna al Comune di Tursi del progetto definitivo, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici prescritti dalla normativa vigente (D.P.R.207/10, artt. da 33 a 43), è di complessivi 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Il termine per la redazione e consegna del progetto esecutivo al Comune di Tursi, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici prescritti dalla normativa vigente (D.P.R. 207/10, artt. da 33 a 43), è di complessivi 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione in linea tecnica da parte del Comune di Tursi del progetto definitivo.

Il termine dei lavori è di 365 giorni.

I termini per l’esecuzione delle opere saranno pertanto quelli indicati dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico economiche, fermo restando che dovrà comunque essere rispettata la tempistica minima risultante dalla suddetta Convenzione posta a base di gara.

La gestione dei servizi cimiteriali avrà inizio contestualmente alla sottoscrizione della relativa concessione.

Gestione

In considerazione della circostanza che la gestione del sistema cimiteriale prevede:

a) cessione in concessione dei manufatti cimiteriali;

b) gestione dei servizi cimiteriali;

Si specifica che l’avvio della gestione dei servizi di cui alla lettera a) e l’avvio della gestione dei servizi di cui alla lettera b) decorreranno dalla stipula del contratto di concessione/ convenzione.

Manutenzione ordinaria

La concessione, per l’intera durata, prevede, l’esecuzione a carico del concessionario di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di tutto il cimitero, compreso l’ampliamento oggetto della presente concessione.

4. INFORMAZIONI GENERALI Documentazione della procedura

Costituiscono parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

- Modello di partecipazione e dichiarazione requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) (All. A);

- Modello di dichiarazione Requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di idoneità professionale e di qualificazione per la progettazione, ove il concorrente non sia attestato SOA OG 1 classifica IV anche per la progettazione (All. A1 e A2);

- Modello dichiarazione carichi pendenti/sentenze di condanna (All. B);

- Modello dichiarazione attestazione SOA (All. C);

- Modello dichiarazione ulteriori requisiti per l’esecuzione dei lavori (All. D);

- Modello dichiarazione relativo alla partecipazione in forma aggregata (all. E);

- Modello “offerta economica (All. F)

- Modello dichiarazione avvalimento concorrente (All. H)

- Modello dichiarazione avvalimento impego Impresa ausiliaria (All. H1)

Il progetto di fattibilità e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Bereguardo:

www.comune.bereguardo.pv.it e non potranno essere trasmessi via mail o fax.

All’appalto si applicano le norme del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. nonché le parti del DPR 207/2010 tuttora in vigore e le altre norme vigenti in materia di Lavori Pubblici Costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Il progetto di fattibilità ed i relativi allegati devono intendersi richiamati nel presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale anche se lo stesso intende essere unicamente una declinazione delle esigenze della amministrazione e delle modalità con cui farvi fronte, fermo restando la possibilità dell’offerente di modificare quanto in esso previsto nel rispetto degli obiettivi minimi e della normativa di settore oltreché della normativa urbanistica e delle altre normative tecniche vigenti.

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Sopralluogo assistito obbligatorio

È richiesto, in quanto ritenuto elemento essenziale per la partecipazione alla presente gara, il sopralluogo assistito dei luoghi interessati dalla progettazione, dai lavori e dai servizi oggetto di concessione entro e non oltre 8 (otto) giorni prima della presentazione dell’offerta; i concorrenti dovranno, in sede di presentazione delle offerte, produrre attestazione dell’avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Responsabile del procedimento o altro personale dell’Amministrazione all’uopo delegato.

Il sopralluogo avverrà con le seguenti modalità: presso il Comune di Tursi – C.F. 82000970770 p.zza M. SS. d’Anglona - Tursi (MT) - Tel. 0835-531221/531217 PEC: [email protected] Sito internet:

www.comune.tursi.mt.it - Responsabile del Procedimento: Ing. Pasquale MORISCO Responsabile Area Tecnica – Tel.

0835-531221 e-mail: [email protected], previo appuntamento.

Il sopralluogo devono essere effettuati dal rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCCIA o da attestazione SOA; possono inoltre essere effettuati anche da un dipendente dell’operatore economico concorrente se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale ovvero da soggetti diversi solo se muniti di procura notarile.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, la presa visione della documentazione di gara e il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Annullamento gara

L’Ente appaltante, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico-amministrativi, o per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare/rinviare, revocare/annullare la presente gara di appalto e/o non procedere all’aggiudicazione, senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta.

Società di progetto

L’Aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del “Codice”, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il capitale minimo di detta società di progetto non deve essere inferiore ad 1/20 dell’importo dell’investimento complessivo pari a € 33.422,76.

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione – PASSOE

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui alla vigente normativa, da produrre in sede di partecipazione alla gara, oppure nella piattaforma telematica per e- procurement della CUC.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolte possono essere presentate in lingua italiana alla C.U.C. dovranno essere inoltrate a mezzo pec all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre 5 giorni dalla data stabilita per la scadenza di presentazione delle offerte, indicando l’oggetto della gara.

Le risposte saranno pubblicate nel sito internet http://www.comune.tursi.mt.it, e valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara; i concorrenti sono invitati, pertanto, a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di

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riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione: singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, obbliga il concorrente a produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, alla regolarizzazione delle carenze. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La sanzione non è dovuta. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Comunicazioni

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate tramite l’indirizzo PEC.

Le modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE a. per i concorrenti:

ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del “Codice” dovrà essere prodotta, a corredo dell’offerta, garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’intervento (pari ad € 2.030.58,82) corrispondente ad €40.601,18.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

 In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

 In contanti, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Tursi

 Mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario – assicurativo o di altro soggetto di cui al comma

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8, dell'art. 93 del “Codice”, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123);

2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445 e s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

4. essere corredata da una dichiarazione sostituita di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

5. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, e comunque a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere intestata a tutte le imprese associante.

La polizza presentata sotto forma di fideiussione dovrà prevedere espressamente:

 La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

 La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;

 La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

 La dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del “Codice”.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del “Codice” il concorrente, in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, può usufruire della riduzione del 50% della garanzia provvisoria. L’importo della garanzia, qualora il concorrente sia in possesso di ulteriori certificazioni indicate sempre al comma 7 del succitato art. 93, dovrà essere calcolato in funzione delle eventuali riduzioni di cui il concorrente potrà fruire in base anche alla cumulabilità di dette certificazioni. Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte in copia, allegate alla polizza di garanzia provvisoria.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

b. per i concorrenti:

ai sensi dell’art. 183, comma 13, primo periodo, la proposta dovrà essere corredata da una ulteriore cauzione in misura non superiore al 2,5% del valore dell’investimento di € 2.363.658,80, pertanto per € 59.091,47 lo svincolo di tale polizza avviene, per i concorrenti non aggiudicatari, all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva.

c. per l’aggiudicatario della concessione:

1. ai sensi dell’art. 103 del “Codice”, il concessionario è obbligato a costituire una cauzione definitiva, nei modi e termini previsti nel succitato articolo, anche in riferimento allo svincolo.

2. Ai sensi dell’art. 183, comma 13, terzo periodo, il concessionario, dalla data di inizio della gestione del servizio, è obbligato a costituire una cauzione, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% dell’importo dell’investimento e con le modalità di cui all’art. 103 del “Codice”.

3. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del “Codice”, il concessionario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante (amministrazione concedente) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di

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assicurazione che copra i danni subiti dall’Amministrazione concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L’importo della somma da assicurare corrisponde all’importo dei lavori oggetto di concessione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale stabilito in € 3.000.000,00 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

4. Per il soggetto responsabile della progettazione è dovuta una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del “Codice”.

7. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC

I partecipanti debbono allegare all’istanza di partecipazione la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC. Va effettuato un versamento in relazione al valore dell’appalto ed utilizzando il n. CIG indicato nel Bando: per la presente procedura va effettuato un versamento di € 140,00, allegando all’istanza la ricevuta di pagamento, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale nei modi di legge.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi online al "servizio di Riscossione". Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato, secondo le istruzioni operative presenti sul sito.

Si raccomanda di specificare nella causale del pagamento esclusivamente il codice fiscale del concorrente (nel caso di raggruppamento il codice fiscale dell’impresa capogruppo anche se non costituito) ed il Codice

Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura.

Il mancato versamento del contributo all’Autorità entro la data di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dalla gara.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del “Codice” nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45,47 e 48 del medesimo “Codice”, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo del presente disciplinare, costituiti da:

-operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”;

-operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”;

-operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.

Per i requisiti SOA mancanti resta inoltre ferma la possibilità di partecipare in raggruppamento temporaneo di impresa o ricorrere all’istituto dell’avvalimento con soggetto qualificato.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento 207/2010.

Nel caso di ricorso a raggruppamento temporaneo di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete ed a consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f) ed g) del Codice, pena l’esclusione, alla mandataria o ad una Consorziata e richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti e richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

(art. 92 C. 2 DPR 207/2010).

8.1Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e GEIE

- Ai sensi dell’art. 48, del “Codice”, i raggruppamenti temporanei di partecipazione anche se non ancora costituiti.

(8)

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell’art. 48, del “Codice”, Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, rete di imprese).

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE di indicare in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del

“Regolamento”.

Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in rete di imprese.

Per ulteriori specificazioni si rimanda all’art. 48 del “Codice”.

8.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del “Codice” (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) ed i Consorzi Stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del “Codice” sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo

353 del codice penale.

8.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) Come meglio dettagliato nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

L’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto; tale sottoscrizione, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell’organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all’appalto;

sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituisce elemento idoneo ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della rete di imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(9)

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine morale Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a. Le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del “Codice”;

b. Mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

c. Insussistenza della condizione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

d. Assenza delle le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n.

159/2011;

Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell’art. 83, comma 1 del “Codice” sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell'UE. Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l’iscrizione all’Albo delle società cooperative.

Requisiti speciali (art. 83, comma 1, lett. b) e c) del “Codice”) Qualificazione

I concorrenti, singoli, consorziati, raggruppati, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle seguenti categorie:

Categoria OG1 - classifica IV;

 Categoria OG3 - classifica I;

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del Concessionario

I concorrenti, oltre ai requisiti di cui ai paragrafi precedenti, devono essere anche in possesso, ai sensi dell’art. 95, comma 1 del “Regolamento”, dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi:

a. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento e pertanto € 2.421.658,82;

Requisiti Progettuali

1. attestazione SOA per progettazione e costruzione, in corso di validità, per la cat. OG1 classifica IV e cat. OG3 classifica I.

Nel caso il concorrente sia in possesso della attestazione SOA per sole prestazioni di costruzione, il medesimo può partecipare alla gara o avvalendosi di un soggetto qualificato, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o partecipando in raggruppamento temporaneo con un progettista qualificato di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la progettazione dei lavori di che trattasi che deve essere già individuato in sede di gara.

Tale progettista deve avere i seguenti requisiti:

Requisiti generali

1. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016 s.m.i.;

2. Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (assunzioni obbligatorie persone disabili);

3. Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, cosi come previsto dalla Legge n. 190/2012;

4. Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Requisiti di idoneità professionale

(10)

1. requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 (iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto del presente appalto).

Capacità economica – finanziaria

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo di valore pari a quello previsto per la progettazione indicato nel Quadro Tecnico Economico, presentato dal soggetto proponente;

b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all’importo dei lavori indicati nel Quadro tecnico economico, presentato dal soggetto proponente;

c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3, lett.

vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore al 60% dell’importo stimato dei lavori indicati nel Quadro tecnico economico, presentato dal soggetto proponente;

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo di 2 unita del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA);

e) per i professionisti singoli e associati, numero di 2 unita minime di tecnici, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si specifica che ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Gli importi indicati ai precedenti numeri a), b) e c) si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e non all’onorario dei servizi prestati e si intendono al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale.

I servizi di ingegneria e architettura di cui ai precedenti numeri a), b) e c) valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

I servizi di ingegneria e architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.

Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.

Le società possono, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituita nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituita nella forma di società di capitali.

I requisiti di capacita economica e finanziaria devono essere soddisfatti cumulativamente dagli operatori economici partecipanti alla procedura, in forma singola o associata.

In caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio di concorrenti la documentazione relativa ai requisiti di capacita tecnico-professionale deve essere prodotta dalla mandataria. In caso di consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio o dalle Consorziate per le quali il Consorzio stesso partecipa.

Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovrà essere prodotta dal Consorzio o dalle Consorziate.

Il nominativo del progettista esterno qualificato ed il possesso dei requisiti di cui trattasi devono essere attestati in sede di partecipazione alla gara con apposita dichiarazione dal concorrente.

(11)

Il ruolo di progettista e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione possono essere affidati a due soggetti diversi.

Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolto da professionista in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

10. SUBAPPALTO

Per i singoli lavori affidati in attuazione della presente procedura, il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del Codice.

Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti della prestazione, rientranti nella categoria prevalente e/o scorporabile, che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La mancata indicazione del subappalto nelle categorie specialistiche, qualora il concorrente non ne sia in possesso, sarà causa di esclusione.

11. AVVALIMENTO

Nel caso in cui un candidato voglia usufruire dei requisiti di capacità tecnica di altra impresa, dovrà seguire quanto specificato all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

12. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terra nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., ovvero in favore dell’Impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di valutazione:

a) OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI) b) OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)

Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente e pertanto pari a 100.

ELEMENTIDINATURAQUALITATIVA PESO

MIGLIORAMENTI DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO

1

Proposte progettuali finalizzate a migliorare le condizioni di accesso e di fruizione dell’intero contesto cimiteriale, per rendere più funzionale l’accesso e la permanenza dei visitatori all’interno del cimitero.

Max 20 punti

Max 50 punti

2 Proposte progettuali finalizzate a migliorare i servizi collettivi,

localizzati all’interno dell’area cimiteriale Max 20 punti

3 Proposte progettuali migliorative finalizzate alla riqualificazione del

cimitero esistente Max 10 punti

4 Possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI-EN

ISO 9001:2015 per la gestione di opere cimiteriali 5 punti 5 punti

5 Qualità, contenuti e struttura della Bozza di Convenzione Max 25 punti Max 25 punti

Si precisa che le migliorie non devono alterare la natura generale del contratto. Eventuali oneri afferenti

la redazione di elaborati di variante e/o acquisizione di pareri o nulla-osta di altri Enti devono considerarsi a carico del soggetto offerente, il quale, in ogni caso, deve possedere idonea qualificazione secondo la normativa vigente all’esecuzione di quanto proposto. Si applicano le disposizioni dell’art.95 comma 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla CUC e sulla base dei criteri/sub criteri e pesi/sub-pesi sopraindicati, con metodo aggregativo compensatore.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

C(a) = Σn [Wi * V(a)i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) n = numero totale dei requisiti

(12)

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno Σn = sommatoria dei requisiti.

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere:

• tra coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche) e

• coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche).

• per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), i coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti, per ogni criterio, discrezionalmente da ciascun commissario.

Saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica solo ed esclusivamente le Imprese che avranno raggiunto un punteggio minimo di 40 punti. Coloro che non raggiungeranno il punteggio di punti 40 verranno esclusi dalla gara.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Ultimati i lavori in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Tursi, procederà alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, all’apertura dell’offerta economica ed alla formulazione della graduatoria finale.

La valutazione dell’offerta economica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di seguito elencati:

Criteri/sub criteri Punteggio max attribuito/sub

criterio max attribuito

1 TARIFFE 20

a) Riduzione tariffe delle concessioni cimiteriali 10

b) Riduzione tariffe dei servizi cimiteriali 10

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Risulterà economicamente più vantaggiosa l’offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla offerta tecnica ed all’offerta economica.

In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

13. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi all’offerta quantitativa, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta qualitativa), sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Accertata l’esistenza di eventuali offerte valutate come anomale ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., il Presidente di gara sospenderà la seduta e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del Procedimento per il sub procedimento di esame delle spiegazioni da presentare da parte dei concorrenti ai sensi dell’art. 97 del citato decreto.

Il sub procedimento di verifica dell’anomalia riguarderà la prima migliore offerta e si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata ed alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria;

in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per entrambe, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse.

Le spiegazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari.

(13)

Al concorrente e assegnato un termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta a mezzo Pec, per la presentazione delle spiegazioni.

La Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Il soggetto che presiede la gara, all’esito del procedimento di verifica, in seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate nel loro complesso inaffidabili e aggiudica in via provvisoria l'appalto alla migliore offerta non anomala.

La data della seduta pubblica di rinvio verrà comunicata mediante specifico avviso sul sito www.comune.bereguardo.pv.it.

Ove invece non risultino offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si provvederà all’aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato.

Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, se trattasi dell’aggiudicatario, ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per i provvedimenti di competenza.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

L'aggiudicazione diverrà impegnativa per il Comune di Tursi dopo l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente, dalla cui data si procederà alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sul sito istituzionale, almeno 35 giorni prima della stipula del contratto d’appalto.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO Costituiscono causa di esclusione:

a. la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b. la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

d. l’offerta pervenuta oltre i termini di scadenza previsti dal bando/disciplinare di gara;

e. la mancanza o la carenza dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dal bando e disciplinare di gara;

f. mancato inserimento dell’offerta economica nell’apposita busta “C – Offerta economica” separata quindi dalla busta “A – Documentazione amministrativa” e dalla busta “B – Offerta Tecnica;

g. cauzione provvisoria e/o impegno di cui all’art. 93 comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti successivamente alla data di presentazione dell’offerta;

h. ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

i. la partecipazione in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, dei consorziati per i quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) partecipano; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale;

j. la partecipazione del concorrente a più di un consorzio stabile;

k. la mancata effettuazione del sopralluogo;

l. in caso di partecipazione in avvalimento: le mancate o incomplete dichiarazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.;

m. offerta economica in aumento;

n. l’offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni;

o. l’offerta tecnica che renda palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.

Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.la presentazione da parte di un concorrente di più di un’offerta.

Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex legge alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio l’esistenza della sanzione dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

(14)

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della "Piattaforma di Gestione Gare telematiche". Per l’espletamento della presente procedura la Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: https://cuctursi.acquistitelematici.it/, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al seguente sistema.

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27.05.2019 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement della CUC. Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul portale https://cuctursi.acquistitelematici.it/.

16. VALIDITA’ E CONTENUTO DELL’OFFERTA Termini di validità dell’offerta

L’offerta è valida per 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

La Stazione appaltante, qualora entro il suddetto termine non si dovesse pervenire all’aggiudicazione, salvo il caso in cui la mancata stipula del contratto sia dipesa da negligenza dell'impresa medesima. Il secondo concorrente resta vincolato all'offerta presentata fino alla costituzione della cauzione definitiva da parte dell'impresa aggiudicataria.

Documentazione amministrativa (“busta A”)

Si premette che la stazione appaltante, al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara, e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione da parte degli operatori economici, ha predisposto apposita modulistica, il cui utilizzo è vivamente consigliato pur senza costituire obbligo.

La busta “A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):

a. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, commi 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016, resa in carta libera sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, sulla base degli allegati “A”

(per operatore economico), “A1” e “A2” (nel caso di ricorso a progettisti qualificati) e preferibilmente utilizzando gli stampati proposti, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

b. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa in carta libera sottoscritta da ognuno dei soggetti sottoelencati sulla base dell’allegato “B” e preferibilmente compilando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione deve fare riferimento a tutte le sentenze di condanna subite e relative ai reati di cui all’art. 80 D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora vengano presentati i certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti la dichiarazione di cui all’allegato “B”, pena l’esclusione, deve comunque essere prodotta, affinché questa Stazione Appaltante venga anche a conoscenza in seduta di gara di quelle sentenze che beneficiando della “non menzione”

non vengono riportate nel casellario giudiziale rilasciato dagli Uffici Giudiziari su richiesta del soggetto privato interessato.

Soggetti obbligati alla dichiarazione:

- titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali;

- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;

(15)

- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, nonché eventuali soci accomandanti se muniti di poteri di rappresentanza (es. procura) per le società in accomandita semplice;

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, cooperative o consorzi;

- Institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.

Dovranno compilare tale allegato anche i soggetti indicati come professionisti qualificati qualora l’operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA anche per la progettazione.

Si precisa che:

-a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti i soggetti come sopra obbligati degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-a pena di esclusione, tale dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche da tutti i soggetti come sopra obbligati dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

2. Attestazione SOA per categoria OG1 e classifica IV:

- Rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 sulla base dell’allegato

“C” e preferibilmente compilando lo stampato proposto unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati nel presente disciplinare.

3. Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale - per progettisti qualificati nel caso di operatore economico non qualificato SOA per la progettazione:

- Autocertificazione resa nei modi previsti dal DPR n. 445/2000 sulla base dell’allegato “A1 – A2” e preferibilmente compilando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente punto 9 “Requisiti di natura tecnica (progettazione)”.

4. Ulteriori Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale – per l’esecuzione dei lavori:

Autocertificazione resa nei modi previsti dal DPR n. 445/2000 sulla base dell’allegato “D” e preferibilmente compilando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 9 “Ulteriori requisiti per l’esecuzione dei lavori”.

5. Cauzione provvisoria a favore del Comune di Tursi da costituire con le modalità di cui al precedente punto 6

“Cauzioni e garanzie”;

6.Impegno ai sensi dell’art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.a favore del Comune di Bereguardo per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risulti affidatario, ove la cauzione provvisoria venga prestata tramite versamento o in titoli del debito pubblico.

Si ricorda che nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito l’impegno, pena l’esclusione, deve essere rivolto nei confronti di tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento ovvero può essere intestato alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestato in nome e per conto di tutti gli associati.

Tale obbligo si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, contenga già tale impegno. In caso contrario il concorrente dovrà inserire nella busta il documento attestante l’impegno, con firma apposta dal soggetto emittente.

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