«NUOVE MISURE EMERGENZIALI SUI LUOGHI DI LAVORO»
WEBINAR ADVANT-NCTM | 24 GENNAIO 2022
AVV. FRANCESCA PITTAU, SALARY PARTNER, ADVANT-NCTM
PROROGA DELLO STATO
EMERGENZIALE
PROROGA DELLO STATO EMERGENZIALE 3
Il 27 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n.221/2021 (di seguito, «Decreto Legge») recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".
MA COSA SIGNIFICA PER L’ORDINAMENTO LA PROSECUZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA?
• Mantenimento delle strutture commissariali
• Poteri speciali di ordinanza in relazione alle attività ordinarie di gestione per il contrasto e contrasto della pandemia che possano trovare prosecuzione anche dopo la fine dello stato di emergenza
• Semplificazione dei processi amministrativi (es. su approvvigionamenti)
PROROGA DELLO STATO EMERGENZIALE E SMART-WORKING 4
Il Decreto Legge ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 marzo 2022.
Parallelamente, sono state prorogate altre previsioni della normativa emergenziale tra le quali la procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in smart-working.
È stata dunque prorogata la possibilità di ricorrere allo smart-working con modalità semplificate, cioè senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del Lavoro.
Le verifiche necessarie al fine dell’attuazione della disciplina di cui alla legge 81/2017 sono rinviate
In data 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto il protocollo nazionale sul lavoro in
modalità agile
PROROGA DELLO STATO EMERGENZIALE E SMART-WORKING: LAVORATORI FRAGILI 5
L'art. 17 del Decreto Legge richiamando l’ art.26 co. 2-bis del Decreto Cura Italia prevede misure per i
"lavoratori fragili» (lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dagli organi competenti atttestante una situazione di rischio).
Questi, laddove possibile, di norma svolgono l'attività lavorativa in smart-working (anche sea seguito di adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o dopo lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto) e la disposizione è prorogata fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e per la P.A. che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022.
→ Pertanto, i “lavoratori fragili” potranno continuare a svolgere l’attività in smart-working, anche con adibizione a mansioni diverse riferibili allo stesso livello di inquadramento
→ Il suddetto decreto dovrebbe essere adottato entro il 24 gennaio 2022; in sua assenza lo smart-working proseguirà comunque fino al 28 febbraio.
PROROGA STATO EMERGENZIALE E CONGEDI PARENTALI 6
Le previsioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021 (c.d. Decreto Fiscale) che disciplinano i cosiddetti congedi parentali nel periodo emergenziale, sono prorogate sino al 31 marzo 2022.
Permane dunque la possibilità di astenersi dal lavoro per i genitori di figli minori di 16 anni in caso di:
• sospensione dell’attività didattica in presenza;
• infezione da Covid-19;
• quarantena disposta dalle strutture sanitarie
• Quanto sopra senza limiti di età nel caso di figli conviventi in condizione di disabilità
Nel dettaglio:
1. nel caso di figlio convivente infra 14enne verrà corrisposto al lavoratore un’indennità pari al 50 % della retribuzione (calcolata secondo certi parametri) oltre a contribuzione figurativa;
2. nel caso di figlio convivente infra 16enne ma ultra 14enne, non verrà corrisposta alcuna retribuzione nè indennità, senza diritto alla contribuzione figurativa, con applicazione del divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
PUNTO DELLA SITUAZIONE SIU GREEN PASS E OBBLIGO
VACCINALE
GREEN PASS – STATO DELL’ARTE 8
La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente a chi:
• ha fatto la vaccinazione, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione: prima dose, seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo (i.e., booster);
• è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
• è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi.
❖ GREEN PASS BASE: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
❖ GREEN PASS RAFFORZATO: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
GREEN PASS – STATO DELL’ARTE 9
❖ GREEN PASS BOOSTER: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al Covid-19.
→ Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
GREEN PASS – STATO DELL’ARTE 10
GREEN PASS «BASE» DATORI DI LAVORO PRIVATI:
• Fino al 31 marzo 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro di datori privati, a qualsiasi titolo, anche con contratti esterni
• Restano ferme le norme già note relative a controlli, sospensioni, mantenimento del posto di lavoro
• Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro per l’accesso senza green pass o mancata adozione delle misure per il controllo
• Possibilità per il lavoratore di consegnare copia certificazione, con esonero dal controllo fino alla data di validità della certificazione stessa
• Irrilevanza della scadenza della certificazione durante il turno e protrazione fino alla fine dello stesso
• Verifica semplificata con Green pass 50+
• Verifica per tramite di VERIFICA C19
• Controllo per accertamento identità
OBBLIGO VACCINALE 11
CATEGORIE PER LE QUALI VIGE L’OBBLIGO VACCINALE (fino al 15 giugno 2022)
• Esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario
• Soggetti che svolgono attività lavorative nelle strutture residenziali, socio- assistenziali, sociosanitarie e hospice
• Personale della scuola
• Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale, agenzie di sicurezza, istituti penitenziari
• (dal 1 febbraio) Università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, istituti tecnici superiori
USO GREEN PASS NELLA VITA QUOTIDIANA E SERVIZI 12
INASPRIMENTO DELLE LIMITAZIONI PER CHI NON E’ IN POSSESSO DEL GREEN PASS o DI GREEN PASS RAFFORZATO
• https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/N otizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
• Numero crescente di attività possibili solo con green pass rafforzato
• Limitazioni collegate al «colore» della Regione
OBBLIGO VACCINALE PER I
LAVORATORI OVER 50 E ACCESSO
NEI LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI OVER 50 14
Il D.L. n. 1/2022, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.
Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro, devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.
L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso:
• di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate;
• per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante.
Esclusivamente in queste ipotesi la vaccinazione può essere omessa o differita.
SUPER GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO – ACCESSO E VERIFICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
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I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.
Nel caso in cui i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo lavorativo, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
I datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione o, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022.
OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI OVER 50: REGIME SANZIONATORIO 16
• A far data dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 soggetti al nuovo obbligo vaccinale per accedere al luogo di lavoro sono tenuti ad esibire il super green pass.
→ La violazione è punita con una sanzione da euro 600 a euro 1.500.
• Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro.
→ La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.
I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico- sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.
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Domande?
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