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Tutela legale per la Vita privata Prospetto dei premi

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Academic year: 2022

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(1)

Copertura base Estensione 1 Estensione 2

• Tutela legale risarcimento danni

• Tutela legale penale

• Tutela legale del diritto contrattuale in genere

• Tutela legale del lavoro

• Tutela legale dell`assicurazione sociale

• Tutela legale del tribunale arbitrale

• Tutela legale pedoni, ciclisti, e passeggeri

• Tutela legale per gli immobili per tutte le unità abitative da sé usate e indicate in polizza

• Tutela legale per la circolazione stradale costituito da:

- t.l. risarcimento danni - t.l. penale

- t.l. patente di guida - t.l. per il dissequestro del

veicolo

- cauzione penale all´estero - costi dell´interprete

- t.l. contrattuale per il veicolo - t.l. “Arbitri”

• Tutela legale del conducente

Tutela legale per la “Vita privata”

Prospetto dei premi

(2)

CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE CTG

Art. 1 Oggetto dell’assicurazione per la Tutela Legale e Norme applicabili

ROLAND, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, assicura al Contraente/Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela Legale).

Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Generali nonché, ove previsto, le Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento a sinistri riconducibili all’esercizio dell’attività del Contraente e delle società coassicurate.

L’attività assicurata è quella che si rileva da:

• voce specifica prevista in polizza;

• oggetto sociale;

• visura camerale; ogni attività funzionale al raggiungimento dell’oggetto sociale.

In caso di attività professionali vale l’attività riportata in polizza e quanto indicato nelle norme/prescrizioni che disciplinano la relativa attività professionale.

Se il Contraente è una persona fisica, vale quanto indicato in polizza, fatto salvo quanto previsto nella sua procura, nel suo contratto e/o nel suo mandato.

Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modifica-no l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto.

Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione,

questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND

per iscritto ai fini della modifica/

integrazione del contratto.

In mancanza di tale comunicazione trova applicazione l’art. 9 (1).

ROLAND comunica quindi l’eventuale aumento del premio a seguito della variazione comunicata. Trascorsi

30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione del nuovo premio, senza manifestazioni contrarie, il nuovo premio si intenderà accettato.

Al rinnovo della polizza, resta comunque salva la facoltà di ROLAND di rifiutare la copertura per la nuova attività. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di ROLAND sono coperti ai sensi di polizza.

Art. 3 Società coassicurate

(1)

Se il Contraente è una società/ente, sono in modo automatico assicurate le sedi secondarie, se non si tratta di persone giuridiche autonome, della società/ente Contraente in Italia e all’estero, nei territori pattuiti in polizza. In tutti gli altri casi sono coassicurate le società/enti solo se pattuito in polizza.

(2)

Se la copertura ricomprende l’inclusione di coassicurate e, se successivamente alla stipula del contratto il Contraente o la società coassicurata costituiscono o acquisiscono altre società, la copertura assicurativa si estende a queste ultime, alle seguenti condizioni:

a) le nuove società abbiano sede nel territorio pattuito in polizza;

b) le nuove società entrino nel bilancio consolidato del Contraente.

Lo stesso vale nel caso di fusione di società coassicurate con altre società, fatto salvo i precedenti punti a) e b).

Quanto indicato al presente punto (2) si applica ai sinistri insorti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia della costituzione/acquisizione/fusione.

Nel caso in cui una società dovesse già beneficiare di una polizza di Tutela Legale trova applicazione, per quanto compatibile, il contenuto degli artt. 26 e 27.

(3)

In deroga all’art. 9 (2), entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, le modifiche dovranno essere portate a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l’eventuale rideterminazione del premio e delle condizioni.

(3)

Resta comunque salva la facoltà di ROLAND di rifiutare la prosecuzione della garanzia assicurativa per le nuove società dal momento del ricevimento di tale comunicazione. I sinistri insorti fino al momento di tale rifiuto da parte di ROLAND sono coperti ai sensi di polizza.

In mancanza della comunicazione relativa alla modifica, trova applicazione

l’art. 9 (1).

(4)

Se una società coassicurata viene venduta vale quanto segue:

previa valutazione di ROLAND, in base all’art. 27, può essere pattuita continuità con la polizza ROLAND con la quale era precedentemente coassicurata, purché l’ordine per la nuova polizza ROLAND pervenga entro tre mesi dalla cessione.

Il nuovo contratto avrà le medesime garanzie delle quali beneficiava la Società ceduta, fermo quanto stabilito dall’art. 27.

Indipendentemente dalla stipula di una copertura successiva, le garanzie assicurative continuano per le persone assicurate dalla polizza ROLAND del Contraente per le attività prestate presso la società venduta/fuoriuscita, per i sinistri insorti durante il periodo in cui la società era coassicurata.

(5)

Lo stesso vale nei casi di fusione del Contraente con altra società o cessione/affitto di ramo d’azienda.

(6)

Alle società coassicurate si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

a) vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente, salvo diverse disposizioni;

b) le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente e a ROLAND;

c) solo il Contraente risponde dei premi assicurativi;

d) il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa a favore delle coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente;

e) alle società controllate o collegate con sede al di fuori dello spazio economico europeo (SEE)1 la copertura dei rischi assicurati dalla presente polizza viene prestata mediante apposita garanzia “perdite pecuniarie”. La suddetta garanzia opera come segue:

a. rimborsa i costi sostenuti dalla contraente per aver manlevato le società affiliate al di fuori dello SEE1 dalle spese legali in applicazione di tutte le condizioni di polizza;

b. Qualora esista un’eventuale copertura assicurativa equivalente2 per le spese legali contratta localmente nel paese SEE1 dove ha avuto origine il sinistro, la presente garanzia interviene a secondo rischio. In caso contrario interverrà a primo rischio.

c. Il rischio della garanzia “perdite pecuniarie” è assunto da:

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG Deutz-Kalker Straße 46

50679 Köln (Colonia)

Registro Commerciale di Colonia, numero di iscrizione 9084

1) Fanno parte dello SEE.:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

2) equivalente

La copertura assicurativa è equivalente solamente quando i contenuti fondamentali delle sue condizioni nonché l'importo coperto dall'assicurazione risultino equiparabili alle condizioni della presente polizza ROLAND. Il massimale della polizza estera può scostarsi al massimo del 5% rispetto a quello previsto dal presente contratto.

Art. 4 Persone assicurate

Assicurati sono i soggetti indicati in polizza. Le persone fisiche indicate in polizza sono assicurate nell’espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente e/o delle società/enti coassicurate.

Alle persone assicurate vengono applicate le medesime condizioni contrattuali pattuite con il Contraente.

Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone assicurate. Sono altresì assicurate le persone che non si trovano più al servizio del

(4)

Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità della polizza ROLAND (o di altra precedente, se è prevista la clausola di continuità) e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a ROLAND.

Art. 5 Spese assicurate

ROLAND garantisce, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, le spese legali nei limiti del massimale pattuito in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art.12, per la tutela dei diritti dell’Assicurato nella fase stragiudiziale (se non diversamente pattuito) e nella fase giudiziale.

Gli indennizzi vengono liquidati in Euro.

Le spese sostenute in valuta diversa vengono rifuse in euro applicando il cambio in vigore il giorno in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si richiede il rimborso.

Più precisamente sono ricompresi:

(1)

il compenso previsto dai parametri forensi o della normativa vigente, relativo all’attività di un Avvocato liberamente scelto senza alcun limite territoriale. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo accordo o successiva ratifica di ROLAND sull’adeguatezza dei costi.

Qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle sopra citate spese avviene previo accordo o successiva ratifica di ROLAND.

Sempre nei limiti del massimale previsto per la garanzia colpita, vengono inoltre garantite per la fase giudiziale le spese di un secondo legale domiciliatario, fino a euro 2.000,00 (o di diverso importo pattuito in polizza), ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Avvocato.

Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al primo comma del presente punto (1).

In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di

riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;

(2)

in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;

(3)

qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;

(4)

le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;

(5)

le spese di transazioni preventivamente autorizzate da ROLAND.

In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/ Assicurato eventualmente assunte da controparte;

(6)

le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte, se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;

(7)

le spese, a seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte liberamente scelto senza alcun limite territoriale.

Qualora l’Assicurato nomini un consulente non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal consulente per le trasferte necessarie per lo svolgimento della sua attività e per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento in caso di una sua chiamata in tale sede.

Le spese del consulente di parte vengono riconosciute nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii..

In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto

(5)

dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;

(8)

qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;

(9)

le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..

Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo compenso.

In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii..

Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato a un Avvocato diverso;

(10)

ROLAND provvederà al rimborso dell’I.V.A. relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il Contraente/Assicurato dichiari di non essere autorizzato alla detrazione dell’imposta;

(11)

le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV libro del codice di procedura civile (esempio:

procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.);

(12)

con la previa autorizzazione di ROLAND, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;

(13)

le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;

(14)

le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;

(15)

le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie a ottenere una copia integrale della stessa;

(16)

le spese relative al contributo unificato;

(17)

i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo;

(18)

le spese sostenute in caso di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge 132/2014, convertito nella Legge n.

162/2014 e ss.mm.ii.;

(19)

A seguito di autorizzazione/ratifica di ROLAND, le spese adeguate di un investigatore esterno (non facente parte, cioè, dell’organico del Contraente e/o coassicurato) nominato dall’Assicurato/ Avvocato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale nomina sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Quanto sopra vale anche in caso di vertenza instaurata all'estero.

Art. 6 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

(1)

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:

(a) dalle ore 24 (ventiquattro) del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;

(b) fermo quanto previsto al successivo punto (2), tre mesi dal primo giorno di decorrenza della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.

(6)

(2)

Ai sensi dell’art. 1901, comma 1, Cod. Civ., se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.

(3)

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento.

(4)

Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o dell’ultima rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o dell’ultima rata, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza di quel premio o di quella rata di premio (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.), salvo accordi diversi.

(5)

In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro il termine pattuito.

(6)

Nell’ipotesi di parziale pagamento del premio dovuto, in caso di sinistro, ROLAND decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente.

Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza o nel termine pattuito, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.

(7)

Se, alla scadenza pattuita, il Contraente non paga il premio intero dovuto, ROLAND sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto. In caso di pagamento parziale si applicheranno le disposizioni di cui al punto (6) di cui sopra.

Art. 7 Proroga del contratto di assicurazione

Se non diversamente pattuito, il contratto si proroga tacitamente per un anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 8 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

(1)

a) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente persona fisica, di una delle seguenti fattispecie: decesso, interdizione o inabilitazione.

b) Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di sentenza di fallimento o di richiesta di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei suoi confronti, il contratto si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di ROLAND. Se la sentenza di fallimento o la richiesta di apertura ad altra procedura concorsuale riguarda una coassicurata, quest’ultima viene esclusa dalla copertura dalla data di sentenza di fallimento o dall’apertura di altra procedura concorsuale, salvo diversa valutazione di ROLAND.

Quanto sopra si applicherà conformemente alle procedure corrispondenti in caso di modifiche legislative.

c) In caso di liquidazione volontaria del Contraente e/o delle società/enti coassicurati, il Contraente deve avvertire per iscritto ROLAND entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta delibera.

In seguito ROLAND, ai sensi dell’art. 1898 del Cod. Civ., valuterà l’aggravio del rischio e l’eventuale prosecuzione del contratto.

d) Nei casi di risoluzione/recesso previsti dal presente articolo, esclusivamente per le persone giuridiche/enti, le azioni in corso proseguono fino all’esaurimento del relativo grado di giudizio, mentre quelle future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione.

Per le persone fisiche, le azioni in corso e quelle

(7)

future non vengono in ogni caso prese in carico, con liberazione da parte di ROLAND da ogni ulteriore prestazione. Vengono comun-que indennizzate le spese legali maturate al momento del verificarsi della risoluzione/recesso del contratto.

(2)

Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o in parte - per motivi diversi dalla previsione del punto (1) - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio nella sua totalità fino al momento dell’avvenuta conoscenza.

Se ROLAND viene invece a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione entro due mesi dall’evento, al Contraente spetta il rimborso del premio al netto dell’imposta assicurativa.

Art. 9 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

(1)

Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente durante la negoziazione, la conclusione o durante la vigenza della polizza, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ.

- alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.

(2)

Ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ., il Contraente è obbligato a dare immediato avviso a ROLAND di ogni aggravamento del rischio, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3.

(3)

Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto compreso un premio maggiore, anche con effetto retroattivo. Il contratto si scioglie ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 Cod. Civ. qualora il Contraente, una volta ricevuta la comunicazione da parte di ROLAND, non intenda accettare la proposta di modifica, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

Sempre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898, ultimo comma, secondo periodo, Cod. Civ., in caso di sinistro, ROLAND ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo prima della conoscenza del fatto/della circostanza relativi all’aggravamento del rischio.

(4)

Se, dopo la conclusione del contratto, si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento.

Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.

(5)

Fermo quanto stabilito ai punti (1), (2), (3) e (4), ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a suo dolo o colpa grave.

Art. 10 Variabilità del premio di assicurazione

(1)

Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data di scadenza.

Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.

Su richiesta di ROLAND, il Contraente fornisce i documenti che attestano i dati comunicati per l’aggiornamento del premio.

(2)

Se il Contraente non adempie a quanto indicato al punto (1), o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.

Trova comunque applicazione quanto previsto dall’art.

9.

(8)

Art. 11 Esclusioni

(1)

La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:

(a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamente pattuito;

(b) vertenze conseguenti a insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive (quest’ultima esclusione non si applica per attività sanitarie/mediche);

(c) vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza e Assistenza obbligato-ria/di categoria;

(d) vertenze riguardanti diritti d’autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;

(e)

- vertenze di diritto societario;

- vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia;

- vertenze previste dal capo II° e III° Cod.

Civ., per le associazioni, le fondazioni e i comitati;

(f) vertenze riguardanti contratti di agenzia e con agenti/rappresentanti;

(g) vertenze di diritto amministrativo, tributario, fiscale e doganale;

(h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;

(i) arbitrati, se non diversamente pattuito;

(j) vertenze riguardanti l’art. 28 dello statuto dei lavoratori (comporta-menti antisindacali);

(k) vertenze in relazione alla compravendita, alla nuova costruzione o all'ampliamento di beni immobili;

(l) sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod.

Civ.);

(m) sinistri connessi al compimento di un reato doloso da parte dell’Assicurato, accertato in qualsiasi modo;

(n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti derivanti da o riguardanti il possesso, la proprietà o la conduzione di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti alla conduzione, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;

(o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l’inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;

(p) vertenze contrattuali con i clienti;

(q) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;

(r) vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;

(s) vertenze con ROLAND Rechtsschutz- Versicherungs-AG e con le società del gruppo;

(t) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;

(u) vertenze inerenti l’acquisto, la vendita, l’affitto o l’usufrutto di aziende;

(v) controversie relative a contratti che, al momento della decorrenza della polizza ROLAND, siano già stati disdetti dal Contraente/ coassicurato, o dalla controparte o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sia già stata richiesta da una delle parti.

Art. 12 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

(9)

(a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;

(b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;

(c) i costi per la difesa da pene pecuniarie penali/sanzioni di qualsiasi natura inferiori a euro 1.000,00;

(d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/

Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;

(e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;

(f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;

(g) la ritenuta d’acconto da versarsi a cura del sostituto d’imposta, in quanto ROLAND non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato;

(h) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all’estero, i costi dell’eventuale consulente nominato dall’organismo competente;

(i) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;

(j) le spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.

Art. 13 Massimale

ROLAND paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale principio trova applicazione anche quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e/o causalmente, il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 14 Sinistro - Insorgenza del sinistro - Sinistro unico

(1)

Si intende quale sinistro la vertenza civile, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.

(2)

Il sinistro deve insorgere tra la data di efficacia e quella di cessazione della polizza.

Si intende quale insorgenza del sinistro:

(a)nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;

(b)in tutti gli altri casi, il momento in cui l’Assicurato o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge od obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante la prima violazione per stabilire l’insorgenza del sinistro.

(3)

Si intende quale sinistro unico:

(a)la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da/ contro una o più persone assicurate che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;

(b)l’instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all’instaura-zione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stesso evento o alla stessa fattispecie.

Art. 15 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell’Avvocato

(1)

In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.

La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e

(10)

gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

Inoltre, deve trasmettere a ROLAND copia di qualsiasi atto giudiziario a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.

Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore.

L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.

Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ., decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato, generando così spese legali.

Ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza di altre polizze di Tutela Legale.

(2)

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all’art. 15 comma 1.

Se l’Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà ROLAND - su richiesta dell’Assicurato - a segnalare un Avvocato.

Anche in tal caso, sarà sempre il Contraente/Assicurato a conferire mandato al legale.

In nessun caso ROLAND risponde per l’attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.

Art.16 Gestione del sinistro

(1)

Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell’Assicurato, ROLAND, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.

Se il tentativo di componimento bonario non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall’Assicurato per fondati motivi e se si individua un probabile successo della fase giudiziale, ROLAND

autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento.

Limitatamente ai prodotti “ROLAND Azienda”,

“ROLAND Quadri/Dirigenti” “ROLAND Circolazione” e

“ROLAND Professionisti”, la copertura per la fase giudiziale viene garantita senza previa valutazione della probabilità di successo; per gli altri prodotti regolati dalle presenti condizioni, se si individua un probabile successo della fase giudiziale, ROLAND autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento.

Limitatamente alla difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato senza valutare nel merito la probabilità di successo.

(2)

Esaurito il primo grado, per i procedimenti assicurati in polizza e sempre limitatamente ai prodotti “ROLAND Azienda”, “ROLAND Quadri/Dirigenti”, “ROLAND Circolazione” e “ROLAND Professionisti”, la garanzia assicurativa viene prestata in ogni caso per i successivi gradi di giudizio, senza previa valutazione da parte di ROLAND della probabilità di successo; per gli altri prodotti regolati dalle presenti condizioni, se si individua un probabile successo della fase giudiziale, ROLAND autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento.

La copertura assicurativa decade, con effetto retroattivo, solo nel caso in cui sia stato accertato definitivamente il dolo della persona assicurata per qualsiasi garanzia prevista in polizza.

In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali già corrisposte.

(3)

Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un’azione oppure di procedure d’impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta a un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

(a) L’arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla

(11)

parte soccombente. Se le spese sono poste a carico di ROLAND, l’art. 11 (1) s) non trova applicazione.

(b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.

(c) I costi di cui al precedente punto b) verranno rimborsati da ROLAND in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.

(4)

Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.

Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo.

(5)

La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio:

- qualora l’Assicurato sia risultato vittorioso parzialmente o totalmente nel grado di giudizio precedente;

- laddove l’Assicurato sia risultato totalmente soccombente nel giudizio precedente; in questo caso ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l’Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio. ROLAND, limitatamente alla difesa penale dell’Assicurato, - una volta esaminata la documentazione - conferma la copertura per i successivi gradi di giudizio senza previa valutazione della probabilità di successo.

(6)

Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i gradi successivi al primo, trova applicazione analoga quanto indicato al precedente comma 5.

(7)

Il conferimento di incarico al consulente tecnico di parte di cui all’art. 5 (7) deve essere autorizzato/ratificato da ROLAND.

(8)

ROLAND conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.

Se l’Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, ROLAND riconosce solo quelle che avrebbe rifuso in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.

(9)

In caso di prestazione della garanzia l’Assicurato dovrà:

(a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;

(b) fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica chiedendo eventualmente anche al professionista incaricato di procedere in tal senso;

(c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:

– chiedere l’accordo di ROLAND prima di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre qualsiasi impugnazione, fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli;

– prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;

– evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o rendere più difficile la loro rifusione da parte dell’avversario.

(10)

Per contenere il danno, il Contraente deve chiedere e seguire le raccomandazioni di ROLAND e le deve comunicare anche al suo Avvocato.

(11)

ROLAND presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, ROLAND resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.

(12)

(12)

Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di ROLAND.

ROLAND, ai sensi degli artt. 1201, 1203 e 1916 Cod.

Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso terzi.

L’Assicurato, a sue spese, è tenuto, su richiesta di ROLAND, a consegnare tutta la documentazione necessaria e a esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.

Art. 17 Riscossione di somme di denaro

(1)

Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato.

(2)

Se l’Assicurato dovesse recuperare importi anticipati da ROLAND, lo stesso è obbligato alla restituzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di recupero.

Art. 18 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o ROLAND possono recedere dalla polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell’imposta assicurativa - per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.

Art. 19 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto

La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza ROLAND e denunciati a ROLAND entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 20 Ambito di validità territoriale

Sussiste copertura assicurativa per sinistri per i quali è data competenza giurisdizionale nei territori pattuiti in polizza.

Art. 21 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi

(1)

Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che seguono:

(a) base per l’adeguamento durante l’anno sarà l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;

(b) alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all’indice ISTAT;

(c) gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.

(2)

Se, in seguito a una modifica dell’indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti), sia il Contraente che ROLAND possono rinunciare all’adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all’ultimo adeguamento avvenuto.

(3)

In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell’indice, ROLAND propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all’adattamento proposto.

Art. 22 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.

(13)

Art. 23 Modifiche al contratto d’assicurazione

La polizza può essere modificata solamente per iscritto.

In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto, salvo diverso accordo, si applica dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di efficacia indicato nell’appendice stessa.

In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di efficacia dell’appendice.

Art. 24 Foro competente

Foro competente per decidere le controversie relative all’applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.

Art. 25 Ordinamenti giuridici esteri

Se non diversamente previsto in polizza, la copertura assicurativa si estende alle fattispecie previste dalle normative estere, per quanto queste ultime siano corrispondenti alla normativa italiana oggetto della copertura della polizza in specie.

Art.26 Clausola di continuità

Se il contratto subentra senza soluzione di continuità temporale ad un’altra polizza di Tutela Legale stipulata a favore del Contraente/società e/o ente coassicurato/

assicurato trova applicazione quanto segue:

la copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia indicata nella polizza ROLAND e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del

precedente assicuratore, indicato nella polizza ROLAND;

2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;

3. l'assicuratore precedente indicato nella polizza ROLAND abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;

4. l'Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro al precedente assicuratore.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della polizza ROLAND, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND, senza applicazione di alcuna carenza contrattuale in deroga all’Art 6 (1) b).

Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.

I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.

Il Contraente si obbliga a fornire a ROLAND, in sede della richiesta d’offerta, le seguenti informazioni:

• nominativo della Compagnia precedente;

• numero di polizza;

• condizioni che regolano il precedente contratto ed eventuali appendici;

• situazione dei sinistri denunciati/

liquidati/riservati/respinti/chiusi senza seguito degli ultimi tre anni, suddivisi per tipologia.

In mancanza di tali informazioni trova applicazione quanto indicato all’art. 9 (1), (3) e (5).

Art. 27 Continuità con altre polizze ROLAND

Nel caso in cui il nuovo contratto subentri senza soluzione di continuità temporale a un’altra polizza stipulata con ROLAND a favore del Contraente/società

(14)

e/o ente coassicurato/assicurato trova applicazione quanto segue:

Il contratto dà continuità di copertura alla polizza stipulata con ROLAND.

Quanto sopra a condizione che la persona assicurata risulti esserlo sia con la nuova polizza ROLAND che con quella precedente e che il sinistro colpisca una garanzia assicurata sia con la nuova polizza sia con quella/e precedente/i.

In questi casi si applicano le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro senza alcuna carenza contrattuale in deroga all’art. 6 (1) b).

Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nel caso in cui un Assicurato beneficiario di polizza ROLAND possa usufruire di un’altra polizza già in essere con ROLAND.

Art. 28 Clausola di salvaguardia

Nel caso di aggiornamento delle condizioni, con modifiche del contenuto che non generano un sovrappremio, le stesse avranno efficacia dalla data della loro pubblicazione e varrà quanto segue:

- qualora il contenuto delle nuove condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, ROLAND applicherà le nuove condizioni;

- qualora il contenuto delle precedenti condizioni fosse più favorevole per la gestione di un sinistro e/o del contratto, ROLAND applicherà le vecchie condizioni.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui i documenti contrattuali dovessero riportare il vecchio normativo.

Quanto sopra vale esclusivamente per i sinistri denunciati dalla data di efficacia delle nuove condizioni.

Art. 29 Clausola in presenza di intermediario

Se il Contraente ha affidato la gestione del contratto a un Intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del R.U.I., così come richiamato in polizza, e che abbia un accordo di collaborazione in vigore con ROLAND, trova applicazione quanto segue:

tutta la gestione del contratto è affidata all’Intermediario, salvo relativa clausola di precisazione inserita in polizza e approvata per iscritto dalle parti.

Comunicazioni dell’Assicurato si danno per conosciute a ROLAND quando sono pervenute all’Intermediario.

Quest’ultimo è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.

Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’Assicurato volte a determinare, concludere, modificare l’ambito di copertura della polizza o riguardanti obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.

Se, durante la vigenza del contratto, il Contraente dovesse revocare l’incarico della gestione assicurativa all’Intermediario indicato in polizza, la gestione del contratto potrà continuare purché venga fornito regolare incarico sottoscritto dal Contraente e che il nuovo Intermediario abbia un accordo di collaborazione con ROLAND.

Nel caso di cessazione del contratto assicurativo, nell’ipotesi di revoca dell’incarico all’Intermediario indicato in polizza, la gestione e denuncia di eventuali sinistri potrà continuare con il nuovo Intermediario, anche se non ha un accordo di collaborazione, purché venga trasmesso a ROLAND l’incarico sottoscritto dal Contraente.

(15)
(16)

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania) Handelsregister Köln HRB 2164

Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)

Condizioni Speciali

per la tutela legale della vita privata, per la tutela legale della circolazione stradale

e per la tutela legale per gli immobili (CVP 2000)

Art. 1 - Norme applicabili

Le presenti condizioni particolari di polizza hanno validita in combinazione e ad integrazione delle condizioni generali per l´Assicurazione per la Tutela Legale (CTG) .

Art. 2 - Persone assicurate

(1) La garanzia assicurativa viene prestata al Contraente ed ai componenti il suo nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.

L´assicurazione è inoltre estesa a favore di eventuali persone conviventi con il Contraente ed identificate in polizza.

L´assicurazione riguarda esclusivamente fatti e/o eventi accaduti negli ambiti della vita privata e dei rapporti di lavoro subordinato degli assicurati.

Non sono assicurate controversie in connessione con qualsiasi attività di impresa o di lavoro autonomo del Contraente e delle persone assicurate.

(2) Nell´ambito della tutela legale per veicoli a motore (Art. 4 CVP 2000) la copertura è valida per le persone assicurate, secondo il punto uno, nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di leasing, conducente e trasportato, di veicoli a motore su terra a loro intestati e usufruiti per scopi privati o per una attività di lavoro dipendente.

La copertura si estende altresì a favore del conducente autorizzato ed i trasportati del veicolo assicurato, anche se non fanno parte delle persone assicurate di cui al punto uno.

Non sono coperti sinistri resultanti dall’ uso della vettura assicurata relativo alla attivita aziendale o ad attività lavorativa autonoma.

(3) Nell´ambito della tutela legale inerente la proprietà o la locazione di beni immobili (Art. 8 CVP 2000) la copertura si estende alle persone assicurate, ai sensi del punto uno, nelle loro qualità di conduttore o proprietario dell’ immobile o parti di esso individuati in polizza a condizione che le persone assicurate usufruiscano dell’

immobile a fini abitativi.

Art. 3 - Oggetto dell´assicurazione per la vita privata

(1) Tutela legale per l´esercizio di pretese al risarcimento danni

La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi.

(2) Tutela legale contrattuale

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte a condizione che il valore della lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore ad euro 50.000,00.

(3) Tutela legale del lavoro

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, sia esso privato che pubblico, dell’ assicurato.

Sono incluse le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

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(4) Tutela legale per l´assicurazione sociale La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

(5) Tutela legale penale

a) La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

b) Se concordato in polizza, la copertura comprende anche i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, sempreché l´assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in giudicato (Art. 530, comma 1 c.p.p.). Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo. Permane l’obbligo dell´

Assicurato di informare ROLAND nel momento in cui venga a conoscenza di eventuali attività investigative nei propri confronti (Art. 15 comma 1 CTG).

ROLAND rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

(6) Tutela legale avanti a collegi arbitrali In deroga all´art.11 (i) CTG la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui all´art. 3 punti 1, 2, 3 e 4 delle presenti condizioni.

Per ogni procedimento arbitrale ROLAND sostiene i costi della procedura fino ad euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell´ambito del procedimento arbitrale.

In deroga all’art. 5 CTG , ROLAND si assume solo le spese per l´arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

(7) Esclusioni

Ad integrazione dell´art. 11 CTG la copertura non è altresì valida per:

a) vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;

b) controversie che riguardano la persona assicurata in qualità di pedone, ciclista, proprietario, conducente o passeggero di veicoli a motore o qualsiasi altro mezzo di trasporto su terra, su mare o in aria (assicurabile tramite gli art. 4, 5 e 6);

c) controversie contrattuali inerenti l´acquisto o la vendita di un veicolo a motore (assicurabile tramite l’art. 4);

d) la difesa in procedimenti penali e per contravvenzioni connesse alla proprietà o la guida di veicoli a motore (assicurabile tramite l’art. 4);

e) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni;

f) controversie inerenti contratti di multi- proprietà immobiliare (timesharing);

g) controversie riguardanti a giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;

h) controversie che riguardano le persone assicurate nella loro qualità di conduttore, affittuario, locatore o proprietario di un immobile o parti di un immobile (in parte assicurabile tramite l’art. 8).

Art. 4 - Tutela legale per i veicoli a motore su terra

Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio.

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La copertura viene prestata per uno o più veicoli indicati in polizza o a tutti i veicoli di proprietà della persona assicurata secondo l´art. 2 punti 1 e 2, usati sia per scopi privati che per motivi di lavoro.

(1) Tutela legale per l´esercizio di pretese al risarcimento danni

La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi.

(2) Tutela legale del diritto contrattuale per la vettura

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, nel caso che questi riguardino contratti del veicolo assicurato, a condizione che il valore della lite sia superiore a euro 100,00.

(3) Tutela legale penale

La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni derivanti da un incidente stradale.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

(4) Dissequestro del veicolo assicurato La copertura comprende le spese per l´attività di un avvocato in procedimenti che riguardano il dissequestro del veicolo assicurato, se questo è stato sequestrato in seguito ad un incidente stradale.

(5) Cauzione penale

ROLAND provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessaria nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertá personale dell’

Assicurato disposta per responsabilitá penale connessa ad incidente stradale verificatosi all´estero.

L´anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dell´importo mutuato a titolo di cauzione.

L´anticipo è da rimborsare a ROLAND entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da ROLAND.

(6) Spese per l´interprete

La copertura comprende le spese per l´interprete, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all´estero, per la salvaguardia degli interessi giuridici dell’Assicurato.

(7) Ritiro della patente di guida

La copertura comprende i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale.

(8) Tutela legale avanti a collegi arbitrali In deroga all´art.11 (i) CTG la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui all´art. 4 punto 1 e 2 delle presenti condizioni.

Per ogni procedimento arbitrale ROLAND sostiene i costi della procedura fino ad euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell´ambito del procedimento arbitrale.

In deroga all’art. 5 CTG , ROLAND si assume solo le spese per l´arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

(9) Soppressione del periodo di carenza In deroga dell´art. 6 (1) b) CTG il periodo di carenza per procedimenti di cui all´art. 4 punti 1, 3, 4 e 7 viene soppresso.

Art. 5 -Tutela legale per il conducente

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Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio.

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici delle persone assicurate nella loro qualità di conducenti di un veicolo a motore su terra che è di proprietà di terzi per:

(a) sostenere pretese al risarcimento danni in caso di un incidente stradale;

(b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad un incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

(c) sostenere i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale. Il periodo di carenza secondo l´art. 6 (1) b) CTG viene soppresso;

(d) ROLAND provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessaria nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale dell’Assicurato disposta per responsabilitá penale connessa ad incidente stradale verificatosi all´estero.

L´anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dell´importo mutuato a titolo di cauzione.

L´anticipo è da rimborsare a ROLAND entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da ROLAND.

Art. 6 - Tutela legale per pedoni, ciclisti o trasportati di veicoli

La copertura opera per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata viene coinvolta in qualità di pedone, ciclista, conducente di un veicolo a motore su terra per

i quali non esiste l´obbligo di una assicurazione RC o trasportati di veicoli su terra.

Art. 7 Esclusioni per l´assicurazione nell´ambito della circolazione stradale

Ad integrazione dell´art. 11 CTG la copertura di cui agli art. 4, 5, 6 è esclusa:

(1) quando il conducente assicurato non è autorizzato alla guida del veicolo;

(2) quando il conducente assicurato venga contestato di avere compiuto un illecito penale o una contravvenzione in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci e/o sia stato condannato per queste ragioni; lo stesso vale se gli viene contestato di non avere rispettato i suoi obblighi secondo l´art 189 del Codice della Strada (fuga del conducente dopo l´incidente e/o omissione di pronto soccorso).

Nel caso di assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, delle contestazioni sopra indicate, ROLAND si assume le spese per la difesa. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo;

(3) quando il conducente assicurato ha guidato il veicolo senza idonea abilitazione e/o senza patente e/o senza certificato di idoneità alla guida;

(4) nel caso il veicolo sia sprovvisto di assicurazione R.C. Auto o venga usato in modo diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;

(5) nel caso in cui il sinistro insorga in conseguenza di fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI.

Art. 8 - Tutela legale del bene immobile Valida se espressamente indicata nel modulo di polizza e solo dopo la corresponsione del relativo premio.

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ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania) Handelsregister Köln HRB 2164

Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone Via F. Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)

(1) La copertura opera

(a) per sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

(b) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, inclusi i contratti di locazione per i quali l’Assicurato e conduttore, proprie o di controparte, a condizione che il valore di lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore a euro 50.000,00;

(c) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie relative a diritti reali;

(d) le spese per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

(e) In deroga all´art.11 (i) CTG la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui all´art. 8 punto 1 lettere a), b) ed c) delle presenti condizioni.

Per ogni procedimento arbitrale ROLAND sostiene i costi della procedura fino ad euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell´ambito del procedimento arbitrale.

In deroga all’art. 5 CTG , ROLAND si assume solo le spese per l’arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

(2) Esclusioni

Ad integrazione dell´art. 11 CTG la copertura non vale,

(a) per le controversie fra comproprietari immobiliari, fra altre persone con diritti reali

sull´oggetto assicurato oppure fra proprietari condominiali per cose communi;

(b) per costruzioni, ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

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