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Assicurazione Perdita d Impiego. Genertel S.p.A. Contratto di Assicurazione Perdita d Impiego V07LP. Ultimo aggiornamento: 01/2021

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(1)

Perdita d’Impiego

Genertel S.p.A.

Contratto di Assicurazione Perdita d’Impiego

V0 7LP

Ultimo aggiornamento: 01/2021

(2)

POLIZZA COLLETTIVA N. 01247150 – V07LP – ED. 01/2021

INDICE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1

SEZIONE 1 - DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO………1

COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI 1

COSA NON È ASSICURATO 1

QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO 2

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 2

SEZIONE 2 – CONDIZIONI APPLICABILI 3

GLOSSARIO 11

Un’indicazione: nelle Condizioni di Assicurazione, le parole scritte in Grassetto hanno il significato indicato nel Glossario.

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SEZIONE 1 – DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

Art. 1.1 – Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno dodici (12) mesi.

Il rischio assicurato è la Disoccupazione a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Art. 1.2 - Persone assicurabili

Sono assicurabili i soli sottoscrittori di Mutui CheBanca! che:

a) godano di buona salute da almeno dodici (12) mesi antecedenti la data di adesione all’Assicurazione e, in particolare, non siano affetti da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato;

b) al momento dell'adesione abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni non compiuti e che sottoscrivano il Mutuo concesso dalla Contraente la cui scadenza è anteriore al compimento del 75° anno di età.

La copertura assicurativa cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato raggiunge il 75°

anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata).

Sono escluse dall’Assicurazione le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti ed anche le persone fisiche che siano obbligate a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione inferiore a sedici (16) ore settimanali e le persone la cui attività lavorativa sia prestata in un’impresa familiare (tra congiunti, ascendenti o discendenti).

Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato da Genertel all’Assicurato per il tramite di CheBanca!.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 1.3 - Esclusioni per Disoccupazione

Sono esclusi dall’Assicurazione i casi di Disoccupazione se:

a) l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato in modo continuativo per i dodici (12) mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Ai fini della presente esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due (2) settimane non vengono considerate;

b) l’Assicurato, al momento del Sinistro, non aveva concluso e superato il periodo di prova;

c) alla data di decorrenza dell’Assicurazione, l’Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;

d) la Disoccupazione è conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, o di licenziamento disciplinare, o è conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare);

e) la Disoccupazione è conseguenza di pensionamento o prepensionamento;

f) la Disoccupazione è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (a esempio, contratto di inserimento, apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di Lavoro a Progetto;

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g) l’Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;

h) l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;

i) l’Assicurato non si è iscritto in Italia nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato, a eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di mobilità;

j) la Disoccupazione è conseguenza del superamento del periodo di comporto, cioè il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di Malattia ai sensi degli art. 2110 e 2118 C.C.:

k) la Disoccupazione è conseguenza di licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e discendenti.

Art. 1.4 - Sinistri Successivi per Disoccupazione

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Disoccupazione o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a centoventi (120) giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di cento-ottanta (180) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato a essere Lavoratore Dipendente Privato e abbia superato il periodo di prova.

QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO Art. 1.5 - Periodo di Carenza

La copertura assicurativa per Disoccupazione sarà efficace a partire dal centoventesimo (120°) giorno successivo alla stipula del Mutuo (Periodo di Carenza). Pertanto l’Indennizzo per Disoccupazione sarà corrisposto solo nel caso in cui l’invio all’Assicurato della lettera di licenziamento, o della comunicazione di messa in mobilità, o di una comunicazione equivalente, si verifichi oltre il Periodo di Carenza pari a centoventi (120) giorni.

Art. 1.6 - Periodo di Franchigia

La garanzia Disoccupazione prevede un Periodo di Franchigia assoluta pari a quarantacinque (45) giorni consecutivi. L’inizio del Periodo di Franchigia corrisponde al primo giorno di inattività lavorativa desunta dalla data della lettera di licenziamento o dalla messa in mobilità o da una comunicazione equivalente. Non vengono pertanto rimborsate all’Assicurato le rate del Mutuo che scadono nei primi quarantacinque (45) giorni consecutivi di inattività lavorativa.

Art. 1.7 - Determinazione dell’Indennizzo per Disoccupazione

Al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, Genertel corrisponderà un Indennizzo per ciascuna rata del Mutuo scadente durante il periodo di Disoccupazione successivo.

Ciascun Indennizzo sarà pari all’importo della rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento del Mutuo. Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di 18 rate per sinistro fino a 54 anni di età, di 17 per i 55 anni di età, di 16 per i 56 anni di età e così via fino a 12 da 60 anni di età in su e di 36 rate complessivamente per più Sinistri verificatisi durante tutta la durata dell’Assicurazione. L’Indennizzo massimo per ciascuna rata mensile non potrà essere superiore a 2.000,00 Euro.

Nel caso in cui l’Assicurato risulti intestatario di più Mutui, il limite di 2.000,00 Euro è da intendersi cumulativo per tutti i Mutui sottoscritti dall’Assicurato stesso.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 1.8 - Obblighi in caso di Sinistro per Disoccupazione In caso di Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa:

a) devono darne avviso a Genertel facendo pervenire la denuncia del Sinistro;

b) devono allegare alla denuncia di cui sopra la seguente ulteriore documentazione:

 copia della scheda professionale;

 copia della lettera di licenziamento;

 copia di un documento comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico con lo status di disoccupato, o alle liste di mobilità regionali;

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 autocertificazione attestante l‘assenza di trattamento pensionistico successivamente alla Disoccupazione.

c) una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Disoccupazione, se questa permane, l’Assicurato all’approssimarsi della scadenza della rata successiva deve avvisare per iscritto Genertel e dare dimostrazione di continuazione dello stato di Disoccupazione;

d) si impegna a collaborare per consentire a Genertel di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegna ad autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI APPLICABILI

Art. 2.1 - Mutui cointestati

Per ciascun Mutuo cointestato possono essere assicurati fino a due cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all’Art. 1.2 deve risultare indicato nel modulo di Adesione. In caso di più cointestatari assicurati, per ciascun Assicurato il Premio e l’eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati per intero.

Art. 2.2 – Determinazione e pagamento del Premio

Per ciascun Assicurato il Premio finito, comprensivo di imposte, da corrispondere a CheBanca! può venire versato in unica soluzione all'atto dell'erogazione del Mutuo (Premio unico anticipato per un massimo di 15 anni oppure, nel caso in cui la durata del mutuo sia superiore a 15 anni, al premio unico anticipato dei primi 15 anni di mutuo seguiranno i premi per le successive annualità allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo) oppure di mese in mese (Premio mensile) con l'incasso della rata del Mutuo.

Il Premio è corrisposto alla Società dalla Contraente per conto dell’Assicurato che lo rimborserà mediante il Contratto di Mutuo.

Tale Premio è determinato, a seconda della modalità di pagamento indicata nel modulo di Adesione, nel seguente modo:

Premio unico anticipato: nel caso in cui la durata del mutuo sia pari o inferiore a 15 anni, si ottiene moltiplicando l’importo finanziato del Mutuo per la durata in anni della copertura e per il tasso lordo dello 0,184%; nel caso in cui la durata del mutuo sia superiore a 15 anni, si ottiene moltiplicando l’importo finanziato del Mutuo per la durata in anni della copertura e per il tasso lordo dello 0,184%; in questo caso al termine dei primi 15 anni dovrà essere corrisposto un ulteriore premio unico anticipato per le successive due annualità (o per la successiva annualità nel caso di durate complessive pari del mutuo, allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo): il premio verrà calcolato moltiplicando l’importo finanziato del Mutuo per i due anni di durata della copertura (o per 1 anno) e per il tasso lordo dello 0,184%.

Premio mensile: importo finanziato del Mutuo moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,274%

diviso dodici (12).

L’Assicurato verserà a CheBanca! il Premio nella modalità indicata nel modulo di Adesione.

In caso di pagamento mensile da parte dell’Assicurato il Premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto da CheBanca! a Genertel.

Se alle scadenze mensili convenute l’Assicurato non ha pagato i relativi premi dovuti, CheBanca!, trascorsi trenta (30) giorni dalla prima scadenza mensile di mancato pagamento, ha facoltà di richiedere la cessazione della copertura dandone comunicazione all’Assicurato e a Genertel con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto dalla prima scadenza annuale successiva.

Art. 2.3 – Decorrenza e durata dell’Assicurazione

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo e ha durata pari a quella del mutuo. Per mutui di durata superiore a 15 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 15 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni (1 anno nel caso di durate complessive pari del mutuo) allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo.

In occasione di ogni tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di

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due anni e così successivamente di due anni in due anni; solo l’ultimo rinnovo potrà avere durata pari ad un anno allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo.

L’Assicurazione cessa comunque dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

a) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall’art.1273 C.C.;

b) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall’Art. 2.9;

c) disdetta, come previsto dall’Art. 2.10;

d) relativamente ai rinnovi taciti, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato;

e) raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75° anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata).

In caso di pagamento unico anticipato, tranne il caso di cui alla lettera e), si procederà al rimborso del Premio già corrisposto e non goduto, al netto delle imposte assicurative, da parte di Genertel.

Qualora la periodicità del pagamento del premio sia annuale sin dalla data della prima adesione alla polizza, nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo la copertura assicurativa prestata avrà termine in ogni caso.

Nel caso in cui la copertura sia prestata a fronte di un pagamento a un Premio unico, la stessa avrà termine alla data di effetto dell’estinzione anticipata, o del trasferimento del Mutuo, salvo che l’Assicurato non abbia richiesto alla Compagnia il mantenimento delle coperture fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o di trasferimento. La richiesta di continuazione della copertura assicurativa deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca! che ne darà quindi comunicazione a Genertel.

La Compagnia restituirà all’Assicurato, attraverso CheBanca!, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata a partire dal Premio pagato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura secondo la seguente formula:

R =(P/1,025)*((N-K)/N)) dove:

R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%);

P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta;

N = durata originaria della copertura espressa in mesi interi (fino a 180 mesi per la prima stipula, 24 per i taciti rinnovi biennali, 12 in caso di tacito rinnovo annuale);

K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi;

ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata.

Esempio:

Regione di residenza: Lombardia

N (durata originaria della copertura espressa in mesi interi) 180

data decorrenza polizza 15/01/2019

data estinzione polizza 15/01/2027

data scadenza polizza 15/01/2034

K (durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi) 97 P (Premio finito anticipato comprensivo di imposta) 2.760,00 Euro

(P/1,025) 2.692,68 Euro

((N-K)/N) 0,46

R importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%) 1241,62 Euro Genertel attraverso CheBanca!, fornisce al mutuatario il conteggio dell’importo rimborsato.

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In alternativa a quanto previsto al precedente punto, Genertel, su richiesta dell’Assicurato effettuata per il tramite CheBanca!, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. La prestazione assicurata rimane commisurata all’originario piano di ammortamento del Mutuo.

In caso di estinzione parziale del Mutuo, qualora la copertura assicurativa sia prestata contro il pagamento unico anticipato del Premio, si procederà alla restituzione della parte pro quota del Premio, l’Assicurazione resterà attiva alle medesime condizioni.

Di seguito, ferme le definizioni sopra riportate, la formula per il calcolo dell’importo rimborsabile:

R =(P/1,025)*((V/E)*((N-K)/N)) dove:

V = capitale versato per l’estinzione parziale;

E = importo iniziale finanziato.

Esempio:

Regione di residenza: Lombardia

N (durata originaria della copertura espressa in mesi interi) 180

data decorrenza polizza 15/01/2019

data estinzione polizza 15/01/2027

data scadenza polizza 15/01/2034

K (durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi) 97 P (Premio finito anticipato comprensivo di imposta) 2.760,00 Euro

(P/1,025) 2.692,68 Euro

((N-K)/N) 0,20

R importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%) 248,32 Euro Qualora la copertura assicurativa sia invece prestata contro il pagamento annuale del Premio, quest’ultimo verrà ricalcolato a partire dalla scadenza annuale successiva.

In nessun caso Genertel sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri:

1) che si verifichino oltre il termine dell’Assicurazione;

2) verificatisi prima del termine dell’Assicurazione, qualora il relativo Periodo di Franchigia scada dopo tale termine.

Infine, qualora al termine dell’Assicurazione perduri un Sinistro per Disoccupazione, nulla sarà più dovuto da Genertel all’Assicurato in base all’Assicurazione per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a trenta (30) giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso.

Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto e consegnato a CheBanca! il modulo di Adesione.

Art. 2.4 - Pagamento dell’Indennizzo

Il pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito da Genertel nei confronti dell’Assicurato, e avrà piena efficacia liberatoria a favore di Genertel in relazione agli obblighi assunti da quest’ultima in base all’Assicurazione nei confronti di CheBanca! e dell’Assicurato.

Art. 2.5 – Modalità di denuncia

La denuncia dovrà pervenire tramite e-mail (sinistricb@genertel.it) o fax (041.3362086), oppure posta (Genertel S.p.A.– Area Sinistri – Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste).

L’Assicurato potrà utilizzare il sito www.chebanca.it nell’area riservata ai clienti per informazioni e modalità di denuncia.

L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A. (numero telefonico dedicato 040.67.68.372 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00).

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Art. 2.6 - Variazione rispetto alle dichiarazioni dell’Assicurato

Qualunque variazione che si verifichi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, deve essere comunicata per iscritto dall’Assicurato alla Compagnia in quanto potrebbe comportare un possibile aggravamento del rischio; ad esempio, qualora, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, l’Assicurato modifichi la propria posizione lavorativa e da Lavoratore Dipendente Privato diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore, il diritto alla copertura Perdita di Impiego viene meno. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2.8 - Colpa grave e tumulti popolari

In deroga all’art.1900 del codice civile, sono compresi nell’Assicurazione i sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato. In deroga all’art.1912 del codice civile sono compresi nell’Assicurazione sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 2.9 - Diritto di recesso dell’Assicurato

L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione, con effetto dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa, entro sessanta (60) giorni dalla data di stipula del Mutuo.

Il recesso deve essere effettuato per iscritto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Genertel.

Qualora l’Assicurato abbia già corrisposto il Premio, Genertel provvederà al rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite di CheBanca! entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata.

In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall’Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell’Assicurazione a favore dell’altro Assicurato.

Art. 2.10 – Disdetta dell’Assicurazione

L’Assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Genertel S.p.A. – SAP Danni - V. Machiavelli, 4 – 34132 Trieste, e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.

Art. 2.11 - Cessione dei diritti

L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi diversi da CheBanca!, i diritti derivanti dalla presente Polizza di Assicurazione.

Art. 2.12 – Prova

È a carico di chi domanda l’Indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza di Assicurazione.

Art. 2.13 - Altre Assicurazioni

Resta convenuto che le garanzie prestate da Genertel con la presente Polizza di Assicurazione possono cumularsi con quelle di altri contratti di Assicurazione stipulati dall’Assicurato.

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Art. 2.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.

Art. 2.15 - Modifiche dell’Assicurazione

Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.17 - Legislazione applicabile

La legislazione applicabile alla presente Polizza di Assicurazione è quella italiana.

Art. 2.18 - Prescrizione dei diritti

Ai sensi dell’art. 2952 C.C., i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza di Assicurazione si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 2.19 - Informazioni relative a Genertel

L’impresa assicuratrice è Genertel S.p.A., con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 2.20 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o dell’Assicurato, con riferimento alla presente Polizza di Assicurazione, dovranno essere formulate per iscritto.

Eventuali comunicazioni da parte di Genertel all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.

Art. 2.21 – Reclami

Eventuali Reclami sul contratto o sui sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo quality@genertel.it oppure al fax 199.11.77.99 oppure per posta in Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste.

Qualora non ci si ritenga soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, ci si potrà rivolgere all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 21 - 00187 Roma (www.ivass.it), oppure fax 06.42.133.206 o PEC ivass@pec.ivass.it, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin- net/members_en.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti.

In caso di controversie in materia assicurativa, si ricorda la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa. Se la controversia riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A. - Area Sinistri – Via Machiavelli 4, 34132 Trieste, fax 041/33.62.100 – e-mail: sinistri@genertel.it. Se invece la controversia non riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A. – Unità Affari Legali - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste.

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Avvertenza: per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all’apposita Sezione “RECLAMI” presente sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Art. 2.22 – Informazioni

L’Assicurato o gli aventi causa possono richiedere informazioni inerenti all’Assicurazione ed alle modalità di denuncia di Sinistro rivolgendosi a CheBanca!.

Art. 2.23 – Informativa privacy Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)

(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)

(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)

(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)

(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafi ci e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato.

La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

1) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;

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2) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta di Genertel e Genertellife;

3) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali. Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi.

Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell’interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate.

Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e- mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a

“RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;

b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all’estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

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Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it. Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’esperienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

• tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;

• supportano l’attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell’app o dei clienti della Compagnia;

• personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafi ci e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fi scali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri eroga tori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre s ocietà che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

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Glossario Pag. 11 di 12

GLOSSARIO

Adesione

Il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica che ha stipulato un contratto di Mutuo con CheBanca! e che ha aderito alla presente Assicurazione, sottoscrivendo il modulo di Adesione.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Beneficiario

Il soggetto che ha diritto alla prestazione;

CheBanca!

La Contraente della Polizza Collettiva denominata: CheBanca! S.p.A., con sede legale in Viale Bodio, 37 Palazzo 4 – 20158 Milano (Italia), iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi. Istituto di credito che ha erogato il Mutuo a favore dell’Assicurato, in nome e per conto del quale ha stipulato la Polizza con Genertel S.p.A. e che risulta Beneficiario dell’ipoteca iscritta sull’Abitazione.

Disoccupazione

Lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato che:

a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle sedici (16) ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno;

b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.

Indennizzo

La somma dovuta da Genertel all’Assicurato in caso di Sinistro.

Lavoratore Autonomo

La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli art. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n°917 e successive modiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto.

Lavoratore Dipendente

La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici (16) ore settimanali.

Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti:

a) a tempo determinato;

b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);

c) di apprendistato;

d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali);

e) di lavoro intermittente.

Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto non sia regolato dalla Legge italiana.

Lavoratore Dipendente Privato

La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico.

Lavoratore Dipendente Pubblico

La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituiti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le

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associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07-1999 n. 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L.70/1975.

Mutuo

Il contratto di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile stipulato tra CheBanca! e l’Assicurato.

Non Lavoratore

La persona fisica che non sia Lavoratore Dipendente; sono altresì considerati Non Lavoratori i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio od occasionale, i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un'attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana).

Normale Attività Lavorativa

L’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell’Assicurato.

Periodo di Carenza

Il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24.00 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante.

Periodo di Franchigia

Il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile in base all’Assicurazione non viene riconosciuto alcun Indennizzo.

Periodo di Riqualificazione

Il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabili in base all’Assicurazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa a un nuovo Sinistro rispettivamente per Disoccupazione.

Polizza

Il documento che prova l’Assicurazione.

Premio

La somma dovuta a Genertel in relazione all’Assicurazione che l’Assicurato si impegna a versare a Genertel per il tramite di CheBanca!.

Sinistro

Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e inabilità totale temporanea da Malattia o Infortunio).

Società o Compagnia

La società di assicurazione denominata: Genertel S.p.A. - tel. 040 6768666 - fax 041 3362008 - info@genertel.it - www.genertel.it - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste (Italia).

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PER DENUNCIARE UN SINISTRO

email sinistricb@genertel.it

fax 041 - 33.62.086

posta Genertel S.p.A.- Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste tramite i canali di CheBanca!

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

email clienti.chebanca@genertel.it

posta Genertel S.p.A. – SAP Danni - V. Machiavelli, 4 – 34132 Trieste

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI RELATIVE A UN RIMBORSO

Recarsi in filiale, scrivere all’indirizzo di corrispondenza Viale Luigi Bodio 37 - Palazzo 4 - 20158 Milano, inviare una e-mail compilando il Modulo di Contatto disponibile sul sito istituzionale, nell’

Area Riservata oppure telefonare al Servizio Clienti.

PER EFFETTUARE UN RECLAMO

Rivolgersi per iscritto

- a Genertel - Servizio Quality

email quality@genertel.it

fax 199 - 11.77.99 (tariffa ordinaria)

- e/o all’IVASS IVASS - Servizio Tutela Del Consumatore - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all’assicurazione del rischio di perdita d’impiego a seguito di licenziamento.

Polizza Collettiva n. 01247150 – V07LP - CheBanca!

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste (Ts) – tel. 040 6768666 – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. –

Cosa è assicurato?

Il rischio assicurato è la Disoccupazione a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggetti- vo. Genertel indennizza l’importo della rata men- sile del mutuo, comprensiva di capitali e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento del mutuo.

Sono compresi nell’Assicurazione i sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato ed i sinistri determi- nati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicu- rato non vi abbia preso parte attiva.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall’Assicurazione i casi di Disoccupazione se:

✘ alla data di decorrenza dell’Assicurazione, l’Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione;

✘ la Disoccupazione è conseguenza di licenziamento per giusta causa o disciplinare;

✘ la Disoccupazione è conseguenza di pensionamento o prepensionamento;

✘ la Disoccupazione è un evento programmato in base alla natura temporanea del contratto di lavoro;

✘ l’Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, se ciò non avviene nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;

✘ l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;

✘ l’Assicurato non si è iscritto in Italia nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato;

✘ la Disoccupazione è conseguenza del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia.

Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti di indennizzo indicati nel testo delle Condizioni di Assicurazione.

La copertura si attiva dal 120° giorno successivo alla stipula del mutuo (periodo di Carenza).

Nessun indennizzo viene corrisposto per sinistri di Disoccupazione se, dal termine del sinistro precedente, non è tra- scorso un periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato a essere Lavoratore Dipendente Privato e abbia superato il periodo di prova.

DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Dove vale la copertura?

La copertura è valida se il contratto di lavoro dell’Assicurato è regolato dalla Legge Italiana (anche se svolto normalmente all’estero). In caso di Disoccupazione l’Assicurato deve risultare iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali in Italia.

Che obblighi ho?

• In sede di stipula del contratto il Contraente ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio. Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto o l’eventuale mancata comunicazione scritta a Genertel di ogni evoluzione del proprio stato e di ogni aggravamento o diminuzione del rischio potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di Adesione.

Quando e come devo pagare?

Il premio finito, comprensivo di imposte, è corrisposto tramite bonifico bancario da CheBanca! a Genertel per conto dell’Assicurato, che lo rimborserà mediante il Contratto di mutuo nella modalità indicata nel modulo di Adesione. L’Assicurato può versare il Premio a CheBanca! in un’unica soluzione all'atto dell'erogazione del mutuo (Premio unico anticipato per un massimo di 15 anni; nel caso in cui la durata del mutuo sia superiore, al premio unico anticipato dei primi 15 anni seguiranno i premi per le successive annualità fino a coprire l’intera durata del mutuo), oppure di mese in mese (Premio mensile) con l'incasso della rata del mutuo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del mutuo e ha durata pari a quella del mutuo. Per mutui di durata superiore a 15 anni l’adesione ha durata iniziale pari a 15 anni, con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni allo scopo di coprire l’intera durata (per questo motivo, nel caso in cui il mutuo sussista per un numero pari di anni l’ultimo rinnovo sarà di 1 anno). Nel caso in cui l’Assicurato richieda la disdetta, l’assicurazione cessa alla fine dell’annualità assicurativa in corso e non si applica il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dal Codice Civile. L’Assicurazione cessa comunque dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

– Accollo del mutuo da parte di terzi – Esercizio del diritto di recesso – Disdetta

– Relativamente ai rinnovi taciti, trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento senza che il premio sia stato versato – Raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75° anno di età.

Se alle scadenze mensili convenute l’Assicurato non paga i relativi premi dovuti, CheBanca!, trascorsi 30 giorni dalla prima scadenza mensile di mancato pagamento, può richiedere la cessazione della copertura con effetto dalla prima scadenza annuale successiva.

La copertura assicurativa cessa anche in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo presso un altro Istituto, a meno che l’Assicurato non richieda a Genertel il mantenimento delle coperture fino alla scadenza originaria.

Come posso disdire la polizza?

L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla data di stipula del mutuo, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Genertel S.p.A. – SAP Danni - V. Machiavelli, 4 – 34132 Trieste.

In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo mutuo, il recesso dall’Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell’Assicurazione a favore dell’altro Assicurato.

Il contratto prevede il tacito rinnovo. La disdetta può essere inviata dall’Assicurato a Genertel annualmente, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di 60 giorni ed effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.

Compagnia: Genertel S.p.A. Prodotto: Assicurazione Perdita d’Impiego - ed. 01/2021

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• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.

• Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA

• Sito Internet: www.genertel.it

• PEC: genertel@pec.genertel.it

• Indirizzo di posta elettronica: clienti.chebanca@genertel.it

• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

L’ammontare del patrimonio netto di Genertel evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 238,6 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve a 215,6 milioni di euro. L’Indice di solvibilità di Genertel è pari al 207% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (306,3 milioni di euro) e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (147,6 milioni di euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammonta a 66,4 milioni di euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell’impresa http://gener.tel/SFCR.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Che cosa è assicurato?

DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO L’indennizzo viene prestato con le seguenti regole:

Il rimborso sarà pari alle rate in scadenza nel periodo del sinistro, con un massimo di 18 rate per sinistro fino a 54 anni di età, poi a 17 per i 55 anni di età, a 16 per i 56 anni di età e così via fino a 12 da 60 anni di età in su e 36 rate complessivamente per più Sinistri verificatisi durante tutta la durata dell’Assicurazione.

L’Indennizzo massimo per ciascuna rata mensile non potrà essere superiore a 2.000,00 Euro.

Nel caso in cui l’Assicurato risulti intestatario di più Mutui, tale limite è da intendersi cumulativo per tutti i mutui sottoscritti dall’Assicurato stesso.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi Sono assicurabili i soli sottoscrittori di mutui CheBanca! S.p.A. che:

• godano di buona salute da almeno 12 mesi antecedenti la data di adesione;

• al momento dell'adesione abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato, al momento del sinistro, sia classificabile come Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno 12 mesi.

Sono escluse le persone fisiche che abbiano un contratto di lavoro dipendente con un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore settimanali e le persone la cui attività lavorativa sia prestata in un’impresa familiare.

Ci sono limiti di copertura?

DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Esclusioni Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni sono esclusi i casi di Disoccupazione se:

l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro;

l’Assicurato, al momento del Sinistro, non aveva concluso e superato il periodo di prova;

la Disoccupazione è conseguenza di licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e discendenti.

Franchigie e Scoperti La garanzia Disoccupazione prevede un Periodo di Franchigia assoluta pari a 45 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di inattività lavorativa. Non vengono pertanto rimborsate all’Assicurato le rate del Mutuo che scadono nei primi 45 giorni consecutivi di inattività lavorativa.

Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste (Ts) – tel. 040 6768666 – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. –

Compagnia: Genertel S.p.A. Prodotto: Assicurazione Perdita d’Impiego

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo Danni pubblicato: 09/01/2021

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

COSA FARE

IN CASO DI SINISTRO? Denuncia di sinistro

In caso di sinistro l’Assicurato deve darne comunicazione a Genertel entro 5 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza.

La denuncia potrà pervenire tramite:

• e-mail: sinistricb@genertel.it

• fax 041.3362086

• posta: Genertel S.p.A.– Area Sinistri – Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste

• tramite i canali di CheBanca! S.p.A.

L’Assicurato potrà utilizzare il sito www.chebanca.it nell’area riservata ai clienti per informazioni e modalità di denuncia. L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A., Servizio Assistenza Sinistri, contattabile al numero telefonico dedicato 040.67.68.372, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00.

Assistenza diretta/in convenzione:

Non è prevista l’erogazione di prestazioni di assistenza da parte di altre imprese.

Gestione dei sinistri da parte di altre imprese:

I sinistri sono interamente gestiti da Genertel.

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2 di 3 INESATTE E RETICENTI

OBBLIGHI

DELL’IMPRESA Genertel si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.

Quando e come devo pagare?

PREMIO Il Premio è determinato, a seconda della modalità di pagamento indicata nel modulo di Adesione, nel seguente modo:

• Premio unico anticipato

Entro i primi 15 anni si moltiplica l’importo finanziato del Mutuo per il tasso lordo dello 0,184% e per la durata in anni della copertura. Se il Mutuo ha una durata superiore, trascorsi i primi 15 anni, per ciascuno dei successivi taciti rinnovi biennali si moltiplica l’importo finanziato del Mutuo per il tasso lordo dello 0,184% e per i due anni di durata della copertura (o per 1 anno all’ultimo rinnovo, se il mutuo sussiste per un numero pari di anni).

• Premio mensile

Si moltiplica l’importo finanziato del Mutuo per il tasso annuo lordo dello 0,274% diviso 12.

RIMBORSO In caso di recesso, Genertel provvede al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte, per il tramite di CheBanca!, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo il rimborso è previsto solo se l’Assicurato ha optato per il pagamento unico anticipato.

In questo caso Genertel restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

L’Assicurato può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento

dopo la stipulazione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato che stipulino un contratto di Mutuo con CheBanca! e vogliano garantire il pagamento delle rate del Mutuo a seguito di una Perdita d’Impiego.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: sono previsti i seguenti costi di intermediazione a carico dell’Aderente.

Nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Lazio, Piemonte, San Marino, Stato del Vaticano, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta, Veneto e Umbria:

• Premio unico anticipato: 31,00% del premio imponibile

• Premio mensile: 25,00% del premio imponibile

Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:

• Premio unico anticipato: 26,00% del premio imponibile

• Premio mensile: 20,00% del premio imponibile.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

DURATA Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

SOSPENSIONE Non è prevista la possibilità di sospendere la polizza.

Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?

ALL’IMPRESA

ASSICURATRICE Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:

- Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;

- Tramite il sito internet della Compagnia www.genertel.it, nella sezione Reclami;

- Via mail all’indirizzo quality@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

ALL’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.

I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

MEDIAZIONE In caso di controversie in materia assicurativa è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

NEGOZIAZIONE

ASSISTITA È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

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3 di 3 IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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