CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI
XXXA LEGISLATURA - lA DELLA CAMERA DE3 FASCI E DELLE CORPORAZIONI
COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI
20.
R E S O C O N T O
DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1943-XXI
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE T U M B 3 3 H 1 I INDICE
Pag.
Saluto ai combattenti della Sicilia . . . 341
PRESIDENTE,
Saluto al Segretario del Partito . . . . 341
PRESIDENTE.
Disegui di legge (Discussione e approva-
zione);
Approvazione dell'Accordo italo-albanese del 20 dicembre 1942-XXI, concer- nente i diritti dei rispettivi cittadini.
(2507) . . . . , . . . . : , 341
VERGA; Relatore.
Approvazione dell'Accordo culturale con Protocollo aggiuntivo stipulato in Bu- carest, fra l'Italia e la Romania, l'S
aprile 1943. (2508) . 342
VERDI, Relatore - SUSMEL, ROSSI GIU- SEPPE FRANGO, PRESIDENTE, PANUN- ZIO, SANSANELLI.
La riunione comincia alle 11.
PRESIDENTE comunica che è assente per mobilitazione, il Consigliere nazionale Garibaldi Ezio e sono in congedo i Consiglieri nazionali: Baroni, Basile, Bilucaglia, De Cicco, De Giacomo, Del Croix, Gana, Maggi Peco- raro, Maracchi, Mendini, Thaon di Revel e Villanova.
Constata che la Commissione è in numero legale.
SUSMEL, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è ap- provato.
Saluto ai combattenti della Sicilia.
PRESIDENTE, rivolge il pensiero ai sol- dati combattenti in Sicilia, a difesa del sacro suolo della Patria, e manda ad essi un saluto in cui vibra la più assoluta fiducia negli im- mancabili destini della Patria.
Saluto al Segretario del Partito.
PRESIDENTE sicuro di interpretare il pensiero della Commissione, invia un saluto al Camerata Scorza, componente della Com- missione, chiamato alle funzioni di Segretario
del Partito.
Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo italo-albanese del 30 dicem- bre 1942, concernente i diritti dei rispettivi cittadini. (2507)
VERGA, Relatore, rileva che la legge del 6 luglio 1939-NVII, n. 1066, regolava già la materia dei diritti dei cittadini italiani ed albanesi. Senonchè, nell'applicazione di tale legge, si sono presentate difformità di in- terpretazione del testo, particolarmente di carattere filologico, che venivano a snatu-
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r a m e lo spirito. Con u n a interpretazione ec- cessivamente estensiva della legge, ad esem- pio, i medici albanesi chiedevano di esercitare la professione in Italia senza avere a f f r o n t a t o e superato l'esame di S t a t o , che viceversa è obbligatorio p e r p o t e r e esercitare la -profes- sione sanitaria in Italia.
Si è r i t e n u t o perciò necessario rendere più scheletrico e più chiaro il testo dell'Accordo concernente i d i r i t t i dei cittadini italiani ed albanesi stabilendosi allo articolo unico che « I cittadini del Regno d ' I t a l i a in Albania godono eli t u t t i i diritti civili e politici di cui. godono i cittadini albanesi ed i cittadini del Regno di Albania in Italia godono di t u t t i i d i r i t t i civili e politici di cui godono i cittadini italiani ».
R i c h i a m a l'attenzione della Commissione sul disegno di legge in esame, che h a u n suo significato q u a n t o m a i profondo di morale imperiale. E questo significato è stato rilevato nella recente riunione dei r a p p r e s e n t a n t i della s t a m p a delle Nazioni dell'Asse ed anche di paesi n e u t r a l i a Vienna, proprio p e r le parole del. r a p p r e s e n t a n t e della s t a m p a albanese, il quale h a sottolineato che lo spirito di questo Accordo è p e r f e t t a m e n t e in contrasto con la durezza dell'imperialismo di altri paesi; e p r i m a f r a t u t t e le Nazioni, nella gerarchia di q u e s t a durezza, è la nemica Inghilterra.
La p a r i t e t i c i t à di Condizioni t r a cittadini albanesi e cittadini italiani p o r t a anche alla p a r i t à dei d i r i t t i politici e questo spiega la presenza nel Senato e nella Camera dei Pasci e delle Corporazioni d ' I t a l i a di cittadini al- banesi, così come vi sono cittadini italiani Consiglieri nazionali e Senatori in. Albania.
Questa situazione di f a t t o viene a sancire un principio che l ' I t a l i a h a a f f e r m a t o nei confronti degli S t a t i che sono nella sua orbita, quello cioè del m a n t e n i m e n t o della fisionomia di questi S t a t i e della reciprocanza dei diritti sia civili che politici.
Ritiene che il disegno di legge possa es- sere a p p r o v a t o dalla Commissione.
P R E S I D E N T E pone a p a r t i t o l'articolo unico del disegno di legge.
(È approvato).
Dichiara a p p r o v a t o il disegno di legge.
(Vedi Allegato).
Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo culturale con Protocollo ag- giuntivo stipulato in Bucarest, tra l'Italia e la Romania, I'8 aprile 1948. (2508) V E R D I , Relatore, osserva che l'accordo dell'8 aprile 1943, s t i p u l a t o a Bucarest, e del quale sono s t a t e scambiate in questi
giorni le ratifiche a Venezia, in occasione della visita del Vice Presidente romeno An- tonescu, ha, specialmente nel m o m e n t o a t - tuale, notevole i m p o r t a n z a per i due Paesi che c o m b a t t o n o insieme i comuni nemici, ed è inspirato alle tradizioni ed alle Origini comuni dei due Paesi latini.
L'accordo è diretto a d a u m e n t a r e la conoscenza della lingua e della cultura ita- liana in R o m a n i a e la conoscenza della lingua e della cultura r o m e n a in Italia.
Tra i principali provvedimenti, aventi t u t t i carattere di reciprocità, cita quello di cui all'articolo 2 il quale stabilisce l'esen- zione delle tasse e delle imposte i n d i r e t t e sugli affari, dovute sugli a t t i di donazione a favore degli istituti di cultura dei due paesi.
In base all'accordo, inoltre, l ' I t a l i a con- serva e sviluppa gli istituti culturali ita- liani in R o m a n i a e così la R o m a n i a con- serva e sviluppa gli .istituti romeni in Italia.
Quanto alla lingua, l ' I t a l i a conserva la c a t t e d r a di lingua e l e t t e r a t u r a r o m e n a presso l'università di R o m a e ne istituirà delle nuove, a. seconda delle necessità che si manifesteranno, m e n t r e la R o m a n i a pren- derà t u t t e le misure per la diffusione della lingua italiana e la formazione di professori romeni di lingua italiana. La R o m a n i a cu- rerà anche l'estensione in t u t t e le università romene dell'insegnamento della lingua e della l e t t e r a t u r a italiana. È prevista anche la istituzione di. u n corso p e r m a n e n t e di storia, cultura ed a r t e romena in R o m a e di uri corso analogo a Bucarest. Saranno promossi cicli di conferenze e lezioni da p a r t e di studiosi dei due paesi, nonché lo scambio di borse di studio e di facilitazioni t r a gli studenti dei due paesi. La R o m a n i a favorirà inoltre l ' a t t i v i t à delle scuole elementari e secondarie e delle altre scuole italiane già esistenti e analogamente f a r à l ' I t a l i a per q u a n t o si riferisce alle scuole romene elemen-^
tari e secondarie. L'elenco delle scuole e delle istituzioni a t t u a l m e n t e esistenti presso i due Paesi è compreso- in un Protocollo aggiunto.
Una disposizione m e r i t a particolare at- tenzione: quella in cui si stabilisce che la R o m a n i a accorderà alla lingua italiana la q u a l i t à di m a t e r i a obbligatoria in t u t t e quelle scuole romene nelle quali si insegna a t t u a l m e n t e una lingua straniera come pure si impegna, a richiesta del Governo italiano, a creare presso l'università di Bucarest, come presso quella di Iasi, una c a t t e d r a sull'evoluzione del diritto con particolare riguardo al diritto corporativo ed alle sue istituzioni.
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Dal canto suo, il Governo italiano si impegna a creare, a richiesta del Governo romeno, presso l'Università di Torino, come presso quella di Milano, una cattedra di lingua e letteratura romena.
Altra disposizione notevole è quella re- lativa alla collaborazione tra gli archeologhi dei due Paesi nel campo del comune passato, Sara . consentito, fra l'altro, alle missioni archeologiche italiane di svolgere attività di scavi in Romania,' alle condizioni che saranno stabilite caso per caso d'accordo col Ministero romeno della cultura nazionale.
Saranno pure attivati i contatti fra la gioventù dei due Paesi, saranno favoriti i viaggi di istruzione e sarà concessa reci- proca ospitalità tra le Commissioni di stu- denti dei due Paesi che si scambieranno visite. Inoltre verrà studiato uno speciale accordo per il reciproco riconoscimento dei titoli di ammissione agli istituti superiori rilasciati in ognuno dei due Paesi' per il computo degli anni di studio, l'ammissione agli esami, il riconoscimento dei titoli acca- demici e dei diplomi di abilitazione all'eser- cizio professionale.
Sarà pure curato con. criterio di reciprocità il contenuto dei manuali scolastici, in modo che esso corrisponda alla verità storica rela- tivamente alle glorie dei due Paesi, e sarà favorita la diffusione dei libri dei due Paesi, con disposizioni e facilitazioni di ogni genere.
Lo stesso dicasi per quello che si riferisce alle traduzioni di opere di autori dei due Paesi e alla loro diffusione, con impedimento di quella che possa essere propaganda atta a turbare, i rapporti di amicizia esistenti fra
Italia, e Romania.
Gli scambi tra i due Paesi nei riguardi del teatro, della, musica, del cinem.atografo e del materiale fotografico e pubblicistico saranno intensificati e si avrà uno scambio di pro- grammi delle rispettive stazioni radio nonché di artisti e di giovani che si trovano in periodo di perfezionamento. Saranno pure facilitati, per mezzo delle rispettive organizzazioni ri- creative dopolavoristiche, scambi annuali di lavoratori, allo scopo di creare legami tra le classi operaie dei due Paesi.
Una disposizione che merita di essere particolarmente sottolineata è quella in base alla quale il Governo romeno, curerà che nei congressi internazionali che avranno luogo in Romania la lingua italiana sia riconosciuta come lingua ufficiale. Si tratta di un ricono- scimento notevole che la Romania accorda all'Italia, in omaggio alla sincera collabora-
zione culturale dei due Paesi. i
Viene istituita una Commissione cultu- rale mista il aio-romena, per l'esecuzione del- l'Accordo, la durata del quale è prevista in dieci anni; l'Accorcio sarà rinnovabile per al- tri dieci anni se non sarà denunciato da una delle parti almeno un-anno prima di ciascuna scadenza.
Conclude rilevando che l'Accordo in e- same è un documento sereno, che si riferisce ai problemi dello spirito. Esso sarà eli augurio per la risoluzione felice dei più aspri e duri problemi clel-momento.
Propone a,Ila Commissione l'approvazione del disegno di legge.
SUSMEL rileva che l'articolo 16 dell'Ac- cordo si preoccupa che il contenuto dei ma- nuali scolastici corrisponda alla verità sto- rica e che in essi, per quello che riguarda l'I- talia, si faccia un particolare riferimento alla storia romana, a quella del Rinascimento e a quella dell'Era fascista. Osserva come nei manuali scolastici venga di solito trascurata la stora dell'apporto italiano nel campo delle scienze e fa presente l'opportunità di com- pletare l'articolo 16, con un riferimento anche alla storia dell'apporto italiano nel campo scientifico, oltre che in quello artistico.
ROSSI GIUSEPPE FRANGO concorda sulla necessità di colmare la lacuna lamentata.
PRESIDENTE riconosce la giustezza dell'osservazione del camerata Susmél. Ef- fettivamente esiste la tendenza a da,re troppa importanza alla letteratura ed alla storia nei confronti della scienza. Nei testi para- meli li scientifici, infatti, l'apporto italiano è valorizzato; mentre in quelli di. volgariz- zazione quasi scompare. Forse questo deriva dal fatto che tale apporto è stato maggiore, nel passato di quello che non sia attualmente, ed è anche in connessione con la nostra edu- cazione moderna, prevalentemente letteraria, e poco scientifica.
Non ritiene però che l'osservazione del Consigliere nazionale Susine! possa concre- tarsi in una proposta di emendamento, in quanto si tratta di una convenzione interna- zionale di cui sono state già scambiate le ra- tifiche.
VERDI, Relatore, è d'avviso che, in ogni modo, la proposta potrebbe essere presa in esame dalla Commissione mista, previ- sta dall'articolo 33 per l'esecuzione dell'Ac- cordo.
PANUNZIO sottolineando che l'articolo 12 dell'Accordo istituisce un parallelismo fra la cattedra da crearsi presso l'Università di Bucarest, dedicata particolarmente al diritto corporativo, e le cattedre che il Governo
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italiano si impegna a creare a Torino e a Mi- lano, sulla cultura e la letteratura romena, osserva che l'omaggio alle tradizioni più sim- boliche del Regime, rappresentato dalla isti- tuzione di una cattedra'di diritto corporativo a Bucarest deve essere'motivo di particolare soddisfazione tanto dal punto di vista morale quanto da quello politico.
Ricorda che, quando nel 1932 si tenne a Ferrara il Convegno di studi corporativi, un illustre scienziato ed uomo politico romeno, Manoileseu, ebbe a dire: « Noi venivamo a Bologna, nei secoli scorsi, ad apprendere il Diritto romano; ora veniamo in Italia a stu- diare il Diritto corporativo ».
Quanto alle, cattedre corrispettive da crearsi in Italia, le quali dovrebbero essere dedicate alla cultura e alla letteratura ro- mena, e'd'avviso che un insegnamento cul- turale complessivo non possa più essere inteso soltanto da un punto di vista puramente filologico. Le. cattedre, infatti, generalmente, non si chiamano più, « di letteratura » ma
«di cultura e di letteratura», in quanto con la parola « cultura » si vuole intendere il com- plesso del pensiero, dei costumi, della vita di un popolo.
La Romania possedeva anche prima del- l'attuale regime politico una legislazione am- ministrativa, finanziaria ed economica im- portante, cui ora sono stati aggiunti nuovi ordinamenti ed. istituti. Raccomanda pertanto alla Commissione culturale mista incaricata di dare esecuzione all'Accordo di tenere in considerazione, pur senza che sia necessario
istituire un corrispettivo insegnamento in Italia, l'opportunità di uno studio del di- ritto pubblico, economico e finanziario ro- meno.
SANSANELLI osserva che esistono già in Italia cattedre di diritto comparato.
VERDI, Relatore, fa notare che all'arti- colo 12 non si parla di una cattedra di cul- tura e letteratura romena, ma di una « una cattedra di lingua e letteratura romena ». La parola « cultura » è usata in molti altri punti dell'accordo, ma non in riferimento alla isti- tuzione delle cattedre corrispettive.
PANUNZIO ritiene che per questa ra- gione la sua raccomandazione si dimostra maggiormente opp orli ina.
PRESIDENTE rileva che la Romania ha attinto molta ispirazione dalle leggi ita- liane. In particolare sara interessante vedere quale influsso la nuova legislazione commer- ciale italiana potrà avere in Romania, ove, nonostante la prevalenza della cultura gene- rale francese, l'influenza giuridica delle leggi italiane è stata sempre molto forte. Ritiene pertanto che, anche per una ragione storica, la raccomandazione del camerata Paini tizio sia giustificata.
Pone a partito gli articoli del disegno di legge.
(Sono approvati).
Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).
La riunione termina alle 11.45.
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ALLEGATO
TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI
Approvazione dell'Accordo italo-albanese del 30 dicembre 1942 concernente i diritti dei rispettivi cittadini. (2507)
ARTICOLO UNICO.
Piena ed intera esecuzione è data al- l'Accordo italo-albanese del 30 dicembre 1942 concernente i diritti dei rispettivi cittadini.
Approvazione dell'Accordo culturale con Pro- tocollo aggiuntivo stipulato in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, I'8 aprile 1943.
(2508)
A R T . 1.
Piena ed intera esecuzione è data ; 1- l'Accordo culturale con Protocollo aggiun- tivo, stipulato in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, l'8 aprile 1943.
A R T . 2 .
La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui all'articolo 34 dell'Accordo anzidetto.
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO - ROMA