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Esecuzione. 22 Ottobre 2015 Autore: Edizioni Simone. Esecuzione [processo di] (d. p. civ.) Esecuzione delle pene detentive brevi (d. p. pen.

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Esecuzione

22 Ottobre 2015 | Autore: Edizioni Simone Esecuzione [processo di] (d. p. civ.)

Esecuzione delle pene detentive brevi (d. p. pen.)

Il D.L. 78/2013, conv. in L. 94/2013 (cd. decreto svuotacarceri), modificando l’art.

656 c.p.p., prevede che il P.M., quando emette un ordine di Esecuzione di una pena detentiva non superiore a tre anni o quattro anni nei casi previsti dall’art. 47ter, co. 1, ord. penit. (donna incinta o madre di prole sino a 10 anni;

padre con prole sino a 10 anni; ammalati gravi; anziani inabili di oltre 60 anni;

minori di 21 anni ammalati o per esigenze di studio o familiari), o sei anni negli altri casi previsti dalla legge (condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti), debba contestualmente emettere un decreto di sospensione dell’Esecuzione da notificare, unitamente all’ordine di carcerazione, al condannato e al suo difensore (art. 656, co. 5), con l’avviso che entro 30 giorni può essere presentata istanza per ottenere la sottoposizione a misura alternativa.

Un aspetto di rilievo del decreto svuotacarceri consiste nella possibilità di applicare

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l’istituto della liberazione anticipata (riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata), già prima di emettere l’ordine di Esecuzione e sempre se la pena da applicare non supera i nuovi limiti di legge.

In tal caso, il P.M., quando il condannato non si trovi in stato di custodia cautelare [vedi] e vi siano periodi di custodia cautelare o di pena fungibili in relazione al titolo esecutivo da eseguire, prima di emettere l’ordine di Esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione delle misure.

Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il P.M.

emette l’ordine di Esecuzione e se ricorrono i presupposti di legge, trasmette, senza ritardo, gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

Esecuzione domiciliare (d. p. pen.)

La L. 199/2010, come modificata dal D.L. 211/2011, conv. in L. 9/2012, prevede l’Esecuzione domiciliare per le pene detentive non superiori a diciotto mesi, ovvero, per le parti residue di maggior pena non superiori a tale soglia, presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

In presenza delle condizioni di legge, il P.M. sospende l’Esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio.

Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena, nei limiti

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anzidetti, può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l’alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

La pena detentiva non superiore a diciotto mesi, pur se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi anzidetti anche se il condannato sia già detenuto.

Negli intenti del legislatore del 2010, la previsione in esame avrebbe dovuto avere una vigenza limitata nel tempo (comunque, non oltre il 31 dicembre 2013).

Con la soppressione del termine del 31 dicembre 2013, operata dal D.L. 146/2013, conv. in L. 10/2014, si è stabilizzata la misura.

Esecuzione penale (d. p. pen.)

L’Esecuzione, disciplinata dagli artt. 648 ss. c.p.p., riguarda il momento della attuazione delle determinazioni del giudice penale. Suo fondamento è il titolo esecutivo costituito, usualmente, dal provvedimento irrevocabile.

Oggetto dell’Esecuzione sono la pena [vedi] (pecuniaria, detentiva, sostitutiva) e la misura di sicurezza [vedi] contemplate nel titolo (sentenza, ordinanza, decreto).

In materia intervengono tre organi:

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— il pubblico ministero [vedi], che opera come organo promotore dell’(—). Ha il potere di emettere ordini di carcerazione [vedi];

— il giudice dell’esecuzione [vedi], che si identifica nello stesso organo giudiziario che ha emesso il provvedimento da eseguire, il quale è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell’esecuzione. Egli interviene sulle questioni riguardanti la ritualità del titolo esecutivo, l’applicazione di amnistia o condono, la revoca di benefici e l’esecuzione di pretese civili nel procedimento penale;

— la magistratura di sorveglianza [vedi], che interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione custodiale, di esecuzione di sanzioni sostitutive e di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.

Il procedimento davanti al giudice dell’esecuzione e quello innanzi alla magistratura di sorveglianza seguono regole comuni in tema di potere di iniziativa, intervento delle parti, termini e vocatio in ius, modalità di impugnazione. Il secondo si differenzia dal primo solo per due aspetti: in primo luogo, il procedimento di sorveglianza può essere iniziato anche d’ufficio; in secondo luogo, non esistendo presso la magistratura di sorveglianza un autonomo ufficio di P.M., le relative funzioni vengono esercitate dal P.M. presso il Tribunale ordinario o dal P.G. presso la Corte di Appello, a seconda che si tratti di magistrato di sorveglianza [vedi Magistratura di sorveglianza] o di Tribunale di sorveglianza. Il procedimento di esecuzione e quello di sorveglianza seguono lo schema del rito camerale (art. 127 c.p.p.), ma con una più accentuata garanzia dei diritti di difesa in considerazione della essenzialità degli interessi in discussione.

Nei procedimenti in questione è necessaria la partecipazione all’udienza del p.m. e del difensore. L’interessato, se ne fa richiesta, deve essere sempre sentito, eventualmente a mezzo del magistrato di sorveglianza, se detenuto altrove.

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Contro le ordinanze conclusive dei due procedimenti è ammesso il solo ricorso per Cassazione. Le ordinanze, anche se impugnate, sono immediatamente esecutive, pur se sfavorevoli al condannato.

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