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ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE SARZANA PER SARZANA STATUTO Art.1) Art.2) Art.3)

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ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE “SARZANA PER SARZANA”

STATUTO Art.1)

E’ costituita con sede in Sarzana (La Spezia), Piazza Calandrini 6, l'Associazione Politico- Culturale denominata “ SARZANA PER SARZANA”. L'Associazione adotta come proprio simbolo il logo: Superiore "SARZANA PER" in carattere futura medium. Inferiore

"SARZANA" in carattere futura bold. Completa a destra il particolare superiore de "La Procellaria", parte del complesso del Monumento ai Caduti della Grande Guerra di Carlo Fontana, sito a Sarzana in Piazza Matteotti.

E’ una libera Associazione, ispirata ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art.2)

L’Associazione si propone di contribuire alla crescita di una coscienza civica improntata ai Principi Fondamentali della Costituzione Italiana e protesa , dunque,

alla piena affermazione della democrazia, dei diritti inviolabili dell’uomo, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, della pari dignità sociale di tutti i cittadini, della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini, del diritto al lavoro, della giustizia sociale, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

E ancora: una coscienza civica che si spenda nella difesa dei beni comuni - l’istruzione, la sanità, la sicurezza e l’ambiente –, che definiscono il grado di civiltà e di democrazia di un Paese.

Una cultura civica che, per sua stessa natura, si cimenti con le problematiche inerenti ai vari ambiti della vita cittadina, ricercando il dialogo, il confronto con i cittadini, con le istituzioni e con le varie associazioni parimenti ispirate ai valori costituzionali.

Le finalità dell’Associazione saranno perseguite tramite la realizzazione di iniziative di approfondimento e di elaborazione progettuale, quali i convegni, pubblici dibattiti, manifestazioni in piazze pubbliche.

Art.3)

(2)

2 Non vi è limite al numero dei soci. Possono essere soci tutti i/le cittadini/e italiani/e, comunitari/ie ed extracomunitari/ie, che abbiano compiuto almeno sedici anni, aventi scopi non contrastanti con le finalità dell’Associazione. I soci hanno diritto al voto e a far parte del Consiglio Direttivo, a ricoprire la carica di Presidente e/o Vicepresidente.

Art.4)

Chi desidera associarsi deve specificare nella domanda rivolta al Presidente dell’associazione:

1) nome, cognome, data di nascita e domicilio;

2) dichiarazione di accettazione dello statuto e di tutte le norme in esso contenute;

3) il suo consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione e limitata al periodo di validità dell’iscrizione.

Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide liberamente il Consiglio Direttivo, dopo aver accertato l’esistenza dei requisiti prescritti, con delibera presa con voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Il rifiuto dell’ammissione a Socio non deve essere motivato.

Il Consiglio delibera sulla domanda di ammissione entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della stessa. La non delibera verrà considerata come silenzio\assenso.

Art.5)

Il nuovo associato ammesso dovrà:

1) versare la quota di adesione fissata dal Consiglio Direttivo;

2) sottostare ai vari impegni derivanti dal rapporto sociale;

3) osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

L’associato decade automaticamente se non paga la quota sociale annua.

In tutti gli organi dell’associazione è garantita agli associati la parità di sesso

Art.6)

La qualità di associato non è trasmissibile.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente e ha effetto con la presa dell’atto del Consiglio Direttivo.

(3)

3 L’esclusione di un socio può avvenire esclusivamente per gravi motivi e più precisamente qualora lo stesso:

1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei relativi regolamenti, oppure alle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

2) in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l’associazione;

3) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione;

4) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

5) svolga attività in contrasto o concorrenti con quelle dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà escludere l’associato che incorrerà nei motivi di cui sopra;

quest’ultimo potrà opporsi entro 30 giorni contro la suddetta esclusione ricorrendo al Collegio dei Probiviri che dovrà comunicare al Consiglio Direttivo la propria adesione per iscritto ugualmente entro 30 giorni.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione delle quote e/o dei contributi versati.

Art.7)

La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Si applica la quota associativa simbolica di 1,00 (uno) euro a:

a) giovani sino al compimento dei 20 (venti) anni;

b) studenti universitari;

c) disoccupati e cassaintegrati;

d) lavoratori con contratto a termine, lavoratori stagionali e similari;

e)

anziani titolari di pensione minima o di pensione non superiore ai 1.000,00 (mille) euro netti mensili.

Art.8)

Gli organi sociali sono i seguenti:

a) L’Assemblea Generale;

b) il Consiglio Direttivo;

c)

il Presidente.

Art.9) Assemblea generale degli associati.

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4 Sono attribuzioni dell’Assemblea Generali degli associati:

a)deliberare sulle direttive da seguirsi nello svolgimento dell’attività dell’Associazione;

b) deliberare sul conto consuntivo e preventivo;

c) eleggere o sfiduciare i componenti del Consiglio Direttivo d) deliberare sulle modifiche dello statuto;

e) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e decidere sulla destinazione del patrimonio.

L’Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro il 30 maggio per approvare la relazione politica/culturale dell’Associazione, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Presidente deve inoltre convocare l’Assemblea quando ne sia fatta richiesta motivata da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto, anche per posta elettronica, a tutti i Soci, da spedire almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’avviso di convocazione deve indicare il giorno e l’ora nonché il luogo di riunione e l’ordine del giorno contenente gli argomenti di discussione.

In prima convocazione l’assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell’ambito del territorio comunale.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure da un membro del Consiglio Direttivo.

Della riunione assembleare è redatto in apposito registro il verbale, il quale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di assemblea nominato dal Presidente stesso.

Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti votanti) salvo il caso previsto dall’art.13.

(5)

5 Di norma le votazioni saranno palesi, per alzata di mano, segrete nel caso si decida sulle singole persone.

Nelle votazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo dovranno astenersi.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti glia associati, anche se non intervenuti.

Art.10) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 29 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

I consiglieri del direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il primo Consiglio di Direzione è composto dai soci fondatori e rimane in carica tre anni; i suoi membri potranno mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate anche in giudizio al Presidente; in caso di sua assenza tali mansioni spettano al vice Presidente.

Il Segretario è l’unico depositario della conservazione e trattamento dei dati personali dei soci in relazione alle norme legislative per tempo vigenti.

I dati potranno essere utilizzati dall’Associazione per i soli fini istituzionali limitatamente al periodo di validità dell’iscrizione dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dell’Associazione nei limiti del presente Statuto e più particolarmente esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che sono di competenza dell’assemblea.

Inoltre:

- cura l’esecuzione di tutti i deliberati dell’Assemblea;

- redige e propone all’Assemblea i regolamenti esecutivi relativi all’applicazione del presente Statuto;

- sviluppa le attività sociali secondo le deliberazioni dell’Assemblea;

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6 - compila i bilanci e le relazioni annuali;

- gestisce e amministra l’Associazione nei limiti consentiti dai bilanci preventivi approvati dall’Assemblea dei soci;

- decide annualmente la quota di adesione dell’Associazione;

- nomina commissioni o conferenze di studio e/o approfondimento e/o indirizzo;

- si pronuncia sull’ammissione, recesso ed esclusione del socio;

- propone all’Assemblea Generale dei Soci eventuali modifiche allo statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi ed è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà necessario.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, o e-mail, da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Nelle deliberazioni palesi, a parità di voto, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto la parità comporta la ripartizione della stessa.

Nel caso che il numero dei Consiglieri del Direttivo scenda al di sotto del minimo stabilito dall’art.9, il Consiglio stesso decade, salvo mantenere l’impegno di organizzare l’Assemblea elettiva entro un periodo di 30 giorni.

Art.11) Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne ha la firma sociale; convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni di Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Art.12) Patrimonio

Il patrimonio sociale è composto dai fondi in denaro accantonati e da eventuali beni mobili ed immobili.

Art.13)

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio sociale.

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7 Gli avanzi di gestione non sono ripartibili tra i soci, ma vengono destinati al patrimonio sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà destinare parte degli avanzi di gestione ad iniziative di carattere mutualistico, sociale e culturale previa approvazione dell’Assemblea.

Gli avanzi di gestione non potranno essere superiori ai 600 euro. Avanzi superiori dovranno essere destinati per beneficenza.

Art.14)

Il presente Statuto può essere modificato solo con l’approvazione dell’Assemblea Generali dei soci, col voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti che, in questo specifico caso, risultino pari ad almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

Art.15)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge in materia di Associazioni.

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