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DELIBERAZIONE N IX / 3761 Seduta del 11/07/2012

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DELIBERAZIONE N° IX / 3761 Seduta del 11/07/2012

Presidente ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali ANDREA GIBELLI Vice Presidente GIULIO DE CAPITANI

VALENTINA APREA ROMANO LA RUSSA

DANIELE BELOTTI CARLO MACCARI

GIULIO BOSCAGLI MARGHERITA PERONI

LUCIANO BRESCIANI MARCELLO RAIMONDI

RAFFAELE CATTANEO GIOVANNI ROSSONI

ROMANO COLOZZI LUCIANA MARIA RUFFINELLI

ALESSANDRO COLUCCI DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni Su proposta dell'Assessore Marcello Raimondi

Il Dirigente Gian Luca Gurrieri Il Direttore Generale Franco Picco

L'atto si compone di 10 pagine Oggetto

APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'OZONO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, DEL D. LGS.

N. 155/2010

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VISTO il decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 3, del predetto decreto, che stabilisce le soglie di allarme e le soglie di informazione per l’ozono;

RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, lettera n, che definisce la soglia di informazione come il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 2, comma 1, lettera o, che definisce la soglia di allarme come il livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’Allegato XII, 2° comma, al decreto n. 155/2010, per l’ozono la soglia di informazione corrisponde a 180 microgrammi/m3 e che la soglia di allarme corrisponde a 240 microgrammi/m3, rilevati come massimo valore orario;

VISTO l’art. 14, comma 1, che, al superamento della soglia di informazione, prescrive l’adozione da parte delle Regioni o delle Provincie autonome di tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 10, comma 1, che, con riferimento alla soglia di allarme, prescrive che le Regioni e le Provincie autonome adottano un piano d’azione nel quale si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine qualora, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o la gravità del rischio o la possibilità di ridurlo risultano, sulla base di una apposita istruttoria, significative;

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VISTA la legge regionale 11/12/2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

CONSIDERATO che:

-l’ozono è un gas naturale che si forma normalmente nella stratosfera, la cui presenza risulta di fondamentale importanza per la vita sulla terra, in quanto fornisce uno schermo in grado di filtrare le radiazioni solari ultraviolette;

-nella parte più bassa dell’atmosfera (troposfera) l’ozono è, invece, dannoso per la salute umana e per la vegetazione;

-l’ozono in troposfera si trova come inquinante secondario, prodotto dalla reazione dell’ossigeno con il biossido di azoto (NO2) e il contributo dei composti organici volatili (COV), in presenza di forte irraggiamento solare e di elevate temperature. Di conseguenza le concentrazioni di ozono sono più elevate nelle ore pomeridiane dei mesi estivi, anche se variano molto in funzione delle condizioni meteorologiche;

-diversamente dagli inquinanti primari, che sono riscontrabili direttamente in prossimità delle sorgenti che li producono, l’ozono, per effetto dei movimenti e dei rimescolamenti delle masse d’aria che trasportano i precursori, si può formare a distanza di tempo ed in luoghi anche molto lontani dalle fonti d’inquinamento primario, e può a sua volta subire fenomeni di trasporto anche notevoli;

CONSIDERATO, ancora, che, in ragione delle motivazione di cui sopra, l’inquinamento da ozono in uno Stato/regione può essere influenzato dalle emissioni di altri Stati/regioni confinanti, con il contributo anche di settori quali la navigazione e l’aviazione internazionale, come riconosciuto anche dal rapporto EEA 2012;

CONSIDERATO che, relativamente al superamento delle soglie di informazione, Regione Lombardia, in collaborazione con ARPA, ha attivato, a partire dal 2006, la procedura di informazione alla popolazione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 155/2010 e della previgente normativa in vigore, la cui documentazione è consultabile sui siti istituzionali di Regione Lombardia (D.G. Ambiente, Energia e Reti e D.G. Sanità) e ARPA Lombardia, finalizzata alla riduzione del rischio di esposizione;

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PRESO ATTO che negli anni passati, per l’ozono, si è constatato il costante superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme su porzioni del territorio regionale;

RITENUTO sussistente anche per il 2012 il rischio di superamento della soglia di allarme sulla base dell’andamento dei dati rilevati per l’ozono negli anni passati e delle caratteristiche meteo climatiche della Regione Lombardia e del Bacino Padano in generale;

CONSTATATA la significatività intrinseca del rischio di superamento della medesima soglia di allarme e ritenuta quindi la necessità di valutare l’adozione di ulteriori misure specifiche dirette alla riduzione di tale rischio, la Direzione Generale competente ha avviato attività di studio volta ad individuare misure potenzialmente idonee ad incidere nel breve termine;

CONSIDERATO che tali attività sono state orientate, da un lato, alla ricognizione delle best practises adottate da altri Paesi europei e, dall’altro, alla valutazione specifica di misure regionali potenzialmente in grado di incidere sulla riduzione dei valori di ozono;

CONSIDERATO che:

-valutazioni circa gli effetti delle misure regionali sul contenimento delle concentrazioni di ozono sono state svolte dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC di Ispra) nell’ambito dello studio di ricerca commissionato da Regione Lombardia, avviato nel 2006 e conclusosi nel 2011;

-in particolare, è stato effettuato un esercizio modellistico con 5 diversi modelli europei sulla base di un pacchetto di misure potenzialmente adottabili al fine di valutarne gli effetti sulla qualità dell’aria e, quindi, anche sulla riduzione dell’ozono;

-gli esiti hanno portato ad affermare che non ci sarebbe nessuno beneficio ulteriore in termini di concentrazioni medie di ozono;

-inoltre, a dimostrazione della difficoltà di incidere sulle concentrazioni di ozono, proprio per la sua natura secondaria, i medesimi esercizi modellistici hanno evidenziato che, anche spegnendo tutte le emissioni

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compresa tra -1% a +30% a seconda dei 5 modelli utilizzati e cioè solo lievi riduzioni, o addirittura incrementi, della concentrazione media estiva di ozono;

DATO ATTO che la Direzione Generale competente, all'esito della ricognizione delle best practises adottate da altri Paesi europei, riferisce di aver effettuato la valutazione dell'efficacia di tali misure ai fini della riduzione delle concentrazioni massime di ozono in regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs n.

155/2010;

DATO ATTO che, dall'istruttoria compiuta, è risultato un impatto non significativo sulla riduzione delle concentrazioni di ozono nel breve periodo;

CONSIDERATO, quindi, che, allo stato delle conoscenze attuali, soltanto mediante drastiche riduzioni permanenti e su larga scala delle emissioni dei precursori dell'ozono, NOx e COV, si può ottenere una diminuzione sostenibile delle concentrazioni massime di ozono e dei livelli generali dell'ozono nelle aree urbane e rurali in tutta l'Unione europea e che, pertanto, questa costituisce l’unica strategia efficacemente perseguibile;

CONSIDERATO che Regione Lombardia persegue tale obiettivo di controllo dei precursori dell’ozono intervenendo nella riduzioni delle emissioni di NOx e COV attraverso misure strutturali nell’ambito delle politiche di miglioramento della qualità dell’aria, influenzando, in tal modo, la formazione di ozono troposferico;

CONSIDERATO che tali misure strutturali hanno riguardato e riguardano gli ambiti d’intervento del traffico, del riscaldamento civile, della produzione d’energia e del risparmio energetico, del settore industriale e del comparto agricolo-zootecnico;

CONSIDERATO che tali ambiti d’intervento continueranno ad essere oggetto di misure strutturali anche all’interno del redigendo Piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria;

CONSIDERATO che un contributo al controllo e alla riduzione dei precursori di ozono può essere riconosciuto anche ad una riduzione delle emissioni dei precursori di ozono da parte di comportamenti virtuosi volontari della

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popolazione;

CONSIDERATO, inoltre, che la gravità del rischio del superamento della soglia di allarme possa essere ridotta se la popolazione adotta comportamenti e/o accorgimenti diretti alla tutela della propria salute umana;

RITENUTO, quindi, necessario sensibilizzare la popolazione al problema e coinvolgerla nella lotta delle istituzioni contro l’inquinamento da ozono attraverso una corretta e tempestiva informazione alla stessa diretta, anche a livello previsionale, al superamento della soglia di allarme di cui all’Allegato XII, comma 2, al d.lgs. n. 155/2010;

RITENUTO di realizzare tale informazione attraverso la predisposizione di un documento che, dopo aver sinteticamente illustrato le caratteristiche dell’ozono, individua ed elenca i comportamenti virtuosi volontari che la popolazione è invitata ad adottare al fine di contribuire al controllo e alla riduzione delle emissioni di NOx e COV;

RITENUTO, altresì, di rafforzare tale informazione individuando ARPA Lombardia quale soggetto preposto alla divulgazione del documento allegato alla presente deliberazione, “Piano per l’ozono ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n.

155/2010”, ai soggetti ai cui essa quotidianamente trasmette, anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale, i dati di qualità dell’aria, rappresentati da Enti competenti, dai Mass Media e dal pubblico, non appena si verifichi il superamento delle soglie di informazione e di allarme;

VISTO il documento predisposto dalla Direzione Generale competente;

RITENUTO, pertanto, per i motivi sopra esposti, di adottare l’allegato piano, previsto dalla legge, che concentrerà la propria azione sulla corretta, tempestiva e capillare informazione alla popolazione;

RITENUTO, infine, necessario proseguire lo studio e la ricerca di possibili misure ulteriori che abbiano effetti sulla riduzione delle concentrazioni di ozono;

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DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico di Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l’allegato “Piano d’azione per l’ozono ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 155/2010”, parte integrante della presente deliberazione;

2. di individuare ARPA Lombardia quale soggetto preposto alla divulgazione del documento allegato alla presente deliberazione,

“Piano per l’ozono ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 155/2010”, ai soggetti ai cui essa quotidianamente trasmette, anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale, i dati di qualità dell’aria, rappresentati da Enti competenti, dai Mass Media e dal pubblico, non appena si verifichi il superamento delle soglie di informazione e di allarme;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico di Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

IL SEGRETARIO MARCO PILLONI

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