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PATTO DI INTEGRITA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N 4 DEL PROCEDURA - ASTA PUBBLICA

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(1)

ALLEGATO B

Spettabile

U.T.C. del Comune di Villamar Viale Rinascita n° 19

Località Villamar C.a.p. 09020

Provincia del Sud Sardegna

PATTO DI INTEGRITA’

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N° 4 DEL 25.02.2016

PRO CED UR A - AS TA PUBBLI CA

Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c) e dell’articolo 76 del R.D. n° 827 del 23.05.1924 e s.m.i.

OGGETTO: Asta pubblica ai sensi del R.D. n° 827 del 23.05.1924. Alienazione automezzi comunali.

LOTTO

TIPOLOGIA MARCA MODELLO TARGA CILINDRAT A cm3

ALIMENTAZIONE IMMATRICOLAZI ONE GG.MM.AA

PREZZO A BASE D’ASTA €

1 Motocarro Piaggio Ape Tm CA

129954 422 Gasolio 06.11.1989 100,00

2 Spazzatrice Dulevo 200 CA

AA747 2776 Gasolio 23.04.1991 3.000,00

3 Trattrice

Agricola Fiat

Geotech Agriful 60

DTLM 8

CA

025822 2931 Gasolio 06.06.1991 4.000,00

4 Autovettura Fiat Punto AJ 214 AJ 1108 Benzina 02.01.1996 200,00

5 Triciclo Piaggio Ape Tm AF 20781 218 Benzina 08.01.1999 100,00

6 Autocarro Piaggio Porter S-85 LPR TRME

BL 672

PX 1296 Benzina 30.05.2000 200,00

7 Motociclo Piaggio M62 VER.2 DJ 47614 278 Benzina 14.07.2010 2.250,00

8 Trinciatrice a

braccio ======= ======= ======== ======= ========= Anni 2000 500,00

Il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. __________________________

Il Concorrente

Sig. __________________________

Villamar li ____________________

(2)

Modello di patto di integrità Art. 1

Ambito di applicazione

1) Il Patto di integrità è lo strumento che l’Unione di comuni/il comune/ Ente di Area vasta comunque denominato adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.163/2006.

2) Il Patto di integrità stabilisce l’ obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.

4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l’iscrizione al mercato elettronico regionale” Sardegna CAT”, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 .

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale dell’Unione di comuni/del comune/della città metropolitana e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del Dlgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 1) L’operatore economico:

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto:

b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

(3)

e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 3

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

1) L’Amministrazione aggiudicatrice (indicare l’esatta denominazione della struttura responsabile del procedimento):

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale dell’Unione di comuni/del comune/della città metropolitana e, in mancanza al DPR n.

62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

h) si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in

(4)

particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;

b) la risoluzione di diritto del contratto;

c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all’atto dell’iscrizione;

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo.

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quando disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

(5)

Art. 5

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall’Amministrazione aggiudicatrice.

Luogo e data

L’operatore economico L’Amministrazione aggiudicatrice --- ---

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