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CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA. Giuseppe Verdi di Torino STATUTO

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CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

“Giuseppe Verdi” di Torino

STATUTO

approvato con Decreto Dirigenziale°337 del 14 luglio 2005 del Direttore Generale del MIUR-AFAM ed adottato dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio

“Giuseppe Verdi” di Torino nella seduta del 20 luglio 2005

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Indice Generale

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

CAPO I - NATURA GIURIDICA, RUOLO E FINALITÀ ISTITUZIONALI

ART.1NATURA DELL’ISTITUZIONE

ART.2 FINALITÀ ISTITUZIONALI

CAPO II - LIBERTÀ FONDAMENTALI, DIRITTI E DOVERI

ART.3-PRINCIPI GENERALI

ART.4-LIBERTÀ DINSEGNAMENTO E DI RICERCA

ART.5-PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

ART.6-RAPPORTI E COOPERAZIONI ESTERNE

ART.7-PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO

ART.8-STUDENTI

ART.9-PERSONALE

ART.10ISTANZE

CAPO III - FONTI NORMATIVE

ART.11-LO STATUTO E LE SUE MODIFICAZIONI

ART.12-REGOLAMENTI

ART.13REGOLAMENTODIDATTICO

ART.14REGOLAMENTODIAMMINISTRAZIONE,FINANZAECONTABILITA’

ART.15REGOLAMENTODEGLISTUDENTI

ART.16REGOLAMENTODIORGANIZZAZIONEDEGLIUFFICIAMMINISTRATIVI ART.17REGOLAMENTOGENERALEDELCONSERVATORIO

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE ART.18- DEFINIZIONE E FUNZIONI

ART.19-PRESIDENTE ART.20-DIRETTORE

ART.21CONSIGLIODIAMMINISTRAZIONE ART.22CONSIGLIOACCADEMICO

ART.23COLLEGIODEIREVISORI ART.24NUCLEODIVALUTAZIONE ART.25–COLLEGIODEIPROFESSORI ART.26CONSULTADEGLISTUDENTI

TITOLO III – STRUTTURA ED ATTIVITÀ CONNESSE ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA

ART.27STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE ARTISTICA, DI RICERCA E DI SERVIZIO

ART.28-CORSI DI STUDIO

ART.29-BIBLIOTECA

ART.30- SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE ART.31-ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART.32-DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ART.33-FUNZIONI DECENTRATE

TITOLO V - NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART.34-CALENDARIO DELL'ANNO ACCADEMICO E DECORRENZA DEI MANDATI

ART.35-FORMAZIONE ARTISTICA DI BASE

ART.36- CESSAZIONE

ART.37-PUBBLICITÀ DEI VERBALI E DELLE DELIBERAZIONI

ART.38COSTITUZIONEDEGLIORGANI

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ART.39-CONTRIBUZIONI DA PARTE DEGLI STUDENTI -SOVVENZIONI AGLI STUDENTI

ART.40-NORME ABROGATIVE

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TITOLO I

Principi Generali

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CAPO I

Natura giuridica, ruolo e finalità istituzionali Art. 1 - Natura dell’Istituzione

1. Il Conservatorio statale "Giuseppe Verdi” di Torino è un’istituzione pubblica di alta formazione, di specializzazione di perfezionamento e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolge correlate attività di produzione. È dotata di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, artistica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi dell’art. 33 della Costituzione Italiana, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche, nonché del Regolamento per l’Autonomia Statutaria e Regolamentare n. 132 del 28 febbraio 2003. Si organizza ed opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.

Art. 2 – Finalità istituzionali 1. Finalità del Conservatorio sono:

a) La formazione musicale ai più elevati livelli professionali e di specializzazione in tutte le sue espressioni, incluso l’approfondimento storico-musicologico in quanto parte integrante della professione musicale.

b) La diffusione e l’incremento dell’istruzione musicale di tutti i gradi, sia attraverso la formazione e l’aggiornamento dei didatti sia mediante la collaborazione con istituzioni e con progetti per la formazione musicale di base e secondaria.

c) L’ampliamento del sapere e della cultura musicale attraverso attività di creazione artistica, di produzione musicale, di ricerca musicologica, di valorizzazione del proprio patrimonio storico e artistico.

2. In particolare il Conservatorio:

a) Assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati;

b) Favorisce ogni iniziativa volta all’estensione e al miglioramento della formazione musicale di base, nonché ogni iniziativa, anche di formazione permanente e di aggiornamento.

CAPO II

Libertà fondamentali, diritti e doveri

Art. 3 - Principi generali

1. Il Conservatorio è una comunità costituita dal corpo docente, studenti e personale non docente. E’ improntato ai principi del pluralismo, della democrazia e delle libertà personali e collettive ed è ispirato al rispetto del diritto individuale al sapere.

2. Il Conservatorio riconosce le associazioni studentesche e quelle sindacali dei dipendenti, s’impegna a creare le condizioni per l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dallo Statuto.

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3. Il Conservatorio garantisce a chiunque, nell’ambito delle disposizioni vigenti e delle compatibilità strutturali stabilite nei piani di sviluppo dell’Istituto, l’iscrizione ed il libero accesso ai corsi di studio, e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio.

Art. 4 - Libertà d’insegnamento e di ricerca

1. Il Conservatorio assicura ai docenti piena libertà d’insegnamento e favorisce la libera iniziativa delle strutture didattiche e di ricerca, nel rispetto delle sue finalità e nell’osservanza delle norme che disciplinano i suoi ordinamenti; promuove la sperimentazione didattica nei modi previsti dai regolamenti ; favorisce la partecipazione studentesca e sostiene le diverse attitudini e l’impegno individuale e collettivo nello studio e nell’apprendimento. A tal fine le strutture didattiche promuovono le condizioni di massima efficacia per l’insegnamento.

2. Il personale docente adempie con assiduità e regolarità ai compiti didattici e di ricerca, partecipa regolarmente agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo statuto o istituiti dalle strutture didattiche del Conservatorio.

3. Il Conservatorio sostiene i progetti di ricerca sulla base del criterio della qualità e della valorizzazione delle capacità individuali e collettive.

4. Nei limiti posti dal presente statuto e dai regolamenti può accettare finanziamenti e contributi per la realizzazione di attività progettuali e di ricerca.

5. Pur riconoscendo l’importanza della ricerca finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché gli interessi privati non prevalgano sui propri e non ne limitino l’autonomia.

Art. 5 - Pubblicità degli atti e partecipazione collettiva

1. Il Conservatorio imposta le proprie attività su criteri di efficienza e di efficacia, attraverso gli strumenti della programmazione e della valutazione; imposta la propria azione al metodo democratico, garantendo la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali.

Art. 6 - Rapporti e cooperazioni esterne

1. Il Conservatorio favorisce e promuove gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti in ambito nazionale e internazionale ed il riconoscimento dei curricula didattici.

2. In conformità ai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7 , della legge n. 508/99 e nell'ambito delle sue finalità, collabora con altri enti e istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere, per realizzare progetti comuni in campo didattico, della ricerca e della produzione, anche stipulando specifici accordi e convenzioni e creando apposite strutture.

Art. 7 - Pari opportunità e diritto allo studio

1. Il Conservatorio assicura a tutti pari opportunità nell’accesso agli studi, nella partecipazione

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alle attività, nei criteri di reclutamento, senza discriminazioni di alcun genere, fatte salve la serietà nello studio e le capacità professionali.

2. Per quanto di sua competenza, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa, adotta le misure necessarie a garantire la piena realizzazione del diritto allo studio, tenendo conto del merito e delle condizioni economiche di ciascuno, d’intesa con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

3. Con riguardo ai portatori di handicap, si adopera a rimuovere gli ostacoli che impediscano la piena fruizione dei servizi e dell’offerta formativa e assume iniziative per favorire il loro inserimento professionale.

Art. 8 Studenti

1. Il Conservatorio garantisce agli studenti un ampio sapere critico di base, una preparazione scientifica e culturale elevata ed una specializzazione adeguata all'inserimento professionale.

2. Favorisce l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di associazione e di riunione degli studenti anche con la predisposizione di mezzi e strutture.

3. Gli studenti hanno diritto a servizi didattici e di orientamento, amministrativi, culturali efficienti e funzionali.

4. Gli studenti devono partecipare alle attività didattiche, nelle forme previste dai Regolamenti didattici, nonché alla vita democratica del Conservatorio, anche prendendo parte alle sedute degli organi collegiali pertinenti previsti dallo statuto.

5. I diritti degli studenti sono tutelati con le modalità previste da regolamenti specifici.

Art. 9 - Personale

1. Il personale non docente ha diritto ad una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l’apporto; il Conservatorio assicura ed incentiva l’aggiornamento professionale.

Art. 10 – Istanze

1. Le petizioni, le istanze e i reclami sono presentati al Direttore o agli organi competenti nelle forme previste dal regolamento generale di cui al successivo art. 17.

2. Gli organi competenti devono pronunciarsi entro i termini stabiliti dal medesimo regolamento. Non sono ammesse petizioni, istanze e reclami che non attengano alle funzioni proprie del Conservatorio.

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CAPO III Fonti normative

Art. 11 - Lo statuto e le sue modificazioni

1. Il presente statuto costituisce espressione fondamentale dell’autonomia del Conservatorio, secondo i principi dell’art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti .

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico, e trasmesse al Ministero per l’approvazione, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.p.r. 132/03.

Art. 12 – Regolamenti

1. Il Conservatorio, in conformità alle disposizioni vigenti, adotta i seguenti regolamenti:

a) regolamento didattico;

b) regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) regolamento degli studenti.

d) il regolamento di organizzazione degli uffici cui compete la gestione amministrativa e contabile dell’istituzione

Inoltre vengono adottati:

• il regolamento generale del Conservatorio;

• il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, deliberati dal Consiglio di amministrazione.

2. Altri regolamenti sono deliberati dagli organismi competenti, sono emanati con decreto del Presidente ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che non sia previsto o disposto un termine diverso.

Art. 13 - Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.

2. E’ deliberato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti.

3. In sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. Il testo di Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

5. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

6. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l’approvazione.

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Art. 14 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell’istituto.

2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti, e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il testo di Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

6. La revisione del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l’approvazione

Art 15. Regolamento degli studenti

1. Il regolamento degli studenti, in coerenza con lo statuto e con gli altri regolamenti pertinenti, definisce le modalità di partecipazione degli studenti, per quanto previsto dalla normativa vigente, ad attività di supporto alla ricerca, alla didattica, alla produzione, ai servizi ed alla gestione di attività culturali, sportive e del tempo libero.

2. Il regolamento degli studenti è emanato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti ed il Consiglio di amministrazione.

3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 16 Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi.

1. Il Regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui e' attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

4. La revisione del Regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure

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previste per l’approvazione.

Art. 17 Regolamento generale del Conservatorio

1. Il Regolamento Generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli precedenti, l’assetto generale dell’istituzione e le modalità di applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

3. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

4. La revisione del Regolamento Generale avviene secondo le medesime procedure previste per l’approvazione.

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TITOLO II –

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

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Art. 18 - Definizione e funzioni 1. Sono organi del Conservatorio:

• il Presidente

• il Direttore

• il Consiglio di amministrazione

• il Consiglio accademico

• il Collegio dei revisori

• il Nucleo di valutazione

• il Collegio dei professori

• la Consulta degli studenti

2. Ai sensi del regolamento per l’autonomia statutaria e regolamentare (di seguito indicato DPR), ad eccezione del Collegio dei Professori, gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, (di seguito

Ministro), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi di cui al comma 1.

Art. 19 - Presidente

1. Il Presidente è nominato e svolge le funzioni secondo i principi di cui all’art. 5 del DPR.

Il Presidente:

a) è il rappresentante legale del Conservatorio, salvo quanto previsto dall’articolo 20 dello Statuto

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;

c) è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro;

d) promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio, e a intrattenere rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici o privati presenti sul territorio;

e) assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio di amministrazione, sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile

2. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 1) lettera c) entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

3. In caso di assenza temporanea, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice- Presidente, se nominato, che lo sostituisce nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate .

4. Al Presidente, nel rispetto della normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, (L.675/96) compete la concessione della conoscenza degli atti del Consiglio a fronte di motivata istanza scritta da parte degli eventuali interessati.

Art. 20 - Direttore

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1. Il Direttore, ai sensi dell’art. 6 del DPR, è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

Negli ambiti di propria competenza ha compiti propositivi, di attuazione e di vigilanza.

In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio accademico;

b) assume, nelle specifiche competenze dell’organo deliberante, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio Accademico, sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile ;

c) coordina e sovrintende l'attività degli uffici in relazione alle varie attività didattiche, artistiche e di ricerca.

2 Il Direttore è eletto, sulla base delle procedure previste dal regolamento generale, dai docenti del Conservatorio e dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altri Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge;

in carenza di tale regolamento, si applica quanto previsto dal successivo comma 4

3 Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico “per chiara fama” ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.

4 In sede di prima applicazione, i requisiti necessari sono:

a) anzianità di servizio nei ruoli dell’Alta Formazione Artistica e Musicale di almeno 15 anni;

b) esperienza di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

5. Non è eleggibile alla carica di Direttore chi ricopra una carica di direzione artistica o didattica presso enti o istituti pubblici o privati con finalità consimili a quelle del Conservatorio

6. Non è eleggibile alla carica di Direttore chi sia stato sottoposto nell’ultimo anno a procedimenti disciplinari.

7. Il Direttore può nominare un suo delegato (Vice-Direttore) a cui attribuisce potere di firma su atti urgenti e dovuti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Vice- Direttore lo sostituisce nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate. In caso di cessazione dall’incarico, il Vice-Direttore ha l’obbligo di indire le elezioni per il nuovo Direttore secondo le procedure regolamentari.

8 Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

9 Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

10 Il Direttore può affidare a docenti del Conservatorio l’esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzati alla realizzazione di progetti specifici od allo svolgimento di attività dandone comunicazione al Consiglio accademico e al Consiglio di

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amministrazione.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione 1. Compongono il Consiglio di Amministrazione:

• il Presidente;

• il Direttore;

• un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;

• uno studente designato dalla Consulta degli studenti;

• un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Il Consiglio di amministrazione può essere integrato fino ad un massimo di due ulteriori componenti, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro del 2/12/2003

3. Il consigliere di cui al comma 1 punto 5 nominato successivamente alla costituzione del consiglio, rimane in carica fino alla scadenza dell'intero organo. I consiglieri di cui al comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo purché permangano le condizioni in base alle quali sono stati nominati.

4. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

5. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio.

In particolare:

a) delibera, sentito il Consiglio accademico, i regolamenti di gestione ed organizzazione e le modifiche allo statuto;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui al successivo articolo 22, comma 3, lett. a), la programmazione della gestione economica del Conservatorio;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonchè del personale non docente;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;

f) delibera la costituzione del nucleo di valutazione;

g) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni.

6. La competenza del Consiglio di amministrazione in ordine all’incremento delle risorse patrimoniali e finanziarie è finalizzata all’estensione e alla qualificazione dell’offerta formativa e della correlata produzione artistica e di ricerca, secondo programmazioni anche pluriennali;

7. In caso di scadenza del Consiglio di amministrazione e di non rinnovo da parte del Ministro

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entro i termini di legge, il Consiglio uscente si riterrà prorogato, per l’espletamento delle incombenze di ordinaria amministrazione, fino alla presa di possesso delle cariche e al passaggio di consegne in capo ai nuovi membri.

8. Il Consiglio può nominare un vice-Presidente che, in assenza del Presidente, ne esercita pro tempore i poteri.

9. Le riunioni di Consiglio si devono svolgere almeno una volta al mese, con esclusione del mese di agosto. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta dalla metà più uno dei consiglieri.

10. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.

Art. 22 - Consiglio accademico 1. Il Consiglio accademico è composto da 13 membri.

2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

a) dieci Docenti del Conservatorio in possesso di requisiti di comprovata professionalità, con anzianità pregressa di almeno due anni, eletti dal corpo docente fra i propri membri secondo le procedure fissate dal Regolamento generale;

b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

3. Il Consiglio accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 4, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituzione, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli Docenti e delle Strutture didattiche;

b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della correlata produzione;

d) delibera il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei Docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;

f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio accademico è assistito da organi consultivi e di proposta come individuati dalle Strutture didattiche.

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Art. 23 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre

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membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 24 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio, da pubblicare con affissione all'Albo, sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione e' trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3. Il Nucleo di valutazione dura in carica 3 anni, le cariche possono essere confermate consecutivamente una sola volta.

4. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 25 - Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori , ai sensi dell’art. 11 del DPR 132/’03, è composto dal Direttore, che lo presiede e da tutti i docenti nonché dagli accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio. Oltre a svolgere funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico esso:

a) formula proposte ed esprime pareri in tutti i casi in cui questo sia previsto dal presente Statuto, dai regolamenti del Conservatorio, dalla legge o da regolamenti.

2. Il Collegio dei professori è convocato dal Direttore, su propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o della maggioranza del Consiglio accademico, tutte le volte che è necessario assumerne il parere e comunque almeno due volte all'anno.

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Art . 26 - Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da un numero di membri proporzionale al numero di iscritti,come previsto dal D.P.R.132, art. 12 c.1. I rappresentanti sono eletti fra tutti gli studenti del Conservatorio che abbiano raggiunto la maggiore età. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione della didattica e dei servizi per gli studenti.

3. La Consulta degli studenti provvede a formulare un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento della consulta stessa, che viene approvato dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del Consiglio accademico

4. La Consulta degli studenti elegge un Presidente ed un rappresentante in ciascuno degli organismi in cui è prevista una rappresentanza studentesca.

5. La Consulta degli studenti è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti

6. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

7. In sede di prima applicazione ed, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all’art. 14 c. 2 lettere a), b) e c) del D.P.R. n° 132/2003, nonché al fine della stesura del regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.

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TITOLO III

Strutture ed attività

connesse alla didattica e alla ricerca

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Art. 27 - Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio 1. Le strutture per la didattica, la produzione e la ricerca fanno parte integrante dell'offerta

formativa del Conservatorio e sono la sede primaria della sua elaborazione e della sua programmazione. La loro specifica individuazione è stabilita secondo le modalità previste dal Regolamento didattico, emanato ai sensi dell’articolo 2 comma VII della legge 508/’99

Art. 28 -Corsi di studio

1. Il regolamento didattico del Conservatorio stabilisce l'offerta formativa sulla base degli standard qualitativi prefissati dalla legge e dai decreti d'attuazione, e attiva i relativi corsi ed indirizzi.

2. Il Conservatorio conferisce i seguenti titoli:

a) Diploma accademico di primo livello;

b) Diploma accademico di secondo livello;

c) Diploma di formazione alla ricerca;

d) Diploma accademico di specializzazione;

3. Il Conservatorio rilascia altresì attestati relativi a corsi di perfezionamento, e ad ogni altra attività di aggiornamento e formazione da esso organizzata.

4. L'articolazione e gli organi dei vari corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico.

Art. 29 - Biblioteca

1. Compiti primari della Biblioteca sono la conservazione, l’accessibilità, l’incremento e la valorizzazione del suo patrimonio bibliografico e musicale, sia in relazione all’attività didattica, di ricerca e di produzione del Conservatorio, sia nella sua funzione di biblioteca musicale del territorio, aperta a tutti gli studiosi(ai sensi del DL 5 maggio 1918 n. 1852, art.

244 sgg., ribadito dal DL 16 aprile 1994 n.297, art. 676). Essa opera in sintonia con il Servizio Bibliotecario Nazionale e con i sistemi bibliotecari locali e partecipa alla cooperazione internazionale. Nell’ambito della sua autonomia scientifica promuove attività formative, di ricerca e di valorizzazione del patrimonio musicale sia all’interno del Conservatorio sia in collaborazione con enti e istituzioni esterne, pubbliche e private .

2. Alla Biblioteca è preposto un responsabile, appartenente a tutti gli effetti al corpo docente e reclutato sulla base di specifiche competenze musicali, musicologiche e biblioteconomiche, con il compito di sovrintendere all’organizzazione generale e di promuovere, orientare e coordinare le attività, i servizi, le acquisizioni.

3. Il Consiglio di amministrazione garantisce alla Biblioteca autonomia organizzativa e gestionale. Le assicura inoltre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, attrezzature, personale, locali e risorse finanziarie adeguate alle sue funzioni e al necessario accrescimento del patrimonio librario e musicale. Tali risorse saranno utilizzate dal responsabile nei limiti della sua autonomia e con le modalità previste dal regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità.

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Art. 30 - Servizi didattici integrativi

1 Il Conservatorio istituisce strutture per il Tutorato e i servizi nonché forme di assistenza didattica per la realizzazione degli obiettivi specificati nei piani di studio.

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TITOLO IV

Strutture amministrative

(22)

Art. 31 - Organizzazione degli uffici

1. L’Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici. Con apposito regolamento, da sottoporre all’approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 132/03, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

Art. 32 - Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio, è a capo degli uffici e dei servizi del Conservatorio, anche decentrati. Esercita una generale attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti di tutto il personale non docente.

2. L'incarico di Direttore amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea già appartenenti all’area direttiva.

3. L’incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’Ente a personale dirigenziale, secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n° 165/2001.

4. Il Direttore amministrativo:

a) sottopone proposte agli organi di gestione del Conservatorio inerenti all’organizzazione dei servizi e del personale;

b) partecipa al Consiglio di amministrazione del Conservatorio ai sensi dell’art. 21 comma 4 del presente Statuto;

c) definisce l’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici, nonché

l’articolazione dell’orario di lavoro, conformemente agli indirizzi del Consiglio di amministrazione e nel rispetto delle normative contrattuali vigenti;

d) aggiorna periodicamente il Consiglio di amministrazione sulla situazione amministrativa e di cassa;

e) espleta tutte le altre funzioni previste dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 33 - Funzioni decentrate

1 L'amministrazione contabile, la gestione della didattica e il supporto ai strutture didattiche e laboratori, può articolarsi anche in forme decentrate strutturate in conformità ai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma7 della legge n. 508/99 .

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TITOLO V

Norme finali e disposizioni transitorie

(24)

Art. 34 - Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. Il calendario dell'anno accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio accademico.

2. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, hanno la durata di tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 35 – Formazione artistica di base

1 In conformità ai regolamenti di cui all’ art. 2, comma 7 della Legge 508/99, in sede di prima applicazione, e fino al completamento del riordino dei cicli scolastici per la fascia dell'obbligo ed ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, il Conservatorio può attivare gli appositi percorsi integrati volti alla formazione artistica di base, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 36 - Cessazione

1. Un membro elettivo che si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze decade dalla carica, previa specifica delibera dell’organo accademico di appartenenza.

2. La cessazione dal servizio o il trasferimento presso altra Istituzione comportano l'immediata decadenza da qualsiasi carica ricoperta.

Art. 37 - Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

1. Tutti i verbali delle deliberazioni (compresi gli allegati) degli organi di cui agli artt. 22, 25 e 26 possono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale non docente e degli studenti, sempre nel rispetto della normativa in materia di riservatezza della persona. In tal caso tali parti saranno stralciate nella pubblicità ai terzi.

Art. 38 Costituzione degli organi

1. Gli organi previsti dallo statuto e quelli la cui composizione è disciplinata in modo innovativo sono costituiti entro l’anno accademico successivo all’entrata in vigore dello statuto.

Art. 39 - Contribuzioni da parte degli studenti - Sovvenzioni agli studenti

1. Gli studenti sono chiamati a contribuire alle spese per la didattica, per il diritto allo studio e per gli altri servizi ad essi destinati.

2. Il Conservatorio può erogare assegni e borse di studio ed attivare ogni forma di sostegno

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economico allo studio, compreso il lavoro a tempo parziale degli studenti. Per l’assegnazione di tali benefici il Conservatorio stabilisce apposite graduatorie sulla base delle condizioni economiche e del merito dello studente.

3. Nel rispetto della normativa vigente, un regolamento specifico fissa il compenso e le modalità con cui attivare tali forme di collaborazione, che non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato..

Art. 40 – Norme Abrogative

1. Sono abrogate tutte le norme interne in precedenza emanate, qualora contrastino con quanto disposto dal presente statuto e dai regolamenti.

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