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PRESTITO AZIENDALE - PROFESSIONALE DI SETTORE COMMERCIO INFORMAZIONI SULLA BANCA

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Academic year: 2022

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PRESTITO AZIENDALE - PROFESSIONALE DI SETTORE “COMMERCIO”

SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (codice ABI 5387.6)

Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 - Iscrizione all’Albo delle Banche 4932 Capitale Sociale al 31/12/2007: € 757.457.556 – Riserve al 31/12/2007: € 1.486.245.855.

Gruppo bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla Convenzione Credeuro – Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari -

Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

Sito internet www.bper.it, indirizzo e-mail bpergroup@bper.it

SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica Con il contratto di prestito aziendale, la Banca mette a disposizione della Parte Fi- nanziata (persona fisica professionista o titolare di ditta individuale e società di per- sone o di capitale correntisti della ns. banca) una determinata somma di denaro desti- nata all’acquisto di beni o di servizi per scopi inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale. La parte finanziata si impegna a restituire tale somma me- diante pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, alle scaden- ze concordate secondo un piano di ammortamento, di norma, a tasso variabile.

In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) del prestito può essere richiesto dalla Banca un compenso onnicomprensivo.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento ricorre, sotto forma di adesione obbligatoria, una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte e invalidità permanente da infortunio di grado pari o superiore al 50%. Per le coperture assicura- tive di detta polizza, consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca.

Per altre tipologie di prestiti consultare il foglio Informativo del prestito Finalizzato e del prestito Aziendale/Professionale Chirografario.

Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qua- lora il prestito sia a tasso fisso;

- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di par- tenza, nel caso di prestito a tasso variabile;

- per i prestiti che godano di contributi in conto interessi, qualora il contributo sia revocato non necessariamente per causa imputabile alla parte finanziata, l’obbligo di rimborsare immediatamente, all’Ente agevolatore, in tutto o in parte il contributo incassato.

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SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE CONDIZIONI GENERALI

Importo: min. € 1.001,00

max € 33.000,00 .

Durata: minima 12 - massima 48 mesi, comprensiva di un eventuale pe-

riodo di preammortamento.

A) TASSI

TASSI TOP

(in ragione dell’anno civile)

Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) 7,000 %

Spread variabile, dato dalla differenza tra il TAN e l’indice (cfr. tabella allegata al conteggio dell’I.S.C. sez. III – C);

Tasso di mora maggiorazione di 1,00 punto percentuale.

Tasso Minimo di norma 50 punti base in meno del tasso di stipula.

Tipologia tasso d’interesse:

- parametro di indicizzazione standard “RENDISTATO lordo media semestrale”: saggio nominale an- nuo d’interesse, rilevato semestralmente nei mesi di giugno e di- cembre di ogni anno, risultante dalla media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere, dei 5 mesi precedenti le date di rile- vazione, dei tassi di rendimento effettivo lordo dei BTP riportate sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” . Il valore dell’Indice suddetto, con decorrenza 01/01/aa e 01/07/aa, ha valenza per tutto il seme- stre successivo alla rilevazione.

- modalità di applicazione

- prestiti con durata complessiva inferiore o uguale a 18 mesi Il tasso di stipula resta fisso sino al termine dell’ammortamento;

- prestiti con durata complessiva superiore a 18 mesi Il tasso applicato (T.A.N.), dato inizialmente dalla somma del va- lore dell’Indice e dello spread alla stipula, varia semestralmente, fatto salvo il periodo di franchigia variazione tassi, sulla base delle variazioni del parametro come sopra descritto. Ad ogni variazione del tasso il piano d’ammortamento verrà ricalcolato sulla base del debito residuo e della durata residua a decorrere:

- dalla variazione del tasso, per i prestiti con l’ordine permanente di addebito in c/c delle rate;

- dal primo giorno successivo alla scadenza dell’ultimo bollettino emesso, per le altre posizioni.

Franchigia di norma un mese dalla stipula,

B) SPESE E COMMISSIONI

STANDARD

01) Istruttoria: 0,350% dell’ammontare del prestito, min. € 7,50 ;

02) Incasso rata: nessuna spesa con ordine permanente di addebito in conto corrente;

€ 2,25, cadauna con carnet di bollettini trattenuta per intero all’erogazione;

03) Assicurazione Infortuni obbligatoria:

scaglioni d’importo premio unico

- fino a € 5.000,00 € 4,50

- fino a € 10.000,00 € 10,00

- fino a € 15.000,00 € 18,00

- fino a € 20.000,00 € 28,00

- fino a € 25.000,00 € 43,50

- fino a € 30.000,00 € 52,50

- fino a € 33.000,00 € 61,50

04) Informativa periodica € 5,00 cadauna;

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05) Imposta sostitutiva

(per durate superiori a 18 mesi) 0,25% dell’ammontare del prestito;

06) Imposta di bollo applicata nella misura vigente , quando dovuta

EVENTUALI

07) Certificazione competenza € 7,66;

08) Estinzione anticipata (parziale o totale) 1,00% del capitale rimborsato.

La parte finanziata non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di fraziona- mento sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI Con- sumatori, siglato in data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata sono disponibili in allegato al presente documento.

09) Variazioni contrattuali di qualsiasi natura € 110,00;

(fatto salvo quanto previsto per legge)

10) Rinegoziazione del tasso 1,50% del debito residuo con minimo € 50,00;

(fatto salvo quanto previsto p er legge)

11) Rinuncia prestito € 30,00;

12) Rilascio duplicati € 10,00;

13) Informativa precontrattuale € 30,00;

14) Invio sollecito di pagamento e ogni altra

comunicazione periodica € 5,00 (cadauno);

15) Elaborazione di conteggi € 25,00.

C) I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) / T.A.E.G.(Tasso Annuo Effettivo Globale) - Esempio di calcolo

I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) e T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) sono denominazioni differenti dello stesso parame- tro. Esso è l'indicatore del costo totale del finanziamento, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere.

Recenti valori assunti dal parametro d'indicizzazione standard “Rendistato Lordo media semestrale”:

Media I semestre 2007 Decorrenza 01/07/07

Media II semestre 2007 Decorrenza 01/01/08

Media I semestre 2008 Decorrenza 01/07/08

Media II semestre 2008 Decorrenza 01/01/09

4,256 4,489 4,289 4,592

Si fornisce, a titolo di esempio, il calcolo dell'I.S.C. per un prestito standard delle seguenti condizioni:

- Prestito di € 30.000,00;

- Durata: anni 4;

- rimborso con periodicità mensile;

- Numero rate: 48;

- Importo rata € 718,40;

- T.A.N. 7,000%;

- Spread 240,8 punti base;

- parametro di indicizzazione "Rendistato Lordo semestrale";

- spese di istruttoria € 105,00 (0,35% dell’ammontare del prestito);

- imposta sostitutiva: € 75,00 (0,25% dell’ammontare del prestito);

- assicurazione infortuni € 52,50

- spese incasso rate: € 108,00 (€ 2,25 per rata);

- spese informativa: € 25,00 (€ 5,00 all'anno + € 5,00 all’estinzione del prestito).

I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) pari a 7,87% - decorrenza 01/01/2009 – scadenza 30/06/2009

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D) Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 – Tabelle per Estinzione anticipata dei finanziamenti

MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI

EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N.

40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.

II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione antici- pata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.

Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7,comma 1, del predetto de- creto legge, sono determinate nel modo seguente:

a) contratti di mutuo a tasso variabile

• 0,50 %;

• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;

• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001

• 0,50 %;

• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;

• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;

c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000

• 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;

• 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;

• 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;

• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;

d) per i contratti di mutuo a tasso misto

• d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b);

• d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono indivi- duate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile.

• d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate se- condo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo

Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte co- me segue:

1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;

2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%;

3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%.

(5)

SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI

Calcolo interessi di mora In caso di mancato puntuale pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca in dipendenza del prestito, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del pre- sente contratto, decorrerà a carico della Parte finanziata, su tale somma e dal giorno dell’inadempimento fino all’effettivo saldo, l’interesse di mora contrattualmente stabilito.

Gli interessi saranno calcolati in conformità ad un anno di 365 giorni (366 in caso di anno bise- stile) per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su questi interessi non è consentita la ca- pitalizzazione periodica

Clausola risol utiva espressa Ferma restando, ove occorra, l’applicazione dell’art. 1186 Cod. Civ. (decadenza del termine), nel caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche ad un solo rateo di interessi di pre- ammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero di mancato rimborso delle spese in ogni modo sostenute dalla Banca, oppure qualora si verifichino eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della parte finanziata, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito, la Banca potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ. (clausola ri- solutiva espressa).

Nei suddetti casi di decadenza del termine o di risoluzione del contratto, fermo restando il dirit- to della Banca di esigere, anche in via esecutiva, l'immediata restituzione del proprio credito per capitale, interessi ed accessori, qualora esistano fra la Banca ed la Parte finanziata più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre di- pendenze italiane ed estere, la Parte finanziata riconosce alla Banca il diritto di compensazione, ancorché i reciproci crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili.

Ove siano stati consegnati alla Banca uno o più vaglia cambiari in bianco a garanzia delle ob- bligazioni contratte dalla parte finanziata con il contratto di finanziamento, la Banca potrà pre- cedere al riempimento di tali effetti ai sensi dell’art. 14 del R.D. 14.12.1933 n. 1669 (legge cambiaria) e con scadenza a vista, onde avvalersene per il recupero del proprio complessivo credito.

La Banca è investita di diritto di pegno e diritto di ritenzione su somme, strumenti finanziari o valori di pertinenza della Parte finanziata, a qualsiasi titolo depositati presso la Banca o comun- que detenuti dalla Banca stessa, a garanzia di ogni ragione di credito dipendente dal contratto di prestito.

Tempi di erogazione del prestito L’importo relativo al prestito viene messo a disposizione della Parte finanziata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, salvo che tale disponibilità non sia condizio- nata al verificarsi di circostanze o eventi particolari.

Foro competente ed elezione di do- micilio

Per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e la Parte finanziata in dipendenza del contratto, Foro competente sarà quello di Modena. Al fine dell’invio di qualsiasi comunicazio- ne relativa al rapporto, la Banca elegge domicilio in Modena, presso la propria sede legale, e la Parte finanziata all’indirizzo riportato sul contratto o a quello fatto conoscere successivamente con comunicazione scritta.

Commissione per estinzione antici- pata

La parte finanziata può, in qualsiasi momento, estinguere anticipatamente il prestito od effettua- re rimborsi parziali di capitale, riconoscendo, di norma, alla Banca una commissione onnicom- prensiva. La parte finanziata non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finan- ziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all’acquisto, costruzio- ne o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata sono disponibili in allega- to al presente documento.

Sospensione/Revoca del contributo Qualora il prestito sia agevolato da contributo in conto interessi e tale contributo, per qualsiasi ragione ed in qualsiasi momento, non venga corrisposto o sia ridotto, oppure sia revocato o so- speso, la parte finanziata è tenuta a restituire alla Banca, immediatamente dopo averne ricevuto richiesta, l’importo corrispondente al mancato contributo sulle rate di ammortamento già scadu- te ed a pagare le successive rate di ammortamento al lordo dello stesso mancato contributo.

Valore probatorio delle scritture contabili

Agli effetti dell'esatta determinazione del credito della Banca, faranno stato in qualsiasi momento, così anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto, i libri e le registrazioni della Banca.

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Variazioni condizioni contrattuali La Banca, ove ricorra un giustificato motivo, si riserv a la facoltà di modificare unilateralmen- te le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/93.

Il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra, di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Limitazione di responsabilità della Banca

Qualora il prestito sia accordato per l'acquisto di determinati beni e/o servizi, il pagamento di quanto dovuto alla Banca non potrà essere escluso, sospeso o ritardato nel caso di inadempi- mento da parte del fornitore dei beni o dei servizi all'acquisto dei quali è destinato il presti- to. La Parte finanziata non potrà esercitare alcuna azione nei confronti della Banca.

Organi e procedure di composizio- ne stragiudiziale delle controve rsie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della mede- sima. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non sup e- riore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l’Ombudsman Giurì Banca- rio, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l’eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedente- mente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all’Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ov- vero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professio- nale eventualmente svolta. Le decisioni dell’Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltan- to per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

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SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE

Ammortamento Processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.

Carnet di bollettini pagamento ra- te

È l’insieme degli avvisi / bollettini di pagamento rate che viene inviato al prestatario nel caso in cui questi non autorizzi all’addebito automatico delle rate in conto corrente. Di norma, il carnet contiene le rate scadenti in un arco temporale di un anno solare.

Commissione per estinzione anti- cipata

È il compenso onnicomprensivo che la Parte finanziata è tenuta a risarcire alla Banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali.

Di norma l’entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzi- tempo. La parte finanziata non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finan- ziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all’acquisto, costru- zione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007. Le tabelle che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata sono disponibili in allegato al presente documento.

Confidi Organismi mutualistici, creati per favorire l’accesso dei propri soci, generalmente appartenen- ti a categorie economiche omogenee, al credito bancario, attraverso la concessione, di norma, di garanzie.

Ente Agevolatore È il soggetto che si fa carico, in tutto od in parte, degli interessi dovuti per il rimborso del pre- stito.

Foro competente È l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto, anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale prevista dal Codice di Procedura Civile.

Franchigia variazione tasso È il periodo (di norma espresso in mesi dalla stipula) durante il quale non viene effettuata nes- suna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazioni del valore del parametro di indicizzazione.

I.S.C. (indicatore sintetico di costo) / T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)

I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo) e T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) sono de- nominazioni differenti dello stesso parametro. Esso è l'indicatore del costo totale del finan- ziamento, espresso in punti percentuali e disciplinato dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono ricomprese tut- te le spese di carattere non opzionale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere.

Parametro di indicizzazione Indice di riferimento del mercato monetario e/o finanziario sul quale viene ancorata la variabi- lità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate. (denominato anche Tasso Indice).

Parametro di indicizzazione “Eu- ribor 6ml/365”

Saggio nominale annuo di interesse, arrotondato al massimo allo 0,10 superiore, risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell’Euro Interbank Of- fered Rate 6 mesi lettera, moltiplicato di norma per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” e riferita al mese precedente.

Preammortamento Periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.

Rata d’ammortamento Pagamento che la Parte finanziata effettua Periodicamente (mensile, trimestrale, semestrale) per la restituzione del prestito secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da:

- una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato);

- una quota interessi (dovuta alla banca per la remunerazione del prestito).

La modalità di pagamento è, di norma, rappresentata dall’ordine permanente di addebito au- tomatico in c/c; in alternativa, viene stampato il carnet di bollettini di pagamento.

Rata di preammortamento Pagamento periodico dei soli interessi di preammortamento alla scadenza contrattualmente stabilita (in unica soluzione anticipata o posticipata con periodicità, mensile, trimestrale, se- mestrale, ecc.).

Spese d’istruttoria Spese sostenute per l’analisi della concedibilità del prestito.

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Spread È la differenza tra il tasso d’interesse complessivamente applicato al prestito ed il parametro di indicizzazione calcolata alla stipula del finanziamento.

T.A.N. (tasso annuo nominale) È il tasso d’interesse applicato all’operazione espresso su base annua.

Tasso di contributo È la quota del tasso d’interesse a carico dell’Ente agevolatore.

Tasso di mora È il tasso d’interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non pagate. Solitamente è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso annuo nominale vigente il giorno di inizio dell’insolvenza.

Tasso minimo Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finan- ziamento non potrà scendere a prescindere dall’andamento del parametro di indicizzazione specificato nel contratto di prestito.

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto esterno

Denominazione:____________________________________________________ Forma giuridica:_____________________

Sede Legale:___________________________________________________________________________________________

Iscrizione all'Albo:_________________________________________________ Numero:___________________________

Soggetto interno

Nome e Cognome:______________________________________________________________________________________

Azienda di appartenenza: Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c. Agenzia/Ufficio:_____________________

Qualifica:_____________________________________________________________________________________________

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