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Comune di Gemona del Friuli

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Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 204 Del 22/03/2021

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA COMUNALE.

AFFIDO PRESTAZIONE DI BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 7493 del 04.05.2020, di nomina del sottoscritto quale responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture, OO.PP.

e Ambiente fino al 02.05.2021;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D.

LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2021 - 23 ED AGGIORNAMENTO”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI”;

VISTA la deliberazione giuntale n. 19/2020 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2020– 2022 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 30/06/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE 2019”;

PREMESSO:

 che con determinazione n. 198 del 15.04.2019, a seguito della gara con procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 157, comma 2, e art. 60 del D.lgs. 50/2016, veniva affidato alla MATE SOC.

COOP.VA con sede legale in Bologna, Via San Felice n. 21, l’incarico professionale per servizi di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, coordinamento in fase di progettazione e di eventuale direzione lavori inerenti la costruzione di una nuova palestra in comune di Gemona del Friuli (tale incarico veniva integrato con successive determinazioni n. 351 del 16.07.2020 e n. 707 del 03.2.2020 per la progettazione di fattibilità tecnico – economica, definitiva ed esecutiva del II stralcio dei lavori);

 che il progetto di fattibilità tecnico economica veniva approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27.11.2019;

 che il progetto definitivo veniva approvato dalla Giunta comunale in data 21.10.2020 con deliberazione n. 125;

DATO ATTO che al momento è in corso la progettazione esecutiva dell’intervento e si rileva la necessità di procedere alle operazioni di verifica bellica delle aree interessate dalla realizzazione

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dell’intervento;

VERIFICATO infatti che con gli effetti della Legge 01.10.2012 n.177 - Modifiche al D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 in materia di sicurezza, anche le stazioni appaltanti per aree oggetto di futuri lavori o interventi di scavo, hanno l’obbligo, in fase progettuale o di esecuzione, di eseguire una preliminare valutazione del rischio bellico residuo al fine di scongiurare l’eventualità di ritrovamento accidentale di ordigni bellici inesplosi;

CONSIDERATO:

 che la messa in sicurezza convenzionale di un sito mediante bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici, finalizzata all’eliminazione dell’eventuale rischio bellico residuo, è regolamentata dalla normativa tecnica emanata dal Ministero della Difesa di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;

 che l’esecuzione delle attività di Bonifica bellica Sistematica Terrestre è permessa esclusivamente a ditte iscritte all’Albo Imprese Specializzate in Bonifica bellica Sistematica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 1° ottobre 2012, n. 177;

 che L’Amministrazione Difesa esercita le funzioni di vigilanza e sorveglia l’esecuzione delle attività ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare – e del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2017 e prescrive una linea generale di condotta, indicando le priorità da rispettare, gli obiettivi da conseguire ed i fattori da considerare. La normativa attualmente vigente è la Direttiva GEN-BST-001 ed. 2020;

ATTESO che il Comune di Gemona del Friuli, di recente non ha affidato tale prestazione e mancano quindi elementi per individuare le attività da svolgere e i prezzi applicabili, il sottoscritto RUP ha deciso di avviare un’indagine tra diversi Operatori economici inviando una richiesta di preventivo con il solo scopo di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale da parte del mercato, al fine di individuare la platea dei potenziali affidatari;

VISTO il “Verbale di comparazione dei preventivi per affido prestazione di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici” prot. 3488 del 23.02.2021 mediante il quale, a seguito delle opportune valutazioni, è stata assunta la decisione di avviare le procedure di affidamento diretto della prestazione in parola ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (come temporaneamente sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020) con la Ditta BIOTTO S.R.L. con sede in via Cavour, 121/B - 30010 CAMPONOGARA (VE);

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L.

n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che reca “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”, fino al 31 dicembre 2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determinazione a contrarre sia adottato entro il 31.12.2021;

- ai sensi dall'art. 1, comma 2 lettera a) della medesima Legge, è consentito l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000;

VERIFICATO pertanto che, per quanto stabilito dall’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 75.000;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

CONSTATATO che l’importo stimato per l’affidamento in oggetto rientra nei limiti di valore stabiliti dall’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020;

VISTO l’art. 37 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, per quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della medesima norma, la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RICORDATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli di cui al presente atto;

ACCERTATO che, per quanto stabilito dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui agli artt. 52 e 40, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevedono l’utilizzo obbligatorio, dal 18.10.2018, dei mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento;

VERIFICATO che la Regione Friuli Venezia Giulia, tramite la Centrale Unica di Committenza ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti regionali una piattaforma informatica utile ad espletare le procedure di gara, denominata “e-Appalti FVG”;

RITENUTO che i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 siano rispettati mediante il ricorso al portale regionale “e-Appalti FVG”, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata

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dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Regione e la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta esposta nel portale stesso;

RITENUTO pertanto, di ricorrere allo strumento della trattativa diretta, messa a disposizione delle pubbliche amministrazioni sul portale “e-Appalti FVG”;

DATO ATTO che:

- le modalità di affidamento di cui sopra consentono l’efficace e tempestiva erogazione dei servizi destinati agli uffici comunali, al fine di conseguire i fini istituzionali dell’ente;

- il sistema di individuazione del contraente è snello e non richiede requisiti o documentazione eccessivi;

- la procedura di acquisto è effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la conseguente RDO rfq_23011, instaurata sulla piattaforma e-Appalti FVG con l’impresa BIOTTO S.R.L., da cui risulta un costo complessivo per la prestazione in oggetto pari a € 15.974,15 (di cui € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa);

RILEVATO che il CIG riferito alla presente procedura è: Y0230CC9D7;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’Impresa in parola prot.

INAIL_ 26250060 da cui risulta la regolarità contributiva dell’Impresa n parola;

ATTESTATO il rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra, di affidare la prestazione di che trattasi all’impresa BIOTTO S.R.L. con sede in via Cavour, 121/B - 30010 CAMPONOGARA (VE), c.f. e p. I.V.A. 02044680276, per l’importo di € 15.974,15, comprensivo di € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A. esclusa);

ATTESO che, successivamente al presente atto saranno effettuate le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC;

RICHIAMATE:

- la determinazione nr. 184 Del 12/03/2021 ad oggetto “Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”.

- la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 12.03.2021 ad oggetto “VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' PER ADEGUAMENTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANTE RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI (ART. 175 C.5- BIS LETT.E) E ART. 3, COMMA 5, D. LGS.118/2011)”;

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” e s.m.i;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.

6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs.

n.126/2014;

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ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A Per i motivi di cui sopra:

1. Di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, all’Impresa BIOTTO S.R.L.

con sede in via Cavour, 121/B - 30010 CAMPONOGARA (VE), c.f. e p. I.V.A. 02044680276, la prestazione di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici delle aree interessate dalla realizzazione di una nuova palestra comunale, per la spesa di € 15.974,15, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A. esclusa).

2. Di imputare la spesa complessiva di 19.488,46 al Capitolo 4330 Impegno n. 550 dell’Esercizio finanziario in corso (voci B12 – costo per bonifica bellica – per l’importo di € 8.000,00 e B15 – Imprevisti e arrotondamenti – per l’importo di € 11.488,46, del Q.E. del I° stralcio dell’Opera).

3. Di dare atto che la liquidazione delle fatture verrà effettuata secondo le disposizioni previste dall’art.17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972 “c.d. Split Payment”; (Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3.2.2015).

4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

5. Di disporre che, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.lgs.

50/2016, si procederà al recesso.

Il sottoscritto infine:

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147bis del D.lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa nella redazione del presente atto;

- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6- bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile arch. Massimiliano Crapis

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