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FOGLIO INFORMATIVO Apertura di credito in conto corrente a scadenza

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Academic year: 2022

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FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di credito in conto corrente a scadenza

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione Banca Euromobiliare SpA

Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all'Albo delle Banche (n.4999) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Indirizzo della sede legale Via S. Margherita, 9 - 20121 – Milano Numero di telefono degli uffici ai

quali il cliente si può rivolgere per Tel.:+39.02.6376.1 ulteriori informazioni e/o per

la conclusione del contratto

Numero di fax Fax:+39.02.6376.998 Sito internet www.bancaeuro.it Indirizzo di posta elettronica info@bancaeuro.it Riservato all'offerta fuori sede

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente) Nome e Cognome ...

Indirizzo ...

(via/piazza, CAP, Città Prov.)

Tel. ...

Email ...

Qualifica ...

Iscritto all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. ... del...

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Descrizione e finalità

E' un contratto con il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro.

Il cliente ha la facoltà di addebitare il conto corrente fino alla cifra concordata, quindi oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

L'affidamento è concesso a revoca, ossia a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di recesso del cliente o della Banca.

Caratteristiche Tecniche

Il Cliente può utilizzare in più volte il credito concesso e con successivi versamenti può ripristinare la disponibilità per ulteriori utilizzi. Il prodotto presuppone l'apertura di un conto corrente dedicato ove vengono resi disponibili gli importi.

Principali rischi (generici e specifici)

I principali rischi sono relativi:

alle variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi, commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previste;

Insolvenza: nell'eventualità che il committente non onori gli impegni di pagamento assunti dal contratto.

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Importo minimo 75.000,00 euro

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

- TAEG esemplificativo 15,6099 %

Si assume un affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero al momento della conclusione del cntratto e riferito ad una durata pari a 3 mesi. Il TAEG comprende il TAN, la commissione di disponibilita' fondi (ove contrattualmente prevista), i costi per operazione legati al prelievo ed al rimborso del credito (ove contrattualmente previsti) e l'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

Si assume l'affidamento in essere utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e riferito alla durata effettiva. Il TAEG comprende il TAN (**), la commissione di disponibilita' fondi (ove contrattualmente previsti), i costi per operazione legati al prelievo e rimborso del credito (ove contrattualmente previsti) e l'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

(**) Il Tasso Annuo Nominale considerato e' pari a quello sotto indicato nella sezione "FIDI E SCONFINAMENTI".

Nel caso di utilizzo a "fasce" dell'affidamento si prende in considerazione il tasso piu' alto applicato.

FIDI E SCONFINAMENTI (***):

Tasso debitore per utilizzi del fido di conto corrente:

- Tasso debitore sulle somme utilizzate TAN(*) 11,5000 %

In caso di tasso parametrato il TAN (*) per utilizzi del fido di conto corrente verra' calcolato utilizzando il parametro, espresso fino alla quarta cifra decimale, applicando le seguenti regole:

- Applicazione dell'arrotondamento nessuna applicazione

- Applicazione della soglia al parametro non applicato al parametro

Il TAN (*) applicabile, in nessun caso, ivi compreso l'andamento in negativo del Parametro di riferimento, potra' essere inferiore allo spread concordato tra le Parti (Interesse Minimo).

In caso di applicazione della soglia al parametro, indipendentemente dal valore del parametro, il tasso applicato è dato dalla somma tra il valore della soglia e lo spread.

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(**) Tipo di applicazione tasso di sconfinamento: fino all'ammontare dei fidi concessi sul conto corrente si applica il tasso pattuito inerente al fido, mentre sul saldo debitore eccedente i fidi si applica il tasso di sconfinamento.

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI

La commissione si applica in misura proporzionale all'importo e alla durata del fido concesso. La commissione si applica indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

- Aliquota trimestrale per accordati ordinari 0,5000 %

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE MODALITA' DI APPLICAZIONE - ESENZIONI

La commissione di istruttoria veloce e' applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

Tale commissione e' calcolata sul saldo disponibile di fine giornata, nell'ammontare e con le franchigie sotto indicate nella relativa sezione, fatte salve le esenzioni di legge di seguito riportate.

La commissione di istruttoria veloce non e' dovuta quando il cliente riveste la qualifica di consumatore e ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo, anche se derivante da piu' addebiti, e' inferiore o pari a 500,00 (cinquecento) euro; per gli utilizzi extra fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da piu' addebiti, e' inferiore o pari a 500,00 (cinquecento) euro.

ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 (sette) giorni consecutivi.

Il consumatore beneficia di questa esclusione per un massimo di una volta a trimestre.

Fermo restando quanto sopra, la liquidazione della commissione di istruttoria veloce avverra' trimestralmente.

- per sconfinamenti fino a EUR 25.000,00 EUR 55,00

- per sconfinamenti oltre EUR 65,00

- Franchigia per sconfinamento EUR 100,00

- Franchigia per incremento di sconfinamento EUR 100,00

RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONI PERIODICHE (*):

- Supporto cartaceo EUR 0,00

- Supporto elettronico (MYBOX) EUR 0,00

RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE UNILATERALE (*):

- Supporto cartaceo EUR 0,00

- Supporto elettronico (MYBOX) EUR 0,00

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ELENCO PARAMETRI:

- Tasso BCE: tasso minimo BCE.

- Param. S/N (non piu' utilizzato): parametro spot/next (S/N) reperibile sui principali quotidiani finanziari, aggiornato giornalmente, su base 365, (S/N: 360 x365).

- Eurib1WpuA: Euribor a scadenza 1 settimana, divisore 360, valuta primo giorno lavorativo della settimana.

- Euribor a scadenza 1s (non piu' utilizzato): Euribor a scadenza 1 settimana, divisore 360, valuta primo giorno lavorativo della settimana.

- Eurib3MmpB: Euribor a 3 mesi, media mensile, mese precedente divisore 365.

- Eurib1MmpB: Euribor a 1 mese, media mensile, mese precedente divisore 365.

- Eurib3MpuA: Euribor puntuale scadenza a tre mesi, divisore 360.

- Eurib1MmcB: Euribor a 1 mese, media mensile, mese in corso divisore 365.

- Eurib3MmcB: Euribor a 3 mesi, media mensile, mese in corso divisore 365.

- Eurib. 1 WMP: Euribor a 1 settimana, media mensile, mese precedente divisore 365.

- Eurib. 1 WMC: Euribor a 1 settimana, media mensile, mese in corso divisore 365.

- Eurib3MpuB: Euribor puntuale scadenza a tre mesi divisore 365.

- Eurib3MmpA: Euribor a 3 mesi, media mensile, mese precedente divisore 360.

- Eurib 1MsB: Euribor mensile, scadenza a un mese, divisore 365.

- Eurib 1MsA: Euribor mensile, scadenza a un mese, divisore 360.

- Eurib 3MsB: Euribor trimestrale, scadenza a un mese, divisore 365.

- Eurib1WmpA: media mensile mese precedente della rilevazione giornaliera Euribor 1 week base 360.

- Eurib1WpmA: Euribor a scadenza 1 settimana, divisore 360, valuta primo giorno lavorativo del mese.

- Eurib6MmcB: Euribor a 6 mesi, media mensile, mese in corso divisore 365.

- Eurib12MsB: Euribor a 12 mesi, divisore 365, revisionato mensilmente.

I parametri EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) divisore 365 vengono calcolati moltiplicando il corrispondente parametro EURIBOR divisore 360 rilevato dal Comitato di Gestione istituito presso la Federazione Bancaria Europea - di norma pubblicato sui principali quotidiani economici - con il coefficiente 365 /360. I parametri sono da arrotondare ai 10 centesimi superiori, secondo quanto contrattualmente previsto.

ALTRO

Liquidazione interessi debitori: al 1 Marzo dell'anno successivo.

Divisore: anno civile.

Per le modalita' di conteggio e liquidazione oneri e/o spese e/o commissioni si fa riferimento al Documento di Sintesi del Conto Corrente di regolamento.

Tempi massimi di chiusura rapporto 10 giorni lavorativi

(che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto*)

* inutilizzo degli affidamenti accordati, estinzione delle anticipazioni in essere e liquidazione delle relative competenze fino alla data di scadenza, esitazione certa di tutti gli effetti e disposizioni presentate all'incasso, decorrenza dei termini interbancari previsti per: presunzione d'esito, richieste di rimborso, rifiuto addebiti o operazioni non autorizzate.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria "Finanziamenti per

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(*) l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. Titolo VI del D. Lgs. 1/9/93 n.385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facolta' di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza l’applicazione di penalità o di spese di chiusura. Il recesso deve avvenire tramite sottoscrizione di apposito modulo consegnato in filiale, per il Cliente, o tramite raccomandata a.r., anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato. Il recesso è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 c.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario e comporta la chiusura dell’operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca. Il recesso ha l’

effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Restano ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Cliente prima della ricezione da parte della Banca della comunicazione di recesso.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà dì recedere dal Contratto ovvero di ridurre o sospendere l’affidamento precedentemente concesso al ricorrere di una giusta causa, dando comunicazione al Cliente con lettera raccomandata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituisce giusta causa ai sensi del comma precedente il verificarsi - con riferimento al Cliente o a suoi eventuali garanti - di una delle seguenti circostanze, ovvero:

a) si verifichino casi di cessazione dell’attività, o di trasformazione o fusione/ scissione del cliente diverso dalla persona fisica, ovvero sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento;

b) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso l’esecuzione del contratto o lo svolgimento delle singole operazioni concluse ai sensi del contratto medesimo;

c) si sia verificata una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;

d) nei confronti del cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;

e) il cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;

f) siano stati levati protesti nei confronti del cliente;

g) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione del contratto;

h) qualora si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell’insolvenza o di altra situazione di crisi economico- patrimoniale-finanziaria;

i) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del cliente;

l) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;

m) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della Banca.

Il recesso sospende immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare il credito concesso, ma per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, senza penalità e spese di chiusura. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di

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eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

La Banca avrà altresì facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 cod. civ. del contratto, nei seguenti casi:

a) il cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al contratto o a dare dimostrazione dell’effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall’intermediario all’uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della Banca;

b) il cliente non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l’operazione, gli strumenti finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;

c) il cliente non provveda ad integrare il saldo debitore del conto corrente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta della Banca o il diverso termine indicatogli;

d) il cliente non provveda al rimborso di tutte le spese ed oneri anche fiscali. La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al cliente mediante lettera raccomandata a.r. l’

intenzione di avvalersi della presente clausola.

Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui al precedente comma la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al cliente:

a) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del cliente, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del cliente;

b) acquistare o vendere per conto del cliente gli eventuali strumenti finanziari sottostanti i contratti in essere;

c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del cliente mediante la consegna degli eventuali strumenti finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;

d) compensare qualsiasi somma del cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni.

In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio da parte della Banca dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno, anche ulteriore.

I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge. In caso di cessazione degli effetti del presente contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del cliente, previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, presso l’intermediario indicato dal cliente, gli strumenti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del contratto saranno messe a disposizione del cliente sul conto corrente, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del presente Contratto sono di 15 giorni lavorativi, che si computano dal verificarsi dei

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Reclami

Gli eventuali reclami in merito alle comunicazioni effettuate dalla Banca dovranno essere motivati, redatti per iscritto e comunicati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte della Banca.

Trascorso il suddetto termine senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico e motivato, le comunicazioni trasmesse dalla Banca - e quindi l’operato della stessa - si intenderanno senz’altro approvate dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarle. I termini per l’esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle comunicazioni effettuate dalla Banca decorrono dalla ricezione delle stesse.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo.

Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca viene espressamente autorizzata dal cliente, con la sottoscrizione del contratto, a ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l’addebito in conto corrente.

Fatto salvo quanto disposto dalla presente disposizione in merito all’approvazione tacita della documentazione inviata dalla Banca, gli eventuali reclami in merito alle operazioni eseguite dalla Banca per conto del cliente dovranno essere motivati, redatti per iscritto e comunicati entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa a disposizione della relativa comunicazione di esecuzione da parte della Banca. Trascorso il suddetto termine senza che alla Banca sia pervenuto reclamo nella forma suindicata, l’operato della banca si intenderà approvato. La Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

I reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R a Banca Euromobiliare SpA - Ufficio Legale - Corso Monforte, 34 - 20122 Milano (MI), fax: +39 02 6376552, per via telematica alla casella email ebleg@bancaeuro.it o a mezzo posta certificata all'indirizzo ebleg@pec.gruppocredem.it ovvero attraverso il sito internet della Banca (www.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e bancaeuro.it).

servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo.

Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nei termini, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), come di seguito meglio precisato.

Ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’

azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

• all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;

• all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante (o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative . L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del applicabili)

rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

(8)

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale.

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LEGENDA

Commissio ne Disponibili

tà Fondi (CDF)

La commissione si applica solo in presenza di affidamento sul conto in misura proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido concesso indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

Commissio ne di Istruttoria

Veloce (CIV)

Commissione per svolgere l’istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente.

Parametro di riferimento

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Euribor Parametro di indicizzazione utilizzato come parametro negli affidamenti a tasso variabile.L’Euro Interbank Offered Rate misura il costo del denaro a breve termine nell’area euro ed è diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell’

Unione Europea concedono i prestiti.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di base e che costituisce il rendimento della banca. Lo spread varia in funzione delle caratteristiche dell’operazione (importo, durata, garanzie, ecc.).

Tasso Annuo Effettivo Globale (T

AEG)

Indica il costo totale dell’apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio la Commissione di Disponibilità Fondi (CDF). Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso debitore nominale annuo

(TAN)

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.

Tasso di sconfino e

mora

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento.

Sconfinam ento

Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assena di fido").

(10)

Fido Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

T.E.G.M.

(tasso effettivo

globale medio)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

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