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FOGLIO INFORMATIVO. relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE IPOTECARIA

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FOGLIO INFORMATIVO relativo a:

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE IPOTECARIA Data ultimo aggiornamento: 1° luglio 2015

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Pescia - Credito Cooperativo – Società Cooperativa sede legale: Via Alberghi n. 26 – 51012 Castellare di Pescia Tel. 0572/45941 – Fax 0572/451621

E-mail: info@bancadipescia.bcc.it sito internet: www.bancadipescia.it Registro delle imprese di Pistoia n. 00158450478

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.4639.10 - Codice ABI: 8358-4 Iscritta al n.A159952 Albo Società Cooperative Sezione Mutualità Prevalente

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo

Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore Banca di Pescia – Credito Cooperativo

Nome e Cognome Cod. dipendente

Indirizzo Nr. Telefonico

Iscritto all’Albo unico dei Promotori Finanziari al nr.

CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE IPOTECARIA

Con questa operazione la Banca, a fronte di una garanzia ipotecaria, mette a disposizione del cliente una somma di denaro a tempo determinato o indeterminato, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

NFORMAZIONI SULLA BANCA

CONDIZIONI ECONOMICHE

HE COS’È IL CONTONTE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

(2)

Importo massimo finanziabile:

- in caso di “Credito ai Consumatori”:

- negli altri casi:

Euro 75.000,00 non previsto

Durata

- per contratti a tempo determinato Min. 18 mesi ed un giorno,

max 10 anni

- per contratti a tempo indeterminato A revoca

INTERESSI DEBITORI

Tasso debitore indicizzato massimo annuale entro i limiti del fido concesso:

Tasso nominale Tasso effettivo

 media aritmetica tasso euribor 3 mesi, calcolata secondo il criterio giorni effettivi 365/365, rilevata nei mesi di riferimento del trimestre precedente, pubblicata di norma sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o in difetto su altri quotidiani a diffusione nazionale, arrotondata ai cinque centesimi superiori, aumentata di uno spread massimo di 13,00 punti, con revisione trimestrale del tasso all’ 1/1-1/4-1/7-1/10;

il tasso rilevato nel 2^ trimestre 2015 è 0,00%)

13,00% 13,65%

Tasso debitore massimo annuale per utilizzi oltre il limite di fido concesso1 e tasso di mora

 media aritmetica tasso euribor 3 mesi, calcolata secondo il criterio giorni effettivi 365/365, rilevato nei mesi di riferimento del trimestre precedente, pubblicata di norma sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o in difetto su altri quotidiani a diffusione nazionale, arrotondata ai cinque centesimi superiori, aumentato di uno spread massimo di 13,00 punti, con revisione trimestrale del tasso all’ 1/1-1/4-1/7-1/10;

il tasso rilevato nel 2^ trimestre 2015 è 0,00%)

13,00% 13,65%

Capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con

periodicità non inferiore al trimestre e comunque all’atto dell’estinzione del

rapporto.

Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni).

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

Imposta sostitutiva (soltanto per contratti a tempo determinato, di durata superiore a 18 mesi)

0,25% o 2,00% secondo la prescrizione di legge.

Perizia tecnica A cura del cliente tramite uno dei

periti di fiducia della Banca.

Il costo della perizia può variare al variare del valore dell’immobile. Per un immobile del valore di circa

€.250.000,00 il costo medio della perizia può essere stimato in € 450,00, oltre ad eventuali costi per reperimento documentazione tecnica non fornita direttamente dal cliente.

Spese per cancellazione / variazione / restrizione / trasferimento di ipoteca

75,00 euro

Spese per rinnovo ipoteche 75,00 euro

Spese per rilascio assenso svincolo polizza assicurativa 20,00 euro

Spese per certificazione interessi passivi 5,00 euro

1  Gli interessi debitori sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento, per i giorni in cui lo

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3

Spese per richiesta conteggio estinzione anticipata 25,00 euro

Spese per accollo 30,00 euro

Spese per comunicazioni periodiche - cartacee

- online

zero zero

Spese per altre comunicazioni 1,00 euro

Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata 5,00 euro

Spese per copia documentazione:

 estratti conto c/c 5,00 euro per richiesta di un trimestre.

Per ogni trimestre successivo, 0,50 a trimestre

 distinte versamento/contabili 10,00 euro a documento

 Contratti e/o relativi allegati 5,00 euro a documento

COMMISSIONI

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

La CIV si applica – nelle misure e alle condizioni qui indicate – qualora per effetto di uno o più addebiti si generi, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento rispetto al limite dell’affidamento concesso o un incremento di uno sconfinamento preesistente.

la CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca svolge un’istruttoria veloce e può essere calcolata in maniera diversa a seconda che il cliente rivesta o meno la qualifica di consumatore.

Se il cliente riveste la qualifica di CONSUMATORE, € 20,00 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente (a condizione che lo sconfinamento sia di importo complessivo superiore a 100,00 euro), con un massimo di euro 150,00.

Se il cliente non riveste la qualifica di CONSUMATORE:

- Per sconfinamenti di importo complessivo pari o inferiore a 5.000 euro: euro 25,00 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente (a condizione che lo sconfinamento sia di importo superiore ad euro 100,00), con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 300,00;

- Per sconfinamenti superiori a 5.000 euro: euro 30,00 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente, con un minimo di euro 30,00 ed un massimo di euro 300,00.

Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce L’istruttoria veloce viene svolta in occasione di ogni sconfinamento o aumento di un precedente sconfinamento, che sia autorizzato dalla Banca o che non sia dipendente da un pagamento fatto a suo favore

Esenzioni La CIV non è dovuta se lo

sconfinamento o l’aumento di un precedente sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca.

(4)

Se il cliente riveste la qualifica di consumatore la CIV non è dovuta anche nel caso in cui, per effetto di uno o più addebiti, si è generato uno sconfinamento contemporaneamente:

- di ammontare complessivo pari o inferiore a 500 euro e

- di durata pari o inferiore a 7 giorni consecutivi.

Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.

- Commissione sul fido accordato

La commissione viene calcolata dividendo in scaglioni l’importo medio dell’affidamento nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per le seguenti aliquote:

 da euro 0,00 ad euro 20.000,00 Max 0,500%

 da euro 20.001,00 ad euro 50.000,00 Max 0,500%

 da euro 50.001,00 ad euro 150.000,00 Max 0,500%

 oltre euro 150.000,00 Max 0,500%

Su richiesta del cliente, la commissione può essere calcolata applicando un’unica aliquota. In tal caso, la commissione viene calcolata moltiplicando l’importo medio dell’affidamento nel trimestre

per la seguente unica aliquota: Max 0,50%

La commissione viene addebitata con periodicità trimestrale. Il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente, alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

Ove l’affidamento venga concesso per un periodo inferiore al trimestre, l’importo della commissione viene proporzionalmente ridotto.

Servizi accessori

Assicurazione immobile contro danni da incendi, caduta del fulmine e scoppio del bene immobile

A carico del mutuatario

Polizza assicurativa sull’immobile oggetto di ipoteca contro danni da incendi, caduta del fulmine e scoppio del bene immobile.

La polizza, che dovrà essere rilasciata da primaria Compagnia Assicurativa scelta dal cliente, è obbligatoria.

Per quanto concerne le polizze assicurative offerte dalla Banca, si riportano a lato le diverse opzioni ed i costi a carico del cliente.

- Assimoco “Famiglia Confort Coop”:

 Premio annuo 0,120% sul valore dell’immobile;

 Retrocessione alla Banca 25%

del premio.

- Assimoco “Tuttufficio” per immobili ad uso ufficio/Studio professionale:

 Premio annuo 0,035% sul valore dell’immobile;

 Retrocessione alla Banca 25%

del premio.

- Assimoco “Esercizio

Commerciale” per immobili ad uso

(5)

5

 Premio annuo minimo 0,10%, massimo 0,18% in funzione dell’attività commerciale svolta;

 Retrocessione alla Banca 25%

del premio.

- Assimoco “Agripiù” per aziende agricole:

 Premio annuo 0,17% sul valore dell’immobile;

 Retrocessione alla Banca 25%

del premio.

 Assimoco “Certificato

Incendio”:

- Premio annuo minimo 0,012%, massimo 0,115% in funzione della destinazione d’uso dell’immobile, con un premio minimo di euro 50,00 per fabbricati in corso di costruzione o immobili civili, euro 75,00 per immobili agricoli, commerciali e laboratori;

- Retrocessione alla Banca 25%

del premio.

Adempimenti notarili A carico del mutuatario

Spese per stipula atto fuori sede  Rimborso spese trasferta dalla sede della Banca in base alle tabelle ACI;

 Rimborso del costo orario del dipendente, per il tempo impegnato dall’ora fissata per la stipula sino al momento della sottoscrizione dell’atto:

euro 30,00 per ogni ora o frazione di ora

Servizi di riscossione fuori sede, a richiesta del cliente Rimborso spese trasferta dalla sede della Banca in base alle tabelle ACI

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Euribor 3 mesi 365 gg

Data Valore tasso

1° luglio 2015 0,00% (media 2^ trimestre 2015) 1° aprile 2015 0,05% (media 1^ trimestre 2015)

(6)

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente ordinario.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE

(

TAEG

)

La formula del TAEG è la seguente:

Si suppone che l’importo del fido accordato sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l’intera durata del finanziamento. Per i contratti a tempo indeterminato si suppone una durata del finanziamento pari a 3 mesi.

Accordato: 1.500 euro Tasso debitore nominale annuo: 13,00%

Interessi, su base trimestrale: 48,75 euro

Durata: 3 mesi Commissione sul fido

accordato: 2,00%

dell’accordato, su base annua

Commissione sul fido accordato, su base trimestrale: 7,50 euro

Spese collegate all’

erogazione del credito:

0,00 euro una tantum

Spese, su base annuale:

0,00 euro Esempio 1

contratto con durata indeterminata e commissione sul fido

accordato

Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata

Altre spese: 0,00 euro,

su base annua

TAEG = 15,865%

Accordato: 350.000 euro Tasso debitore nominale annuo: 13,00%

Interessi, su base trimestrale: 11.375,00 euro Durata: 3 mesi Commissione sul fido

accordato: 2,00%

dell’accordato, su base annua

Commissione sul fido accordato, su base trimestrale: 1.750,00 euro Spese collegate all’

erogazione del credito:

630,00 euro una tantum, costo Perizia tecnica

Spese, su base annuale:

0,00 euro Esempio 2

contratto con durata indeterminata e commissione sul fido

accordato.

Importo totale del credito

€. 350.000,00 che rappresenta l’importo di finanziamento

mediamente concesso per le aperture di credito ipotecarie

Utilizzato: 350.000 euro per tutta la durata

Altre spese: 0,00 euro,

su base annua

TAEG = 16,671%

Questa simulazione di calcolo è effettuata applicando le condizioni massime previste per gli esempi. Nella realtà, il tasso complessivamente applicato (TEG), tiene conto dei limiti previsti dalla Legge 108/96 (Usura).

(7)

7 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bancadipescia.it).

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

In caso di aperture di credito ipotecarie a tempo indeterminato, se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data di decorrenza della variazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di cinque giorni.

Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di cinque giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

In caso di aperture di credito a tempo determinato, con scadenza pari o superiore a 3 mesi, rientranti nella disciplina del “Credito ai Consumatori”, il cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o se successivo dal momento in cui il cliente ha ricevuto tutte le condizioni e informazioni precontrattuali.

Il cliente che recede ne dà comunicazione alla Banca; se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il cliente entra 30 giorni dall’invio del recesso deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito in contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Cinque giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta di chiusura, salva la definizione delle operazioni in corso e/o il maggior termine concesso nell’interesse e/o su richiesta del cliente. In caso di apertura di credito a tempo determinato, i tempi di chiusura coincidono con l’effettivo pagamento alla scadenza contrattualmente prevista. In caso di estinzione anticipata, il rapporto si considera estinto decorso cinque giorni lavorativi dalla richiesta, salva la definizione delle operazioni in corso e/o il maggior termine concesso nell’interesse e/o su richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Alberghi n.26 – 51012 Castellare di Pescia (PT), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .

(8)

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% della somma erogata. sull'ammontare del finanziamento nel caso di:

- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale;

- destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.

Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Periodicità di

capitalizzazione degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse di mora Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.

Consumatore Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Microimpresa L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Commissione sul fido accordato

Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’

onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla durata dell’affidamento

Sconfinamento Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido).

Commissione di Istruttoria Veloce

Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento oltre il fido concesso.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del finanziamento concesso. Il TAEG è “il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi, spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore ed il consumatore”

(tasso effettivo globale medio) TEGM

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.

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9 Credito ai Consumatori Contratto di credito disciplinato dall’art. 122 del T.U.B., concesso a cliente,

persona fisica, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (cosiddetto consumatore), di importo pari o inferiore a 75 mila euro.

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