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REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE ORDINANZA

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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

5167.2

-

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati MAGDA CRISTIANO

MARCO VANNUCCI LOREDANA NAZZICONE PAOLA VELLA

ROBERTO AMATORE

Presidente Consigliere Consigliere - Re!.

Consigliere Consigliere

Oggetto

Decreto reso ex art. 36 l.f. - Inammissibilità.

Ud. 15/4/2021 CC Cron.

R.G.N. 21184/7015

ORDINANZA

sul ricors proposto da:

., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in , n.

, presso lo studio dell'avvocato o, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente - contro

e, in persona del

curatore dott. a, domiciliato in R , P

r, presso la Cancelleria Civile della Corte dì Cassazione,

rappresentato e difeso dall'avvocato D ,

giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente - 1

('4

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avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI', depositato il 29/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

È proposto ricorso ex art. 111 Cost., sulla base di due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Forlì del 29 luglio 2015, che ha respinto il reclamo ex art. 36 legge fall. avverso il provvedimento del giudice delegato, il quale a sua volta aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza volta ad ordinare al curatore del fallimento la distruzione della merce, relativa alla risoluzione del contratto di licenza d'uso dei marchi della odierna ricorrente.

Ha ritenuto il decreto impugnato che si tratti del diritto di credito, vantato dalla reclamante, avente ad oggetto un obbligo dì fare, relativo alla distruzione della merce, peraltro parte significativa della massa fallimentare, in forza del contratto concluso dalla società in bonis; quale credito da far valere avverso il fallimento, esso deve essere convertito ex art. 59 legge fall. ed accertato ai sensi degli artt.

92 ss. legge fall.; il curatore non subentra nelle obbligazioni del fallito in via automatica; la reclamante ha proposto una domanda di accertamento del proprio diritto, avente peraltro natura complessa in ragione delle molte eccezioni opposte dalla procedura (insussistenza dei contratti di licenza fra i documenti della fallita, mancanza di data certa, nullità o annullabilità dei medesimi per frode alla legge o per conflitto di interessi, successivi comportamenti delle pari contrattuali contrarie alle clausole fatte valere); l'art. 36 legge fai!. attiene ad atti gestionali, mentre nella specie la reclamante pretende un

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accertamento del suo diritto, né allega quale violazione di legge sarebbe stata perpetrata.

La procedura ha depositato il controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, la ricorrente censura la violazione degli artt. 113 c.p.c., 36, 59 e 92 legge fall., perché l'art. 59 legge fall., il quale prescrive di "convertire" le prestazioni diverse dal denaro, è inapplicabile nella specie, dove la prestazione di facere non è convertibile in tal modo, con conseguente inutilizzabilità dell'istanza di insinuazione al passivo, mentre l'art. 36 cit. ben può essere utilizzato anche per accertare la sussistenza di un diritto soggettivo.

Con il secondo motivo, si duole della condanna alle spese, che dovrà essere riformata, in presenza dell'annullamento del decreto del tribunale.

2. - Il ricorso è inammissibile.

2.1. - Presupposto del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. è che si tratti di «sentenze».

Questa Corte da sempre ritiene, peraltro, che portato di tale locuzione stia nella capacità al giudicato: la norma è stata così oggetto di una lettura estensiva, la quale si riassume in ciò, che il ricorso straordinario è dato non già avverso le sole sentenze, intendendo con ciò i provvedimenti ai quali il legislatore attribuisce detta forma, bensì contro tutti i provvedimenti, ivi compresi le ordinanze ed i decreti, simultaneamente caratterizzati dal duplice requisito della decisorietà e della definitività (c.d. sentenze in senso sostanziale).

Dunque, per principio costante, «un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio - requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost.

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- quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti, nonché della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.» (così Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914, la quale ricorda già la remota Cass. n. 2953 del 1953).

I requisiti richiesti ai fini del ricorso straordinario sono, quindi, la decisorietà e la definitività dei provvedimenti: decisorietà, nel senso che incidano su diritti o status; definitività, in quanto viga il giudicato, quale situazione ex art. 2909 c.c. in cui l'accertamento giudiziale e l'attribuzione dei beni della vita non possono più essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione.

2.2. - Il giudicato sancisce il limite ultimo di regolamentazione della situazione giuridica: si forma la cosa giudicata e l'accertamento fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Accertamento intangibile: sino al punto che neppure successivi mutamenti della normativa di riferimento, o l'abrogazione della norma ad opera della Corte costituzionale per contrasto con i principi della Costituzione, oppure la scoperta della falsità del giuramento (salvi solo i casi di revocazione straordinaria, che per l'appunto è tale) possono rimetterlo in discussione.

L'istituto del giudicato costituisce la scelta legislativa che opera il bilanciamento tra le opposte esigenze ed una delle principali espressioni del valore della certezza del diritto.

La predetta definitività trova dunque fondamento nel principio della certezza del diritto, volto a riconoscere l'effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, costituendo

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in ogni ordinamento il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione

2.3. - Questa Corte ha costantemente ritenuto che il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, legge fall., sul provvedimento reso dal giudice delegato in tema di atti di amministrazione del curatore, non abbia natura definitiva e decisoria, in quanto non incide con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, rientrando viceversa tra i provvedimenti di controllo sull'esercizio del potere amministrativo del curatore, espresso attraverso un atto avente funzione pianificatrice e di indirizzo: ne consegue che il decreto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. (Cass. 20 febbraio 2020, n.

4346; Cass. 9 maggio 2018, n. 11217; Cass. 1° giugno 2012, n.

8870; Cass. 4 giugno 1994, n. 5425).

Dunque, occorre concludere nel senso che il provvedimento del giudice delegato, che risolva una questione relativa ad atto del curatore, è espressione del potere ordinatorio di quel giudice, in virtù del quale questi esercita le funzioni di direzione connesse all'amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento, e, perciò, dà luogo ad un atto privo dei caratteri di definitività e di decisorietà, avverso il quale è proponibile il reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 36 legge fai!., mentre è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., avverso il decreto che decide sul reclamo, anch'esso non diretto a risolvere controversie su diritti, ma afferente alle funzioni di controllo sull'esercizio di poteri gestori, come tale dunque privo dei caratteri di decisorietà e definitività.

Né l'utilizzo in sé dello strumento ex art. 36 legge fa!!. al fine di chiedere l'accertamento di un diritto, come nella specie individuato dal tribunale, potrebbe de plano comportare l'assimilazione del

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decreto da questo emesso ad una sentenza e l'impugnabilità straordinaria per cassazione.

Ed è stato, altresì, chiarito che la persino decisorietà è irrilevante, qualora il provvedimento sia modificabile e revocabile per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, ovvero per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di legittimità, poiché in queste ipotesi manca una statuizione definitiva ed un pregiudizio irreparabile ai diritti che vi sono coinvolti (Cass. 18 giugno 2008, n. 16598; e già Cass., sez. un., n. 11026 del 2003; n. 6220 del 1986).

3. - Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono í presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2021.

Il Pres dente (Magd tiano)

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