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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia di Brescia REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DEL

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 dell’8/4/2019

(2)

2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 – Corpo di Polizia Locale Pag. 5

Art. 2 – Funzioni del Sindaco Pag. 6

Art. 3 – Funzioni, compiti e ambiti territoriali del Corpo Pag. 6

Art. 4 – Funzioni di Polizia Giudiziaria Pag. 7

Art. 5 – Funzioni di Polizia Stradale Pag. 8

Art. 6 – Funzioni di Pubblica Sicurezza Pag. 8

Art. 7 – Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato Pag. 9 Art. 8 – Collaborazione alle attività di Protezione Civile Pag. 9 Art. 9 – Prestazioni speciali su richiesta di terzi Pag. 9 CAPO II - RICORRENZE

Art. 10 – Patrono del Corpo Pag.11

TITOLO II - ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE: ORGANICO CAPO I - ORGANICO DI POLIZIA LOCALE

Art. 11 – Organico ed articolazione del Corpo Pag.11

Art. 12 – Rapporto gerarchico Pag.12

Art. 13 – Attribuzioni del Comandante Pag.12

Art. 14 – Attribuzioni del Vice Comandante Pag.14 Art. 15 – Attribuzioni degli Addetti al Coordinamento e Controllo

e degli Addetti al Coordinamento Pag.14

Art. 16 – Compiti degli Agenti Pag.15

CAPO II - ORGANICO AMMINISTRATIVO

Art. 17 – Personale Amministrativo nel Corpo Pag.16

TITOLO III - REQUISITI PER L’ARRUOLAMENTO NEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

CAPO I - REQUISITI PER L’ARRUOLAMENTO

Art. 18 – Requisiti generali Pag.17

CAPO II - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 19 – Formazione all’accesso Pag.18

Art. 20 – Formazione e aggiornamento professionale Pag.18

Art. 21 – Addestramento fisico Pag.19

TITOLO IV – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONI CAPO I - USO DELL’UNIFORME E DELL’ABITO CIVILE

(3)

3

Art. 22 – Uniforme di servizio Pag.20

Art. 23 – Gradi e distintivi Pag.21

CAPO II - ARMAMENTO E DOTAZIONI

Art. 24 – Armamento Pag.22

Art. 25 – Modalità di porto dell’arma e doveri dell’assegnatario e

e del consegnatario Pag.22

Art. 26 – Strumenti di auto-tutela Pag.23

Art. 27 – Tessera di riconoscimento personale Pag.24

TITOLO V – NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

CAPO I - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Art. 28 – Servizi stradali appiedati e a bordo di veicoli Pag.25

Art. 29 – Collegamento dei servizi Pag.25

Art. 30 – Obbligo di intervento e di rapporto Pag.26 CAPO II - ORDINI E DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

Art. 31 – Ordine di Servizio Pag.27

Art. 32 – Disposizioni di Servizio Pag.27

CAPO III - TURNI DI SERVIZIO

Art. 33 – Orario di lavoro e turni di servizio Pag.28 CAPO IV - IMPIEGO DEL PERSONALE

Art. 34 – Impiego e flessibilità del personale Pag.29

Art. 35 – Reperibilità Pag.29

Art. 36 – Mobilitazione del personale Pag.29

Art. 37 – Missioni esterne al Territorio Comunale Pag.30

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - DOVERI, COMPORTAMENTI E RICONOSCIMENTI

Art. 38 – Doveri del personale di Polizia Locale Pag.30

Art. 39 – Segreto d’ufficio e riservatezza Pag.32

Art. 40 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo Pag.32

CAPO II - ASSENZA DAL SERVIZIO E ACCERTAMENTI SANITARI

Art. 41 – Casi di assenza dal servizio Pag.33

Art. 42 – Accertamenti sanitari Pag.33

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4 TITOLO VII – UNITÀ CINOFILA

CAPO I - ISTITUZIONE DELL’UNITÀ CINOFILA

Art. 43 – Istituzione e funzioni dell’Unità Cinofila Pag.34 Art. 44 – Responsabile dell’Unità Cinofila Pag.34

Art. 45 – Conduttore Pag.35

CAPO II - ABILITAZIONE AL SERVIZIO E MANTENIMENTO UNITÀ CINOFILA

Art. 46 – Formazione e addestramento Pag.36

Art. 47 – Scelta del personale Pag.36

Art. 48 – Custodia dei cani Pag.37

Art. 49 – Assistenza veterinaria Pag.37

Art. 50 – Mantenimento dei cani Pag.37

Art. 51 – Immissione e dismissione dal servizio Pag.38

Art. 52 – Dotazioni Pag.38

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE FINALI

Art. 53 – Norma di rinvio Pag.38

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

(5)

5 TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1

CORPO DI POLIZIA LOCALE 1. La Città di Gardone Val Trompia istituisce il Corpo di Polizia locale.

2. Il Corpo di Polizia locale di Gardone Val Trompia, erede delle tradizioni delle storiche Guardie comunali, in seguito dei Vigili urbani e, con l’entrata in vigore della Legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale n. 65 del 7 Marzo 1986, del servizio di Polizia municipale, svolge le funzioni di Polizia locale al servizio delle istituzioni locali democraticamente elette e dei cittadini, per garantire l’ordinata e civile convivenza e il rispetto dei doveri civici da parte dei cittadini, assicurando loro l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà.

3. La Città di Gardone Val Trompia promuove un sistema comunale integrato di sicurezza di cui il Corpo della Polizia locale costituisce l’articolazione fondamentale ed al quale concorre mediante l’espletamento dei propri compiti d’istituto.

4. Per sistema comunale integrato di sicurezza si intende l’insieme delle attività svolte dalla Pubblica amministrazione, anche con la collaborazione dei cittadini singoli o associati, mettendo in atto tutte le misure necessarie ed idonee a garantire l’ordinata e civile convivenza e la sicurezza in tutte le altre realtà urbane e rurali in cui si articola il territorio del Comune di Gardone Val Trompia.

5. Il Corpo della Polizia Locale di Gardone Val Trompia gode di autonomia gestionale in esecuzione delle direttive del Sindaco o dell’Assessore delegato e nel rispetto delle leggi statali e regionali, dello Statuto comunale e dei Regolamenti.

6. L’organizzazione ed il funzionamento del Corpo della Polizia locale di Gardone Val Trompia sono disciplinati dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge regionale 1 aprile 2015 n.6, dal Regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 5 nonché dal presente regolamento.

7. Il presente regolamento si conforma ai principi del “Codice Europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come Raccomandazione REC (2001)10 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001.

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6 ART. 2

FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, o l’Assessore delegato, stabilisce gli indirizzi politici e impartisce le direttive sull’attività di Polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, e adotta i provvedimenti a lui riservati previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Sindaco impartisce direttive al Comandante del Corpo, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell’assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.

ART. 3

FUNZIONI, COMPITI E AMBITI TERRITORIALI DEL CORPO

1. Il Corpo di Polizia locale di Gardone Val Trompia svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione comunitaria, statale e regionale, dallo Statuto comunale, dal presente regolamento e vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari, statali, regionali, comunali nonché di ogni altra fonte normativa vigente, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività del Corpo di Polizia locale è quello del Comune di Gardone Val Trompia, fatte salve le disposizioni di legge, e nel caso di gestione associata e/o convenzionata con altri Comuni e di coordinamento con le forze di Polizia.

3. Il Corpo di Polizia locale, nell’osservanza della normativa vigente, provvede a:

a. esercitare le funzioni indicate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6;

b. svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

c. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa emanata dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la sicurezza urbana, la polizia urbana e rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, le attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente;

d. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;

e. assolvere alle funzioni di Polizia amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge;

(7)

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f. accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;

g. prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza, necessari all'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali del Comune;

g. assicurare i servizi d’onore richiesti dall’Amministrazione comunale e fornire la scorta d’onore al gonfalone del Comune;

h. svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;

i. svolgere funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nei limiti e con le modalità di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

j. collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato;

k. adempiere alle direttive impartite dal Sindaco e alle altre incombenze proprie della Polizia locale;

l. svolgere opera di prevenzione stradale e di educazione civica e alla legalità;

m. collaborare allo svolgimento delle funzioni e operazioni di protezione civile attribuite dalla legge al Comune.

ART. 4

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Il personale del Corpo di Polizia locale che svolge servizio di Polizia locale, nell'ambito territoriale del Comune di Gardone Val Trompia e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa, esercita, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57 codice procedura penale e dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65, le funzioni di polizia giudiziaria, assumendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al Comandante ed agli Addetti al coordinamento e controllo.

2. Il Comandante del Corpo è il referente dell'Autorità giudiziaria e si rapporta in via esclusiva con quest'ultima per riceverne le indicazioni; assume tutte le conseguenti iniziative tese a garantire l'osservanza delle indicazioni ricevute.

3. Il Comandante del Corpo può prevedere, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale, l’individuazione di uffici, unità e/o squadre che costituiscono il servizio di polizia giudiziaria, cui è affidato il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 C.P.P.

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8

4. Il Comandante del Corpo, al fine di prevenire gli aspetti patologici dell'attività di polizia giudiziaria descritti dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale, potrà procedere ad attività tese ad accertare possibili o prefigurabili omissioni e ritardi nel riferire la notizia di reato e nell'esecuzione di ordini impartiti dall'autorità giudiziaria. Tale attività potrà riguardare, comunque, ogni aspetto del corretto esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

ART. 5

FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE

1. Il personale del Corpo di Polizia locale che svolge servizio nell'ambito territoriale del Comune di Gardone Val Trompia e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa e, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65 le funzioni di Polizia stradale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni ed integrazioni, consistenti in:

a. prevenzione e accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;

b. rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;

c. predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;

d. effettuazione di servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;

e. effettuazione di servizi finalizzati alla tutela ed al controllo sull'uso della strada.

2. Il personale di Polizia locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso stradale.

ART. 6

FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Il personale del Corpo di Polizia locale che svolge servizio nell'ambito territoriale del Comune e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

2. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, accertato il possesso dei requisiti di legge.

3. La qualifica di Agente di pubblica sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti indicati al precedente comma.

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4. La qualifica di Agente di pubblica sicurezza è sospesa in caso di collocamento in aspettativa temporanea di un operatore del Corpo.

ART. 7

COLLABORAZIONE CON LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale esercitano, nel territorio del Comune e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle attribuzioni di competenza, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Questore o del Sindaco, quando ne venga fatta - per specifiche operazioni - motivata richiesta dalla competente autorità.

2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi e dallo Statuto, protocolli d’intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

ART. 8

COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio del Comune e degli altri Comuni con cui è stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa, collabora con i servizi comunali di Protezione civile assolvendo, per quanto di competenza, ai compiti di primo soccorso e agli altri compiti di istituto secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale e dai Piani comunali di emergenza.

2. La sede del Comune, o in alternativa, ove istituita, la Centrale operativa del Corpo, costituisce punto di prima gestione delle emergenze e punto di allertamento ed attivazione del sistema comunale di Protezione civile.

ART. 9

PRESTAZIONI SPECIALI SU RICHIESTA DI TERZI

1. Il Corpo di Polizia Locale è autorizzato ad effettuare prestazioni speciali per conto e su richiesta di enti pubblici e privati, associazioni e altri organismi, nei limiti stabiliti dai commi seguenti.

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2. Le prestazioni speciali su richiesta di terzi devono essere coerenti con le funzioni d’istituto del Corpo e sono autorizzate su istanza motivata e documentata.

3. Sono prestazioni speciali del Corpo di Polizia locale tra l’altro i seguenti servizi:

a) la scorta a trasporti e mezzi eccezionali;

b) l’assistenza e la viabilità in occasione di riprese cinematografiche o televisive;

c) l’assistenza e la vigilanza in occasione di limitazioni temporanee della viabilità pedonale e veicolare;

d) l’assistenza e la vigilanza in occasione delle interdizioni temporanee della circolazione stradale ed in ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico comunque denominato;

e) ogni altra attività d’istituto richiesta da privati e collegata funzionalmente allo svolgimento di attività produttive, culturali, ricreative, sportive o di comunicazione pubblica e privata;

f) il supporto con l’Unità cinofila presso Servizi o Corpi di Polizia Locale di altri Comuni con cui non sia stata posta in essere una delle forme associative previste dalla vigente normativa.

4. Il Comandante del Corpo, compatibilmente con le primarie esigenze d’istituto, con proprio provvedimento, dispone in ordine ai tempi e ai modi di effettuazione dei servizi richiesti.

5. Il Comandante del Corpo, sentito il Sindaco o l’Assessore delegato, con proprio provvedimento può autorizzare l’utilizzo di personale e mezzi per la partecipazione a riprese cinematografiche o televisive.

7. Per l’effettuazione delle prestazioni speciali il Comandante del Corpo, con proprio provvedimento autorizzativo, può imporre al richiedente limiti e prescrizioni compreso l’impiego di operatori ausiliari di viabilità (movieri) con spese a carico del richiedente stesso.

8. Per le prestazioni speciali di cui ai commi precedenti la Giunta Comunale stabilisce le relative tariffe, che sono aggiornate ogni due anni con provvedimento del Comandante in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nei 24 mesi intercorrenti dalla data dell’entrata in vigore della precedente variazione.

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9. Con la deliberazione della Giunta Comunale viene stabilita la quota della tariffa per le prestazioni speciali di cui ai commi precedenti, destinata ad implementare la quota di fondo di produttività del personale appartenente al Corpo, oggetto di contrattazione decentrata integrativa.

CAPO II RICORRENZE

ART. 10

PATRONO DEL CORPO

1. Il 20 gennaio, in occasione della memoria liturgica di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, viene celebrata una Santa Messa con la partecipazione della rappresentanza ufficiale del Corpo della Polizia Locale di Gardone Val Trompia.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE: ORGANICO

CAPO I

ORGANICO DI POLIZIA LOCALE

ART. 11

ORGANICO ED ARTICOLAZIONE DEL CORPO

1. La dotazione organica del Corpo è determinata dalla Giunta Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze d’istituto stabilite dal Sindaco o Assessore delegato, su proposta del Comandante.

2. Al fine di realizzare la massima efficacia ed efficienza dell’azione operativa, la struttura organizzativa del corpo, in relazione all’omogeneità delle funzioni e dei servizi di polizia locale attribuiti, può articolarsi in:

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· Uffici, Nuclei, Squadre e Unità.

3. L’istituzione degli Uffici, dei Nuclei, delle Squadre e delle Unità è stabilita dal Comandante con adozione di apposito atto formale.

4. Fatto salvo quanto indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo, con l’istituzione del Corpo di Polizia Locale è possibile prevedere l’Unità Cinofila, disciplinata al Titolo VII del presente Regolamento.

ART. 12

RAPPORTO GERARCHICO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi vigenti, ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi.

2. Il superiore ha l’obbligo di dirigere l’operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

3. Spetta ad ogni superiore l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale.

4. Salvo diversa disposizione del Comandante, nelle squadre o nelle pattuglie costituite da soli agenti, la direzione operativa dei medesimi compete all’agente con maggiore anzianità di servizio, nei limiti delle competenze riferibili al profilo professionale rivestito, assumendo, a tal fine, il ruolo di “capo squadra” riferito alle squadre e di

“capo equipaggio” riferito alle pattuglie.

5. Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio di ruolo nel corpo e nel medesimo profilo professionale. In caso di accesso al corpo mediante l’istituto della mobilità, il periodo di servizio continuativo svolto nel corpo o servizio di polizia locale di provenienza è considerato come anzianità di servizio maturata all’interno del Corpo di Polizia locale di Gardone Val Trompia. In caso di accesso al corpo mediante concorso, il periodo di servizio antecedente svolto nel medesimo profilo professionale in altro Comando di Polizia Locale, sarà analogamente considerato.

ART. 13

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo di Polizia locale è responsabile verso il Sindaco o l’Assessore delegato dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo.

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2. Il Comandante, nell’esercizio delle sue funzioni, è soggetto, oltre alle disposizioni di cui alla legge n. 65/86 e successive modifiche, alle norme contenute nell’art. 107 in relazione con l’art. 109 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed alle disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati.

4. Per l’organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo ed in particolare:

a. emanare gli ordini e le disposizioni di servizio e le direttive verbali o scritte;

b. vigilare sull’espletamento dei servizi affidati al Corpo;

c. disporre l’assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;

d. determinare le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco o dall’assessore delegato sulle materie della legislazione regionale;

e. mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza, le diverse forze dell’ordine e gli organi del Comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;

f. rappresentare il Corpo di Polizia locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;

g. presiedere le commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia locale, salvo che la funzione venga attribuita dal Sindaco ad altro dirigente/responsabile;

h. rispondere al Sindaco o all’Assessore delegato dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati o alle direttive ricevute.

5. In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dal Vice Comandante che, salvo diversa disposizione del Sindaco, è individuato nell’Ufficiale Direttivo con posizione più elevata presente in servizio, ovvero, nel caso di parità di grado, dal più anziano di servizio nel grado stesso.

6. In caso di assenza di Ufficiali nella dotazione organica del Corpo, il Comandante può essere sostituito da un Ufficiale Direttivo, individuato dal Sindaco/i tra gli Ufficiali Direttivi di ruolo presso altri Comandi, nell’ambito di convenzioni per la gestione sovracomunale del servizio di polizia locale secondo quanto stabilito negli accordi tra le amministrazioni interessate.

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7. Oltre a quanto stabilito al precedente comma 6, in caso di assenza di Ufficiali nella dotazione organica del Corpo, il Vice Comandante può essere nominato dal Sindaco, sentito il Comandante, attingendo tra il personale di Polizia locale inquadrato nel ruolo agenti. In questo caso, le funzioni attribuite al Vice Comandante sono limitate, secondo quanto previsto dalla normativa.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.

2. Salvo diversa disposizione del Comandante, al Vice Comandante spettano i seguenti compiti:

a. curare l’osservanza degli ordini e delle direttive di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed emanare le disposizioni di servizio negli ambiti di competenza;

b. coadiuvare il Comandante nella predisposizione di azioni volte a garantire l’aggiornamento professionale del personale dipendente;

c. curare l’assegnazione del personale ai diversi compiti, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;

d. curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri organismi, conformemente alle direttive del Comandante.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DEGLI ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO E DEGLI ADDETTI AL COORDINAMENTO

1. Gli Ufficiali che non rivestono specifiche funzioni di comando o di vice comando, sono, ai sensi della vigente normativa, Addetti al coordinamento e controllo. Sono altresì Addetti al coordinamento e controllo, gli operatori di cui ai punti b) e c) dell’art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000.

2. Gli Addetti al coordinamento e controllo curano l’osservanza degli ordini e delle direttive di servizio.

3. Gli Addetti al coordinamento e controllo dirigono l’operato del personale dipendente, rispetto alle direttive del Comandante o suo incaricato, controllando il

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comportamento in servizio degli agenti subordinati, assicurando, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

4. Gli addetti al coordinamento e controllo espletano ogni altro incarico loro affidato nell’ambito dei compiti assegnati e delle unità operative a cui sono preposti.

5. Gli Addetti al coordinamento e controllo, con provvedimento del Comandante, possono essere designati responsabili di un settore tecnico-operativo.

6. Gli Addetti al coordinamento e controllo svolgono in ogni caso tutte le mansioni inerenti le funzioni d’istituto degli appartenenti alla Polizia locale.

7. Gli Addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiale di P.G., ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) della Legge 65/1986 e successive modifiche e integrazioni.

8. Il Comandante, con atto formale e sussistendone le condizioni per il riconoscimento dell’indennità di funzione prevista dalle norme contrattuali, può individuare tra il personale in categoria “C” (ruolo Agenti), operatori incaricati di specifiche responsabilità,denominati “Addetti al coordinamento”.

9. Gli “Addetti al coordinamento” rivestono la qualifica di Agente di P.G., ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) della Legge 65/1986.

ART. 16

COMPITI DEGLI AGENTI

1. Gli Agenti di Polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

2. Essi prestano servizio in appiedato, o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le dotazioni tecniche di cui vengono muniti per l’esecuzione degli interventi.

3. In particolare gli Agenti devono:

a) svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;

b) esercitare un’attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni a norme di leggi e regolamenti;

c) vigilare affinché venga tutelato l’ordine e la sicurezza pubblica, l’igiene e la salute pubblica nonché l’integrità ambientale;

d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;

e) partecipare alle operazioni di protezione civile;

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f) assolvere i compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazione e di notificazione nell’ambito dei propri compiti istituzionali;

g) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, e fornire la scorta d’onore al gonfalone del Comune;

h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;

i) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;

j) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;

k) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;

l) vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;

m) impedire l’abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;

n) Intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico-motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che recano molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a sé stessi o agli altri;

o) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. a seguito di Ordinanza del Sindaco;

p) adempiere a quant’altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

CAPO II

ORGANICO AMMINISTRATIVO

ART. 17

PERSONALE AMMINISTRATIVO NEL CORPO

1. Per lo svolgimento di compiti amministrativi, connessi alle proprie funzioni, il Corpo di Polizia locale si può avvalere di personale amministrativo, il quale non svolge le funzioni di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non rivestendo le necessarie qualifiche.

2. Il personale di cui al comma precedente, dipende gerarchicamente dal Comandante secondo la struttura organizzativa in cui è inquadrato.

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3. Al personale amministrativo si applicano le disposizioni del presente Regolamento, per la parte compatibile con proprio profilo professionale; è tenuto a mantenere la riservatezza e la segretezza su quanto a conoscenza in ragione delle attività d’ufficio.

TITOLO III

REQUISITI PER L’ARRUOLAMENTO NEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

CAPO I

REQUISITI PER L’ARRUOLAMENTO

ART. 18

REQUISITI GENERALI

1. In relazione alle specificità che connotano le funzioni di Polizia Locale, con riguardo alle modalità operative necessarie per la loro esecuzione, che nei rapporti con i cittadini possono comportare anche situazioni di tensione e di conflitto emotivo, per accedere al Corpo di Polizia locale di Gardone Val Trompia sono richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti ai dipendenti dell’Amministrazione comunale con altro profilo professionale.

2. I criteri e i sistemi di selezione del personale operante nella Polizia locale nei loro contenuti generali e specifici sono finalizzati in primo luogo a promuovere i princìpi contenuti nel “Codice Europeo di etica per le organizzazioni di polizia” adottato come Raccomandazione REC (2001)10 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001.

3. L’accesso al Corpo di Polizia locale, mediante qualsiasi procedimento di selezione pubblica, a posti di categoria “C” e “D”, è subordinato al possesso da parte degli aspiranti, dei requisiti generali stabiliti dal Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

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18 CAPO II

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

ART. 19

FORMAZIONE ALL’ACCESSO

1. I vincitori di concorso per posto di Agente, ovvero gli eventuali Agenti assunti mediante l’istituto della mobilità tra enti, sono tenuti a frequentare, entro un congruo periodo dall’assunzione, specifici corsi di formazione di base, previsti dalla Regione Lombardia.

2. I vincitori di concorso per le funzioni di Comandante o di Ufficiale di Polizia locale, ovvero gli eventuali Ufficiali assunti mediante l’istituto della mobilità tra enti, sprovvisti di tale percorso formativo, sono tenuti a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale previsti dalla Regione Lombardia.

Art. 20

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L’aggiornamento professionale viene assicurato mediante periodici momenti di formazione all’interno del Corpo o mediante seminari, corsi di formazione o giornate di studio organizzate dalla Regione Lombardia o da altri organismi ed enti.

2. E’ assicurato il periodico addestramento al tiro, nel rispetto della normativa in materia, mediante sessioni di tiro organizzate presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Gardone Val Trompia o presso altre Sezioni T.S.N. per addestramenti specifici.

3. Il Comandante promuove la partecipazione a percorsi di alta formazione a componenti del Corpo che per formazione culturale, esperienze professionali e comportamento personale, dimostrino particolare attitudine all’attività formativa e alla docenza. Detto personale, completato il percorso formativo, sarà abilitato alla funzione di istruttore per le attività specifiche del Corpo.

4. Nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le previsioni del Piano esecutivo di gestione e/o di provvedimenti della Giunta comunale, il Comandante è autorizzato a firmare convenzioni con Enti, Organismi, Associazioni o altri soggetti, per la realizzazione di particolari percorsi formativi per il personale del Corpo ovvero per

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19

l’abilitazione professionale di appartenenti al Corpo da adibire alle funzioni di istruttore.

5. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, professionali, di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di addestramento formale o di tiro a segno, è obbligatoria e la mancata partecipazione costituisce illecito disciplinare sanzionato come da normativa vigente.

ART. 21

ADDESTRAMENTO FISICO

1. Il Comandante del Corpo favorisce e promuove la pratica dell’attività sportiva da parte degli appartenenti al Corpo, allo scopo di consentire una maggiore preparazione psico-fisica necessaria allo svolgimento dell’attività istituzionale e a garanzia del miglior rendimento professionale.

2. Il Comandante può programmare e organizzare corsi di addestramento fisico, con particolare riguardo all’allenamento funzionale, al fitness, alla difesa personale ed all’uso della forza con finalità coercitive, anche mediante convenzione con i centri di addestramento delle Forze di Polizia dello Stato o con centri addestrativi promossi da altri enti locali, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le previsioni del Piano esecutivo di gestione.

3. Il Comandante può nominare istruttori, per i corsi di cui al comma precedente, appartenenti al Corpo che abbiano compiuto adeguato percorso formativo specifico ovvero in possesso di laurea in scienze motorie o titolo di studio equivalente.

4. Il Comandante può organizzare con cadenza biennale prove di efficienza fisica, differenziate sia tra personale maschile e femminile, sia in relazione all’età dei partecipanti. Dette prove sono facoltative ma il loro superamento costituisce elemento positivo per la valutazione del personale del Corpo.

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20 TITOLO IV°

UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONI

CAPO I°

USO DELL’UNIFORME E DELL’ABITO CIVILE

ART. 22

UNIFORME DI SERVIZIO

1. L’Amministrazione comunale fornisce al personale l’uniforme di servizio.

2. Il personale di polizia locale appartenente al Corpo svolge i servizi in uniforme.

L’attività di servizio può essere svolta in abito civile solo ed esclusivamente dal Comandante. L’utilizzo di abiti civili per specifici servizi (o specifici casi) da parte del restante personale, è preventivamente autorizzato dal Comandante del corpo, ai sensi dell’art. 10 c. 1 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5.

3. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle stabilite dal Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5., salvo deroghe previste al successivo comma 7.

4. La “tabella vestiario”, approvata dalla Giunta Comunale, determina le quantità ed i periodi delle forniture, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 5.

5. Le modalità ed il tipo di uniforme da indossare, anche in relazione alle stagioni, sono stabilite dal Comandante con specifiche disposizioni di servizio.

6. E’ fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche od aggiunte all’uniforme assegnata.

7. Il personale del Corpo di Polizia locale, in deroga al Regolamento regionale in materia, indossa la camicia a maniche lunghe dell’uniforme ordinaria di colore bianco, nonché il cinturone e la relativa buffetteria di colore nero.

8. In relazione all’unificazione nel blu della versione estiva ed invernale della divisa ordinaria, è facoltà del singolo operatore di indossare, a seconda delle condizioni climatiche, quella ritenuta più confortevole.

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9. Oltre al Comandante, il Vice Comandante e tutti coloro che sono Addetti al Coordinamento e Controllo hanno l’obbligo di controllare che il personale dipendente vesta l’uniforme con cura, senza usare indumenti che presentino usura o alterazioni tali da nuocere al decoro dell’uniforme stessa e di chi l’indossa, oltre che rispettino in modo tassativo le norme sulla cura della persona. I capi equipaggio o capi squadra hanno altresì analogo obbligo di controllo sul personale ad essi assegnato.

10. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone è previsto l’uso dell’alta uniforme.

ART. 23

GRADI E DISTINTIVI

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al corpo, sia per la loro assegnazione sia per la rappresentazione sulle uniformi, sono stabiliti dal Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5.

2. I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le mansioni sono forniti dal Comune. Per il ruolo Agenti, i gradi da conferire sono segnalati dal Comandante e conferiti dal Sindaco o suo delegato, come previsto dal Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5. Per il ruolo Ufficiali, in virtù della specifica categoria giuridica, dell’anzianità e della specifica funzione rivestita, i gradi sono automaticamente posseduti e confermati con attestazione del Comandante. Il Comandante del Corpo adotta automaticamente i gradi previsti dal Regolamento Regionale senza necessità di ulteriori formalità.

3. Ai fini dell’assegnazione dei distintivi di grado, per “anzianità nel profilo” si intende il periodo maturato nel profilo presso il Comune di Gardone Val Trompia, sommato a precedenti periodi maturati presso altri enti, a condizione che tali periodi siano stati maturati in analogo profilo professionale (Polizia Locale) ed in medesima categoria giuridica, indipendentemente dalla modalità con la quale si è proceduto all’assunzione presso questo Corpo. Su richiesta del Comandante, per fatti di particolare gravità commessi dal singolo Agente di Polizia locale, che abbiano determinato una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per almeno 10 giorni, è facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante, sospendere temporaneamente o revocare l’assegnazione dei gradi al singolo operatore inquadrato nel ruolo Agenti, ovvero posticiparne l’assegnazione entro un termine ritenuto congruo.

4. Sull’uniforme, previa comunicazione al Comandante, possono essere portate dai singoli appartenenti al Corpo le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia,

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22

applicate secondo la specifica disciplina e le consuete modalità d’uso. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

CAPO II

ARMAMENTO E DOTAZIONI

ART. 24 ARMAMENTO

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell’armamento, secondo quanto disposto dal Regolamento Speciale per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia locale (Allegato “A” al presente Regolamento), in attuazione al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

2. L’armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel Regolamento Speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l’uso sia legittimato dalla legge penale.

3. Gli Operatori vengono addestrati all’uso dell’armamento durante il corso iniziale di formazione professionale e durante periodiche sessioni formative.

4. Gli appartenenti al Corpo compiono, annualmente, le esercitazioni di tiro al poligono obbligatorie per legge.

5. L’armamento deve essere sempre tenuto dall’assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine sono compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

ART. 25

MODALITÀ DI PORTO DELL’ARMA

E DOVERI DELL’ASSEGNATARIO E DEL CONSEGNATARIO 1. Durante il servizio l’arma deve essere portata nella fondina esterna all’uniforme.

2. Durante l’espletamento di servizi in abito civile, di norma l’arma viene portata in modo non visibile. Il Comandante può autorizzare il porto dell’arma in modo non visibile anche quando il personale indossa l’uniforme.

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3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

4. Le armi, anche se assegnate in via continuativa, alla fine del servizio, possono essere depositate nell’apposita cassaforte dotata di scomparti personali.

5. L’addetto al Corpo di Polizia locale al quale sia assegnata l’arma in via continuativa deve:

a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;

b) custodire con cura l’arma nell’interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;

c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell’arma stessa e delle munizioni;

d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

e) mantenere l’addestramento partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

f) fare immediata denuncia al Comando Carabinieri, in caso di smarrimento o di furto dell’arma o di parte di essa e delle munizioni;

g) custodire debitamente l’arma nelle apposite casseforti personali installate nei locali del Corpo, qualora l’operatore intenda custodire l’arma all’interno dei locali del Corpo, ed in tutti quei casi in cui l’operatore rimanga in Comando per un periodo prolungato ed abbia la necessità di depositare l’arma.

6. Il consegnatario, Comandante o suo incaricato, cura con la massima diligenza:

a) la custodia delle armi, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati, dei registri, della documentazione e delle chiavi;

b) l’effettuazione dei controlli periodici;

c) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;

d) la disciplina delle operazioni relative alle armi, per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché l’esecuzione delle ispezioni facendone rapporto per ogni irregolarità.

ART. 26

STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati degli strumenti di autotutela previsti dall’art. 15 comma 2 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5, ovvero di spray irritante e di bastone estensibile.

2. Gli strumenti di autotutela di cui al comma 1 sono assegnati in dotazione individuale ai soli operatori che abbiano superato il corso di addestramento di cui all’art. 17 del medesimo Regolamento Regionale.

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24

3. L’assegnazione degli strumenti di autotutela è disposta con provvedimento del Comandante, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Regolamento Regionale.

4. L’assegnazione degli strumenti di autotutela e la loro riconsegna sono annotati in apposito registro di carico e scarico. Nel medesimo registro, inoltre, dovranno essere annotate, per quanto concerne lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento, come stabilito dall’art. 16 c. 3 del Regolamento Regionale.

ART. 27

TESSERA DI RICONOSCIMENTO PERSONALE

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento personale fornita dal Comune che certifica l’identità, il grado e la qualifica nonché gli estremi del provvedimento dell’assegnazione dell’arma di cui all’art. 6 - quarto comma - del D.M. 4 marzo 1987, n. 145. Il tipo di tessera di riconoscimento, in relazione alla categoria individuale, è stabilito dal Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5.

2. Tutti gli appartenenti al Corpo, in servizio, devono portare con sé la tessera di riconoscimento.

3. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio venga prestato in abito civile.

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25 TITOLO V

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO

CAPO I

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

ART. 28

SERVIZI STRADALI APPIEDATI ED A BORDO DI VEICOLI

1. Per l’espletamento dei compiti di istituto ed al fine di garantire un generale controllo su tutto il territorio, i servizi di Polizia locale vengono svolti a bordo di veicoli o in appiedato.

2. Coloro che hanno in consegna - come conducenti - un veicolo di servizio, sono responsabili dello stesso e devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

3. I veicoli contrassegnati con la scritta Polizia locale e dotati di accessori supplementari di emergenza (sirena e lampeggianti), devono essere condotti esclusivamente dal personale addetto alla Polizia locale.

4. I veicoli con targa speciale Polizia locale, possono essere condotti esclusivamente da personale abilitato, secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 29

COLLEGAMENTO DEI SERVIZI

1. I servizi esterni devono prioritariamente essere collegati al Comando mediante un apparato ricetrasmittente. Al fine di aumentare la sicurezza degli operatori, gli apparati di collegamento radio possono prevedere l’installazione di idonei sistemi di localizzazione satellitare.

2. Gli addetti muniti di radiotrasmittente portatile (o qualora siano a bordo di veicoli di servizio muniti di radiotrasmittente) devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.

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26

3. Gli appartenenti al Corpo impiegati in servizi esterni devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite. In assenza di comunicazioni, seguono il programma disposto mediante ordine di servizio.

4. Il personale è tenuto ad apprendere l’uso di tutti gli strumenti e delle dotazioni tecniche a disposizione del Corpo.

ART. 30

OBBLIGO DI INTERVENTO E DI RAPPORTO

1. Oltre che per l’espletamento dei compiti derivanti dalla qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l’obbligo di intervenire per adempiere ai compiti derivanti dalle funzioni d’istituto.

2. L’intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine - anche verbale - del superiore gerarchico ovvero stabiliti nell’ordine di servizio.

3. In caso di incidente stradale con lesioni o di qualunque altro genere di infortunio, ovvero nel caso di reati in atto, consumati o tentati, l’intervento è sempre obbligatorio.

4. Nel caso di incidente stradale senza lesioni, l’intervento è obbligatorio ma non riveste carattere di priorità rispetto ad altri servizi d’istituto prefissati (servizi viabilistici, scorte, T.S.O. o altri servizi urgenti).

5. Nei casi in cui non sia sufficiente il personale intervenuto, l’addetto deve richiedere l’intervento del competente servizio, ove istituito, o chiedere supporto ad altri colleghi comunicando con la Centrale operativa ovvero con il Comandante o chi ne fa le veci. In assenza di altro personale in servizio, il supporto deve essere richiesto alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Gardone Val Trompia, informando con urgenza il Comandante.

6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, gli appartenenti al Corpo devono redigere sempre una Relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che generano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l’opportunità di una futura memoria.

7. Per finalità di conoscenza sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali, gli addetti in servizio esterno compilano giornalmente, nell’ordine di servizio, il riassunto degli interventi effettuati nel corso del turno.

8. Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco o l’Assessore delegato dei risultati ottenuti e della loro efficacia rispetto alle finalità generali ed agli obiettivi assegnati.

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27 CAPO II

ORDINI E DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

ART. 31

ORDINE DI SERVIZIO

1. Gli ordini di servizio sono predisposti, per ogni turno, dal Comandante o suo delegato, indicando per ciascun addetto il turno e l’orario di servizio, le modalità di espletamento del servizio, i particolari controlli da espletare, le specifiche del caso e le finalità ricercate.

2. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all’ordine ovvero essere stesi su foglio a parte allegato all’ordine di servizio ovvero, in caso di necessità, impartiti anche verbalmente.

3. Gli appartenenti al Corpo hanno l’obbligo di prendere visione dell’ordine di servizio nonché delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi scrupolosamente alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per il servizio specifico.

4. Il personale deve essere operativo (cambiato, armato e in possesso delle necessarie dotazioni) entro 10 minuti dall’inizio del turno di servizio.

5. Il personale deve cessare di essere operativo non prima di 15 minuti dall’orario di fine turno di servizio.

ART. 32

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

1. Il Comandante, periodicamente e al fine di coordinare e gestire il servizio in linea con le direttive impartite dall’Amministrazione e con le finalità del Corpo, emana le necessarie disposizioni e direttive di servizio.

2. Il personale ha l’onere di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

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28 CAPO III TURNI DI SERVIZIO

ART. 33

ORARIO DI LAVORO E TURNI DI SERVIZIO

1. Il Corpo di Polizia Locale può operare nell’arco delle ventiquattro ore tutti i giorni dell’anno compresi i festivi anche infrasettimanali.

2. L’orario di lavoro è articolato in turni diurni (antimeridiani e pomeridiani) e notturni. I turni di servizio vengono predisposti dal Comandante in relazione alle esigenze organizzative e funzionali del Corpo, come previsto dall’art. 23 del vigente CCNL Enti Locali.

3. La turnazione di servizio nei giorni festivi infrasettimanali è ordinariamente prevista analogamente ai restanti giorni feriali, come previsto dal vigente CCNL Enti Locali per il personale impiegato su turnazioni. L’espletamento del turno di servizio nelle giornate di domenica dà diritto a un giorno di riposo settimanale da fruire – salvo esigenze di servizio – nei sei giorni precedenti la domenica medesima, stabilito nell’ambito della predisposizione delle turnazioni mensili, secondo l’organizzazione funzionale del Corpo.

4. Il Comandante del Corpo, per esigenze dovute al verificarsi di eventi di particolare rilevanza, di propria iniziativa, ovvero su richiesta dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, può disporre che il personale presti servizio con turnazione a cavallo di due turni ovvero di durata superiore alle sei ore ordinarie. Le eventuali ore eccedenti l’orario ordinario contrattualmente previsto sono compensate come lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse economiche disponibili ed il contingente contrattualmente previsto, o recuperate a scelta del dipendente.

5. Al personale amministrativo che opera all’interno del Corpo si applica l’articolazione dell’orario di lavoro previsto per gli altri dipendenti amministrativi del Comune, fatta salva una diversa articolazione per esigenze di servizio.

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29 CAPO IV

IMPIEGO DEL PERSONALE

ART. 34

IMPIEGO E FLESSIBILITA’ DEL PERSONALE

1. Il personale viene assegnato dal Comandante, o suo incaricato, ai diversi tipi di servizio in base agli obiettivi dell’Amministrazione ed in conformità alle norme che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale.

2. Qualora si verifichi uno dei casi di seguito indicati, il personale della polizia locale ha l’obbligo di prolungare il proprio servizio:

a) al fine di portare a compimento un’operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;

b) qualora sia in corso un’operazione o attività di Polizia Giudiziaria;

c) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;

d) in attesa dell’arrivo in servizio dell’appartenente al Corpo del turno successivo, quando è ordinato il cambio sul posto.

3. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comandante, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

ART. 35 REPERIBILITÀ

4. Ove ritenuto necessario, il Comandante può promuovere l’istituzione di un servizio di pronta reperibilità. Qualora il Comune istituisca tale servizio, i turni saranno disposti dal Comandante o suo incaricato.

ART. 36

MOBILITAZIONE DEL PERSONALE

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria portata od emergenza, gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

2. Per tali fattispecie il Comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell’intera forza necessaria.

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30 ART. 37

MISSIONI ESTERNE AL TERRITORIO COMUNALE

1. Le missioni del personale esterne al territorio comunale sono preventivamente autorizzate dal Comandante:

a. per fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;

b. per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi di collaborazione tra le amministrazioni interessate;

c. per rinforzare Corpi o Servizi in occasione di eventi calamitosi o a seguito di infortuni pubblici o privati.

2. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza viene liquidato dal Comune di appartenenza.

3. Negli altri casi i rapporti economici fra enti o autorità e personale all’uopo autorizzato, sono definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO CAPO I

DOVERI, COMPORTAMENTI E RICONOSCIMENTI

ART. 38

DOVERI DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

1. Gli appartenenti al Corpo, nello svolgimento dei propri compiti, oltre ai doveri previsti espressamente nel C.C.N.L. del comparto Funzioni locali e al Codice di comportamento dei dipendenti dell’ente, osservano le seguenti disposizioni e in particolare:

- nella vita sociale il dipendente si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo è vietato al personale della polizia locale:

a) denigrare con atti e parole l’Amministrazione comunale ed i suoi componenti;

b) usare l’autorità derivante dalla propria funzione a proprio vantaggio;

c) frequentare persone, compagnie e locali che possano sminuire la dignità della funzione;

d) frequentare, se non per ragioni di servizio, persone dedite ad attività contrarie al buon costume o pregiudicati;

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31

- gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo diversa disposizione da parte del Comandante. Quando è in uniforme l’appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell’aspetto esteriore della propria persona. E’ escluso l’uso di ogni tipo di monile che alteri l’uniforme e l’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell’Amministrazione. Inoltre l’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell’uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza. E’ tassativamente vietata, durante l’espletamento del servizio, l’applicazione di pearcing, di orecchini (il personale femminile è autorizzato all’utilizzo di orecchini, purché di tipo sobrio, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza), di tatuaggi visibili, sia per personale maschile che per quello femminile; il personale maschile dovrà portare i capelli con taglio corto ed il personale femminile con capelli lunghi dovrà portare i capelli raccolti o comunque legati;

- gli appartenenti al corpo, preso servizio, devono presentarsi in divisa all’ora e sul posto stabiliti, come previsto nell’Ordine di servizio. Nei servizi a carattere continuativo in cui sia stabilito il cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l’arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comandante dal quale riceverà l’autorizzazione per abbandonare il posto;

- i rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente al rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità. Gli appartenenti al corpo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuire in qualunque modo la dignità, l’autorità e il prestigio di ciascuno;

- durante i servizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’appartenente al corpo deve mantenere un atteggiamento rispettoso e collaborativo ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione evitando di intrattenere colleghi o altri in conversazioni o futili occupazioni. Deve evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti e rilievi sull’operato dei colleghi, dei superiori e dell’Amministrazione Comunale.

- durante il servizio il personale di Polizia locale non deve fumare nell’auto di servizio in dotazione;

- il personale di Polizia locale deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

L’appartenente al Corpo deve fornire il proprio cognome e nome quando richiesto.

Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento;

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32

- Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo e quello verso i cittadini, le istituzioni e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Corpo; per il personale in uniforme il saluto si effettua secondo le forme militari. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

a. per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;

b. per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;

c. per il personale inquadrato in drappello di scorta.

ART. 39

SEGRETO D’UFFICIO E RISERVATEZZA

1. Il personale di Polizia locale è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto d’ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se trattasi di atti non segreti, notizie relative ai servizi d’istituto, ovvero in relazione a pratiche, operazioni e provvedimenti di qualsiasi natura.

2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non rivestano carattere di segretezza, riguardanti l’attività dell’ufficio, è autorizzata dal Comandante.

ART. 40

SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Il Comandante può segnalare al Sindaco gli appartenenti al Corpo che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali in relazione a risultati di eccezionale rilevanza.

2. Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:

a. compiacimento o elogio scritto del Comandante;

b. encomio del Sindaco;

c. encomio della Giunta Comunale;

d. encomio solenne del Consiglio Comunale;

e. proposta a Regione Lombardia, sottoscritta dal Comandante o dal Sindaco, al fine di ottenere il conferimento dell’onorificenza per meriti speciali, in occasione dell’annuale giornata della Polizia Locale.

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33 CAPO II

ASSENZA DAL SERVIZIO E ACCERTAMENTI SANITARI

ART. 41

CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze, disciplinato dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, mediante comunicazione telefonica, almeno venti minuti prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro o comunque la riorganizzazione del servizio.

3. In caso di assenza per malattia l’interessato dovrà comunicare tempestivamente al Comandante il numero di giorni di assenza, ovvero il suo rientro il giorno successivo, al fine di permettere l’organizzazione del servizio.

ART. 42

ACCERTAMENTI SANITARI

1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di specifica certificazione medica.

2. Nei casi di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili ai sevizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

3. Per le infermità di cui al precedente comma, dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale secondo la disciplina regolamentare e contrattuale prevista.

4. La Giunta Comunale stabilisce le modalità e la frequenza con le quali sottoporre gli operatori di polizia locale a visite mediche e accertamenti psicofisici, in linea con i criteri organizzativi stabiliti dall’art. 6 comma 2 lett. b) del Regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 5.

(34)

34

4. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VII UNITÀ CINOFILA

CAPO I

ISTITUZIONE DELL’UNITÀ CINOFILA

ART. 43

ISTITUZIONE E FUNZIONI DELL’UNITÀ CINOFILA 1. Nel Corpo di Polizia locale è istituita l’Unità Cinofila.

2. L'Unità Cinofila è composta dal binomio inscindibile di un Operatore di Polizia locale, denominato conduttore, e di un cane addestrato a svolgere compiti di supporto ai servizi d'istituto.

3. L’Unità Cinofila viene impiegata nel servizio di controllo del territorio e di prossimità, con particolare attenzione a quei servizi in cui le capacità operative del cane possono essere valorizzate, al fine di garantire e assicurare la sicurezza urbana.

4. Può inoltre essere impiegata nei seguenti servizi:

a) soccorso agli Operatori di Polizia locale in difficoltà ed in supporto operativo e repressivo negli interventi ad elevato rischio per l'incolumità personale;

b) compiti di vigilanza su obiettivi particolari;

c) educazione cinofila ed alla sicurezza presso gli istituti scolastici;

d) supporto ad altri Corpi o Servizi di Polizia locale e Forze di Polizia dello Stato.

5. L’Unità Cinofila richiede formazione professionale adeguata all’impiego specifico che si intende effettuare.

ART. 44

RESPONSABILE DELL’UNITÀ CINOFILA

1. L’Unità Cinofila è inserita all’interno dell’organizzazione del Corpo di Polizia locale.

2. Nell’ambito dell’organizzazione del Corpo di Polizia Locale, il Comandante può individuare, con formale provvedimento, un Operatore responsabile della micro- struttura di riferimento dell’Unità Cinofila. Il Responsabile di detta micro-struttura è responsabile dell’impiego dell’Unità Cinofila (cane + conduttore) e può coincidere con

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