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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (Città Metropolitana di Napoli) VII Settore

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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (Città Metropolitana di Napoli)

VII Settore

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 11 del 08.02.2021

REG. GEN. 155 DEL 12/02/2021

OGGETTO: Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 – liquidazione arretrati contrattuali ai Segretari Comunali che si sono susseguiti nel periodo2016-2020;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamato il decreto Sindacale n. 9402, del 08/07/2020, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore VII;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 42 del 27 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (…)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

(2)

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Considerato che in data 17 dicembre 2020 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro r Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

Constatato che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del CCNL in esame, “gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”;

Visti, in particolare:

• l'art. 105 del suddetto CCNL secondo cui “1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:

a) trattamento stipendiale;

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b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

d) retribuzione di posizione;

e) maturato economico annuo, ove spettante;

f) retribuzione di risultato, ove spettante;

g) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia;

h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante.

2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno”;

• l'art. 106 del CCNL che quantifica gli incrementi dello stipendio tabellare annuo lordo per i segretari comunali, a far data 1° gennaio 2016 e successivi;

• l'art. 107, comma 2, del CCNL secondo cui “Fermo restando l’art. 4, comma 26 della legge n.

183/2011 e l’art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art.

41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell’ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1”;

Rilevato che:

• gli arretrati da corrispondere in favore dei Segretari Comunali che si sono susseguiti nel periodo 2016-2020, comprensivi della quota di tredicesima, sono quelli riportati all’art 106 del CCNL sopra citato;

• a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione (ossia da gennaio c.a.), l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di provvedere nel merito:

• alla liquidazione degli emolumenti arretrati in favore dei Segretari Comunali che si sono susseguiti nel periodo 2016-2020, in ragione dell’effettivo periodo di copertura dell’incarico;

• all’adeguamento dello stipendio tabellare, il cui nuovo valore annuo lordo a regime è pari ad euro 45.260,77;

Richiamati:

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. n. 165/2001;

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• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• il CCNL Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018;

• il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati altresì:

• il D. Lgs. N. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. N. 126/2014 e smi;

• l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

• l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• l’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

1) PRENDERE ATTO che, in data 17 dicembre 2020, è stato sottoscritto definitivamente il CCNL dell’Area Funzioni Locali – segretario comunale - per il triennio 2016-2018;

2) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 106 del CCNL dell’Area Funzioni locali 17 dicembre 2020:

• lo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari comunali è pari ad euro 45.260,77, da corrispondersi per 13 mensilità;

• a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza dall’anno 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva e viene conglobata nello stipendio tabellare;

3) DARE ATTO che per i segretari in servizio alla data del 1° gennaio 2016 (o incaricati successivamente), gli incrementi dello stipendio tabellare, sono rilevati nei prospetti allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

4) PROCEDERE alla liquidazione a favore dei segretari Comunale in servizio alla data del 1°

gennaio 2016 emolumenti stipendiali arretrati (comprensivi del rateo di tredicesima) per le annualità 2016-2020, come riportati nel prospetto allegato alla presente, al lordo delle trattenute da effettuare in sede di elaborazione del compenso;

5) IMPUTARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 e del principio contabile applicato all.

4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, la spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione sugli stanziamenti deputati al pagamento delle retribuzioni del redigendo bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

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6) PRECISARE che tali somme non sono computate ai fini del rispetto del limite di spesa di personale, corrispondente alla media della triennio 2011/2013, di cui all’art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006;

7) DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

8) DARE ATTO che la presente diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e art. 153, comma 5, del D.

Lgs. N. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica;

Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Concetta Scuotto

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.lgs n° 267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giovanni Marino

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Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal12/02/2021.

Il Messo Comunale Vincenzo Illiano

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PROSP

ETTO CALCOLO ARRETRATI

FASCIA – B 2016 2017 2018 2019 2020 2021

INCREMENTO MENSILE € 20,90 € 63,50 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 INCREMENTO ANNUALE € 271,70 € 825,50 € 1.625,00 € 1.625,00 € 1.625,00

1.625,00

NUOVO TABELLARE

43.582,60

44.136,40

44.935,90

44.935,90

44.935,90

44.935,90 conglobamento dell’IVC € 324,87 € 324,87 € 324,87 € 324,87

NUOVO TABELLARE

45.260,77

45.260,77

45.260,77

45.260,77

ARRETRATI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOT

D.SSA LUCADAMO FABIANA € 250,80 € 825,50 € 1.354,17 € 2.430,47 D.SSA SIMIOLI LAURA € 541,67 € 1.625,00 € 1.625,00 € 125,00 € 3.916,67

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