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Diario fiscale del 18 luglio 2014: l'agevolazione IMU-TASI per gli enti no profit

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Diario fiscale del 18 luglio 2014: l'agevolazione IMU-TASI per gli enti no profit

Pubblicato il 18 luglio 2014

esenzione IMU/TASI enti non profit; studi di settore: errata corrige istruzioni VG40U; CIG e mobilità in deroga: firmato Decreto che autorizza la spesa di 400 mln di euro; Enpals: estensione dei servizi telematizzati; con l’accertamento induttivo vanno riconosciuti i costi presunti senza Iva; deduzione dei costi di collaborazione al vaglio del Fisco; Inps: nuovi criteri di attribuzione della competenza territoriale; accentrate le attività di conferimento ai fondi pensione

Indice:

1) Esenzione IMU/TASI enti non profit: corrispettivo simbolico per le attività socio- sanitarie

2) Studi di settore: errata corrige istruzioni VG40U

3) CIG e mobilità in deroga: firmato Decreto che autorizza la spesa di 400 mln di euro

4) Enpals: estensione dei servizi telematizzati

5) Con l’accertamento induttivo vanno riconosciuti i costi presunti senza Iva 6) Deduzione dei costi di collaborazione al vaglio del fisco

7) Inps: nuovi criteri di attribuzione della competenza territoriale 8) Accentrate le attività di conferimento ai fondi pensione

1) Esenzione IMU/TASI enti non profit: corrispettivo simbolico per le attività socio- sanitarie

il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la risposta n. 5-03221 fornita durante il question time del 16 luglio 2014 in Commissione Finanze alla Camera, ha fornito chiarimenti riguardo l’esenzione da IMU/TASI per le attività sanitarie e socio-sanitarie svolte dagli enti non commerciali.

Secondo la risposta data, quello che conta è lo svolgimento di attività convenzionate col SSN, offerte gratuitamente o a un prezzo non commisurato al costo del servizio.

In particolare, è stato chiesto se, in caso di utilizzazione mista dell’immobile per attività assistenziali e sanitarie, l’esenzione si applichi sull’intero immobile oppure alla sola frazione immobiliare nella quale viene svolta l’attività in regime di convenzione.

Il Ministero dell’Economia ha spiegato che, ai fini dell’esenzione dal tributo, non si fa un riferimento specifico alle strutture ma esclusivamente alle attività convenzionate con il sistema

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parte integrante del sistema sanitario nazionale. Negli altri casi, invece, il beneficio scatta nei soli casi in cui la prestazione è offerta gratuitamente o dietro di un corrispettivo simbolico o, come nel caso di pagamento di “ticket o simili”, tali somme rappresentano una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge in quanto necessaria a garantire la “copertura del servizio universale”.

Infine, riguardo il concetto di “corrispettivo simbolico” lo stesso Ministero precisa che tale importo è destinato a “coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso” e non l’intero costo del servizio.

Tuttavia, il carattere simbolico è legato all’ambito territoriale nel quale viene svolta l’attività che, per tali motivi, può variare da Comune a Comune.

2) Studi di settore: errata corrige istruzioni VG40U

L’Agenzia delle entrate, con una nota del 17 luglio 2014, comunica che le istruzioni dei righi F01, F05 e F29, campo 1, del modello VG40U contengono dei refusi e saranno oggetto di modifica in modo da renderle coerenti con quelle approvate per il periodo di imposta 2012, primo anno di applicazione dello studio.

In particolare:

Rigo F01:

– deve essere eliminato l’inciso “• dei ricavi derivanti dall’affitto di un ramo d’azienda;”;

– dopo l’inciso “Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (da indicare nel rigo F05)”, il “;” è sostituito da

“.” ed è inserito il seguente periodo “Nel presente rigo devono essere indicati anche i ricavi derivanti dall’affitto di aziende;”.

Rigo F05:

devono essere eliminate le seguenti parole “– i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all’estero. Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 20 e del 29 maggio 2012, alle condizioni previste, rispettivamente, dalle seguenti disposizioni:

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• articolo 4, comma 5-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 4;

• articolo 1, comma 556, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

• articolo 8, comma 3, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

– i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento;”.

Rigo F29, campo 1:

L’inciso “Si precisa che i contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l’azienda non devono indicare nel presente rigo il valore dei beni strumentali mobili dell’azienda affittata o concessa in usufrutto.” deve essere sostituito dal seguente “Si precisa che i contribuenti che concedono in affitto l’azienda devono indicare nel presente rigo il valore dei beni strumentali mobili dell’azienda affittata.”.

3) CIG e mobilità in deroga: firmato Decreto che autorizza la spesa di 400 mln di euro È stato firmato, nella giornata del 16 luglio 2014, il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia, con il quale viene autorizzata la spesa di 400 milioni per consentire il pagamento integrale delle somme ancora dovute ai titolari dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga, per il periodo fino al 31 dicembre 2013 e le prime quote per il 2014.

Nei prossimi giorni il Ministero del Lavoro individuerà risorse per ulteriori 400 milioni da destinare al pagamento dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga per l’anno 2014, definendo, nello stesso tempo, i criteri per l’utilizzazione di entrambi gli strumenti.

4) Enpals: estensione dei servizi telematizzati

L’Inps, con il messaggio n. 6058 del 16 luglio 2014, comunica l’estensione, anche per la presentazione delle domande di estratto conto certificativo – Fondo Lavoratori dello Spettacolo e Fondo Sportivi Professionisti – dei medesimi canali e le medesime modalità di inoltro in via telematica previsti per la gestione privata.

La presentazione delle istanze di estratto conto certificativo, quindi, sarà effettuata, in via esclusiva, con le modalità di seguito indicate, a decorrere dal 1 agosto 2014.

In particolare, la presentazione delle domande di estratto conto certificativo potrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali, secondo le modalità già previste per le altre istanze di prestazioni previdenziali inoltrate in via telematica e già illustrate con la circolare n.

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156 dell’8 novembre 2013, alla quale si rimanda:

– WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine”;

– Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

– Contact Center – chiamando da rete fissa il numero verde 803164 oppure da telefono cellulare il numero 06164164 a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico. Il Contact Center fornirà al cittadino tutte le informazioni in materia, nonché l’assistenza in merito al servizio web per orientarlo al corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi.

Il prodotto WebDom da selezionare sulle procedure telematiche è denominato ‘Estratto conto certificativo Ex Enpals’.

5) Con l’accertamento induttivo vanno riconosciuti i costi presunti senza Iva

Accertamento induttivo con IVA a detrazione “limitata”. Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 14703 del 27 giugno 2014), l’Ufficio in tale sede non può mai riconoscere l’IVA afferente ai costi induttivamente determinati.

In sede di accertamento induttivo puro, l’Ufficio è tenuto a riconoscere presuntivamente i costi relativi ai ricavi induttivamente calcolati, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, mentre nella ricostruzione indiretta del volume d’affari, per quanto concerne la detrazione IVA afferente all’acquisto di beni e di servizi, può essere riconosciuta soltanto l’imposta effettivamente versata in rivalsa e risultante dalle liquidazioni periodiche presentate.

La giurisprudenza di legittimità ha ormai ampiamente confermato che l’Amministrazione finanziaria deve accertare l’imponibile e quindi il reddito effettivo dei contribuenti e non solo i ricavi, sicché, anche in caso di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2 del DPR 600/1973, l’Ufficio, nell’accertare il reddito effettivo, qualora per determinati proventi non sia possibile addivenire ai costi, deve determinare questi ultimi induttivamente e riconoscerli in deduzione dal maggior reddito accertato (Cass. nn. 3995/2009 e 28028/2008).

Adesso, la Suprema Corte, da un lato ha confermato quanto sopra esposto, dall’altro ha fornito un importante principio per quanto concerne l’accertamento induttivo ai fini dell’IVA. È stato evidenziato, innanzitutto, che l’accertamento induttivo puro ai fini delle dirette si differenzia sostanzialmente da quello riguardante l’IVA di cui all’art. 55 del DPR 633/1972, atteso che, mentre il primo tende alla ricostruzione del reddito d’impresa realizzato dal contribuente, il secondo mira alla rideterminazione del volume d’affari dell’attività. La conseguenza è che, nella ricostruzione IVA, l’Ufficio non può riconoscere induttivamente la detrazione dell’IVA riguardante i costi determinati presuntivamente insieme ai ricavi (ai fini delle imposte dirette), ma, ai sensi del citato art. 55, può essere soltanto riconosciuta in detrazione quell’imposta effettivamente versata dal contribuente in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi, sempreché la stessa risulti dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 27 del DPR 633/1972.

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In sostanza, secondo la Cassazione, in sede di accertamento induttivo puro, l’Ufficio è tenuto a riconoscere sempre dei costi presuntivamente determinati, insieme ai ricavi induttivamente calcolati, ai fini delle imposte dirette, mentre per la detrazione IVA ex art. 19 del DPR 633/1972 sono richieste due condizioni: l’effettiva corresponsione dell’imposta in rivalsa e l’annotazione nelle liquidazioni periodiche. È evidente, pertanto, che, gli Uffici, in sede di accertamento induttivo puro, non possono mai riconoscere quell’IVA afferente ai costi induttivamente determinati.

Più problematica diviene, invece, la questione, quando la possibile detrazione IVA attenga a fatture d’acquisto, per le quali sia stata corrisposta l’IVA in rivalsa, ma che non sono state annotate nelle liquidazioni periodiche. In sede di accertamento induttivo, l’Ufficio non dovrebbe ammetterne la detrazione, come confermato anche dalla Cassazione con le statuizioni sopra riportate e contenute nella pronuncia in commento.

Tuttavia, una parte della giurisprudenza di merito si è espressa diversamente e, richiamando i principi comunitari in materia, ha stabilito la disapplicazione dell’art. 55 perché, nel caso di specie, non consentiva di effettuare la detraibilità dell’IVA corrisposta dalla società ricorrente, riferita a fatture di acquisto elencate dalla GdF nel PVC, il cui pagamento era stato confermato anche dall’Ufficio, che non ne aveva contestato né l’esistenza né l’inerenza (C.T. Prov. Cosenza 7 aprile 2010 n. 191/7/10). D’altro canto, già la Corte Costituzionale, con l’ordinanza 115 del 1997, sebbene senza disapplicare la norma, aveva riconosciuto di fatto la detraibilità dell’IVA in questi casi.

Invero, potrebbe deporre a favore della detrazione dell’IVA in oggetto anche il consolidato filone della giurisprudenza comunitaria secondo cui sono irrilevanti, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta, inadempimenti o irregolarità attinenti ad obblighi non incidenti sulle condizioni essenziali (Corte giustizia sent. 12 luglio 2012, causa C-284/11, punto 68; sent. 20 giugno 2013, causa C-259/12, punti 31, 32 e 38). La Corte Ue ha altresì stabilito che la violazione è da ritenersi irrilevante sul piano del rapporto impositivo laddove l’Amministrazione fiscale competente disponga egualmente delle informazioni necessarie per verificare che il soggetto passivo, in quanto destinatario delle transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e quindi titolare del diritto di detrarre l’imposta assolta a monte (Corte giustizia sent. 8 maggio 2008 cause riunite C-95 e 96/07, punto 64; sent. 30 settembre 2010, causa C-392/09, punto 40).

6) Deduzione dei costi di collaborazione al vaglio del fisco

Fattura e relativo contratto di collaborazione potrebbero non essere sufficienti per la deduzione fiscale. L’Amministrazione finanziaria deve però dimostrare con elementi probatori anche di tipo presuntivo che le operazioni non sono state mai poste in essere.

La Corte di Cassazione, con la decisione n. 14704 del 27 giugno 2014, ha esaminato il caso di una società che aveva ricevuto delle fatture molto generiche per servizi, ed a supporto delle stesse aveva esibito dei contratti di collaborazione. Il Fisco, però, riteneva che le operazioni sottostanti, in realtà, non fossero mai state poste in essere e, quindi, aveva

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La Suprema Corte, riprendendo la sua giurisprudenza pregressa, ha nuovamente ribadito che la fattura, se redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72, è documento idoneo a legittimare la deduzione di un costo, lasciando presumere la verità di quanto in essa indicato. Tuttavia, se una fattura è regolare, infatti, non significa che la stessa sia sufficiente per la deduzione e, soprattutto, non sia contestabile da parte del Fisco; la sua regolarità, infatti, comporta soltanto che l’Amministrazione finanziaria, ai fini della contestazione, debba dimostrare, mediante adeguati elementi probatori anche di tipo presuntivo, che le operazioni sottostanti non siano mai state poste in essere.

Dalla pronuncia della Suprema Corte si possono desumere alcune indicazioni operative di interesse: è sempre opportuno redigere dei contratti scritti, da registrare o comunque da stipulare anche mediante scambio di corrispondenza (data certa) nei quali siano dettagliatamente elencate le prestazioni in oggetto e da cui sia possibile desumere le modalità (razionali/logiche) di calcolo dei corrispettivi pattuiti (anche al fine di evitare rilievi di “inerenza quantitativa”), utilizzare fatture ossequiose dei requisiti di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (natura, qualità e quantità dei servizi o dei beni ed, in caso di contratto, riferimento allo stesso) ed, infine, conservare documentazione probatoria “ausiliaria” (mail, fax, ordini, anche di amministrazione interna) da esibire in caso di contestazione da parte del Fisco, ricordando che, comunque, una volta che quest’ultimo abbia provato anche presuntivamente l’inesistenza delle operazioni, l’onere probatorio si ribalta sul contribuente.

7) Inps: nuovi criteri di attribuzione della competenza territoriale

L’Inps ha pubblicato la circolare n 93 del 17 luglio 2014 sulla “Gestione diretta delle attività relative alla riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni per malattia e altre prestazioni per i lavoratori assicurati ex IPSEMA. Nuovi criteri di attribuzione della competenza territoriale”.

Come noto, dal 1° gennaio 2014, l’Inps è subentrato nella gestione diretta delle attività relative all’accertamento e riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale assicurato all’ex IPSEMA (art. 10 comma 3 del decreto legge 76/2013 convertito con modificazioni dalla legge 99/2013).

L’Istituto, con circolare congiunta INPS-INAIL n. 179 del 23 dicembre 2013, ha emanato le prime istruzioni operative affidando, in un primo periodo transitorio, la gestione delle attività in argomento alle Direzioni provinciali di Genova, Napoli, Palermo, Trieste, Messina e Bari ed alle Agenzie di Molfetta e Mazara del Vallo (punto 11 della circolare menzionata).

Questa soluzione è scaturita dall’opportunità di adottare un modello organizzativo analogo a quello in uso presso il disciolto IPSEMA e, successivamente, presso l’INAIL (che, come noto, è immediatamente subentrato nelle attività dell’ex IPSEMA prima che queste passassero definitivamente all’Istituto) al fine di garantire la continuità del servizio e di evitare quanto più possibile disagi all’utenza interessata. Il criterio di attribuzione delle competenze tra le diverse Strutture INPS sopra menzionate avviene sulla base del compartimento marittimo di iscrizione della nave e, per la sola Regione Sicilia, anche sulla base della residenza degli assicurati.

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Il monitoraggio delle attività svolte durante questi mesi ed analisi amministrative e procedurali più approfondite hanno confermato l’esigenza – già evidenziata nella citata circolare 179/2013 – di distribuire in modo più omogeneo su tutto il territorio nazionale la gestione delle prestazioni in argomento, sia per alleggerire i carichi di lavoro delle Strutture territoriali finora coinvolte, sia per giungere gradatamente all’integrazione delle attività in questione nei sistemi operativi e procedurali che l’Istituto adotta nella gestione delle prestazioni a sostegno del reddito a favore della generalità dei lavoratori assicurati.

I nuovi criteri di attribuzione della competenza sono stati individuati tenendo conto inoltre delle istanze espresse dai lavoratori e dai datori di lavoro del settore marittimo in merito all’esigenza di individuare un maggior numero di Strutture INPS competenti nella gestione delle prestazioni in argomento.

8) Accentrate le attività di conferimento ai fondi pensione

Accentrate presso la direzione centrale previdenza delle attività di conferimento ai fondi pensione delle posizioni di previdenza complementare connesse agli accantonamenti figurativi dei Tfr e dei Tfs dei dipendenti pubblici iscritti alle gestioni del fine servizio (ex Enpas ed ex Inadel).

Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 94 del 17 luglio 2014.

In attuazione del programma obiettivo 5.3.3 del piano della performance 2013 dell’Istituto, si è provveduto a completare e rilasciare le procedure gestionali ed i processi lavorativi per la gestione accentrata dei conferimenti ai fondi pensione, ai sensi dell’art. 2 del Dpcm 20 dicembre 1999 come successivamente modificato, degli accantonamenti figurativi Tfr e Tfs dei dipendenti pubblici aderenti alla previdenza complementare e iscritti ai fini Tfs e Tfr all’Inps presso la gestione dipendenti pubblici (ex Enpas ed ex Inadel).

Le attività in argomento, pertanto, non dovranno più essere svolte dalle direzioni provinciali e territoriali dell’Istituto.

Questa novità organizzativa consentirà, per un verso, una razionalizzazione ed una semplificazione dei flussi informativi e finanziari verso i fondi pensione, per i quali l’attività di riconciliazione dei predetti risulterà più agevole, e, per altro verso, di liberare risorse presso le sedi che potranno essere dedicate all’individuazione ed alla soluzione delle anomalie delle adesioni e delle posizioni di previdenza complementare.

Decorrenza del subentro nelle attività di conferimento da parte della direzione centrale previdenza della gestione dipendenti pubblici e attività di chiusura dei conferimenti già eseguiti dalle sedi provinciali e territoriali

Dal 24 luglio 2014 le direzioni provinciali e territoriali Inps, gestione dipendenti pubblici, non dovranno più effettuare i conferimenti delle posizioni figurative di previdenza complementare dei dipendenti pubblici iscritti all’Istituto ai fini Tfs e Tfr. Pertanto, a partire dalla predetta data, tutte le posizioni figurative di previdenza complementare che diventeranno conferibili per

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effetto di cessazioni di rapporti di lavoro (non seguiti immediatamente da rapporti presso pubbliche amministrazioni iscritte ai fini Tfs e Tfr all’istituto) saranno definite dall’ufficio 3 Tfs, Tfr, Asv e previdenza complementare della direzione centrale previdenza della gestione dipendenti pubblici e le sedi non avranno più la possibilità di conferirle ai fondi.

Le direzioni provinciali e territoriali – gestione dipendenti pubblici dovranno portare a conclusione le attività di predisposizione delle determinazioni di spesa e pagamento di tutti i conferimenti già eseguiti entro il 6 agosto 2014, per i quali occorrerà effettuare, pertanto, con la massima celerità, le attività descritte dal punto e) al punto i) del paragrafo 4 della nota operativa Inpdap 42 del 28 luglio 2009, come successivamente modificata dalla nota operativa Inpdap 14 del 21 aprile 2010, dalla circolare 81 dell’8 giugno 2012, dal messaggio hermes 11166 del 10 luglio 2013.

Con riferimento all’applicativo gestionale:

– la funzionalità SIN-PC per la predisposizione dei conferimenti (menù Conferimenti/Crea conferimento) sarà disponibile fino al 23 luglio 2014;

– le funzionalità SIN-PC per la predisposizione delle determine (menù Determine/Determine conferimenti) e l’annullamento del conferimento (menù Conferimenti/Annulla conferimento) saranno disponibili fino al 6 agosto 2014.

Riepilogo attività di gestione della previdenza complementare che rimangono in capo alle sedi

Restano di competenza delle direzioni provinciali e territoriali – gestione dipendenti pubblici le attività relative alle adesioni nonché gli interventi presso le amministrazioni per verifiche relative a stato giuridico e retribuzioni che influiscono sulle posizioni di previdenza complementare.

Adesioni ed altri eventi relativi all’adesione

Le sedi continueranno a svolgere le attività di registrazione delle adesioni e degli altri eventi relativi all’iscrizione al fondo come il cambio dell’aliquota aggiuntiva volontaria o la registrazione della dichiarazione di responsabilità della cessazione del rapporto di lavoro, non seguita immediatamente da un successivo rapporto di lavoro con iscrizione all’Istituto ai fini Tfs e Tfr.

Si elencano, di seguito, le principali circolari, note e messaggi recanti le istruzioni operative per le attività prima ricordate.

– nota operativa Inpdap n. 33 del 26 novembre 2008 – nota operativa Inpdap n. 23 del 24 maggio 2010

– nota operativa Inpdap n. 31 del 26 settembre 2011 (con riferimento alle adesioni Fopadiva) – circolare Inps n. 109 del 13 settembre 2012

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– circolare Inps n. 69 del 30 aprile 2013 – messaggio Inps n. 12859 del 7 agosto 2013

– messaggi Inps n. 12445 del 1° agosto 2013 e n. 19384 del 28 novembre 2013 (adesioni al fondo Sirio da parte del personale dell’Inps)

Intervento presso le amministrazioni per controlli e rettifiche in tema di dati anagrafici ed associativi contenuti nelle adesioni e retribuzioni e servizi utili

Restano in capo alle direzioni provinciali anche le attività di intervento presso le pubbliche amministrazioni finalizzate a segnalare ed acquisire, ai fini del completamento o della correzione delle posizioni figurative, gli elementi relativi al servizio ed alle retribuzioni utili.

Sulla base delle indicazioni che perverranno dalla competente direzione centrale anche d’intesa con i fondi pensione, le sedi continueranno a verificare ed a chiedere interventi correttivi e di rettifica (prevalentemente mediante la ListaPosPa dell’Unimens) in materia di:

– adesioni;

– regimi di fine servizio (TFR, OPTANTE) – dati retributivi e contributivi

– cessazione del rapporto di lavoro.

Vincenzo D’Andò

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