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Diario quotidiano del 25 novembre 2014: a breve la scadenza del saldo IMU/TASI 2014: riepilogo generale

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Diario quotidiano del 25 novembre 2014: a breve la scadenza del saldo IMU/TASI 2014: riepilogo generale

Pubblicato il 25 novembre 2014

GDF: nuove direttive per snidare gli evasori fiscali; enti non profit “commerciali” ai fini comunali non presentano la dichiarazione IMU/TASI ENC; l’acconto Ivafe di novembre 2014 tiene conto delle modifiche apparse in G.U.; CUD 2015: primo passo verso l’ambizioso progetto della “dichiarazione precompilata”; invio modello 730 precompilato: prova “diabolica” per togliersi le responsabilità; a breve la scadenza del saldo IMU/TASI 2014

Indice:

1) GDF: nuove direttive per snidare gli evasori fiscali

2) Enti non profit “commerciali” ai fini comunali non presentano la dichiarazione IMU/TASI ENC

3) L’acconto Ivafe di novembre 2014 tiene conto delle modifiche apparse in G.U.

4) CUD 2015: primo passo verso l’ambizioso progetto della “dichiarazione precompilata”

5) Invio modello 730 precompilato: prova “diabolica” per togliersi le responsabilità 6) A breve la scadenza del saldo IMU/TASI 2014

1) GDF: nuove direttive per snidare gli evasori fiscali

La Guardia di Finanza, lo scorso 19 novembre, ha diffuso la circolare che rivede l’attività di contrasto all’evasione, all’elusione e alle altre frodi fiscali.

Tra gli interventi previsti:

La banca dati Siva per rilevare la presenza di segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio;

– l’applicativo Amico tramite un 2° applicativo Scopro che consente di verificare la presenza fino a un massimo di 500 soggetti ad alta capacità contributiva, ivi compresi consistenti movimenti di capitali.

Fermi restando tutti i sistemi di monitoraggio e rendicontazione statistica in atto in uso si dispone che, al termine di ogni intervento ispettivo concluso a far data dal 1° gennaio 2015 con rilievi in tema di imposte sui redditi, la pattuglia che ha condotto la verifica o il controllo procede alla determinazione, articolo di stima, dell’imposta evasa, applicando alla maggiore base

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da considerarsi sperimentale e quindi potrà essere modificate o integrata dopo un adeguato periodo di concreta applicazione.

Piccole aziende

Le piccole aziende saranno scovate dai movimenti delle merci. Questo emerge dalla circolare della GDF del 19 novembre 2014 che opera un importante distinguo, nell’ambito dei controlli agli evasori totali, tra i contribuenti di piccole e medie dimensioni e le strutture invece più organizzate per le quali è possibile configurare la costituzione di stabili organizzazioni in Italia o la simulazione di residenza fittizia all’estero.

Più controlli a tavolino. Meno scelte spettacolari. Le direttive del Comando generale della GdF in tema di controlli fiscali traggono origine da varie esigenze operative e confermano l’importanza della coerenza di fondo delle strategie del Corpo.

La circolare della GDF si muove sulla falsariga del documento di economia e finanza 2014 deliberato dal Consiglio dei ministri l’8 aprile 2014:

– maggiore equità, certezza, trasparenza e semplificazione del sistema fiscale;- collaborazione con i contribuenti per agevolare adempimenti fiscali spontanei;- migliore sfruttamento banche dati e cooperazione internazionale.

Più visite a sorpresa ai contribuenti di minori dimensioni. Si continua con il recupero di base imponibile, e quindi con le indagini di polizia giudiziaria, segnalazioni di operazioni sospette, anche a seguito del confronto tra flussi finanziari e situazioni reddituali.

Nel 2015 la quantità degli interventi nominativi verso i contribuenti di minori dimensioni scenderà dal 70 al 50% lasciando quindi più spazio a quelli extra-programma.

Maggiore flessibilità nel contrasto al sommerso d’azienda. La GDF differenzierà gli approcci ispettivi:

– sulla base della tipologia del contribuente;

– delle effettive dimensioni dell’attività economica svolta;

– delle concrete modalità evasive realizzate.

Imprese e lavoratori autonomi contatto con il pubblico

Soggetti a controllo sono anche le imprese e lavoratori autonomi (solo titolare o al più pochi soggetti) a contatto con il pubblico che evadano tramite:

– l’omessa certificazione di corrispettivi, ricavi o compensi;

– l’omessa dichiarazione (che spesso avviene da chi gli scontrini li emette regolarmente);

generalizzato ricorso all’uso del contante e destinando i proventi in nero a consumi privati di difficile tracciabilità.

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Ricostruzione del volume d’affari

La GDF privilegia l’intervento con “I sistemi di ricostruzione indiretta del ciclo d’affari” con queste modalità:

– sulla movimentazione delle merci, attraverso i cosiddetti “controlli per valore”, l’applicazione di percentuali di ricarico, la rilevazione e l’analisi degli indici di rotazione dei magazzini;

– su dati relativi ad altri fattori della produzione;

– su altri elementi di fatto o documentali.

Cosa viene considerato

Ai fini della segnalazione a verbale, gli elementi reddituali di carattere negativo risultanti da documentazione, esibita dal contribuente o reperita in sede di accesso: Proveniente da Pa, soggetti a funzioni certificative – quali notai, avvocati e così via – ovvero da terzi qualificati formalmente interessati a rapporti commerciali o contrattuali con il contribuente, ivi compresi trasporti di materie prime o movimentazioni di magazzino, con esclusione di semplici dichiarazioni di parte o scritture private;

– relativa a operazioni attinenti titoli di credito in genere, quali assegni o moduli bancari da cui risulti l’effettuazione di pagamenti, oppure cambiali.

La GDF, infine, ricorda che cosa ha introdotto di recente prima di quest’ultima circolare:

– l’ampliamento dei casi di deroga alle competenze ordinarie dei Reparti per l’esecuzione delle verifiche;

– l’attribuzione di competenze operative al Nucleo speciale entrate;

– l’estensione delle proiezioni dei Nuclei di polizia tributaria in taluni casi in sede di capoluogo di regione;

– il possibile ricorso al modulo ispettivo di controllo nei confronti degli evasori totali, in presenza di alcune condizioni.

Nel prossimo anno seguirà poi una circolare in materia di programmazione operativa ancora più completa.

2) Enti non profit “commerciali” ai fini comunali non presentano la dichiarazione IMU ENC

Gli enti non commerciali che non sono esonerati non devono presentare la dichiarazione IMU ENC.

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del 24 novembre 2014).

Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione IMU (infatti, non riguarda anche la TASI, poiché istituita dopo) per gli anni 2012 e 2013, inizialmente previsto per lo scorso 30 settembre, è stato posticipato al 30 novembre 2014 (ovvero al 1° dicembre in quanto il 30 novembre è domenica) dal D.M. 23 settembre 2014. A regime, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. In assenza di variazioni il modello non va ripresentato.

L’obbligo di presentare la dichiarazione interessa gli enti non commerciali in possesso di uno o più immobili destinati almeno parzialmente all’esercizio, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992.

In base a questa disposizione, sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), Tuir, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Per gli immobili ad uso promiscuo, invece, l’esenzione spetta limitatamente alla superficie destinata ad attività non profit. L’esenzione è rapportata alla porzione di immobile in cui si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione della superficie immobiliare adibita esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui tale soluzione non sia praticabile, invece l’imposta si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile risultante dal modello.

Dunque, gli enti non commerciali che non si trovano nelle condizioni per potere beneficiare dell’esenzione del tributo locale (ad esempio, perché proprietari di immobili all’interno dei quali non si svolgono le attività “agevolate” o dove vengono svolte con modalità commerciali o che sono concessi in locazione) non devono presentare la dichiarazione IMU Enc. Gli stessi soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU “ordinaria” (quella su modello cartaceo, approvata con D.M. 30 ottobre 2012) ove ne ricorrano i presupposti. Viene inoltre ricordato che la situazione deve essere verificata per ciascun comune nel quale si posseggano immobili.

Il MEF ribadisce che l’agevolazione prevista dall’art. 73, comma 1, lettera c) del Tuir è diversa da quelle eventualmente riconosciute da ogni singolo comune per le Onlus. Nel primo caso, infatti, non occorre che il comune approvi una particolare disposizione regolamentare, mentre, secondo quanto prevede l’art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997, i comuni possono “deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”. Quest’ultima disposizione ha una finalità diversa dall’esenzione disposta in generale per gli enti non commerciali e può essere utilizzata dall’ente impositore laddove ritenga di dover concedere una particolare agevolazione alle Onlus, anche indipendentemente dal rispetto dei requisiti e dei criteri previsti dalla legge per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992.

Altro chiarimento ha riguardato anche l’assoggettabilità alla TASI dell’ente non commerciale che si trova in affitto.

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A tal fine, il MEF ribadisce che l’obbligo impositivo va verificato in primo luogo in capo al titolare del diritto reale (proprietario, usufruttuario ecc.) e conseguentemente va poi “ribaltato” sul conduttore.

Ad esempio, si può, quindi, sostenere che, se il comune ha fissato allo zero per mille l’aliquota per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nulla è dovuto, a titolo di TASI, da parte dell’ente non commerciale occupante.

Il MEF ha concluso il proprio intervento affermando che l’Agenzia delle entrate non ha predisposto il software di compilazione per la dichiarazione IMU Enc relativamente alle annualità 2012 e 2013, ma solo quello di controllo. Poiché la trasmissione del modello deve avvenire solo con modalità telematiche, gli operatori, loro malgrado, sono quindi obbligati a acquistare l’apposito software idoneo a creare il file telematico da sottoporre a controllo e quindi da inviare all’Agenzia delle entrate.

Immobili senza variazioni

Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che nell’ipotesi di un ente non

commerciale che svolge solo attività istituzionali, proprietario di immobile già prima degli anni 2012 e 2013, l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU-TASI ENC il 1° dicembre 2014, sussiste anche se non sono intervenute variazioni.

A differenza della dichiarazione generica, che resta valida anche per le annualità successive nelle ipotesi in cui le condizioni sostanziali rimangono invariate, la dichiarazione di 2esenzione no-profit” deve essere presentata ogni anno per far valere il diritto all’esenzione totale o parziale.

Immobili imponibili e esenti in più Comuni

Nell’ipotesi in cui lo stesso Ente non commerciale possieda più immobili in diversi comuni, di cui per alcuni ricorrono le condizioni di esenzione ed altri sono totalmente imponibili (ad esempio immobili locati), devono essere effettuate più dichiarazioni in ciascun Comune.

Il Dipartimento delle Finanze chiarisce, in particolare, che la dichiarazione IMU- TASI ENC (speciale) deve essere presentata, in via telematica, esclusivamente per gli immobili degli enti non commerciali che si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dell’esenzione totale o parziale. Allo stesso comune, per gli immobili totalmente imponibili, va presentata una ulteriore dichiarazione su modello cartaceo (ordinaria), ma solo se ricorrono i presupposti, ossia se ci sono variazioni sostanziali rispetto all’ultima dichiarazione presentata.

Naturalmente, per gli immobili totalmente imponibili ubicati in comuni diversi resta l’obbligo della dichiarazione su modello cartaceo (ordinaria), ai singoli comuni, ma solo se sono intervenute variazioni sostanziali rispetto all’ultima dichiarazione presentata.

A tal fine si ricorda che, in assenza di variazioni, si considerano valide anche le dichiarazioni già presentate ai fini ICI.

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Immobili detenuti in fitto

La scadenza del 1° dicembre 2014 non interessa gli Enti no-profit che

detengono l’immobile utilizzato per l’attività istituzionale a titolo di locazione.

Quest’anno, infatti, l’adempimento riguarda soltanto l’IMU, poiché l’obbligo dichiarativo concerne le annualità 2012 e 2013. La TASI, invece, che è dovuta anche dal detentore, si applica dal 2014 e di conseguenza l’obbligo

dichiarativo ai fini dell’esenzione dovrà essere assolto, per la prima volta, il 30 giugno 2015.

Il Dipartimento delle Finanze sottolinea, inoltre, che “La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui all’art. 1, co. 681 della Legge n. 147/2013, è pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”.

Requisiti soggettivi per le ONLUS

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione anche le ONLUS devono rispettare il requisito soggettivo stabilito dall’art. 7, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 e, pertanto, devono rientrare nei soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. c), del TUIR (enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato).

In presenza del requisito soggettivo, dunque, non occorre che il comune approvi una particolare disposizione regolamentare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 460 del 1998, per beneficiare dell’esenzione IMU-TASI ENC. La

predetta norma – in base alla quale i comuni possono “deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro

pertinenza e dai connessi adempimenti” – ha, infatti, una finalità diversa, e cioè quella di consentire all’ente impositore la facoltà di concedere, laddove ritenga, una particolare agevolazione alle ONLUS, anche indipendentemente dal rispetto dei requisiti e dei criteri previsti dalla legge per l’applicazione dell’esenzione di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i).

3) L’acconto Ivafe di novembre 2014 tiene conto delle modifiche apparse in G.U.

Le modifiche apparse sulla G.U. influenzano il calcolo dell’acconto Iva di novembre 2014.

Difatti, lo scorso 10 novembre è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la “legge europea 2013-bis” n. 161/2014 (in vigore dal 25 novembre 2014), che ha riscritto, con decorrenza 2014, il presupposto impositivo dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) e ha fornito delle precisazioni in merito all’ambito oggettivo di applicazione del tributo.

L’articolo 9 della legge 161/2014 ha modificato i commi 18, 20 e 21 dell’articolo 19 del Dl 201/2011 (“decreto Monti”), che ha introdotto l’Ivafe nel nostro ordinamento, precisando che l’imposta patrimoniale sulle ricchezze detenute all’estero non si applica più sulle attività finanziarie ma sui prodotti finanziari, sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero

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dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

In precedenza, invece, si estendeva l’applicazione della medesima alla più ampia categoria delle attività finanziarie (per esempio, valute estere, metalli preziosi, partecipazioni in società estere, polizze assicurative, contratti derivati, eccetera).

La modifica normativa si è resa necessaria allorché la Commissione europea, con l’avvio del procedimento Eu Pilot 5095/13/Taxu, ha evidenziato il problema della disparità di trattamento tra l’imposta di bollo sui prodotti finanziari e quella sulle attività finanziarie.

Acconto

Dunque, la decorrenza delle modifiche è fissata a partire dal periodo di imposta 2014, pertanto il contribuente, nel calcolo del secondo acconto (novembre 2014), utilizzando il metodo previsionale, potrà basarsi su una base imponibile più leggera (al netto delle attività finanziarie non più imponibili) e sottrarre quanto versato in occasione del primo acconto di giugno/luglio.

I contribuenti che hanno calcolato il primo anticipo tenendo conto esclusivamente delle attività ora non più imponibili, possono evitare di versare la seconda rata di acconto e, nel caso abbiano versato delle somme in precedenza, possono compensarle o chiederle a rimborso nella prima dichiarazione dei redditi che presenteranno. Infine, coloro che si avvalgono della scelta di versare in via previsionale solo il secondo acconto di novembre, potranno calcolare il dovuto esclusivamente utilizzando come base di calcolo le attività finanziaria ancora imponibili.

Bollo

Con l’attuale disciplina via le disparità rispetto al Bollo. La tassazione interessa i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 48/2012, ha rilevato che, ai fini dell’applicazione del Bollo (articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972), devono essere considerati anche i prodotti finanziari detenuti all’estero oggetto di un contratto di amministrazione di una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti. Riguardo a tali prodotti, non trova dunque applicazione l’imposta sulle attività finanziarie.

Prima del recente intervento normativo, vi erano dubbi sul trattamento delle attività finanziarie estere. Queste ultime, infatti, potevano essere assoggettate a un’imposizione diversa a seconda che fossero detenute direttamente da persone fisiche, da società fiduciarie residenti oppure da persone giuridiche.

Ivafe

L’Ivafe è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia per le attività finanziarie detenute all’estero. La legge 228/2012 ha differito la sua istituzione dal 2011 al 2012, con un’aliquota iniziale dell’1‰, incrementata al 2‰ a decorrere da quest’anno.

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L’introduzione del tributo deriva da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo.

Le modifiche apportate dalla “legge europea 2013-bis” hanno lo scopo di allineare il presupposto impositivo dell’Ivafe all’imposta di bollo dovuta su alcune attività finanziarie intrattenute in Italia.

4) CUD 2015: primo passo verso l’ambizioso progetto della “dichiarazione precompilata”

La bozza del modello “Certificazione unica” (CUD 2015), relativo al periodo d’imposta 2014, che dal prossimo anno sostituirà il vecchio modello Cud, arricchita di dati e con l’ambito dei destinatari ampliati, è ormai disponibile in rete, completa ora con le sue istruzioni e le specifiche tecniche di compilazione.

Il nuovo modello di dichiarazione, propedeutico alla compilazione della maggior parte delle dichiarazioni fiscali, costituisce il primo passo verso l’ambizioso progetto della “dichiarazione precompilata”.

Destinatari

Oltre ai tradizionali destinatari del Cud – lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato – la nuova Certificazione Unica, infatti, riguarderà anche i redditi erogati ai lavoratori autonomi (professionisti), ai percettori di provvigioni comunque denominate e ai percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d’acconto o d’imposta.

Il nuovo modello includerà poi sezioni anche per i dati dei familiari del dipendente o pensionato, per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia, e quelli dei professionisti.

Per i familiari a carico, il modello CU 2015 si arricchisce di una tabella che include tutti i dati che sono serviti per l’attribuzione delle relative detrazioni, mentre nella sezione dedicata ai professionisti vanno indicati il totale delle somme loro corrisposte, l’importo non soggetto a ritenuta, le spese rimborsate, l’imponibile e le ritenute di anni precedenti oltre ai contributi previdenziali.

L’aggiunta dei nuovi soggetti e dei nuovi dati è stata fatta in vista proprio della concretizzazione dell’operazione “dichiarazione precompilata”, che, a partire dal nuovo anno, dovrebbe vedere circa 20 milioni di contribuenti alle prese con il 730 precompilato.

Sostituti d’imposta

Una novità riguarda anche i sostituti d’imposta. Questi, infatti, saranno tenuti non solo a consegnare la Certificazione Unica 2015 ai percettori, inviando il riepilogo dei redditi 2014 ai loro sostituiti entro il prossimo 28 febbraio, ma dovranno anche trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 9 marzo 2015 (la scadenza fissata del 7 marzo cade di sabato).Se nel corso del 2014 sono state effettuate operazioni straordinarie che hanno determinato il passaggio di personale dipendente da un sostituto d’imposta all’altro, sarà

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unicamente cura del nuovo sostituto inviare la comunicazione, evidenziando separatamente le somme corrisposte dal primo sostituto d’imposta. (Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, nota del 24 novembre 2014)

5) Invio modello 730 precompilato: prova “diabolica” per togliersi le responsabilità Sugli intermediari che invieranno le dichiarazioni precompilate piomberà l’automatico trasferimento su di loro della responsabilità tributaria del contribuente. Tranne che non ci sia il dolo o la colpa grave del cliente, ma provarlo sarà pressoché “diabolico”.

La semplificazione dimentica i giovani commercialisti. Decreto Semplificazioni – Dichiarazioni precompilate:

esclusiva responsabilità del professionista per le imposte del cliente, in caso di visto infedele, esclusa solo in caso di dolo o condotta gravemente colposa del contribuente.

Disegno di Legge di Stabilità – Nuovo regime dei minimi:

la soglia minima per accedere ai “nuovi minimi” destinata alle attività professionali passa dai vecchi € 30.000 ad € 15.000.

L’intenzione di creare un sistema più equo e trasparente, annunciata dalla delega fiscale, sembra non aver ispirato né l’una né l’altra disposizione.

E’ indubitabile che la procedura telematica su cui si reggerà la rivoluzione copernicana del 730 – precompilato, unita ad un sistema tributario, estremamente complesso ed instabile come il nostro, non sarà accessibile a tutti e condurrà al necessario ricorso al dottore commercialista.

Saranno i commercialisti, dunque, a contribuire nel rendere più equa, o meglio, attuabile in concreto, una procedura ancora traballante. Nulla di nuovo in un rapporto Stato/Contribuente, dove il professionista è interprete delle esigenze di entrambe le parti!

Ma a che prezzo?

Gli intermediari che invieranno le dichiarazioni precompilate saranno obbligati ad apportare un rinnovato e perverso visto di conformità che comporterà l’automatico trasferimento su di loro della responsabilità tributaria del contribuente. Tutto ciò accadrà, a meno che non ci sia il dolo o la colpa grave del cliente, ma provarlo sarà pressoché “diabolico”.

L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ritiene che questa non sia la strada né per le semplificazioni né per creare un sistema equo e trasparente!

Non si può assolutamente concepire che le responsabilità di un processo in via di sperimentazione, come quello delle dichiarazioni precompilate, venga fatto gravare sulle spalle degli intermediari.

Ancor più inaccettabile è dover ammettere che le disposizioni normative penalizzeranno ancor

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più i giovani dottori commercialisti sia per l’elevato rischio di doversi accollare le imposte dei propri clienti, sia per l’incremento dei costi dell’assicurazione professionale che, come previsto dalla norma, dovrà prevedere massimali più elevati.

E’ evidente la mancanza di equilibrio tra la forte responsabilità, che travalica il dettato costituzionale, richiesta ai commercialisti per l’invio delle dichiarazioni precompilate e la penalizzazione nell’accesso ai nuovi minimi, previsto nel disegno di Legge di Stabilità.

L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha già evidenziato i limiti e le incongruità del nuovo regime agevolato che, di fatto, taglierà fuori gran parte dei giovani professionisti e non può che accogliere con favore gli emendamenti annunciati al disegno di legge di Stabilità che prevedono, tra l’altro, l’innalzamento del limite dei ricavi ad € 30.000 ed il ripristino dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5%. E’, pertanto indispensabile che si proceda con fermezza all’implementazione dei correttivi proposti, al fine di rendere la disposizione meno discriminatoria e di più semplice comprensione per tutti i contribuenti.

La ricerca di una maggiore equità rende, altresì, improrogabile un intervento che modifichi il regime di responsabilità dei professionisti previsto per l’invio delle dichiarazioni – precompilate.

Da più parti si annuncia la fine dell’era della diffidenza fiscale a favore di una maggiore collaborazione e condivisione. Bene, è davvero ora di passare concretamente dalle parole ai fatti!

(UNGDCEC, comunicato stampa del 18 novembre 2014)

6) A breve la scadenza del saldo IMU/TASI 2014

Entro il 16 dicembre 2014 si dovrà pagare il saldo IMU e TASI in misura pari alla differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto pagato a giugno/ottobre scorso.

Lo scoramento creato dall’avvento di questi due tributi comunali è enorme tra sia tra i contribuenti sia tra i loro consulenti.

Peraltro, per entrambi i tributi, l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti Imu

L’Imu viene integralmente versata a favore del comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola imposta dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

Per l’Imu, mentre l’acconto risultava dovuto sulle aliquote del 2014, il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2014, se approvate entro il termine dello scorso 28 ottobre

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(in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulle aliquote 2013).

Acconto 2014 Imu 16 giugno 2014 Aliquote 2013

Saldo 2014 Imu 16 dicembre 2014 Aliquote 2014 (approvate entro 28.10)

È consentito il versamento in unica soluzione entro lo scorso 16 giugno 2014: chi avesse già versato l’intera imposte 2014 entro tale scadenza non dovrà nulla alla scadenza del 16 dicembre.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Immobile Destinatario versamento

3912 Abitazione principale e pertinenze Comune

3914 Terreni Comune

3916 Aree fabbricabili Comune

3918 Altri fabbricati Comune

3925 Fabbricati D Stato

3930 Fabbricati D (incremento) Comune

L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Versamenti Tasi

Il 16 dicembre scade il termine anche per il versamento del conguaglio Tasi relativo all’anno 2014.

In particolare, i contribuenti sono chiamati a versare:

– il conguaglio dell’imposta dovuta in relazione agli immobili per i quali già è stato versato l’acconto (al 16 giugno o al 16 ottobre, a seconda della data di approvazione delle aliquote 2014);

– l’intera imposta 2014, sulla base delle aliquote standard, per immobili che si trovano sul territorio dei comuni che al 10 settembre non hanno approvato le aliquote (e quindi non sono state pubblicate entro il 18 settembre scorso).

Termine entro il quale è stata approvata la delibera

Termine entro il quale è stata pubblicata la delibera

Data di versamento dell’acconto

Data di versamento del saldo

Regole da utilizzare per il calcolo del saldo

Conguaglio con aliquote 2014

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Conguaglio con aliquote 2014

— — — Intera imposta annuale

sulla base dei parametri standard

Come per l’Imu, anche la Tasi può essere versata sia attraverso il bollettino postale, sia utilizzando il modello F24.

Codice tributo Immobile Destinatario versamento

3958 Abitazione principale e pertinenze Comune

3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale Comune

3960 Aree fabbricabili Comune

3961 Altri fabbricati Comune

Come per l’Imu, l’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili Imu

L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06%).

Tasi

L’aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l’Imu:

– per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

– la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali);

– transitoriamente, per il solo periodo d’imposta 2014, l’aliquota massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille;

– il D.L. n.16/14, anche in questo caso per il solo periodo d’imposta 2014, consente ai Comuni di derogare ai due limiti da ultimo richiamati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul

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carico d’imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi in passato con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Per cui è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo quanto previsto ai fini Imu e ai fini Tasi.

Soggetti passivi Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

– il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);

– l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);

– il titolare del diritto d’uso;

– il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;

– il titolare del diritto di enfiteusi;

– il titolare del diritto di superficie;

– il concessionario di aree demaniali;

– nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);

– il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).

Tasi

AI soli fini Tasi, l’imposta è dovuta sia dal possessore dell’immobile (definito come ai fini Imu) sia dal detentore (e questa è la novità più importante che riguarda questo tributo). Per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale.

In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

– l’inquilino, quando l’immobile è dato in locazione;

– il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato;

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– l’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile ripartita tra possessore e detentore.

La misura della ripartizione è decisa dal comune tramite proprio regolamento: l’imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell’imposta complessivamente dovuta sull’immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L’imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore: quindi se l’inquilino abita l’immobile, comunque occorre utilizzare l’aliquota prevista per gli “altri fabbricati”, senza applicazione della detrazione per abitazione principale. Il comune può comunque introdurre agevolazioni per gli inquilini residenti.

Tale ripartizione, dunque, riguarda solo la Tasi e non l’Imu.

Gli immobili interessati

L’Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

IMU TASI

Fabbricati SI SI

Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati NO

(solo A/1, A/8, A/9) SI

Fabbricati rurali NO SI

Aree fabbricabili SI SI

Terreni agricoli SI NO

Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu sia ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale Moltiplicatore 2014

A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 160

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B 140

C/3 – C/4 – C/5 140

A/10 e D/5 80

D (escluso D/5) 65

C/1 55

Tanto ai fini Imu sia ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’art.10 D.Lgs.

n.42/04. I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall’Imu e, si ritiene, anche dalla Tasi.

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili sono ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore base per i terreni è 135, mentre per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (moltiplicatore ridotto a partire dal 2014).

Imu 2014

Terreni agricoli 135

Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) 75

A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli principali iscritti nella previdenza agricola è prevista anche una riduzione per scaglioni:

– franchigia sino ad € 6.000 di valore imponibile;

– riduzione 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino ad € 15.500;

– riduzione 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500;

– riduzione 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu sia ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei

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Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l’Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo tale immobile dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Pagamento

La TASI si può versare con modello F24 o con bollettino postale, arrotondando gli importi all’unità di euro.

Se si sceglie il modello F24 occorre ricordare le seguenti nuove regole di versamento previste dal 1° ottobre 2014:

Modalità di presentazione Soggetto Condizioni

Cartaceo Privato F24 a debito, senza compensazione, di

importo ≤ 1.000 €

Entratel/fisconline Tutti F24 a zero

Telematico con

entratel/fisconline remote/home banking

Tutti F24 a debito con compensazione Titolare di partita

Iva F24 a debito senza compensazione Privato F24 a debito senza compensazione di

importo > 1.000 €

Vincenzo D’Andò

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