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LA RESTRIZIONE RUSSA SULLA LIBERTÀ DI NAVIGAZIONE NELLO STRETTO DI KERCH: UN ATTO GIURIDICAMENTE ILLECITO

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LA RESTRIZIONE RUSSA SULLA LIBERTÀ DI NAVIGAZIONE

NELLO STRETTO DI KERCH:

UN ATTO GIURIDICAMENTE ILLECITO

SOMMARIO:

Introduzione

La regola del passaggio inoffensivo

La chiusura da parte della Russia viola il diritto internazionale del mare

La responsabilità della Russia sul piano internazionale

PAPER DI RICERCA n. 11 MAGGIO 2021

Giuseppe Paccione

strategicgovernance.it

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Paper di ricerca n. 10 – maggio 2021

LA RESTRIZIONE RUSSA SULLA LIBERTÀ DI NAVIGAZIONE NELLO

STRETTO DI KERCH:

UN ATTO GIURIDICAMENTE ILLECITO

Giuseppe Paccione

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strategicgovernance.it PAGE | 3 INTRODUZIONE

Come sul piano territoriale, anche su quello marittimo la Russia sta agendo nella penisola di Crimea, esplosa già nel 20131, agglomerando forze terrestri a ridosso del confine con l’Ucraina. Difatti, Mosca ha comunicato che sarebbe intenzionata a chiudere alcuni lembi marittimi del Mar Nero al largo delle coste della Crimea2 e vicino allo stretto di Kerch, parte cruciale del commercio regionale di grano che collega il Mar d’Azov con il Mare Nero e sotto il controllo russo3. La chiusura comporterebbe l’inibizione a navi da guerra e ad altre imbarcazioni di servizio pubblico o statale, per alcuni mesi, di poter transitare liberamente.

Tale annuncio non poteva non far scattare una serie di proteste in primis da parte delle autorità governative ucraine4 e, successivamente, della Casa Bianca. Dura è stata la posizione del Dipartimento di Stato che ha manifestato una profonda preoccupazione per la dichiarazione delle autorità di Mosca, accusandola di creare una nuova escalation per minare e destabilizzare gli sforzi di pace tra Mosca e Kiev5.

La decisione del governo russo di procedere alla restrizione sino alla chiusura della navigazione marittima nello stretto considerato, avviene un momento in cui il Cremlino sta rafforzando il dispiegamento di massicce truppe nella penisola della Crimea e attorno alle frontiere dello Stato ucraino6, che non superava sin dalla sua occupazione bellica avvenuta nel 2014. Su questo punto, pare che, dopo le dure proteste, le autorità russe abbiano deciso di dimezzare la presenza di forze armate con il ritiro di alcune di esse dal confine ucraino7.

1 E. SCISO, La crisi ucraina e l’intervento russo: profili di diritto internazionale, in Rivista di Diritto Internazionale, 4/2014, p.992 ss.

2 Russia's plan to restrict foreign warships near Crimea will keep Kerch Strait open – RIA, del 16 aprile 2021, in https://www.reuters.com/world/europe/russias-plan-restrict-foreign-warships-near-crimea-will-keep-kerch-strait- open-2021-04-16/.

3 A. RANIERI, Il regime giuridico dell’area Azov-Kerch, in Il Diritto Marittimo, 2015, p.318 ss.

4 Russia beefs up warship presence in Black Sea as Ukraine tensions simmer, del 17 aprile 2021, in https://www.reu- ters.com/world/europe/russia-beefs-up-warship-presence-black-sea-ukraine-tensions-simmer-2021-04-17/.

5 «The United States expresses its deep concern over Russia’s plans to block foreign naval ships and state vessels in parts of the Black Sea, including near occupied Crimea and the Kerch Strait. Russia has a history of taking aggressive actions against Ukrainian vessels and impeding access to Ukraine’s ports in the Sea of Azov, impacting Ukraine’s international commerce. This represents yet another unprovoked escalation in Moscow’s ongoing campaign to undermine and destabilize Ukraine. This development is particularly troubling amid credible reports of Russian troop buildup in occupied Crimea and around Ukraine’s borders, now at levels not seen since Russia’s invasion in 2014, and other provocative actions by Russia-led forces at the Line of Contact» (Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato, Russian intention to restrict navigationin parts of the Black Sea, 19 aprile 2021, in https://www.state.gov/russias-intention-to-restrict-navigation-in-parts-of-the-black- sea/) .

6 M. WILLIAMS, R. EMMOTT, Ukraine says Russia will soon have over 120,000 troops on its borders, del 20 aprile 2021, consultabile in https://www.reuters.com/world/europe/russia-reach-over-120000-troops-ukraines-border-week- ukraine-says-2021-04-20/.

7 A. E. KRAMER, A. TROIANOVSKI, Russia Orders Partial Pullback From Ukraine Border Region, 22 aprile 2021, in https://www.nytimes.com/2021/04/22/world/europe/russia-ukraine-military-pullback.html.

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strategicgovernance.it PAGE | 4 LA REGOLA DEL PASSAGGIO INOFFENSIVO

Sul piano del diritto internazionale del mare, vige il criterio del c.d. ius passaggi innoxi (diritto di passaggio inoffensivo o innocente) che può essere definito quale possibilità giuridica delle navi battenti bandiera di altri Stati di poter attraversare liberamente il mare territoriale di uno Stato, purché tali bastimenti rispettino l’ordinamento in ogni suo aspetto ed esigenza, nel senso che non può uno Stato costiero ostacolare il transito che deve essere inerme. Si può, dunque, considerare che si tratta di un diritto riconosciuto nel tempo dalla prassi, una specie di proiezione del diritto di libera navigazione in mare libero, purché nessuna imbarcazione transitante cagioni disturbo alla comunità costiera8. Ergo, tutte le navi, comprese quelle da guerra e di servizio pubblico, rientrano nella sfera di godimento del diritto di transitare in maniera innocente nel mare territoriale dello Stato rivierasco9. Ergo, la sovranità dello Stato costiero sulle acque marine, che costeggiano il territorio dello Stato, incontra dei limiti di questo passaggio che deve essere continuo e spedito. Lo stesso aggettivo inof- fensivo va considerato quale comportamento che non deve arrecare alcun pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero stesso. Inoltre, un passaggio viene considerato innocente nel momento in cui si delinea il diritto di qualsiasi nave di transitare per il mare territoriale di un altro Stato nella misura in cui non cagioni un problema per l’ordine pubblico, la pace e la sicurezza dello Stato litorale10. Si pensi anche ad una lista di attività la cui commissione da parte della nave battente bandiera di uno Stato terzo rende automaticamente non inoffensivo il suo transito nelle acque territoriali11, nel senso che la discrezionalità dello Stato rivierasco, nello stabilire quando il passaggio non sia inoffensivo, è, infatti, solo in parte temperata da un elenco di attività considerate pregiudizievoli sempre per la pace, l’ordine pubblico e la sicurezza, dal momento che la lista non ha carattere tassativo12.

Lo Stato costiero è titolare a regolamentare la navigazione che avviene nel proprio spazio marino o mare territoriale, dove esercita i suoi poteri sovrani su materie che possono essere oggetto di regolamenti o leggi, sancito dall’articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (CNUDM) che, dal lato degli interessi tutelabili, può essere distinto in due parti. Nella prima parte, vi sono materie più generali che trascendono l’interesse specifico dello Stato costiero;

nella seconda parte, invece, ci sono materie che si occupano della tutela normativa degli interessi particolari da parte dello Stato rivierasco13. In aggiunta, lo Stato costiero non deve ostacolare il passaggio innocente delle navi di terzi Stati con leggi e regolamenti, come pure negare o pregiudicare tale transito.

Altro aspetto importante è che lo Stato costiero può adottare le misure necessarie per impedire, nelle sue acque territoriali, ogni passaggio che non sia inoffensivo, come viene sancito in una disposizione, che legittima le azioni coercitive dello

8 A. MARESCA, Dizionario giuridico diplomatico, GIUFFRÉ, Milano, 1991, p.428 ss.; G. PACCIONE, Un Mare di Abusi. La vi- cenda dell’Enrica Lexie e dei due Marò nel contesto del diritto internazionale, ADDA EDITORE, Bari, 2016, p.43 ss.; G.

PACCIONE, Quadro giuridico e ruolo delle navi ONG nelle operazioni di soccorso in mare, in Diritto & Diritti — Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo https:/www.diritto.it, ISSN 1127-8579 - ©Diritto.it s.r.1., 2019, p.11.

9 “Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale” (articolo 17 CNDUM).

10 G. CATALDI, Il passaggio delle navi straniere nel mare territoriale, Giuffrè, Milano, 1990, p.90 ss.

11 G. CATALDI, op. cit., GIUFFRÉ, Milano, 1990, p.101 ss.

12 A. GIOIA, Diritto Internazionale, GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE, Milano, 2019, p.219.

13 “Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo 1. Lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie: a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo; b) protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni; c) protezione di cavi e condotte; d) conservazione delle risorse biologiche del mare; e) prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca; f) preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento; g) ricerca scientifica marina e rilievi idrografici; h) prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l'armamento o l'allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate. 3. Lo Stato costiero dà opportuna diffusione a tali leggi e regolamenti. 4.

Le navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale si attengono a tali leggi e regolamenti e a tutte le norme internazionali generalmente accettate relative alla prevenzione degli abbordi in mare” (articolo 21 CNUDM).

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Stato rivierasco, della Convenzione di Montego Bay del 1982. Inoltre, sempre la medesima disposizione consente allo Stato costiero, senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, di sospendere temporaneamente il passaggio inoffensivo di navi straniere in zone specifiche del proprio mare territoriale nel momento in cui tale sospen- sione sia indispensabile per la protezione della sua sicurezza, ivi comprese le esercitazioni con armi14. Tale sospensione ha effetto soltanto dopo essere stata opportunamente pubblicizzata, anche se l’autorità dello Stato costiero di procedere alla sospensione del passaggio innocente non è illimitata.

Verso la fine di aprile, le autorità russe annunciavano che avrebbero avviato la chiusura sine die di porzioni del Mar Nero a navi da guerra e a navi di servizio pubblico per un periodo di circa sei mesi. Quest’annuncio di rendere inoperabili parti di mare, che costeggiano la penisola della Crimea, è corroborato da una serie di problematiche accompagnate da una gamma di ragioni. In primo luogo, come viene statuito nella CNUDM, la sospensione del passaggio innocente deve essere temporanea, rispetto alla eventuale decisione di Mosca di impedire alla navigazione marittima di transitare nelle acque territoriali che costeggiano la Crimea, ivi compreso lo stretto di Kerch, quotidianamente, per cui non si può parlare di sospensione temporanea. In secondo luogo, tale sospensione potrebbe costituire de iure e de facto una forma di discrimi- nazione fra le navi straniere, nel senso che la dichiarazione russa andrebbe ad applicarsi soltanto alle navi da guerra e ad altre navi di servizio pubblico, cagionando una discriminazione fra i vari tipi di bastimenti battenti bandiera di Stati terzi.

In terzo luogo, è ovvio che la sospensione del transito innocente nel mare territoriale deve essere considerato un elemento fondamentale ed essenziale affinché sia garantita la sicurezza dello Stato costiero. La Russia, in sostanza, non ha indicato alla comunità internazionale la ragione per la quale sta chiudendo alcuni lembi del territorio marittimo del Mar Nero.

L’atto presunto di voler sospendere il transito da parte del Cremlino alle imbarcazioni militari o di servizio pubblico, che navigano al largo della Crimea, potrebbe rientrare nella sfera della illiceità e, quindi, in contrasto con il diritto internazio- nale generale.

Nella misura in cui la zona di mare venga chiusa, estendendosi al di là delle 12 miglia nautiche dell’area di mare adiacente alle coste di uno Stato denominato difatti mare territoriale, il sottocomitato per Worldwide Navigational Warning Service ritiene che lo Stato russo può determinare zone di avvertimento momentaneo solo per allertare sia le navi sia gli

14 Cfr. l’articolo 25 della CDNUM.

Mappa dello Stretto di Kerch, ISPI

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aeromobili, che stanno navigando o sorvolando la zona considerata, indicando che vi siano delle attività in corso al di fuori del proprio mare territoriale e che, pertanto, possono costituire un pericolo per la navigazione15 e il sorvolo16. Tali aree di avvertimento, dunque, non sono considerate di esclusione. Le navi e gli aeromobili sono nella piena titolarità di poter navigare e sorvolare in tali aree, pur essendo al corrente della pericolosità alla quale possono incorrere. Come viene enunciato nella CNUDM, circa l’illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull’alto mare, alcuno Stato può legittima- mente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell’alto mare, inclusa la zona economica esclusiva.

Quindi, nell’ambito del regime di inappropriabilità, nessuna entità statale potrà estendere il proprio mare territoriale al di là dei limiti sanciti dal diritto internazionale, per cui vige il regime di libertà valevole erga omnes e il rispetto dell’eguale libertà altrui, nel senso che è vietato ogni abuso del diritto17. Oltre il mare territoriale, pertanto, tutte le navi e gli aeromo- bili, indipendentemente dalla loro grandezza, godono delle libertà di navigazione e di sorvolo in e sul mare internazionale e di altri usi internazionalmente leciti dei mari connessi a questa libertà, comprese ogni attività militare. Questa disamina ci porta a ritenere che la eventuale chiusura di determinate zone da parte delle autorità di Mosca, al di là del mare territo- riale, viene considerata illegittima e incompatibile con le norme del diritto internazionale del mare.

15 https://puc.overheid.nl/nsi/doc/PUC_1444_14/2/#106886.

16 https://puc.overheid.nl/nsi/doc/PUC_1444_14/2/#18931.

17 L. SICO, L’alto mare, Giappichelli, Torino, 1999, p. 4; C. FOCARELLI, Diritto Internazionale, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2019, p.354 ss.

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LA CHIUSURA DA PARTE DELLA RUSSIA VIOLA IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE

L’attuale annuncio delle autorità della Federazione russa ai bastimenti di Stati terzi rischia di bloccare l’accesso allo stretto di Kerch, che separa la Crimea dalla regione russa di Krasnodar, e che tale stretto riveste un punto nevralgico sul piano strategico, sebbene costituisca il punto di passaggio obbligato per raggiungere dal Mar Nero il mare di Azov18. La even- tuale chiusura rischierebbe di portare la situazione nell’ambito della violazione dell’Agreement between Ukraine and the Russian Federation on the Ukraine-Russian State Border19, con cui sia La Russia, sia l’Ucraina riconoscono l’importanza del Mar Azov e dello stretto di Kerch per lo sviluppo economico di entrambi i Paesi, determinando la competenza esclusiva sulla delimitazione dell’area Azov-Kerch e sulla navigazione al suo interno. Tale trattato bilaterale sottolinea che «la cooperazione russo-ucraina, compresa la loro attività comune nel campo della navigazione, ivi la sua regolamentazione e il supporto alla navigazione e idrografico, la pesca, la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza ambientale e la ricerca e il salvataggio nel Mar d'Azov e nello stretto di Kerch sono garantiti sia attraverso l'attuazione di accordi esistenti sia, nei casi rilevanti, mercé la conclusione di nuovi accordi» e che, pertanto, «le controversie tra le Parti relative all'interpre- tazione e all'applicazione del presente Accordo dovrebbero essere risolte attraverso consultazioni e negoziati, nonché attraverso altri mezzi pacifici a scelta delle Parti», in particolar modo riguardanti l'area idrica di Azov-Kerch dovrebbe essere risolta pacificamente. Inoltre, sempre tale accordo russo-ucraino, riconosce che il Mar d’Azov include i porti di entrambi gli Stati considerati e prevede che la navigazione delle navi da guerra e mercantili battenti bandiera sia dello Stato russo che quello ucraino è libera, a differenza di quella delle navi da guerra battenti bandiera di Stati terzi, subordi- nata all’autorizzazione della Russia e dell’Ucraina quali soggetti di diritto internazionali contraenti e al consenso dell’al- tro20. La decisione unilaterale e, in un certo senso, molto brusca da parte del governo di Mosca dello stretto di Kerch diverrebbe un impedimento alle navi battenti bandiera ucraina verso l’ingresso dei suoi porti strategici presenti nel Mar d’Azov, senza consultare le autorità di Kiev, violando gli impegni che la Russia ha sottoscritto nel trattato bilaterale.

Difatti, le autorità ucraine hanno presentato una nota verbale di protesta nei riguardi del Cremlino per la ragione che il comportamento russo costituisce «il tentativo, violando le norme e i principi del diritto internazionale generale, di usurpare i diritti sovrani dell’Ucraina come Stato costiero», evidenziando anche che tale iniziativa unilaterale può essere reputata

«una grave violazione del diritto alla libertà di navigazione, garantito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare»21.

Non vi sono dubbi, pur se si è consapevoli che lo stretto di Kerch sia instabile, che la chiusura dello stretto da parte della Federazione russa viola il dettame normativo determinato dalla CNUDM, in base al quale tutte le navi e gli aeromobili godono del diritto di passaggio in transito, che non deve essere impedito22, giacché lo stretto di Kerch viene ritenuto essere un lembo di mare, pur se ristretto, per la navigazione marittima internazionale tra una parte di alto mare o zona economi- camente esclusiva e un’altra parte di alto mare o zona economicamente esclusiva, ossia quando lo stretto unisce due zone

18 A. SKARIDOV, The Sea of Azov and the Kerch Straits, in D. CARON, N. ORAL (eds.), Navigating Straits: Challenges for Inter- national Law, Leiden-Boston, 2014, p.221 ss.; A. RANIERI, op. cit., in Il Diritto Marittimo, 2015, p.320 ss.

19 L’accordo è stato firmato il 28 gennaio 2003.

20 «1. Merchant ships and warships, as well as other state vessels flying the flag of the Russian Federation or Ukraine, operated for non-commercial purposes, enjoy freedom of navigation in the Sea of Azov and the Kerch Strait. 2. Commercial vessels flying the flags of third states may enter the Sea of Azov and pass through the Kerch Strait if they go to or return from a Russian or Ukrainian port. 3. Warships and other state vessels of third states operated for non-commercial purposes may enter the Sea of Azov and pass through the Kerch Strait if they are sent with a visit or business call to a port of one of the Parties at its invitation or permission agreed with the other Party» (articolo 2 dell’Agreement between Ukraine and the Russian Federation on the Ukraine-Russian State Border).

Cfr. A. RANIERI, op. cit., in Il Diritto Marittimo, 2015, p.332 ss.

21 Cfr. Amidst Ukraine Tensions, Russia Sends More Warships to the Black Sea, del 18 aprile 2021, in https://www.mar- itime-executive.com/article/amidst-ukraine-tensions-russia-sends-more-warships-to-the-black-sea.

22 Cfr. articolo 38 della CNUDM. In tema v. J. KRASKA, The Kerch Strait Incident: Law of the Sea or Law of Naval Warfare?, in https://www.ejiltalk.org/, 3 dicembre 2018.

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di mare in cui la libertà di navigazione viene garantita23. Lo stretto di cui si sta trattando è del tutto sovrapposto ai rispettivi mari territoriali della Russia e dell’Ucraina e collega due aree della zona economica esclusiva nel mare d’Azov e nel Mar Nero; difatti, in tale stretto transitano molte navi mercantili che sono impegnate negli scambi commerciali internazionali.

La via d’acqua, dunque, soddisfa i criteri geografici e funzionali di uno stretto internazionale, quale contrazione del mare tra due terre emerse che rappresentano una naturale via di passaggio, in cui si applica il diritto di poter transitare24. Nella stessa Convenzione di Montego Bay, si statuisce che gli Stati rivieraschi non possono sospendere il passaggio di transito, nel senso che non debbono ostacolare tale passaggio e debbono segnalare con pubblicità adeguata qualsiasi causa di peri- colo alla navigazione o al sorvolo nell’area dello stretto, che sia ad essi nota; pertanto, il passaggio in transito non può essere sospeso.

Da ciò, ergo, si può considerare che la eventuale chiusura delle autorità di Mosca dello stretto di Kerch e l’impedimento di accedere al Mare d’Azov rappresenta una netta violazione del diritto internazionale del mare e della CNUDM. Su questo punto, non solo l’Ucraina, ma anche gli Stati membri dell’UE hanno rimarcato che il diritto delle navi, a prescindere se siano pubbliche o private, deve valere anche per lo stretto di Kerch, nel senso che tale diritto deve essere applicato.

Il transito dello stretto di Kerch, che costituisce il punto di pas- saggio obbligato per poter raggiungere il mare d’Azov, è dive- nuto complicato dal momento in cui Vladimir Putin ha deciso di aprire, con la costruzione di un ponte illegale, la via che col- lega la Federazione russa con la Crimea25. L’ampiezza del ponte limita l’altezza dei bastimenti che attraversano lo stretto ed è sotto il controllo integrale delle autorità russe, tanto da ostaco- lare in tal modo i passaggi delle navi. Si può portare alla mente la controversia fra Kiev e Mosca, originato dal fermo e dal suc- cessivo sequestro, nel 2018, di due navi da guerra battenti ban- diera ucraina e di un rimorchiatore militare di supporto, con l’intero equipaggio, da parte delle autorità militari russe in rela- zione al tentativo delle imbarcazioni ucraine di transitare per lo stretto di Kerch26. In sostanza, Mosca ha utilizzato il ponte ed una nave container per ostacolare le navi ucraine affinché non entrassero nello stretto. Il comportamento russo ha spinto le autorità ucraine a ricorrere al Tribunale internazionale del diritto del mare27, organo preposto alla soluzione delle controversie e che può essere adito da qualsiasi Stato contraente alla CNUDM28, e alla Corte Permanente dell’arbitrato29, quest’ultima consistente, in realtà, in un procedimento per

23 M. FORNARI, Il regime giuridico degli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, Giuffrè, Milano, 2010, p.165 ss.

24 M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, Diritto Internazionale. Gli aspetti giuridici della coesistenza degli Stati, Giuffrè, Milano, II, 1983, p.216 ss.

25 A. ROTH, Putin opens 12-mile bridge between Crimea and Russian mainland, del 15 maggio 2018, in https://www.theguardian.com/.

26 J. KRASKA, Did ITLOS Just Kill the Military Activities Exemption in Article 298?, in www.ejtalk.org, 27 maggio 2019; V. J.

SCHATZ, Ukrainische Matrosen bald auf der Heimreise?, in www.voelkerrechtsblog.org, 28 maggio 2019; Y. ISHII, The Distinction between Military and Law Enforcement Activities: Comment on Case Concerning the Detention of Three Ukrainian Naval Vessels (Ukraine v. Russian Federation), Provisional Measures Order, in www.ejtalk.org, 31 maggio 2019.

27 Cfr. Affaire relative à l’immobilisation de trois navires militaires ukrainiens (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, in https://www.itlos.org/fr/main/affaires/role-des-affaires/translate-to-french-case-concer- ning-the-detention-of-three-ukrainian-naval-vessels-ukraine-v-russian-federation-provisional-measures/.

28 A. CANNONE, Il Tribunale Internazionale del diritto del mare, Cacucci, Bari, 1991, p.25 ss.; A. DEL VECCHIO, I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi, Cacucci, Bari, 2015, p.59 ss.

29 Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait (Ukraine v. the Russian Federation), in https://pca-cpa.org/fr/cases/149/. In tema v. P. PUSTORINO, R. VIRZO, La questione della qualificazione delle attività militari

Il ponte sullo stretto di Kerch

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facilitare la costituzione di un Tribunale arbitrale ad hoc, vale a dire – per essere chiari ed evitare ogni tipo di confusione – che essa non è che una lista di arbitri sul quale gli Stati in controversia scelgono gli individui che dovranno comporre l’arbitrato ad hoc, con il compito di risolvere la controversia fra soggetti di diritto internazionale30. Circa tale vicenda, gli organismi dell’UE hanno denunciato e posto delle sanzioni alla costruzione del ponte e della linea ferroviaria che colle- gano la Russia alla penisola di Crimea, annessa illegalmente, attraverso lo stretto di Kerch, causando l'ulteriore isolamento della Crimea dall'Ucraina31. Anche il governo statunitense ha seguito la stessa linea dell’Unione adottando delle misure sanzionatorie a entità e individui russi responsabili della costruzione del ponte in considerazione32.

Su quanto accadde nel 2018, si è espresso anche il Parlamento dell’Unione, condannando la costruzione del ponte sullo stretto di Kerch che collega la penisola di Crimea, illegalmente annessa, alla Russia continentale, e la violazione dei diritti di navigazione nelle acque territoriali ucraine; evidenziando, inoltre, che la Federazione Russia è vincolata dal diritto internazionale del mare e dall'accordo di cooperazione bilaterale con l'Ucraina a non ostacolare o impedire il passaggio attraverso lo stretto di Kerch e il Mar d'Azov. La condanna, inoltre, riguarda anche «la costruzione del ponte di Kerch e di un gasdotto nonché la posa di cavi sottomarini di collegamento con la penisola di Crimea, annessa illegalmente, essendo avvenuti senza il consenso dell'Ucraina, che costituiscono un'altra violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Federazione russa». Ancora, sempre nella risoluzione di condanna da parte del Parlamento UE, viene evidenziato che il ponte di Kerch limita «le dimensioni delle navi che possono raggiungere i porti ucraini sul Mar d'Azov a un pescaggio inferiore a 33 metri e una lunghezza inferiore a 160 metri, il che ha reso impossibile l'accesso al Mar d'Azov per le navi Panamax, che rappresentano oltre il 20 % di tutto il traffico navale precedente la costruzione del ponte» che, prima dell'apertura del ponte sullo stretto di Kerch nella primavera di quest'anno, le ispezioni avvenivano in modo casuale e non intrusivo e senza causare perturbazioni al libero flusso delle navi e delle merci. Viene pure incluso nella condanna UE la pratica russa di bloccare e ispezionare navi commerciali ucraine e battenti bandiera straniera che attraversano lo stretto, comprese più di 120 navi registrate nell'Unione europea, che erano dirette verso o da porti ucraini.

Il Parlamento europeo ha considerato, dunque, le azioni della Russia come una violazione del diritto marittimo interna- zionale e ha condannato la costruzione illegale del ponte Kerch e la violazione dei diritti di navigazione da parte della Russia, che ostacolano il diritto di transito attraverso lo stretto stesso33.

Essendo uno degli Stati confinanti, lo Stato ucraino ha sempre ribadito che l’istituto del passaggio inoffensivo deve essere valevole e attuato anche allo stretto di Kerch. Il reclamo delle autorità di Kiev, avvenuto nel settembre 2016, è stato notificato alle autorità di Mosca assieme alla dichiarazione di appello all’Allegato VII, che prevede l’individuazione dell’organo giudiziario o arbitrale34, della CNUDM relativo alla controversia sui diritti degli Stati rivieraschi nel Mar Nero, nel Mar d’Azov e nello stretto di Kerch35. Attraverso la sua documentazione, le autorità ucraine chiedevano al Tribunale arbitrale di giudicare il comportamento russo e dichiarare la responsabilità di Mosca per aver violato l’articolo

nell’ordinanza del tribunale internazionale del diritto del mare relativa al caso della detenzione di tre navi militari ucraine, in Ordine Internazionale e Diritti Umani, 2019, p.720 ss.

30 R. QUADRI, Diritto Internazionale Pubblico, Priulla Editore, Palermo, 1963, p.210 ss.; S. SPECCHIA, L’Arbitrato internazionale, Giappichelli, Torino, 2012, p.6 ss.

31 Cfr. Ucraina: l'UE aggiunge all'elenco delle sanzioni due persone e quattro entità coinvolte nella costruzione del ponte di Kerch, del ottobre del 2020, in https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-relea- ses/2020/10/01/ukraine-two-persons-and-four-entities-involved-in-the-construction-of-the-kerch-railway-bridge-ad- ded-to-eu-sanctions-list/.

32 Treasury Sanctions Russian Persons in the Crimea Region of Ukraine, in https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0125.

33 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla situazione nel Mar d'Azov (2018/2870(RSP), in https://www.euro- parl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0435_IT.pdf?redirect.

34 A. CANNONE, op. cit., Cacucci, Bari, 1991, p.41 ss.

35 V. nota n.29.

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2 della CNUDM relativo al regime giuridico del mare territoriale36, con l’edificazione del ponte priva di autorizzazione e la posa di cavi sottomarini e via discorrendo.

L’Ucraina ha, inoltre, posto in risalto la responsabilità della Russia per aver violato il diritto di passaggio di transito37 e l’obbligo dello Stato costiero di non impedire tale passaggio38 nello stretto di Kerch. Lo Stato ucraino, in merito alla questione relativa allo status del Mare d’Azov e dello stretto di Kerch, respinge in maniera netta di aver trattato tali zone di mare come lembi di mare interno comune prima o dopo l’entrata in vigore del Trattato del 2003, in viene statuito che tale area di mare viene preservata in quanto complesso integrale economico e naturale utilizzato negli interessi di entrambi gli Stati39. Su tali ragioni, la delegazione ucraina domandava agli arbitri del Tribunale arbitrale ad hoc di ordinare alle autorità di Mosca, inter alia, di provvedere a presentare pertinenti assicurazioni e garanzie pubbliche affinché la Russia non avrebbe impedito il passaggio innocente nello stretto di Kerch.

36 B. CONFORTI, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002, p.263 ss.; A. MANEGGIA, La giurisdizione negli spazi marini non sottoposti a sovranità territoriale, Wolter-Kluwer Cedam, Milano, 2018, p.27 ss.

37 «Negli stretti di cui all’articolo 37, tutte le navi e gli aeromobili godono del diritto di passaggio in transito, che non deve essere impedito; fanno eccezione gli stretti formati da un’isola appartenente a uno Stato rivierasco e dal suo territorio di terraferma, dove il passaggio in transito non è permesso se al largo dell’isola esiste una rotta attraverso l’alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche. 2. Si intende per «passaggio in transito», conformemente alla presente Parte, l’esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo, ai soli fini del passaggio continuo e rapido attraverso lo stretto, tra una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un’altra parte di alto mare o zona economica esclusiva. Tuttavia, la condizione che il transito sia continuo e rapido non preclude il passaggio attraverso lo stretto al fine di accedere al territorio di uno Stato rivierasco o di lasciarlo o di ripartirne, nel rispetto delle condizioni che disciplinano l’ingresso in quello Stato.

3. Ogni attività diversa dall’esercizio del diritto di passaggio in transito attraverso lo stretto resta subordinata alle altre disposizioni della presente Convenzione» (articolo 38, paragrafo 1, della CNUDM).

38 «Gli Stati rivieraschi non debbono ostacolare il passaggio in transito e debbono segnalare con pubblicità adeguata qualsiasi causa di pericolo alla navigazione o al sorvolo nell’area dello stretto, che sia ad essi nota. Il passaggio in transito non può essere sospeso»

(articolo 44 della CNUDM).

39 «Ukraine denies that it in practice treated the Sea of Azov and the Kerch Strait as “common internal waters” either before or after the execution of the Azov/Kerch Cooperation Treaty.419 Ukraine contends that not only has it invoked the regime of transit passage in the Kerch Strait, as clearly reflected in the note verbale of its Ministry of Foreign Affairs in 2001 and 2002, but “even where it has consented to describe the Sea of Azov and the Kerch Strait as ‘internal waters’, it has claimed a ‘part’ or ‘sector’ of the Sea of Azov and Kerch Strait in which its rights trump Russia’s» (paragrafo 242, Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait, del 21 febbraio 2020, PCA Case No. 2017-06, p.73, consultabile in https://pcacases.com/web/sendAttach/9272).

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strategicgovernance.it PAGE | 11 LA RESPONSABILTÁ DELLA RUSSIA SUL PIANO INTERNAZIONALE

Le attuali aree di chiusura della Russia nel Mar Nero e il controllo dello stretto di Kerch sono tattiche legate alla continua occupazione e annessione della Crimea, di cui, in modo sintetico, si può percorrere un breve tratto degli accadimenti avvenuti nel 2014. È ben noto e chiaro che la Federazione russa, occupando e annettendo la penisola di Crimea, abbia commesso un illecito internazionale, violando una norma ormai imperativa dell’inibizione dell’azione coercitiva armata, sancita dalla Carta delle Nazioni Unite cioè a dire dall’articolo 2, paragrafo 4, disposizione ritenuta una pietra angolare dello Statuto onusiano (come ha sottolineato la Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza relativa alle attività armate sul territorio del Congo)40. Difatti, la disposizione de quo sancisce che «i Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite», vale a dire che tale divieto non si considera più il contenuto di una norma pattizia o convenzionale, bensì anche espressione di una disposizione di jus cogens41.

L’occupatio bellica continuativa delle truppe militari russe sul territorio crimeano, appendice dello Stato ucraino, costi- tuisce un’indiscutibile violazione delle norme del diritto internazionale e del Memorandum di Budapest42 del 1994, in cui la Russia è tenuta a rispettare la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina, la rinuncia a misure

40 M. ARCARI, Il mantenimento della pace e sull’uso della forza, in Corso di Diritto Internazionale, T. SCOVAZZI (a cura di), Giuffrè, Milano, I, 2014, p.185 ss.

41 V. STARACE, L’azione militare della NATO contro la Jugoslavia secondo il diritto internazionale, in Filosofia dei diritti umani, 1999, p.36 ss.; T. BALLARINO, Diritto Internazionale Pubblico, Wolter-Kluwer Cedam, Milano, 2014, p.193 ss.; M. MANCINI, Statualità e non riconoscimento nel diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2020, p.99 ss.

42 Cfr. il Memorandum reperibile in http://www.pircenter.org/media/content/files/12/13943175580.pdf.

Navi ucraine nello Stretto

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economiche coercitive, l’uso dell’arma nucleare o la loro minaccia contro l’integrità43, nel senso che tale memorandum ha una rilevanza indiretta circa la questione della Crimea, pronunciandosi per la conservazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina nel contesto delle frontiere esistenti44.

Non solo, quindi, la Repubblica d’Ucraina ha sempre rigettato il riconoscimento dell’annessione russa alla penisola cri- meana, ma anche gli Stati Uniti che, attraverso la dichiarazione della Casa Bianca, non riconoscono la presunta annessione russa rea di aver violato il diritto internazionale, ribadendo a gran voce che la Crimea è Ucraina45. Alle reazioni interna- zionali sul comportamento russo di annettere la penisola crimeana, si è aggiunta anche la voce dell’UE che, con una nota dell’Alto rappresentante per la Politica Estera, non riconosce e continua a condannare tale violazione del diritto interna- zionale, che rimane una sfida diretta alla sicurezza internazionale, con gravi ripercussioni sull'ordinamento giuridico in- ternazionale che protegge l'integrità territoriale, l'unità e la sovranità di tutti gli Stati46. Anche le Nazioni Unite hanno espresso per il tramite dell’Assemblea Generale il proprio disappunto nei confronti della Russia nell’aver annesso la Cri- mea, chiedendo agli Stati membri, alle Organizzazioni internazionali e agli Istituti specializzati di non riconoscere alcun mutamento dello status della provincia autonoma crimeana e della città di Sebastopoli47, ossia del non riconoscimento degli effetti giuridici dell’aggressione perpetrata dalla Russia in Crimea48. Nell’attuale situazione, possiamo sostenere che la penisola crimeana è reputata dalla gran parte degli Stati membri della comunità internazionale territorio dello Stato ucraino sotto occupazione della Federazione russa49. Anche il Consiglio d’Europa ha espresso il parere in una dichiara- zione secondo cui il cosiddetto referendum organizzato in Crimea (…) era incostituzionale ai sensi sia della Costituzione della Crimea che di quella ucraina; inoltre, l'esito di questo referendum e l'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione Russa non hanno quindi alcun effetto giuridico e non sono riconosciuti dal Consiglio d'Europa50. Anche l’Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa ha condannato l’occupazione russa e l’annessione51. Visto che la Federazione russa non possiede una legittima rivendicazione territoriale sul lembo del territorio crimeano, si può a questo punto asserire che non possegga alcuna autorità giuridica di chiudere il mare territoriale dell’Ucraina al largo delle coste della Crimea. Lo Stato ucraino, pertanto, ha la piena sovranità sul suo mare territoriale, grazie all’articolo 2, para- grafo 4 della Carta onusiana, considerato la chiave di volta della disciplina della forza nel contesto del diritto internazio- nale, ma anche una norma universalmente riconosciuta grazie al suo carattere imperativo52. La presunta chiusura del Mar Nero al largo della Crimea da parte delle autorità moscovite costituisce senza dubbio una minaccia o l’impiego della coercizione armata contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica dell’Ucraina, in violazione sempre dell’articolo

43 C. TREZZA, Se Kiev riporta nella spirale degli armamenti, in Affari Internazionali, 19 marzo 2014, in https://www.affarinterna- zionali.it/2014/03/se-kiev-riporta-nella-spirale-degli-armamenti/; S. YEKELCHYK, Ukraine. What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, Oxford, 2020, p.57 ss.

44 N. RONZITTI, Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, Giappichelli, Torino, 2017, p.412.

45 Cfr. La dichiarazione del Presidente statunitense Joe Biden rilasciata il 26 febbraio 2021 dallo studio ovale della Casa Bianca, per ricordare l’anniversario dell’occupazione russa in Crimea, reperibile e consultabile in https://www.whitehouse.gov/.

46 Cfr. La dichiarazione dell'alto rappresentante, a nome dell'Unione europea, sull'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, 25 febbraio 2021, in https://www.consilium.europa.eu/. In tema v. E. CIMIOTTA, Le reazioni alla sottrazione della Crimea all’Ucraina. Quali garanzie del diritto internazionale di fronte a gravi illeciti imputati a grandi potenze?, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2/2014, p.490 ss.

47 Cfr. La Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 1° aprile 2014, A/RES/68/262, in https://undocs.org/fr/A/RES/68/262.

48 M. ARCARI, Violazione del divieto dell’uso della forza, aggressione o attacco armato in relazione all’intervento militare della Russia in Crimea?, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2/2014, p.473 ss.

49 M. MANCINI, op. cit., Giappichelli, Torino, 2020, p.103.

50 Cfr. Resolution 1988(2014), del 9 aprile 2014, in http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html- en.asp?fileid=20873&lang=en#.

51 Cfr. Dichiarazione dell’OSCE del 15 giugno 2014, in https://www.oscepa.org/.

52 A. TANZI, Riflessioni introduttive per un dibattito sull’uso della forza armata e la legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo, in Uso della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo, A. LANCIOTTI, A. TANZI (a cura di), Jovene Editore, Napoli, 2012, p.4 ss.

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2, paragrafo 4, che è stata descritta come la pietra miliare ovvero il perno primario per l’equilibrio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

La comunità internazionale, pertanto, non può più restare inerte e neppure permettere che la Russia prosegua alla sua continua invasione della sovranità della Repubblica dell’Ucraina e all’aggressione nella regione del Mar Nero da parte delle forze militari russe. La sovranità dell’Ucraina sui suoi letti marittimi territoriali e l’accesso ai propri porti che si affacciano sul Mare d’Azov costituiscono i pilastri fondamentali per la propria sicurezza interna, come pure la sua sovra- nità sulla penisola crimeana. L’accesso verso lo stretto di Kerch e la libertà di navigazione su tutto il Mare Nero hanno la loro importanza circa la sicurezza degli Stati costieri che si affacciano sul mare in questione, ma anche per le navi di Stati terzi che navigano in quelle aree di mare. Malgrado gli impatti negativi sul piano economico che sono impediti dalla libertà di transito delle navi nel Mar Nero e in quello d’Azov, le aree poste a chiusura da parte dei russi limitano le operazioni di tipo militare degli Stati Uniti, della NATO e dei suoi alleati europei.

È chiaro che ci si trova difronte alla violazione del diritto internazionale e degli accordi regionali concernenti lo status del territorio sovrano ucraino, dello stretto di Kerch e del Mar d’Azov da parte del governo del Cremlino, che potrebbero portare a severe conseguenze.

Il Tribunale arbitrale ad hoc potrebbe rendere più saldo le critiche dell’Ucraina e della stessa comunità internazionale alle azioni illecite dei russi, con un’azione più energica sul piano diplomatico e l’adozione di maggiori sanzioni, ma anche con la presenza consistente di navi da guerra nella regione per affermare il principio della libertà di navigazione come messaggio alla Russia. Queste sono delle risposte che servono a rafforzare lo stato di diritto e le libertà delle navi di poter navigare senza ostacoli nel Mar Nero per costringere la Russia a fare un passo indietro.

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Riferimenti

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