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Rassegna sindacale e previdenziale del 15 settembre 2014

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Rassegna sindacale e previdenziale del 15 settembre 2014

a cura di Massimo Pipino

1) INPS – Messaggio n. 6859 del 5 settembre 2014: sono pronte le comunicazioni debitorie per l'anno di competenza 2013 relative ai committenti della Gestione separata

2) CCNL pulizia: è stato raggiunto l'accordo sugli adempimenti per l'avvio del Fondo integrativo sanitario ASIM

3) Settore produttivo Artigianato tessile: Moda: sono stati pubblicati i nuovi minimi retributivi

4) Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: ulteriori indicazioni operative in materia di sanzioni orario di lavoro

5) Assunzione di lavoratori italiani da impiegare all'estero: rilascio dell'autorizzazione ed obbligo di invio del Modello UNILAV

6) Assunzioni agevolate di personale qualificato: la domanda è on-line

7) INPS - messaggio n. 6509 dell’8 agosto 2014: TFR ed incapienza delle somme versate al Fondo di Tesoreria

8) Sanzioni e dilazioni: dal 10 settembre interessi ridotti anche per l’INAIL

9) INPS - messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014: il DURC emesso per “verifica autodichiarazione” è escluso dalla regolarizzazione

10) Ministero del lavoro nota del 1° settembre 2014, n. 14974: chiarimenti sui limiti numerici dei contratti a termine

11) INPS messaggio dell'8 settembre 2014, n. 6897: stabilito un nuovo termine per il versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale

12) Acconciatura - Estetica: è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL di settore 13) Decreto Competitività (Decreto Legge n. 91/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.

116/2014): incentivi alle assunzioni nel settore agricolo per soggetti under 35

14) INPS – Circolare 3 settembre 2014, n. 102: nuovo modello di dichiarazione per la fruizione degli aiuti “de minimis”

15) Nuova “Legge Sabatini” – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali da parte delle PMI – Procedura operativa per la richiesta della prima quota di contributo

16) Cassa Depositi e Prestiti: plafond posto a disposizione delle imprese 17) INPS – Dirigenti: codici qualifica Uniemens

18) INPS – Incentivi all’occupazione previsti dalla legge 191/2009 per l’anno 2012:

presentazione delle domande

19) Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 18353 del 27 agosto 2014: il pagamento dell’indennità sostitutiva, pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, estingue

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il rapporto di lavoro

20) Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 15296 del 4 luglio 2014: per i contributi, in presenza di denuncia del lavoratore relativi a prima dell’entrata in vigore della Legge 335/1995, vige la prescrizione decennale, anche per i periodi precedenti al 1° gennaio 1996

21) Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 18519 del 2 settembre 2014: senza quantificazione del credito del dipendente, il datore non si espropria anche i caso di licenziamento inefficace

22) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 18484 del 1° settembre 2014: il debitore è libero solo se la somma accettata corrisponde a quella dovuta

***

1) INPS – Messaggio n. 6859 del 5 settembre 2014: sono pronte le comunicazioni debitorie per l'anno di competenza 2013 relative ai committenti della Gestione separata

Con il proprio messaggio n. 6859 del 5 settembre 2014 l'INPS ha provveduto a comunicare che sono pronte le comunicazioni debitorie per l'anno di competenza 2013 per i committenti della Gestione separata. Più precisamente, riferisce l'Istituto sono state elaborate le situazioni debitorie riferite dalle aziende committenti che, per il tramite del flusso Emens, hanno denunciato il pagamento di compensi riferiti a soggetti che risultano essere iscritti alla Gestione separata, e non hanno poi provveduto a versare i contributi dovuti (o, in ogni caso, a versarli, entro i termini previsti). I soggetti interessati dalla comunicazione ed i loro intermediari possono visualizzare le posizioni a debito tramite cassetto committenti Gestione Separata, sul sito www.inps.it. Più precisamente, le posizioni da cui risultano pendenti partite debitorie saranno disponibili cliccando sulla voce "Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata". Sarà possibile scaricare direttamente dal sito la relativa comunicazione composta, oltre che dal testo, che è fisso, anche da due prospetti relativi alla posizione debitoria dei contributi e dal prospetto utile per compilare il relativo modello di pagamento (F24). A seguito della comunicazione emessa sarà infatti necessario provvedere all'adempimento dell'obbligazione contributiva (per il quale l'Istituto indicherà i singoli periodi di competenza), e versare le sanzioni civili (che potranno essere relative o alla fattispecie consistente nell'omesso versamento o quella relativa al tardivo versamento del contributo dovuto). Si potrà tuttavia verificare il caso per cui nella comunicazione siano riportate soltanto le sanzioni relative al tardivo versamento e non quelle relative al mancato versamento. In questo caso tra i dati relativi al periodo interessato (che viene descritto nella prima pagina del testo) sarà riportato il periodo "0/2013 – 0/2013". L'INPS, con il suo messaggio, ha inoltre annunciato che la pubblicazione della comunicazione sul Cassetto è anticipata, sia all'azienda committente interessata che all'intermediario ad essa collegato, tramite un messaggio di alert inviato all'indirizzo email indicato dall'azienda stessa o dal suo intermediario, all'Istituto. Inoltre, all'interno del Cassetto dei soggetti interessati dalle comunicazioni comparirà un avviso relativo alla giacenza della comunicazione sotto forma di un messaggio di questo tenore: "Attenzione: sono presenti delle comunicazioni da leggere". Per quanto riguarda l'avviso agli intermediari, la presenza della comunicazione potrà essere notata come un segno di spunta di colore rosso in corrispondenza delle aziende per le quali sono presenti le comunicazioni. Potranno quindi cliccare dal menù principale sull'opzione "Comunicazioni" per ottenerne la visualizzazione in formato PDF. Nel caso in cui l'azienda interessata dalla comunicazione o il suo intermediario non provvedano alla lettura o alla stampa della comunicazione, l'avviso sarà ripetuto ad ogni accesso. È opportuno ricordare che la comunicazione debitoria è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero coattivo dei crediti tramite avviso di addebito: per questo motivo, le aziende committenti che hanno inviato

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erroneamente denunce per compensi che non siano stai successivamente effettivamente corrisposti nel periodo di competenza denunciato, sono tenute ad inviare con urgenza i flussi di correzione al fine di evitare errata emissione di avvisi di addebito. In proposito l'INPS consiglia alle aziende committenti ed ai loro intermediari che debbano comunicare l'errata esposizione dei dati o altre situazione relativa alla comunicazione debitoria, di utilizzare un solo canale di comunicazione (pec - linea INPS) al fine di evitare duplicazioni di attività con conseguenti ritardi nella definizione delle pratiche.

***

2) CCNL pulizia: è stato raggiunto l'accordo sugli adempimenti per l'avvio del Fondo integrativo sanitario ASIM

È stato firmato Il giorno 16 luglio 2014, tra Fise-Anip, Legacoopservizi, Federlavoro - Confcooperative e Servizi, Agci Servizi, Unionservizi Confapi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti l’accordo relativo ai versamenti delle quote di contribuzione dovute per l’avvio del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Asim per i lavoratori del settore della Pulizia e dei Servizi integrati. L’accordo in oggetto dà attuazione al CCNL sottoscritto il 31/5/2011, che ha introdotto nel settore una normativa relativa all’istituzione di una forma di assistenza sanitaria integrativa, prevedendo all’articolo 69, dal 1° luglio 2013, il versamento di un contributo a carico delle imprese pari a Euro 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali e pari a Euro 6,00 per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali. In pratica, però, stante le necessità di proseguire nel lavoro istruttorio per la costituzione del Fondo di settore, le parti stipulanti con accordo del 26 giugno 2013, hanno rinviato i versamenti da effettuare secondo le prescrizioni del CCNL. Pertanto, in considerazione del fatto che gli organi direttivi del Fondo hanno ultimato gli adempimenti necessari per l’iscrizione al Registro dei Fondi istituito presso il Ministero della Salute, (avvenuta il 25 luglio 2014), le parti stipulanti l’accordo in esame, concordano che, a decorrere dal mese di luglio 2014, ha inizio la contribuzione ordinaria al Fondo Asim, di cui all'articolo 69 del CCNL, tramite F24. Unitamente al contributo ordinario di luglio 2014, dovrà essere versata la quota una tantum a titolo di iscrizione, così come definito sempre dall’articolo 69 del CCNL 31 maggio 2011, pari a 0,50 Euro per ciascun lavoratore, da parte delle imprese che non avessero ancora provveduto a tale adempimento. Per quanto riguarda le quote arretrate relative al periodo che va dal 1° 2013 al 30 giugo 2014, le imprese vi provvederanno tramite F24 nelle seguenti forme e modalità:

Le imprese dovranno versare al Fondo Asim gli arretrati, per i lavoratori a tempo indeterminato in forza alle stesse a luglio 2014, nella misura pari alle quote mensili dovute dall’impresa stessa per il periodo ricompreso tra luglio 2013 e giugno 2014 con le seguenti tempistiche:

con l'F24 del mese di settembre 2014 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di aprile-maggio-giugno 2014;

con l’F24 del mese di febbraio 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente di gennaio-febbraio-marzo 2014;

con l'F24 del mese di maggio 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2013;

con l'F24 del mese di ottobre 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente di luglio-agosto-settembre 2013.

Le quote relative agli arretrati saranno dovute anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alle decorrenze concordate. L’impresa potrà optare per il versamento in un’unica soluzione nel mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o mantenere le scadenze dei pagamenti previsti.

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3) Settore produttivo Artigianato tessile - Moda: sono stati pubblicati i nuovi minimi retributivi

A completamento dell’accordo che è stato sottoscritto in data 25 luglio 2014, le Parti (CONFARTIGIANATO MODA, CNA FEDERMODA, CNA SERVIZI ALLA COMUNITÀ, CASARTIGIANI, CLAAI, FILTCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL) hanno provveduto a pubblicare i minimi retributivi per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria. Queste le tabelle retributive per i vari comparti:

Settore Abbigliamento

Livelli Minimi al 31/7/2014 Minimi dal 1/8/2014 Minimi dal 1/4/2015 Minimi dal 1/5/2016

6s 1.653,88 1.686,75 1.719,62 1.739,34

6 1.548,25 1.579,02 1.609,79 1.628,25

5 1.418,66 1.446,85 1.475,04 1.491,96

4 1.311,75 1.337,82 1.363,89 1.379,53

3 1.258,03 1.283,03 1.308,03 1.323,03

2 1.203,47 1.227,39 1.251,31 1.265,66

1 1.138,32 1.160,94 1.183,56 1.197,13

Settore Tessile Calzaturiero

Livelli Minimi al 31/7/2014 Minimi dal 1/8/2014 Minimi dal 1/4/2015 Minimi dal 1/5/2016

6s 1.652,17 1.684,89 1.711,16 1.737,43

6 1.559,44 1.590,32 1.615,11 1.639,90

5 1.425,35 1.453,58 1.476,24 1.498,90

4 1.319,20 1.345,32 1.366,29 1.387,26

3 1.265,50 1.290,56 1.310,68 1.330,80

2 1.211,67 1.235,66 1.254,92 1.274,18

1 1.142,80 1.165,43 1.183,60 1.201,77

Settore Lavorazioni a mano e su misura

Livelli Minimi al 31/7/2014 Minimi dal 1/8/2014 Minimi dal 1/4/2015 Minimi dal 1/5/2016

6s 1.651,53 1.684,35 1.710,60 1.736,85

6 1.540,77 1.571,39 1.595,88 1.620,37

5 1.411,16 1.439,20 1.461,63 1.484,06

4 1.304,27 1.330,19 1.350,92 1.371,65

3 1.250,59 1.275,44 1.295,32 1.315,20

2 1.196,02 1.219,79 1.238,80 1.257,81

1 1.130,86 1.153,33 1.171,31 1.189,29

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Settore Pulitintolavanderie

Livelli Minimi al 31/7/2014 Minimi dal 1/8/2014 Minimi dal 1/4/2015 Minimi dal 1/5/2016

6s 1.655,96 1.688,87 1.715,19 1.741,51

6 1.561,97 1.593,01 1.617,84 1.642,67

5 1.421,08 1.449,32 1.471,91 1.494,50

4 1.311,87 1.337,94 1.358,79 1.379,64

3 1.258,16 1.283,16 1.303,16 1.323,16

2 1.205,85 1.229,81 1.248,98 1.268,15

1 1.140,73 1.163,40 1.181,53 1.199,66

Settore Occhialeria

Livelli Minimi al 31/7/2014 Minimi dal 1/8/2014 Minimi dal 1/4/2015 Minimi dal 1/5/2016

6 1.605,94 1.637,85 1.663,38 1.688,91

5 1.454,42 1.483,31 1.506,43 1.529,55

4 1.359,28 1.386,29 1.407,90 1.429,51

3 1.276,83 1.302,20 1.322,50 1.342,80

2 1.231,11 1.255,57 1.275,14 1.294,71

1 1.180,28 1.203,73 1.222,49 1.241,25

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 25 luglio 2014, sarà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 105 lordi da erogare in due soluzioni: 55 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2014 e 50 euro con la retribuzione del mese marzo 2015. Agli apprendisti in forza alla medesima data, verrà invece erogato un importo pari a 73,50 con le decorrenze sopra stabilite.

***

4) Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: ulteriori indicazioni operative in materia di sanzioni orario di lavoro

Facendo riferimento alla sentenza del 4 giugno 2014, n. 153, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei commi 3 (“La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, dall’articolo 9, comma 1, e dall’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione”) e 4 (“La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore”) dell’articolo 18-bis del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il Ministero del lavoro, integrando le istruzioni precedentemente fornite, ha precisato che, la rideterminazione degli importi delle sanzioni va effettuata tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1177, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) , con cui sono stati quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 (Lettera circolare n.

14876/2014). Come noto, La Consulta, con sentenza 4 giugno 2014, n. 153, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei citati commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 19 luglio 2004 n. 213, riguardanti il regime sanzionatorio previsto per la violazione, da parte del datore

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di lavoro, dei divieti in materia di durata massima dell'orario di lavoro, del limite minimo di riposo giornaliero e di riposo settimanale, del diritto alle ferie annuali, in quanto non in linea con la legge delega n. 39/2002. In particolare, la sentenza ha ritenuto costituzionalmente illegittima la predetta disposizione nella misura in cui ha introdotto un regime sanzionatorio più severo rispetto a quello previgente (R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e la Legge 22 febbraio 1934, n. 370), nonostante il Legislatore, nell'ambito della legge di delega, avesse richiesto "in ogni caso (...) sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi". Alla luce dei principi enunciati nella sentenza, il Ministero del lavoro ha ravvisato, con Lettera circolare n. 12552/2014, la necessità di diramare istruzioni al fine di dare esecuzione a quanto è stato deciso da parte della Corte. Si è ribadito, in primo luogo, che la sentenza circoscrive il vaglio di legittimità - in conformità al principio della domanda - esclusivamente alla disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n. 213/2004 (“ 1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. 4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro. 5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro. 6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti”.), in vigore dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008 (dal successivo 25 giugno, infatti, l'articolo 18 bis è stato nuovamente modificato). Pertanto, le indicazioni in questione coinvolgono esclusivamente le sanzioni riferite alle violazioni commesse in tale arco temporale, senza interessare le successive modifiche legislative intervenute sull'articolo 18 bis. La perdita di efficacia della disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 213/2004 va ad incidere solo sulle situazioni giuridiche pregresse ancora aperte o pendenti. Dovranno quindi essere rideterminati gli importi scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all’articolo 9 del R.D.L. n. 692/1923 e all'articolo 27 della Legge n. 370/1934 nei casi di:

rapporti ex articolo 17 della Legge n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;

ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l’opposizione giudiziale;

opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Nei casi in cui il procedimento sanzionatorio risulti invece definitivamente chiuso (ciò siginifica

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verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, ovvero in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato), non si avrà alcuna estensione degli effetti della sentenza in esame, con conseguente intangibilità degli atti adottati. Al riguardo, sentito anche l'Ufficio Legislativo, ad integrazione di quanto indicato, il Ministero del lavoro, con lettera circolare datata 28 agosto 2014, n. 14876, ha ulteriormente chiarito che la rideterminazione dei suddetti importi deve essere effettuata tenendo conto della previsione di cui all’articolo 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: "Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati (...)", e nel cui periodo temporale è da ritenersi ricompreso l'impianto sanzionatorio previsto dalla normativa previgente.

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5) Assunzione di lavoratori italiani da impiegare all'estero: rilascio dell'autorizzazione ed obbligo di invio del Modello UNILAV

Con riferimento all'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare all'estero, qualora il rapporto di lavoro, a prescindere dal luogo d'instaurazione, sia regolato dal diritto nazionale, il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare il modello UNIILAV e, preventivamente, di richiedere l'autorizzazione al lavoro all'estero. Per il rapporto di lavoro, invece, che si instaura all'estero ed è regolato dal diritto locale non è dovuta né la comunicazione obbligatoria né, tantomeno, la richiesta di autorizzazione (Nota Ministero del lavoro n. 10039/2014). Con riferimento al rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’articolo 2 del Decreto Legge n. 317/1987 (convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398) per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero, il Ministero del lavoro era recentemente intervenuto (interpello n. 13/2014), fornendo alcune precisazioni riportate di seguito. Il D.L. n. 317/1987 è stato parzialmente sostituito dal D.P.R. n. 346/1994 che ha disciplinato il procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani. La normativa di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 346/1994 dispone espressamente che alla presentazione di autorizzazione preventiva per l’assunzione o il trasferimento all’estero dei lavoratori italiani sono tenuti:

i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

le società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

le società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

i datori di lavoro stranieri.

Dal dettato normativo sopra citato si evince che sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire all’estero un lavoratore italiano, pertanto - affermava il Ministero - si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero, dato anche che l’art. 2 precisa espressamente che sussiste la necessità dell’autorizzazione sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento. A seguito del citato interpello, il Ministero del lavoro con Nota n. 10039/2014, ha ritenuto opportuno però precisare quando tali richieste devono essere accompagnate dalla comunicazione telematica di assunzione (o trasferimento). Qualora il rapporto di lavoro, a prescindere dal luogo d'instaurazione, sia regolato dal diritto nazionale, il datore di lavoro è

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obbligato ad inviare il modello UNIILAV e, preventivamente, a richiedere l'autorizzazione al lavoro all'estero. Al contrario se il rapporto di lavoro si instaura all'estero ed è regolato dal diritto locale non è dovuta né la comunicazione obbligatoria né, tantomeno, la richiesta di autorizzazione.

Appare evidente che nei casi di trasferimento dall'Italia all'estero, è sempre dovuta sia la comunicazione obbligatoria sia la richiesta di autorizzazione. Pertanto la locuzione dell'interpello

"si ritiene irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE..." è da intendersi riferita non già al luogo fisico d'instaurazione del rapporto di lavoro ma a quello a cui si riferisce il diritto che regola il rapporto di lavoro.

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6) Assunzioni agevolate di personale qualificato: la domanda è on-line

Possono ormai essere inviate le domande per le aziende che hanno diritto all’agevolazione fiscale sulle assunzioni di personale altamente qualificato effettuate tra il 26 giugno ed 31 dicembre 2012:

dal 15 settembre è disponibile l’apposita applicazione online del Ministero dello Sviluppo Economico. Per le assunzioni effettuate nel 2013, le domande si presenteranno dal 10 gennaio 2015.

Si tratta del credito d’imposta de l35% (tetto massimo di 200mila euro per impresa) che è stato previsto dal Decreto Sviluppo (articolo 24 Decreto Legge 83/2012,convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134). Le istruzioni per la presentazione delle istanze sono contenute nel decreto direttoriale per gli incentivi alle imprese dello scorso 28 luglio 2014. Il Ministero ha messo a punto il sistema telematico per inviare le domande. Dal 10 settembre le imprese possono registrarsi sulla piattaforma (https://cipaq.mise.gov.it), che fornisce le credenziali di accesso al sistema, valide a partire dal 15 settembre, primo giorno in cui sarà possibile presentare le istanze (sulla stessa piattaforma). Da giovedì 11 settembre sarà attivo un servizio di test (https://cipaq- test.mise.gov.it) che, contrariamente alla piattaforma vera e propria, prevede utenze condivise e dati visibili anche da altri soggetti. È quindi necessario prestare attenzione a non inserire dati reali o soggetti a tutela della privacy (i dati di prova non avranno alcun valore ai fini della domanda e saranno cancellati), su cui il Ministero non si assume responsabilità. Infine, è attivo un servizio di help desk (cipaq.helpdesk@mise.gov.it) mentre per problemi amministrativi è possibile inviare una mail a cipaq.quesiti@mise.gov.it.

Le assunzioni per cui vengono richieste le agevolazioni devono riguardare personale in possesso di dottorato di ricerca o di una delle lauree magistrali previste dal decreto: in quest’ultimo caso, gli assunti devono essere impiegati in attività di ricerca (lavori sperimentali o teorici, ricerca pianificata o indagini critiche, produzione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati). Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato. Il beneficio spetta solo in particolari condizioni (ad esempio, numero di dipendenti superiore a quello presentato nel bilancio del periodo d’imposta precedente. Si deve trattare, in pratica, di assunzioni che aumentano l’organico). Il beneficio decade se il posto di lavoro non viene conservato per almeno 3 anni, che diventano 2 per lePMI.

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7) INPS - messaggio n. 6509 dell’8 agosto 2014: TFR ed incapienza delle somme versate al Fondo di Tesoreria

Con il messaggio n. 6509 dell’8 agosto 2014, l’INPS ha provveduto a fornire un’importante chiarimento in riferimento al conguaglio delle somme erogate dal datore di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nel caso di incapienza delle somme versate al Fondo di Tesoreria.

L’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo di Tesoreria, prevede che le prestazioni a carico del Fondo debbano essere liquidate integralmente dal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo stesso, a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese. Nello specifico, così come precisato dall’INPS con circolare n. 70 del 3 aprile 2007, le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria ed ai contributi previdenziali dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione.

Ciononostante, di frequente, le aziende disattendono il dettato legislativo e la disciplina di prassi, erogando direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e ponendole a conguaglio, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva. Orbene, l’Inps, con il messaggio in oggetto ribadisce che l’ipotesi di denuncia a credito azienda è limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell’Istituto (come, ad esempio, per le indennità economiche di malattia o maternità, Cig, Cigs, etc.) e/o di misure compensative. Di contro, in presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, Nelle ipotesi di incapienza mensile, resta fermo l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvede ad erogare l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza. A tal proposito, per dare pratica attuazione a quanto indicato, viene inibita la trasmissione di flussi UniEmens contenenti recuperi (sia a titolo di liquidazioni che di anticipazioni) di TFR per importi maggiori rispetto alla capienza mensile, nonché negata la possibilità di presentare istanze di rimborso/compensazione per erogazioni effettuate in coincidenza con la cessazione dell’attività e della posizione contributiva.

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8) Sanzioni e dilazioni: dal 10 settembre interessi ridotti anche per l’INAIL

In ottemperanza alle decisioni di politica monetaria della BCE che con Provvedimento del 4 settembre scorso ha fissato allo 0,05% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema (ex TUR), anche l’INAIL è intervenuto riducendo i tassi di interesse di rateazione e di dilazione. La Circolare n. 38 del 9 settembre, infatti, comunica che il tasso fissato è pari a:

6,05% per quanto riguarda l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;

5,55% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

La nuova misura del tasso viene applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 10 settembre 2014. È prevista altresì la possibilità di applicare il nuovo tasso alle istanze presentate in data anteriore al 10 settembre a condizione che l’INAIL non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione e provveda a comunicare il piano di rateazione o dilazione in data 10 settembre o successiva.

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9) INPS - messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014: il DURC emesso per “verifica autodichiarazione” è escluso dalla regolarizzazione

Con il messaggio n. 6756 del 2 settembre scorso, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle modalità operative per il rilascio del Durc, a seguito della sentenza n. 486/2014 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto dell’8 aprile scorso, di cui si allega copia. In particolare, con la suddetta sentenza, il TAR si è espresso ritenendo generalizzato l’obbligo, per gli Enti preposti al rilascio del DURC, di attivazione del procedimento di regolarizzazione prima dell’emissione di ogni tipo di DURC, tramite il preavviso di accertamento negativo. Pertanto, anche per la verifica dell’autodichiarazione, la condizione di regolarità dovrà sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione. Sul punto, l’INPS, in linea con quanto già pronunciato dal Ministero del Lavoro con la nota n. 34 del 19 agosto scorso, ha comunicato che il Durc per la verifica di autodichiarazione continuerà ad essere definito sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione è stata resa, pur restando ferma la valutazione relativa allo scostamento non grave tra le somme dovute e le somme versate, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. Dunque, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo per l’emissione di altre tipologie di DURC, non potrà valere ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica dell’autodichiarazione, fatta salva la disciplina per il rilascio del DURC in presenza di una certificazione dei crediti, di cui all’articolo 13-bis, comma 5 del Decreto Legge n. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 94/2012. A tal riguardo, è stato, inoltre, chiarito che, per l’attestazione della regolarità contributiva in caso di verifica di autodichiarazione, la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex articolo 13 bis, comma 5, Decreto Legge n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012” dovrà essere antecedente o almeno contestuale alla data in cui verrà resa la dichiarazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 13, comma 5 del Decreto Legge n. 52/2012, l’Istituto ha rimandato alle indicazioni già fornite con la Circolare n. 16 del 30 gennaio scorso, ribadendo che le certificazioni dovranno essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” e il campo note dovrà riportare sempre le indicazioni elencate nella circolare in oggetto. Anche il DURC emesso ai sensi della norma suddetta e richiesto per il pagamento dei Sal o delle prestazioni relative a servizi e forniture, dovrà essere rilasciato con le medesime modalità. Inoltre, anche se rilasciato con l’attestazione di regolarità, il DURC emesso ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, comporterà l’obbligo per la stazione appaltante di attivazione dell’intervento sostitutivo ex articolo 3, comma 2, del Decreto ministeriale 13 marzo 2013. Tale potere sostitutivo delle Pubbliche Amministrazioni è stato ampliato anche alle ipotesi delle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti, comportando, dunque, l’obbligo per la P.A. di garantire la copertura del debito prima di effettuare un pagamento in favore di un terzo. Resta ferma, in ogni caso, la necessità di riportare sempre nel DURC la quantificazione del debito e la data di accertamento dello stesso, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di intervento sostitutivo.

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10) Ministero del lavoro nota del 1° settembre 2014, n. 14974: chiarimenti sui limiti numerici dei contratti a termine

Con nota del 1° settembre 2014, n. 14974, il Ministero del lavoro ha provveduto a fornire chiarimenti in ordine alle modalità di computo dei contratti a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato l’attività durante l’anno, ai fini dell’individuazione del numero dei contratti a termine stipulabili nel settore edile. Come noto, con circolare del 30 luglio 2014, n. 18, il Ministero del lavoro ha fornito i primi orientamenti interpretativi per il personale ispettivo a seguito delle novità che sono state introdotte dal Decreto Legge n. 34/2014, convertito dalla Legge n.

78/2014 in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro e apprendistato.

Il Decreto Legge n. 34/2014 è intervenuto, anzitutto, a modificare l’articolo 1 del D.Lgs. n.

368/2001, eliminando definitivamente l’obbligo di indicazione delle ragioni di carattere "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro. Secondo la nuova formulazione del Decreto del 2001 "è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contralto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276". Il Legislatore ha, poi, introdotto dei limiti di carattere quantitativo alla stipula di contratti a tempo determinato, disponendo che,

"fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7 il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione". Nel caso in cui si verifichi una violazione del limite percentuale suddetto, per ciascun lavoratore trova applicazione una sanzione amministrativa:

pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;

pari al 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.

Ciò premesso, con particolare riferimento alla "diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l'anno" il Ministero del lavoro, con la nota in commento, ha precisato, che "il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti (...), per le attività iniziate durante l'anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine (sebbene in tal caso si ricordano le esclusioni dal computo dei contratti a termine previste dall’art. 10, comma 7 lett. a), del D lgs n. 368/2001 o dall’art. 28, comma 3, del D.L. n. 179/2012 conv. da L. n. 221/2012)".

Pertanto - continua il Ministero - in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti tale fattispecie e salvo successivi interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal CCNL. Anche nel settore edile, ai fini dell’individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili - pari al 25% dei lavoratori "stabili", come già previsto dal relativo CCNL - andranno considerati i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della assunzione del primo lavoratore a termine. Resta ferma l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall'anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.

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11) INPS messaggio dell'8 settembre 2014, n. 6897: stabilito un nuovo termine per il versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale

Con il proprio messaggio dell'8 settembre 2014, n. 6897, l’INPS ha comunicato che, le aziende potranno versare il contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Con la circolare n. 100 dello scorso 2 settembre, l’Istituto di previdenza aveva fornito alcune istruzioni sulle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 79141 del 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012. In particolare - precisava l’INPS - rientrano nell’ambito di applicazione del predetto Fondo le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dall’applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Non sono, invece, soggette alla disciplina del Fondo residuale le imprese per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 4, ovvero del comma 14, dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ovvero che rientrano nel campo di applicazione di Fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della Legge n. 662/1996 e Legge n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012. Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time sono conteggiati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 61/2000; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, mentre i lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Orbene, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, l’INPS - con il messaggio in parola - ha reso noto che, le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014 (in precedenza, il 16 novembre 2014), senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Di seguito, l’INPS illustra le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.:

codice di autorizzazione e codice Ateco 2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. Il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa.

SETTORE INDUSTRIA CSC CA

1.15.01 con c.a. 2B 1.XX.XX con 4A escluso se 3X 1.XX.XX con 1D escluso se 1M

1.18.08 escluso se 1M 1.15.02

1.15.03

1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01

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SETTORE AGRICOLTURA CSC CA

5.01.02 con ca 1D SETTORE TERZIARIO

CSC CA 7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01

7.05.01 – 7.05.02 – 7.05.04 7.06.01 - 7.06.02

7.07.01 - 7.07.02 7.07.04

7.07.06

7.07.08 escluso se 5J, 5K, 9A e 5M 7.07.XX con 4A esclusi se 5K e 5 J 7.07.09 escluso se 1M

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12) Acconciatura - Estetica: è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del CCNL di settore È stato siglato, l’8 settembre 2014, tra CNA Unione benessere e società, Confartigianato Benessere - Acconciatori, Confartigianato Benessere - Estetica, Casartigiani, CLAAI - Federnas-Unamem e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTCTUS-UIL l’accordo di rinnovo del CCNL 3/10/ 2011 per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere. L’accordo, valido dall’1/1/2013 al 30/6/2016, stabilisce un aumento economico a regime di 60,00 euro per il terzo livello, da corrispondere in tre tranche:

25,00 dal 1° ottobre 2014,

15,00 dal 1° ottobre 2015

20,00 dal 1° giugno 2016.

Livello Dall’1/10/2014 Dall’1/10/2015 Dall’1/6/2016

1° 28,87 17,32 23,09

2° 26,37 15,82 21,10

3° 25,00 15,00 20,00

4° 23,57 14,14 18,86

Seguono i minimi

Livello Al 30/9/2014 Dall’1/10/2014 Dall’1/10/2015 Dall’1/6/2016

1° 1.326,71 1.355,58 1.372,90 1.395,99

2° 1.211,97 1.238,34 1.254,16 1.275,26

3° 1.149,00 1.174,00 1.189,00 1.209,00

4° 1.083,33 1.106,90 1.121,04 1.139,90

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 120,00 lordi, da erogare in due soluzioni: la prima pari ad euro 60,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2015, la seconda pari ad euro 60,00 con la retribuzione del mese di novembre

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2015. Agli apprendisti in forza alla medesima data l'importo di cui sopra verrà erogato nella misura del 70% e con le stesse decorrenze.

Apprendistato Professionalizzante

La durata del periodo di apprendistato viene determinata in base ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:

 1° Gruppo : 5 anni (Acconciatore/Acconciatrice Maschile e Femminile Estetista - Tatuatore/Tatuatrice - Massaggiatore/Massaggiatrice - Operatore/Operatrice Tricologico/a)

 2° Gruppo: 18 mesi (Manicure e Pedicure, esclusivamente estetico)

 3° Gruppo: 3 anni (qualifiche impiegatizie)

Per gli apprendisti dipendenti dalle piccole medie imprese la durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni, a tutti gli effetti retributivi. Per gli apprendisti di cui al Gruppo 1 sopra indicato, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 6 mesi a condizione che i gli apprendisti siano in possesso di un titolo di studio post obbligo di attestato di qualifica professionale.

Trattamento economico

Per quanto concerne la determinazione della retribuzione vengono confermate le percentuali stabilite nel precedente CCNL, fatta eccezione per le figure impiegatizie del 3° gruppo per le quali invece viene stabilita la seguente tabella:

I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem

65% 65% 70% 78% 85% 85%

Formazione

L’impresa dovrà erogare durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione tecnico professionalizzante, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, non riproporzionabile in caso di apprendistato part- time. Per gli apprendisti del 1° Gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica, la cui durata del rapporto è ridotta a 4 anni e 6 mesi, l'obbligo formativo è pari a 70 ore medie annue.

Quanto alla possibilità di regolamentare il rapporto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale, è d’obbligo che l’orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell’orario contrattuale.

Periodo di prova

Il periodo di prova non può essere superiore a:

Livello 1°: 4 mesi Livello 2°: 3 mesi Livello 3°: 3 mesi Livello 4°: 3 mesi

Per gli apprendisti il periodo di prova avrà la stessa durata prevista per i lavoratori qualificati Trattamento in caso di malattia ed infortunio

AI lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. viene riconosciuto il diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l'azienda. Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di grave infermità da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL

Flessibilità orario di lavoro

Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.

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Lavoro supplementare

Il lavoro supplementare verrà compensato con una maggiorazione forfetaria del 20%.

Contratto a termine

Le Parti stabiliscono che un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, prorogabile a 12 mesi dalla contrattazione collettiva regionale, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Quanto agli intervalli temporali tra due contratti viene fissato il termine di 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e di 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.

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13) Decreto Competitività (Decreto Legge n. 91/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.

116/2014): incentivi alle assunzioni nel settore agricolo per soggetti under 35

L'articolo 5 del Decreto Competitività (Decreto Legge n. 91/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 116/2014 prevede, al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, un incentivo pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro mediante compensazione dei contributi dovuti. L'incentivo è previsto a favore degli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 del Codice civile: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”) nel caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato secondo i requisiti previsti dal comma 3 della norma (“Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve: a) avere durata almeno triennale; b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno; c) essere redatto in forma scritta”). Le risorse stanziate per l'erogazione dell'incentivo sono state aumentate in sede di conversione, e ammontano ora a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per dare diritto all'incentivo le assunzioni devono riguardare lavoratori la cui età sia compresa tra i 18 ed i 35anni, privi di impiego regolarmente retribuito da un periodo di almeno sei mesi oppure privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le assunzioni devono essere effettuate nel corso del periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. Nel caso in cui l'assunzione avvenga con un con contratto a tempo determinato, ai fini della concessione dell'incentivo il contratto deve avere durata almeno triennale, garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima pari a 102 giornate all'anno ed essere redatto in forma scritta.

L'incentivo viene erogato mediante compensazione dei contributi dovuti. La compensazione avviene con le seguenti modalità:

 per le assunzioni a tempo determinato: 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, 6 a decorrere dal completamento del secondo e 6 a decorrere dal completamento del terzo anno;

 per le assunzioni a tempo indeterminato:18 mensilità a decorrere dal completamento del

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diciottesimo mese ( e non più dal completamento del primo anno, come previsto dal decreto prima della conversione) dal momento dell'assunzione.

L'incentivo viene riconosciuto dal parte dell'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione della domande: l'eventuale sopravvenuta insufficienza di risorse verrò comunicata dall'Istituto sul suo sito istituzionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (20 agosto 2014), l'Istituto provvederà ad adeguare le proprie procedure informatizzate per ricevere le richieste telematiche di ammissione all'incentivo e per consentirne la fruizione, comunicando, sempre attraverso il proprio sito internet istituzionale, la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare le domande di ammissione. Entro lo stesso termine l'INPS, con propria circolare, disciplinerà le modalità attuative dell'incentivo, nonché le modalità di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali esso è previsto, nonché per la verifica dell'incremento occupazionale.

Il comma 13 dell'articolo 5 del Decreto (“All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale”) prevede a favore dei produttori agricoli - previa autorizzazione della Commissione europea – una deduzione ai fini IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, in misura pari al 50% per ogni lavoratore agricolo a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché abbia lavorato per un periodo pari ad almeno 150 giornate e il suo contratto abbia una durata almeno triennale.

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14) INPS – Circolare 3 settembre 2014, n. 102: nuovo modello di dichiarazione per la fruizione degli aiuti “de minimis”

Il 1° gennaio 2014 la disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” ha visto la sostituzione della precedente normativa con due nuovi Regolamenti. Per quanto concerne le imprese non agricole, vale il Regolamento (UE) n. 1407/2013, recante la disciplina generale degli aiuti di importanza minore, in sostituzione del precedente Regolamento (UE) n. 1998/2006. Il Regolamento prevede:

 l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti destinatari della disciplina sugli aiuti minori “de minimis”;

l’introduzione del criterio di "impresa unica" agli effetti dell’applicazione del massimale di aiuto concedibile (pari a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ridotto a 100.000 euro per quelle che esercitano attività di trasporto merci su strada).

L’INPS, con circolare 3 settembre 2014, n. 102, ha provveduto a sostituire la modulistica riferita alle dichiarazioni “de minimis” per la fruizione di agevolazioni contributive, rientranti nel regime comunitario, erogate dall’Istituto. Il regime “de minimis” trova applicazione alle seguenti agevolazioni erogate dall’INPS:

 sgravio contributivo del 100% per le assunzioni in apprendistato, effettuate da aziende con organico inferiore a dieci dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, con riferimento alla contribuzione dovuta nei primi tre anni di contratto;

 incentivo per le assunzioni di lavoratori beneficiari dell’ASpI;

incentivo per le assunzioni di lavoratori iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.

In ciascuno dei casi indicati, è necessario avvalersi del nuovo modello di dichiarazione (allegato 1

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alla circolare in commento), in sostituzione di quello richiamato nelle circolari illustrative dei singoli benefici. La fase di transizione tra la previgente e l’attuale disciplina è regolata come segue:

 agli incentivi per i quali il provvedimento di concessione sia stato adottato entro la data del 30 giugno 2014, continua ad applicarsi il Regolamento n. 1998/2006;

 agli incentivi le cui istanze siano state accolte con provvedimento adottato successivamente al 30 giugno 2014 si applica, invece, il nuovo Regolamento. Lo stesso vale per gli incentivi le cui istanze non risultino ancora definite – anche se presentate prima del 30 giugno 2014.

In queste ipotesi, la Sede INPS invita l’impresa interessata a rilasciare la dichiarazione “de minimis” in base al nuovo modello, in sostituzione di quella eventualmente già prodotta, entro il termine di 15 giorni. In mancanza, l’Istituto provvederà alla revoca del provvedimento di concessione già emesso oppure al rigetto dell’istanza.

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15) Nuova “Legge Sabatini” – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali da parte delle PMI – Procedura operativa per la richiesta della prima quota di contributo

Con riferimento all’argomento in oggetto, ricordiamo che le imprese beneficiarie che hanno ricevuto il decreto di concessione e che hanno completato l’investimento possono richiedere la prima quota di contributo effettuando l’accesso alla piattaforma:

https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/Imprese. Le credenziali di accesso saranno inviate dal MISE tramite PEC all’indirizzo PEC dell’impresa a seguito della trasmissione del Provvedimento di concessione. Il “referente da contattare per eventuali comunicazioni” - indicato nel modulo di domanda - sarà contestualmente informato dell'avvenuto scambio. Una volta effettuato l’accesso, comparirà una schermata contenente l’elenco di tutte le domande caricate per quel dato soggetto beneficiario (PMI), per le quali è stato adottato e trasmesso, dal MISE alla PMI, il relativo provvedimento di concessione relativo all’impegno dell’anno in corso. In corrispondenza di ciascuna domanda caricata/decretata, l’impresa potrà visualizzare il pulsante denominato “1°

fase – Compila moduli” relativo alla dichiarazione ultimazione investimento, cliccando il quale si aprirà un form che dovrà essere compilato dalla PMI in ogni sua parte. Una volta compilato il modulo sarà necessario premere il pulsante “blocca”, solo allora comparirà il pulsante “Genera il documento da firmare digitalmente”. La piattaforma genererà un file in formato “.docx” che l’impresa, una volta salvato, dovrà firmare digitalmente. Una volta effettuato l’upload della dichiarazione di ultimazione dell’investimento, accanto alla domanda di riferimento comparirà il pulsante denominato “2° fase – Compila moduli” relativo alla “Richiesta di erogazione 1^ quota”.

Anche in questo caso, cliccando sul relativo pulsante, si aprirà un form contenente alcuni dati precompilati in automatico secondo le informazioni inserite nel modulo di domanda. Una volta compilato il documento e prima della sua chiusura comparirà il pulsante “Dichiarazione liberatoria del fornitore” da trasmettere unitamente alla stessa richiesta di erogazione secondo la seguente procedura:

 in caso di finanziamento bancario l'impresa beneficiaria dovrà trasmettere una o più (in base al numero di fornitori emittenti titoli di spesa) dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante, altresì, il requisito “nuovo di fabbrica”;

 in caso di finanziamento tramite leasing le dichiarazioni di cui la punto precedente dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing, attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento.

Perle due opzioni sopra descritte (finanziamento bancario o in leasing) la piattaforma consente all'impresa di effettuare il download dei modelli in formato word da inviare ai fornitori/società di

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leasing. Una volta effettuato il download dei modelli:

 gli stessi dovranno essere compilati, slavati e stampati per la firma autografa (a mano sul documento cartaceo) dei fornitori, ovvero, in caso di società di leasing, per la firma autografa del legale rappresentante della stessa;

 l'impresa dovrà provvedere a scannerizzare e ad accorpare in un unico file, in formato pdf, tutte le dichiarazioni (modelli compilati e firmati) unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal soggetto firmatario della richiesta di erogazione (titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa beneficiaria) attestante che le dichiarazioni allegate al modello stesso sono copie conformi degli originali prodotti dai rispettivi firmatari, in possesso del dichiarante e resi disponibili in originale presso l'azienda;

 il documento in formato pdf dovrà essere firmato digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della richiesta di erogazione (titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa beneficiaria);

 il file di cui sopra, firmato digitalmente (in formato “.p7m”) dovrà quindi essere caricato agendo sul pulsante “carica documento” all'interno della piattaforma.

In caso di contributo di valore superiore a 150.000 euro l'impresa beneficiaria dovrà fornire la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato antimafia.

Tutta la procedura operativa per effettuare la richiesta è descritta nella “Guida alla trasmissione della richiesta di erogazione della prima quota di contributo” pubblicata nella sezione “Beni strumentali” del portale del MISE. Si ricorda che l'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento o del contratto di leasing. Inoltre, il contributo viene erogato dal MISE in quote annuali, una volta l'anno, secondo il piano di erogazione riportato nel provvedimento di concessione. Nel caso in cui l'impresa presenti la richiesta di erogazione dopo il 31 ottobre il contributo verrà erogato l'anno successivo.

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16) Cassa Depositi e Prestiti: plafond posto a disposizione delle imprese

Cassa depositi e prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno reso noto, tramite il comunicato stampa n. 51/2014 del 5 agosto 2014, di aver siglato due Convenzioni con le quali si attivano due strumenti in favore delle imprese: il Plafond Debiti PA e la Piattaforma Imprese.

Il “Plafond Debiti PA” da 10 miliardi di euro, è stato costituito da CDP al fine di accelerare i pagamenti dei debiti di parte corrente della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese.

CDP potrà acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari i crediti che le imprese vantano nei confronti della PA, ridefinendo in favore della PA termini e condizioni di pagamento dei relativi debiti. La “Piattaforma Imprese” apporta ulteriori 5 miliardi di euro alle misure di CDP per l’economia, raggruppando in uno strumento organico i “Plafond” dedicati a favorire l’accesso al credito dei seguenti comparti imprenditoriali:

 ƒ“PMI”: è destinato al finanziamento, anche nella forma del leasing finanziario, di iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero ad esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI. Le imprese destinatarie dei finanziamenti a valere sul Plafond PMI sono le micro, piccole e medie imprese autonome operanti in Italia con un organico inferiore a 250 dipendenti, equivalenti a tempo pieno, a prescindere dal fatturato e dall’attivo di bilancio. Potranno essere finanziate anche le PMI non autonome, a condizione che, considerando l’organico in termini di associazione e collegamento con altre imprese, il numero di dipendenti risulti inferiore a 250 unità.

“MID”: dotato di 2 miliardi di euro è destinato al finanziamento, anche nella forma del

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leasing finanziario, di iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero ad esigenze di incremento del capitale circolante delle “mid-cap”, ossia delle imprese con un numero di dipendenti compreso tra le 250 e le 3.000 unità.

 ƒ“Reti PMI”: pari a 500 milioni di euro finalizzati, in sinergia con la BEI, ad agevolare la crescita dimensionale delle PMI che sottoscrivono un contratto di rete per il perseguimento di un programma comune. Il Plafond Reti PMI può essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in favore sia delle “PMI di Rete”, ossia delle PMI operanti in Italia che partecipano ad un contratto di rete, costituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter e ss. del DL n. 5/2009, sia direttamente in favore delle “Reti PMI”, ossia le Reti di Imprese dotate di personalità giuridica che rispettino i requisiti di PMI.

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17) INPS – Dirigenti: codici qualifica Uniemens

L’INPS, con messaggio 8 agosto 2014, n. 6508, a fronte di errori tuttora riscontrati, ha ribadito che ai fini della compilazione della denuncia mensile Uniemens, i dirigenti del settore industria devono essere contraddistinti dal codice qualifica:

“3” quando il rapporto di lavoro dirigenziale era già in essere al 31 dicembre 2002 ed è continuato ininterrottamente;

“9” nel caso di prima nomina a dirigente intervenuta dal 1 gennaio 2003 in poi o di instaurazione di un diverso rapporto di lavoro rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2002.

Invece, per i dirigenti occupati in settori diversi dall’industria il codice qualifica da utilizzare è soltanto il “3”.

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18) INPS – Incentivi all’occupazione previsti dalla legge 191/2009 per l’anno 2012:

presentazione delle domande

L`INPS, con circolare n. 98 del 6 agosto 2014 (allegata alla presente), ha diramato le modalità operative per la fruizione dei benefici relativi alle assunzioni di lavoratori disoccupati che versino in situazioni particolari, già previsti dalla legge n.191/2009 e poi prorogati per il 2012 dalla legge di Stabilità (vedi nostra circolare n. 597 del 17 novembre2011). Le modalità attuative di ciascuna disposizione normativa e la definizione dei relativi limiti di spesa sono state definite con apposito decreto interministeriale. A scioglimento della riserva formulata in tale ultima nostra circolare, l`INPS ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande per l’ottenimento dei benefici relativi al 2012; per quanto non specificato, la circolare rinvia alla precedente del 31 gennaio 2011, n. 22. Sottolineiamo che le domande di concessione degli incentivi vanno inoltrate all`INPS, entro il 30 settembre 2014, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l`applicazione "DiResCo" disponibile sul sito www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”,

“per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. È necessario che i datori di lavoro interessati presentino la domanda nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate. Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti, il beneficio viene concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell’ipotesi di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal 2° periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza

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